La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17080 del 10 luglio 2013 interviene in tema di contratti di massa e turismo e viaggi affermando che l’acquisto di un biglietto aereo presso una agenzia di viaggi comporta la conclusione di un contratto di trasporto con le modalità dell’art. 1342 cod. civ., in quanto le condizioni di contratto sono definite dalla compagnia aerea per regolamentare la serie indefinita di rapporti con tutti coloro che acquistino il biglietto, già predisposto su di un modulo standard e che richiama il regolamento negoziale e le condizioni generali di contratto. Le relative controversie, ove rientranti nella competenza del giudice di pace, restano pertanto sottratte al potere di quest’ultimo di decidere secondo equità, anche se aventi valore non eccedente millecento Euro, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dal decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2003, n. 63. (Cass. 11 maggio 2010, n. 11361)
Gli Ermellini puntualizzano inoltre in merito alle modalità di acquisto online che “convalida la natura di massa del contratto di trasporto dedotto in giudizio, siccome afferente a servizio su larga scala, da regolamentare, in modo uniforme: colui che stipula online non ha, in genere, alcuna possibilità di instaurare una trattativa specifica, finalizzata alla modifica di una o più delle condizioni generali di contratto, potendo, al contrario, soltanto scegliere di accettarle o rifiutarle.”
La vicenda ha origine in alcune disavventure accorse ad alcuni turisti che al loro ritorno hanno citato la società Wind Jet s.p.a. di risarcimento dei danni per i disagi subiti a seguito di un viaggio aereo.
Il giudici di pace, a cui hanno fatto ricorso – quale giudice naturale – i turisti, ha rigettato della domanda dell’appellante.
I turisti ricorrono avverso la decisione del Giudice di Pace al Tribunale il quale dichiara inammissibile l’appello proposto da A..G. avverso la sentenza del Giudice di pace.
Il Tribunale – premesso che il Giudice di pace, pur dichiarando di decidere secondo equità, aveva deciso secondo diritto – ha, da un lato, escluso che ricorresse la fattispecie di cui all’art. 1342 cod. civ. (non potendo ritenersi che il contratto sia di massa soltanto perché il ruolo economico imprenditoriale della compagnia aeroportuale è – usualmente – prevalente rispetto a quella del trasportato e non essendo stato chiarito per quale motivo l’acquisto del titolo di viaggio on line abbia posto l’appellante in condizione di soggezione) e, dall’altro, ha ritenuto inammissibile l’appello in quanto la pronuncia era stata resa secondo equità e non era concernente profili sottratti a tale tipo di giudizio.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione G.A. formulando due motivi.