La Corte di Cassazione sez. lavoro con la sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013 intervenendo in tema di contratti a termine ha ribadito il principio secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso e l’indennità supplementare sono “obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine”, in ragione della “diversa natura” del rapporto di lavoro a tempo determinato rispetto al rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
In particolare per i giudici di legittimità hanno precisato che “mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato (art. 2118 cod. civ.), trovando giustificazione, per il lavoratore, nel fatto che il medesimo, trovatosi improvvisamente privo di occupazione, deve essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto è a dirsi per il contratto a termine, nel quale nulla viene a perdere il lavoratore in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l’illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso e sino alla scadenza del rapporto”.
Per i giudici della Corte Suprema l’interpretazione data “risulta conforme all’orientamento di questa Corte in materia di applicabilità ai rapporti di lavoro a termine della disciplina di cui all’art. 2118 cod. civ. Al riguardo è stato affermato che in caso di dimissioni intervenute nel corso di un rapporto a termine sorrette da giusta causa (id est in caso di licenziamento illegittimo) non è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, essendo questa legislativamente prevista solo per il rapporto a tempo indeterminato (Cass. 8 maggio 2007 n. 10430). Lo stesso dicasi nel caso di recesso dal contratto di formazione e lavoro, costituente una species del contratto di lavoro a tempo determinato (Cass. 23 dicembre 1992 n. 13597)”.
Per gli Ermellini anche per l’indennità supplementare va applicato lo stessa logicadeduttiva, prevista in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti. Per i giudici della Corte Suprema deve condividersi l’assunto espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui la mancata previsione in sede di contrattazione collettiva della indennità supplementare nel caso di recesso anticipato operato nel rapporto a termine “non comporta alcun profilo discriminatorio” ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. n. 368/2001, “trattandosi di norma che non si applica ad istituti, quali l’indennità sostituiva del preavviso e l’indennità supplementare, ‘obiettivamente incompatibili con la natura del contratto a termine’, in ragione della diversa natura del rapporto”.
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