La suddetta agevolazione riguarda i contratti aziendali sottoscritti dal 1° gennaio 2017 al 31 agosto 2018 con cui sono promosse le misure di conciliazione a favore dei dipendenti, migliorative rispetto alle previsioni di legge o del CCNL di riferimento. Il sostegno alla genitorialità, la flessibilità organizzativa e l’erogazione di servizi di welfare aziendale a favore dei lavoratori: sono queste tre le linee di intervento individuate dal Decreto.
Tutti i datori di lavoro che intendano usufruire della decontribuzione devono, attraverso il portale INPS, un’apposita istanza dopo aver effettuato il deposito telematico del contratto aziendale, anche qualora si tratti del recepimento di un contratto territoriale di secondo livello.
Coloro che volevano accedere alle risorse stanziate dal Decreto per l’anno 2017, il deposito del contratto aziendale doveva avvenire entro il 31 ottobre 2017 e la richiesta all’INPS deve essere inoltrata entro il 15 novembre 2017.
Per accedere alle risorse stanziate per il 2018 per la decontribuzione il termine per il deposito è fissato al 31 agosto 2018, mentre quello per l’invio dell’istanza all’INPS al 15 settembre 2018.
Attraverso il portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Cliclavoro) l’utente dovrà accedere con le sue credenziali in qualità di azienda e compilare il breve form online, inserendo solo i dati dell’impresa firmataria e le informazioni relative al contratto aziendale (data di sottoscrizione, periodo di validità, ITL competente). Al termine della compilazione, sarà possibile effettuare il caricamento del contratto.
Completata la procedura telematica di deposito, il contratto sarà automaticamente trasmesso dal sistema all’ITL competente.
L’invio della domanda di accesso allo sgravio deve avvenire sul portale INPS, secondo le modalità illustrate nella circolare n.163/2017.
Accedi alla procedura del deposito telematico se possiedi le credenziali di Cliclavoro in qualità di azienda
N.B. I datori di lavoro che avessero già provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione, secondo le modalità del Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016, non dovranno effettuare un nuovo deposito telematico per usufruire della decontribuzione in oggetto. Sarà comunque necessario l’invio della domanda in via telematica sul portale INPS.
Condizioni per ottenere la decontribuzione
Al fine di ottenere gli sgravi il contratto deve prevedere l’introduzione (o il miglioramento/estensione rispetto a quelle già esistenti) di almeno due tra le misure di conciliazione elencate nell’articolo 3 del decreto e distinte in tre categorie:
- genitorialità;
- flessibilità organizzativa;
- welfare aziendale.
a cui corrispondono specifici interventi individuati sempre dalla norma.
Altra condizione è quella che uno dei due interventi previsti dal contratto deve rientrare nella prima o nella seconda categoria.
Esempio: nell’area della genitorialità possono ricomprendersi gli asili d’infanzia/spazi ludico-ricreativi, anche previsioni finalizzate a estendere la durata nonché l’indennizzo (a carico dell’azienda) del congedo di paternità ovvero di quello parentale, nonché i buoni acquisto per i servizi di baby sitting.
Nella flessibilità organizzativa, invece, sono incluse quelle misure che agevolino un’articolazione flessibile dell’orario, quali il part time, la banca ore, il lavoro agile, compresa la cessione solidale dei permessi con integrazione dei permessi ceduti da parte dell’azienda.
Il welfare aziendale infine è realizzato attraverso la stipula di convenzioni per servizi di cura e di time saving (per esempio agenzie di servizi).
L’entità dello sgravio
Il beneficio è definita dall’articolo 4, secondo il quale il 20% delle risorse annue disponibili sarà suddiviso equamente tra i datori di lavoro ammessi allo sgravio, mentre il restante 80% sarà attribuito in base alle dimensioni aziendali, e cioè al numero medio dei dipendenti dell’anno precedente.
Il beneficio sarà quantificato dall’Inps in base ai dati allo stesso disponibili, non potrà eccedere il 5% della retribuzione imponibile previdenziale dichiarata dal datore di lavoro nell’anno precedente quello della presentazione della domanda.
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