MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 14 giugno 2024

Contratti di sviluppo – Apertura sportello Net Zero e Rinnovabili e batterie

Articolo 1

(Finalità e risorse disponibili)

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accesso ai fondi disponibili nell’ambito della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”, del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU e, in particolare, del sottoinvestimento 1 volto a incentivare gli investimenti privati e a migliorare l’accesso ai finanziamenti nei settori dell’efficienza energetica, della produzione rinnovabile per l’autoconsumo e della trasformazione sostenibile del processo produttivo, nella parte in cui è sostenuto il rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, le modalità di utilizzo delle risorse non già impiegate per il sostegno di investimenti coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1“Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie” del medesimo PNRR.

3. Ai fini di cui ai commi che precedono sono disponibili risorse, al netto dei compensi spettanti all’Agenzia, complessivamente pari a 1.738.770.155,00 (unmiliardosettecentotrentottomilioni-settecentosettantamilacentocinquantacinque/00), secondo la seguente articolazione:

a) euro 1.225.000.000,00 (unmiliardoduecentoventicinquemilioni/00) a valere sulla dotazione di cui alla Misura M1C2 – Investimento 7, sottoinvestimento 1 del PNRR;

b) euro 513.770.155,00 (cinquecentotredicimilionisettecentosettantamilacentocinquanta-cinque/00) a valere sulla dotazione di cui alla Misura M2C2 – Investimento 5.1 del PNRR, con la seguente articolazione:

b.1) euro 308.620.842,00 (trecentoottomilioniseicentoventimilaottocentoquaranta-due/00) per lo sviluppo delle tecnologie fotovoltaica ed eolica;

b.2) euro 205.149.313,00 (duecentocinquemilionicentoquarantanovemilatrecento-tredici/00) per lo sviluppo del settore delle batterie.

4. In attuazione della previsione recata dall’articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle risorse di cui al comma 3, lettera a), è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. In attuazione della medesima previsione si verificherà la destinazione delle risorse di cui al comma 3, lettera b), tenendo conto della complessiva dotazione finanziaria della Misura M2C2 – Investimento 5.1 del PNRR.

5. Nell’ambito di operatività delineato dal presente decreto, come individuato al comma 1, e tenuto conto delle finalità connesse alle risorse utilizzate, un importo non inferiore a euro 308.620.842,00 (trecentoottomilioniseicentoventimilaottocentoquarantadue/00) è destinato ai programmi di sviluppo concernenti le tecnologie fotovoltaiche e quelle dell’industria eolica e un importo non inferiore a euro 205.149.313,00 (duecentocinquemilionicentoquarantanovemila-trecentotredici/00) è destinato ai programmi di sviluppo concernenti il settore delle batterie.

Articolo 2

(Modalità attuative)

1. Le risorse di cui all’articolo 1 sono impiegate tramite il ricorso allo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disciplinato dal decreto 9 dicembre 2014.

2. Le modalità di presentazione delle relative domande, attraverso l’apertura di uno specifico sportello agevolativo, sono definite al successivo articolo 5.

Articolo 3

(Programmi di sviluppo ammissibili)

1. I Contratti di sviluppo di cui al presente decreto devono avere ad oggetto la realizzazione, su iniziativa di una o più imprese, di un programma di sviluppo industriale o di un programma di sviluppo per la tutela ambientale, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti di investimento, come individuati nei Titoli II e IV del richiamato decreto 9 dicembre 2014, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, come individuati nel Titolo III del medesimo decreto 9 dicembre 2014, strettamente connessi e funzionali tra di loro in ottica di rafforzamento delle catene di produzione dei dispositivi utili per la transizione ecologica. Ai fini di cui al presente decreto si intendono dispostivi utili per la transizione ecologica:

a) le batterie;

b) i pannelli solari;

c) le turbine eoliche;

d) le pompe di calore;

e) gli elettrolizzatori;

f) i dispositivi per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCUS).

2. I programmi di sviluppo possono, altresì, concernere:

a) la produzione dei componenti chiave, riportati in allegato n. 1 al presente decreto, e dei macchinari e delle attrezzature coinvolte nella produzione dei dispositivi di cui al comma 1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le produzioni di cui alla presente lettera devono essere utilizzate principalmente come input diretto per la produzione dei dispositivi di cui al comma 1; a tal fine l’impresa richiedente è tenuta a dimostrare, in sede di presentazione della domanda, che almeno il 50% del fatturato generato dal programma sarà realizzato con imprese che producono i dispositivi di cui al comma 1;

b) il recupero delle materie prime critiche, riportate in allegato n. 2, necessarie per la produzione dei dispositivi di cui al comma 1 e dei componenti chiave di cui alla precedente lettera a).

3. I programmi di sviluppo di cui al presente articolo devono riguardare progetti in grado di determinare una capacità produttiva o di recupero aggiuntiva rispetto a quella esistente.

Articolo 4

(Agevolazioni concedibili e regimi di aiuto applicabili)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse nei limiti e nelle forme previste dal decreto e, in particolare:

a) nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 16 o dall’articolo 30 del decreto 9 dicembre 2014 per quanto concerne i progetti d’investimento di cui all’articolo 3, commi 1 e 2;

b) nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del decreto 9 dicembre 2014 per quanto concerne gli eventuali progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

2. Su richiesta dell’impresa e relativamente a ciascun progetto di investimento che compone il programma di sviluppo, le agevolazioni possono essere concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del connesso regime di aiuti “RRF – TCTF: Interventions to support investments in strategic sectors for the transition towards a net zero emissions economy” (SA.112546 (2023/N) – Italy).

Articolo 5

(Apertura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni e istruttoria delle domande)

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande nell’ambito dello sportello agevolativo dedicato ai programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 – Investimento 5.1 e della Misura M1C2 – Investimento 7, sottoinvestimento 1 del PNRR, come individuate nel presente decreto, è fissato alle ore 12.00 del giorno 27 giugno 2024. Il predetto sportello è aperto:

a) a nuove domande di Contratto di sviluppo;

b) previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto proponente, a domande di Contratto di sviluppo già presentate all’Agenzia il cui iter agevolativo risulti, alla data della predetta istanza, sospeso per carenza di risorse finanziarie. Le predette istanze devono contenere gli elementi necessari a consentire all’Agenzia l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal presente decreto.

2. Le domande di agevolazioni dovranno essere presentate all’Agenzia, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla data di cui al comma 1, nell’apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it).

3. L’Agenzia avvia tempestivamente le attività istruttorie di competenza, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di cui al comma 1, lettera a), e delle istanze di cui alla lettera b) del medesimo comma. Ferme restando le verifiche istruttorie disciplinate dal decreto 9 dicembre 2014 e quelle connesse all’applicazione delle specifiche disposizioni di cui al Titolo III del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023 e del presente decreto, l’Agenzia verifica la sussistenza delle ulteriori condizioni previste per il sostegno finanziario del PNRR accertando, in particolare:

a) il rispetto del divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

b) il rispetto del principio DNSH e degli orientamenti tecnici della Commissione europea di cui alla comunicazione 2021/C 58/01 sull’applicazione del medesimo principio, secondo le indicazioni operative elaborate in sede europea e nazionale. Le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora, in sede di verifica sulla realizzazione degli investimenti agevolati, l’Agenzia accerti il mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull’applicazione del principio DNSH.

4. Ai fini del rispetto del principio DNSH, non sono in ogni caso ammissibili:

a) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l’uso a valle, ad eccezione di attivi e attività nella produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure nelle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (2021/C58/01);

b) attività e attivi nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, ad eccezione di attività e attivi per i quali l’uso di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili. Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, è necessario che il beneficiario fornisca adeguate motivazioni; i parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

5. I programmi di sviluppo concernenti la catena del valore delle tecnologie fotovoltaica ed eolica e del settore delle batterie sono finanziati prioritariamente a valere sulle risorse destinate ai detti ambiti dalla Misura M2C2 – Investimento 5.1 del PNRR.

6. Le domande che, in esito alle verifiche condotte dall’Agenzia, risultino prive dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente decreto e dalla normativa applicabile per l’intervento in oggetto, rientrano nella graduatoria ordinaria della misura agevolativa e sono istruite dall’Agenzia in base all’ordine cronologico di presentazione.

Articolo 6

(Obblighi dei beneficiari)

1. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni in considerazione dell’apporto, quale fonte di finanziamento del presente sportello agevolativo, delle risorse del PNRR, si impegnano al rispetto dei pertinenti obblighi, derivanti dalla normativa europea e nazionale di riferimento. Ai predetti fini, le imprese sono tenute al rispetto di specifici impegni, assicurando, tra l’altro:

a) la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo del destinatario dei fondi, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;

c) il rispetto del principio DNSH;

d) che la realizzazione del progetto avvenga nel rispetto delle ulteriori norme europee e nazionali applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, non discriminazione e promozione dei giovani, nonché in via generale nel rispetto delle disposizioni o le istruzioni eventualmente applicabili previste per l’utilizzo delle risorse del PNRR;

e) il rispetto alla previsione all’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 (pantouflage);

f) l’assenza di doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

g) di fornire espressa autorizzazione alla Commissione europea, all’OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, all’EPPO a esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;

h) il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241;

i) il rispetto degli obblighi di conservazione della documentazione progettuale, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

2. Ai fini della verifica del contributo al tagging climatico, le imprese beneficiarie sono altresì tenute a fornire, in sede di presentazione della domanda, elementi utili a verificare la conformità del programma di investimento con il campo di intervento 027 – Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all’economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy «www.mimit.gov.it» e nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it». Della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato 1

ELENCO DEI DISPOSITIVI E DEI RELATIVI COMPONENTI CHIAVE UTILI AI FINI DELLA TRANSIZIONE VERSO UN’ECONOMIA A ZERO EMISSIONI NETTE

Con riferimento alla produzione di batterie:

– catodo (precursore di materiale attivo catodico (pCAM)/materiale attivo catodico (CAM));

– anodo (precursore di materiale attivo anodico (pAN)/materiale attivo anodico (AN));

– additivi per catodi e anodi;

– separatori;

– elettrolita (organico, acquoso, misto, liquidi ionici, solventi eutettici profondi) e solido (polimerico, ceramico, composito);

– leganti (polimerici o naturali) e solventi (organici o acquosi);

– additivi conduttivi, ritardanti di fiamma;

– strato SEI (Solid Electrolyte Interphase);

– alloggiamenti per batterie, involucri e altri accessori strutturali in plastica (tubi, lamiere, piastre, terminali, sfiati di sicurezza);

– sistema di gestione della batteria (BMS);

– modulo batteria;

– batteria;

– linguette della batteria/piastra di piombo metallica;

– sbarre collettrici;

– circuito elettrico, cablaggio/interconnessioni (potenza e controllo);

– collettori di corrente (lastre o lamine di rame o alluminio);

– materiali (grezzi, precursori) per batterie;

– acido fluoridrico;

– acido solforico

– acido fosforico;

– sali di metalli alcalini (litio, sodio);

– sali di metalli di transizione (nichel, manganese, cobalto, ferro, vanadio);

– ossidi, fosfati, solfuri, carbonati;

– materiali di carbonio, grafite, nanotubi di carbonio, grafene, silicio;

– materie prime secondarie provenienti dal riciclaggio delle batterie;

– macchinari e attrezzature per batterie, leganti, rivestimenti e additivi, piastre al carbonio, piastre bipolari;

– membrane/separatori a scambio di cationi o anioni;

– materiali per elettrodi (feltro di grafite porosa, feltro di carbonio, tessuto di carbonio);

– serbatoi di stoccaggio di soluzione elettrolitica;

– soluzioni elettrolitiche contenenti uno o più sistemi di coppie redox elettroattive (inorganiche o organiche);

– guarnizioni;

– pompe per la circolazione della soluzione elettrolitica;

– scambiatore di calore;

– riempimento con materiale a cambiamento di fase;

– materiali termicamente isolanti

– materiali elettricamente isolanti;

– componenti elettronici di potenza in corrente continua;

– componenti di protezione elettrica in corrente continua (fusibili, sezionatori, contattori);

– macchinari per la miscelazione di dispersioni di elettrodi;

– linee di produzione per film di elettrodi (rivestimento, evaporazione, calandratura, laminazione, taglio);

– macchinari per la distribuzione dell’elettrolito nelle celle;

– macchine per l’assemblaggio di celle (cilindriche, a sacchetto, prismatiche);

– sistemi di formazione delle celle;

– sistemi per l’assemblaggio di moduli di batterie:

– sistemi per l’assemblaggio di componenti elettrici;

– sistemi di produzione innovativi e/o a secco (estrusione, fotoreticolazione, reticolazione termica, stampa 3D, ALD, CVD, pirolisi);

– apparecchiature di test di celle, batterie e moduli.

– pacchi batteria;

– sistema di controllo del pacco batterie;

– contenitori strutturali per batterie;

– celle per batterie;

– sistema di riscaldamento e raffreddamento delle batterie;

– gestione termica della batteria (preriscaldamento);

– modulo di raffreddamento;

– pompe d’acqua ausiliarie per il raffreddamento del pacco batterie;

– sistema di ventilazione del pacco batterie;

– sensore di sicurezza della batteria (pressione);

– batterie ausiliarie;

– batteria ausiliaria per le pompe dell’acqua (raffreddamento del pacco batterie);

– valvola di controllo del refrigerante;

– condensatore raffreddato;

– sistema di refrigerazione del pacco batterie;

– sistema supplementare di riscaldamento;

– connettori di carica;

– porta di ricarica batterie;

– trasformatori;

– elettronica di potenza;

– convertitori;

– quadri elettrici;

– serbatoi per gas ad alta pressione;

– tubazioni in acciaio inox;

– connettori e raccordi in acciaio inox;

– valvole manuali on/off;

– elettrovalvole;

– radiatori;

– umidificatori;

– contenitori;

– regolatori di pressione e manometri;

– regolatori e misuratori di temperatura;

– regolatori e misuratori di portata volumetrica;

– sistemi di rilevazione di gas;

– componenti ATEX;

– compressori;

– ventilazione operativa e di emergenza;

– software di controllo elettronico;

– unità di controllo elettronico;

– strumenti e sensori;

– ciminiere e relativi componenti;

– sistemi di filtrazione del gas;

– essiccatori di gas;

– diaframmi;

– soffianti;

– riscaldatori elettrici;

– membrane;

– catalizzatori;

– macchinari e attrezzature per le linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di batterie.

Con riferimento alla produzione di pannelli solari

– telaio in alluminio;

– copertura in vetro;

– celle solari;

– incapsulante;

– foglio posteriore;

– scatola di giunzione;

– polisilicio (silicio policristallino);

– cristalli di silicio;

– film sottili di silicio;

– wafer;

– estrattori di cristalli;

– seghe a cubetti e fili diamantati;

– paste di metallizzazione (argento e alluminio) per la produzione di celle fotovoltaiche, film laminari e inverter;

– idrossido di sodio;

– acido fluoridrico;

– ossicloruro di fosforo;

– tribromuro di boro;

– silano;

– ammoniaca;

– forni per diffusione;

– laminatoi;

– stringatrici;

– macchine per stampa serigrafica a contatto;

– macchinari per deposizione PECVD di film sottili (semiconduttori, metalli, ossidi e antiriflesso);

– simulatori solari;

– sistemi automatici di controllo qualità ottica ed elettronica di wafer/celle;

– macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di pannelli solari.

Con riferimento alla produzione di turbine eoliche:

– navicella;

– struttura in acciaio;

– gru ed elementi;

– binari della gru;

– asse principale;

– cuscinetti;

– riduttore;

– elementi di accoppiamento;

– generatori (compresi i magneti permanenti per centrili eoliche);

– cavi;

– sistemi di raffreddamento (ad aria, a olio);

– trasformatori;

– armadi elettrici;

– protezione elettrica;

– controllori;

– motori per la rotazione della navicella;

– smorzatore di oscillazione;

– pala;

– coppa della pala;

– motori per la rotazione della pala;

– dispositivi di protezione contro i fulmini;

– bolli di stiramento;

– sensori (inclusi i sensori bat);

– corpo in acciaio;

– armadio di controllo;

– UPS (alimentazione elettrica non interrompibile);

– trasformatori di corrente;

– trasformatori di tensione;

– interruttori automatici;

– edificio di controllo;

– elementi di controllo;

– strumenti di misura;

– monopali (e altre strutture di fondazione);

– mozzi del rotore;

– pale del rotore, alberi del rotore;

– moltiplicatore di giri;

– torre di sostegno;

– fondamenta e cavi;

– linea elettrica;

– attuatore dell’angolo di Pitch;

– ogiva;

– albero principale;

– luci di segnalazione aerea;

– freni meccanici;

– convertitori di potenza, protezione e sezionamento

– anemometri;

– organo di azionamento per l’imbardata;

– statore;

– scambiatore di calore;

– macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di turbine eoliche.

Con riferimento alla produzione di pompe di calore:

– centralina di controllo gas e liquidi con valvola a 4 vie;

– elementi dell’involucro;

– unità di supporto del compressore;

– unità di coordinamento del supporto del pannello di controllo;

– refrigeranti;

– filtri dei refrigeranti;

– inverter;

– motori elettrici (compresi magneti permanenti);

– valvola di espansione elettronica (EEV);

– tecnologia delle valvole;

– evaporatore;

– unità antigelo dell’evaporatore;

– unità di supporto per il fissaggio;

– sistema di tubazioni del gas;

– scambiatore di calore (compresi i ventilatori);

– unità di supporto dello scambiatore di calore;

– sistema di telaio delle pompe di calore;

– sistema di tubazione dei liquidi;

– unità di supporto del separatore dell’olio;

– serbatoio del separatore dell’olio;

– unità di supporto del coordinatore del ventilatore;

– unità di supporto della pompa dell’acqua;

– condensatore;

– accumulatore;

– riscaldatore del carter;

– motore a commutazione elettronica;

– valvola di inversione;

– valvola di espansione termostatica (TXV);

– termostato;

– sistema di sbrinamento;

– bobine di refrigerazione;

– componenti ATEX per refrigeranti infiammabili;

– quadri elettrici;

– sensori di misura e controllo;

– software per la gestione automatica valvole EEV;

– sensori per il rilevamento perdite di refrigerante;

– elettrovalvole per la distribuzione del refrigerante;

– macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di pompe di calore.

Con riferimento alla produzione di elettrolizzatori:

– trasformatori;

– elettronica di potenza;

– convertitori;

– quadri elettrici;

– serbatoi di gas ad alta e bassa pressione;

– tubazioni in acciaio inox;

– connettori e raccordi in acciaio inox;

– valvole manuali on/off;

– elettrovalvole;

– separatori;

– radiatori ed evaporatori;

– contenitori;

– deionizzatori del sistema di raffreddamento;

– regolatori e misuratori di pressione;

– regolatori e misuratori di temperatura;

– regolatori e misuratori di portata;

– sistemi di rilevamento di gas;

– componenti ATEX;

– compressori;

– ventilazione operativa e di emergenza;

– software di controllo elettronico;

– unità di controllo elettronico;

– strumenti e sensori;

– stack di celle a combustibile e relativi componenti;

– sistemi di filtraggio dei gas;

– essiccatori di gas;

– anodi;

– catodi;

– diaframmi;

– piastre bipolari;

– scambiatori di calore;

– pompe di circolazione;

– soffianti;

– materiali termicamente isolanti;

– riscaldatori elettrici;

– raffreddamento dell’idrogeno,

– purificazione dell’idrogeno;

– membrane;

– materiali e polimeri per membrane;

– catalizzatori;

– macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella fabbricazione di elettrolizzatori.

Con riferimento alla produzione di apparecchiature per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio:

– impianti di separazione dell’aria e compressori;

– impianti di liquefazione;

– sorbenti di calcio per alte temperature in processi sostenibili (es. Calcium Looping);

– air contactor modulari per sistemi di cattura diretta dell’aria (Direct Air Capture);

– agenti di cattura della CO2 (ammine secondarie e terziarie, solventi liquidi, ecc.);

– membrane polimeriche selettive per la separazione della CO2;

– materiali adsorbenti porosi per il processo di Pressure Swing Adsorption (PSA) (zeoliti, carboni attivi, MOF);

– ossidi di metalli per la produzione di ossigeno altamente concentrato mediante combustione chimica ad anello (Chemical Looping Combustion – CLC);

– soluzioni di idrossidi di metalli alcalini e alcalino-terrosi (es: KOH, NaOH,);

– soluzioni saline da processi industriali ad elevato contenuto di ioni Na+, K+, Ca++;

– scorie di processi industriali ricche di metalli alcalini e alcalino-terrosi;

– autoclavi ad elevata pressione per processi di mineralizzazione accelerata di CO2;

– colonne di assorbimento e stripping per la cattura di CO2 da processi hard to abate;

– pompe idrauliche per la circolazione dei fluidi;

– scambiatori di calore per gli stadi di interrefrigerazione dei compressori;

– scambiatori di calore per recuperi termici;

– valvole automatiche;

– regolatori di temperatura e pressione;

– materiale coibente per reattori di cattura di CO2 ad alta temperatura (es: processo Calcium Looping);

– resistenze elettriche per elettrificazione diretta dei processi termici (heating rods, elementi lineari, gusci ceramici);

– catalizzatori per il riutilizzo della CO2, supportati su monoliti o in pellet o polveri;

– unità di separazione gas/solido (cicloni);

– reattori a letto trascinato;

– reattori a letto fluido;

– agenti assorbenti;

– macchinari e attrezzature per linee di produzione coinvolte nella produzione di apparecchiature per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio.

Allegato 2

ELENCO DELLE MATERIE PRIME CRITICHE DI CUI ALL’ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO N. 651/2014 E S.M.I.

a) antimonio

b) arsenico

c) bauxite

d) barite

e) berillio

f) bismuto

g) boro

h) cobalto

i) carboni da coke

j) rame

k) feldspato

l) fluorite

m) gallio

n) germanio

o) afnio

p) elio

q) terre rare pesanti

r) terre rare leggere

s) litio

t) magnesio

u) manganese

v) grafite naturale

w) nichel – grado batteria

x) niobio

y) fosforite

z) fosforo

aa) metalli del gruppo del platino

bb) scandio

cc) silicio metallico

dd) stronzio

ee) tantalio

ff) titanio metallico

gg) tungsteno

hh) vanadio