La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1552 del 20 gennaio 2017 è intervenuta in tema di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e dell’applicabilità dell’istituto della indennità a forfait. Gli Ermellini hanno ritenuto, conformemente ai precedenti della stessa Corte, l’efficacia retroattiva del collegato lavoro (Legge n. 183/2010). Inoltre, i giudici di legittimità, hanno deciso che a seguito della conversione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato, il giudice di merito è tenuto ad applicare l’indennità a forfait introdotta dal collegato lavoro (art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010, come interpretata autenticamente dall’art. 1, comma 13 della Legge n. 92/2012), anche se la legge è entrata in vigore nel corso della causa.
In altri termini, con la sentenza in commento, si è statuito che la legge trova applicazione a tutti i giudizi in tema di contratti a termine, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della norma, dovendosi escludere che la disciplina risultante dal combinato disposto delle due disposizioni incida su diritti aquisiti dei lavoratori, dal momento che è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio.
I giudici del palazzaccio hanno chiarito che “Va menzionato il principio di questa Corte (Cass. Sent. N. 6735/2014; n. 3056/2012; 14996/2012), che questo Collegio condivide, secondo cui l’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, come interpretata autenticamente dall’art. 1 comma 13 della legge n. 92/2012, è applicabile ai giudizi in corso in materia di contratti a termine dovendosi escludere che la disciplina dell’indennità risultante dal combinato disposto delle due norme incida su diritti acquisiti dal lavoratore poiché è destinata ad operare su situazioni processuali ancora oggetto di giudizio, non comporta un intervento selettivo in favore dello Stato e concerne tutti i rapporti di lavoro subordinati a termine.
Né può ritenersi che l’adozione della norma interpretativa costituisca una indebita interferenza sull’amministrazione della giustizia o sia irragionevole ovvero, in ogni caso, realizzi una violazione dell’art. 6 CEDU, poiché il legislatore ha recepito, nel proposito di superare un contrasto di giurisprudenza e di assicurare la certezza del diritto a fronte di obiettive ambiguità dell’originaria formulazione della norma interpretata, una soluzione già fatta propria dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, senza che – in linea con l’interpretazione dell’art. 6 CEDU operata dalla Corte EDU (sentenza 7 giugno 2011, in causa Agrati ed altri contro Italia) – l’intervento retroattivo abbia inciso su diritti di natura retributiva e previdenziale definitivamente acquisiti dalle parti.
Né, l’art. 32 citato si pone in contrasto con la direttiva 1999/70/CE, come eccepito dal resistente, nella parte in cui ha effettuato la sostituzione del regime risarcitorio di diritto comune derivante dalla nullità della apposizione del termine con l’indennità commisurata da un minimo di 2,5 ad un massimo di 12 mensilità”.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 marzo 2020, n. 6094 - L'art. 32, comma 1 bis, della l. n. 183 del 2010 nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di…
- CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 44 depositata il 19 marzo 2024 - Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 aprile 2019, n. 11112 - In materia di contratto a tempo determinato, la possibilità della riduzione alla metà del limite massimo dell'indennità prevista dall’art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, in…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 19173 depositata il 6 luglio 2023 - In tema di cessione del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, non si applica alle cessioni…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2020, n. 14360 - In tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui all'art. 32, comma 4, della l. n. 183 del 2010, e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 marzo 2020, n. 6649 - Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 cc, il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applichi il termine di…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…