Il Ministero del Lavoro con interpello n. 28 del 23 ottobre 2013 risponde ad un quesito inoltrato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in materia dei c.d. contratti di solidarietà espansivi (art. 2, c. 1, D.L. 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984). Nello specifico il quesito verte sulla possibilità di usufruire del contributo erogato ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della Legge n. 863/2004 in favore dei datori di lavoro, che procedono ad una riduzione stabile dell’orario di lavoro del personale dipendente e alla contestuale assunzione di nuovo personale, anche per le assunzioni “in eccedenza” che producono un incremento degli occupati superiore alla contrazione di occupazione corrispondente alla riduzione di orario.
Il Ministero richiama la disciplina normativa inerente alla tipologia dei contratti di solidarietà espansivi prevista dall’articolo 2, c. 1 del decreto legge 726/1984, convertito nella L. n. 863/1984, il cui contenuto dispone che “nel caso in cui i contratti collettivi aziendali stipulati con i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, al fine di incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa, ai datori di lavoro è concesso, per ogni lavoratore assunto sulla base dei predetti contratti collettivi e per ogni mensilità di retribuzione ad esso corrisposta, un contributo a carico della gestione dell’assicurazione per la disoccupazione involontaria, pari, per i primi dodici mesi, al 15 per cento della retribuzione lorda prevista dal contratto collettivo di categoria per il livello di inquadramento. Per ciascuno dei due anni successivi il predetto contributo è ridotto, rispettivamente, al 10 e al 5 per cento”. In altri termini, attraverso tale disposizione, il Legislatore premia quelle aziende che, programmando una riduzione dell’orario di lavoro per i dipendenti già in forza, provvedano contestualmente all’assunzione di nuovo personale in modo tale da “bilanciare” la predetta riduzione.
Lo stesso Ministero evidenzia che il richiamato orientamento risulta confermato anche dall’INPS (messaggio n. 7787/1984 e circolare n. 1/1987) il quale afferma che “qualora l’assunzione di questi ultimi avvenga progressivamente i benefici potranno essere concessi soltanto allorquando sarà stato raggiunto nelle assunzioni il numero corrispondente alla riduzione complessiva dell’orario”.
Pertanto considerato quanto premesso il Ministero ritiene che l’eventuale assunzione in eccedenza volta a produrre un incremento complessivo degli occupati superiore al numero dei posti di lavoro risultanti dalla contrazione oraria non rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione.Pertanto, per rispondere al quesito avanzato dai CdL, viene affermato che il contributo in questione spetti limitatamente alle assunzioni corrispondenti alla complessiva riduzione dell’orario di lavoro.
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