Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da centri elaborazione dati.
CCNL 21-04-2009
per aggiornamento vedi accordo di rinnovo del 28 maggio 2012
premessa
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro – Premessa
Addì 21 del mese di aprile dell’anno 2009, in Roma, presso la sede della UGL -Terziario si sono incontrati:
l’Associazione italiana centri elaborazione dati – ASSOCED, rappresentata dal suo Presidente Fausto Perazzolo Marra, dal Vice Presidente Giancarlo Badalin e da una delegazione composta dai dirigenti Giammarino Battistella, Maurizio Benedetto, Enza Costantino, Manuel Del Bandecca, Paolo Frighetto, Enzo Munaro, Enzo Passarella, Ivonne Poli, Donatella Ravaglioli, Daniela Rocatello, Rino Rossetto, Roberto Saiani, con l’assistenza della CONFTERZIARIO nella persona di Pier Corrado Cutillo, della Direzione per le relazioni istituzionali ed industriali,
E
UGL-Terziario – Federazione nazionale rappresentata da: UGL-Federazione nazionale del terziario, rappresentata da Salvatore Licciardi, dal Segretario nazionale servizi privati Marco Pepe, Vittorio Delle Donne, Vincenzo Caratelli, Stefano Duranti, Claudio Ceccarelli, Giovanni Romeo, Roberto Cavallaro, Cristina Mangiabene.
Le quali hanno sottoscritto il presente rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da centri elaborazione dati, composto da:
– 1 Premessa.
– 36 Titoli.
– 206 Articoli.
– 2 Tabelle.
– 6 Allegati.
PREMESSA
Il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei centri elaborazione dati coincide con 2 momenti focali per il nostro Paese: il 1 é la crisi economica che nata in ambito finanziario negli Stati Uniti si é progressivamente spostata nell’economia reale ed ha assunto una dimensione globale; il 2° – di rilevanza nazionale – é il recente cambiamento del sistema di relazioni contrattuali che, dopo 16 anni, viene rinnovato nelle prassi e nella tempistica.
Non sfugge, quindi, alle Parti sociali l’importanza di questa fase negoziale di rinnovo in quanto é necessario: da un lato, attivare un nuovo sistema contrattuale; dall’altro, la difficile fase dell’economia rende l’intero sistema produttivo del Paese più fragile.
Infatti il mondo dei servizi alle imprese ed ai privati subisce la crisi in ritardo rispetto alla committenza ed ad oggi non si é in grado di quantificare il reale livello di contrazione del fatturato atteso.
Pur nello scenario di difficoltà rappresentato dalla crisi economica, le Parti hanno comunque inteso avviare il nuovo sistema di relazioni industriali, sindacali e contrattuali al fine di dare al comparto uno strumento innovativo e completo per gestire l’attuale fase recessiva ed il successivo momento di ripresa dell’economia.
Nello specifico delle norme contrattuali le Parti sottoscrittrici hanno inteso operare le seguenti modifiche al testo del CCNL:
1) estrapolazione dal testo del CCNL delle norme riguardanti il contratto di apprendistato e la sua contestuale normazione mediante un protocollo contrattuale che, pur collegato al testo contrattuale, sia autonomamente modificabile, ad opera della Commissione paritetica nazionale in seno all’Ente bilaterale dei centri elaborazione dati;
2) revisione generale delle norme applicabili ai CED a dimensione industriale per quanto attiene alle indennità ed alla gestione delle relazioni sindacali aziendali;
3) volontà di rilancio del welfare contrattuale mediante un’accresciuta attenzione all’Ente bilaterale, al Fondo di assistenza sanitaria – Fondo EASI – ed alle politiche di formazione continua con progetti di collaborazione e sinergie tra Parti sottoscrittrici e Fondazienda.
Le Parti si danno, altresì, atto della necessità di attivare un momento di confronto interconfederale per la valutazione dello stato applicativo delle nuove norme contrattuali al fine di monitorare l’applicabilità delle norme e la loro rispondenza ai bisogni del settore dei CED.
Per rendere più facilmente accessibile il contratto collettivo ed i suoi strumenti applicativi le Parti hanno inteso attivare uno specifico portale internet, all’indirizzo www.ccnlced.it, dove le imprese ed i lavoratori potranno trovare tutte le informazioni per applicare correttamente il contratto stesso. A tal proposito le Parti attribuiscono grande importanza a questo passo che vede per la prima volta l’attivazione di un portale internet, non gestito singolarmente dalle Associazioni sottoscrittrici ma pariteticamente affidato all’Ente bilaterale.
TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i lavoratori interinali forniti da società autorizzate e, se compatibili a tempo determinato, tra tutti i centri elaborazione dati qui di seguito elencati ed il relativo personale dipendente.
A) Centri elaborazione dati contabili;
B) centri elaborazione cedolini paghe;
C) centri elaborazione data entry;
D) centri elaborazione dati per Amministrazioni pubbliche;
E) centri elaborazione servizi per il commercio e/o artigianato;
F) centri elaborazione dati per la comunicazione aziendale (telemarketing);
G) centri elaborazione dati per attività di mailing e publishing;
H) centri elaborazione dati operanti come internet provider;
I) centri elaborazione dati operanti per la fornitura di servizi commerciali o non forniti per conto terzi in modalità on line (customer care);
J) centri elaborazione dati operanti con fornitori di servizi a valore aggiunto per gli utenti in rete (call-center);
K) altri centri che operino in aree riconducibili alle precedenti declaratorie.
TITOLO II
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 2.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Il personale addetto ai CED é classificato su 9 livelli aventi ciascuno una declaratoria valida per tutto il settore.
Quadro di Direzione
Appartengono a questo livello i lavoratori che operano in assoluta autonomia, anche coordinando altri lavoratori, e che riferiscono, a livello di consuntivo, alla proprietà.
Quadro
A questo livello appartengono i lavoratori che conducono operativamente e tecnicamente il CED, assumendosi dirette responsabilità nella gestione delle procedure e nella direzione del restante personale del CED.
Primo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore o di titolo di studio equipollente legalmente riconosciuto, esplicano funzioni direttive sovrintendendo all’intera attività del CED con ampi poteri decisionali ed autonomia di iniziativa.
In dettaglio:
– capo di ufficio tecnico;
– capo-centro EDP;
– analista sistemista;
– capo ufficio amministrativo;
– responsabile commerciale;
– responsabile public relations;
– responsabile ricerche statistiche;
– direttore di logistica;
– system manager;
– lan manager;
– security manager;
– responsabile di elaborazione e realizzazione di progetti;
– product manager;
– esperto di sviluppo organizzativo;
– call center manager.
Secondo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifiche ed elevate capacità tecnico-professionali con autonomia di iniziativa nell’ambito delle direttive generali del titolare del CED nonché con eventuali responsabilità di settori che implichino coordinamento e controllo dell’attività di altri dipendenti ed analoghe responsabilità per quanto riguarda il rispetto di scadenze legislative o amministrative.
In dettaglio:
– programmatore analista;
– contabile con responsabilità di controllo delle procedure amministrative;
– addetto alla segreteria di direzione;
– addetto specializzato di EDP;
– capo servizio qualità;
– web master;
– system analyst;
– addetto al servizio paghe con conoscenze generali e complessive tecnico-legali sul diritto del lavoro;
– corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
– addetto all’esecuzione di progetti o di parti di essi;
– contabile con mansioni di concetto;
– segretario di direzione con mansioni di concetto;
– determinatore di costi;
– programmatore analista;
– assistente del product manager;
– EDP auditor;
– specialista di controllo di qualità;
– analista di procedure organizzative;
– supervisor.
Terzo livello Super
A questo livello appartengono i lavoratori che alle competenze e professionalità di cui al livello 3° aggiungono una capacità di svolgimento autonomo delle proprie mansioni o di semplice coordinamento di gruppi elementari di lavoro.
In dettaglio:
– programmatore senior per applicativi SW;
– contabile con competenze, comunque acquisite, in campo amministrativo e tributario;
– impiegato amministrativo con conoscenza, comunque acquisita, dell’intero processo lavorativo;
– responsabile del servizio paghe con competenze di diritto del lavoro;
– steno-dattilografo in lingue estere;
– operatore di elaboratore con controllo di flusso;
– schedulatore flussista;
– contabile/impiegato amministrativo: personale che in condizioni di autonomia operativa e di adeguata determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, sulla base di istruzioni e applicando procedure operative complesse relative al sistema contabile e/o amministrativo adottato nell’ambito dello specifico campo di competenza, é incaricato di svolgere a titolo di esemplificazione non esaustiva i seguenti compiti: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati e chiudere conti, elaborare situazioni contabili;
– programmatore minutatore di programmi;
– team leader.
Terzo livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite.
In dettaglio:
– operatore/programmatore EDP;
– impiegato amministrativo;
– responsabile del servizio paghe;
– cassiere, nei CED con sistema di incasso centralizzato;
– traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte);
– controllore di settore tecnico di CED, compreso il settore delle telecomunicazioni;
– operatore meccanografico;
– stenodattilografo;
– addetto a mansioni d’ordine di segreteria;
– operatore call center senior.
Quarto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite.
In dettaglio:
– contabile d’ordine;
– digitatore EDP;
– addetto al controllo macchine EDP;
– addetto alle paghe;
– on line assistant (help desk);
– operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione
– operatore esperto di controllo per IP, con responsabilità sulla gestione del flusso dei dati.
– fatturista;
– protocollista;
– operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
– operatore call center.
Quinto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni di ordine con adeguate conoscenze tecnico pratiche comunque acquisite.
In dettaglio:
– addetto al ricevimento ed alla prima lavorazione dei dati connessi con il servizio paghe;
– dattilografo;
– schedarista;
– archivista;
– codificatore;
– addetto di segreteria;
– operatore di call center, in audio e/o video;
– operatore di controllo per IP;
– operatore call center junior.
Sesto livello
A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono esclusivamente mansioni ausiliarie con conoscenze tecnico-pratiche comunque acquisite.
A questo livello appartengono i lavori neoassunti con iter di carriera prefissati per i livelli 4° e 5° secondo le modalità di cui al successivo articolo (vedi sotto).
In dettaglio:
– centralinista;
– portiere;
– custode;
– fattorino;
– addetto allo smistamento delle pratiche.
Art. 3.
DEROGHE ALLA CLASSIFICAZIONE 1 APRILE 2005
I lavoratori già in servizio alla data del 31 marzo 2005 con le seguenti mansioni:
– on line assistant (help desk);
– operatore HTML, Java con altri linguaggi di programmazione,
manterranno il livello 3° indipendentemente dalla nuova classificazione.
I lavoratori già in servizio alla data del 31 marzo 2005 con le seguenti mansioni:
– dattilografo;
– schedarista;
– archivista;
– codificatore;
– addetto di segreteria
manterranno il livello 4° indipendentemente dalla nuova classificazione.
Art. 4.
AUTOMATISMI DI CARRIERA
Al fine di garantire per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con modalità ordinaria, di acquisire le necessarie competenze professionali e le conoscenze specifiche sulle procedure operative seguite in azienda, é consentita per i neo-assunti con più di 30 anni di età, la possibilità di inquadramento nel 6° livello, secondo la tabella temporale riportata nel comma successivo.
I lavoratori assunti al sesto livello con automatismo di carriera (iter) avranno la seguente progressione:
Livello d’approdo 6° livello 5° livello
4° livello 1-6 mesi 7-18 mesi
5° livello 1-12 mesi Xxxxx
Il trattamento economico e normativo sarà quello del livello di transito in cui saranno progressivamente inquadrati.
Nota a verbale
Superato il periodo di prova, le progressioni di carriera non saranno soggette ad alcuna valutazione e non potranno essere posticipate per nessuna causa.
Art. 5.
MANSIONI DI ATTESA
I lavoratori inquadrati nelle seguenti mansioni:
– custode;
– portiere;
– centralinista
al fine della determinazione dell’orario settimanale, sono considerati lavoratori con mansioni di attesa o con mansioni prevalentemente di attesa.
Art. 6.
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
In applicazione dell’articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 24 giugno 1997, numero 196 e successive modificazioni, si concorda che il contratto di fornitura per prestazioni di lavoro temporaneo potrà essere stipulato per i profili professionali ricompresi tra il livello di quadro di direzione e 3° livello incluso così come previsto al precedente articolo 2 (Classificazione del personale).
Art 7.
LIMITI DI APPLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge n. 196/1997 i prestatori di lavoro temporaneo non possono superare il 50% del totale dei lavoratori, occupati dall’impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo indeterminato calcolato al momento della stipula del contatto temporaneo.
Art. 8.
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORNITORI
I contratti di lavoro temporaneo possono essere stipulati esclusivamente tra i centri elaborazione dati (CED) ed imprese fornitrici individuale ai sensi dell’articolo 2 della legge numero 15/1997.
TITOLO III
QUADRI
Art. 9.
DECLARATORIA
Appartengono alla categoria dei quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985, n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l’attuazione degli obiettivi del centro elaborazione dati nell’ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
La categoria quadri é articolata in 2 livelli:
– quadri di Direzione,
– quadri.
Chiarimento a verbale
La corretta interpretazione dell’articolo 9, é la seguente:
1) sono considerati quadri i lavoratori in possesso di tutte le competenze tecnico-professionali in grado di gestire nel suo complesso l’attività del CED, con la sola esclusione della direzione strategico e/o industriale di competenza della proprietà e/o dei dirigenti;
2) il raggiungimento delle capacità di cui al punto 1) richiede pertanto, oltre alla propria competenza professionale specifica, una generica conoscenza di tutte le aree produttivo/organizzative in cui si articola il CED, con la conseguente capacità di indirizzo e valutazione del lavoro svolto dagli altri dipendenti e con la capacità, in sede straordinaria e di durata minima, di supplire a qualsiasi assenza del personale di regola assegnato alle diverse mansioni produttivo/organizzative;
3) in aggiunta ai precedenti punti, il quadro impiegato presso CED con più sedi operative, deve, se specificatamente delegato e formato al compito, essere in grado di gestire la totalità delle operazioni connesse con la corretta gestione dell’unità produttiva a lui assegnata.
Art. 10.
ORARIO PART TIME SPECIALE PER QUADRI
Per i quadri, in deroga al successivo Art. 48, é consentita l’assunzione con contratto a tempo indeterminato part time con il limite minimo di 16 ore mensili.
L’orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore mensili si articolerà in giornate lavorative di minimo 4 ore.
Art. 11.
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, i centri elaborazione dati favoriranno l’accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei quadri.
Art. 12.
ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA
L’assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Art. 13.
POLIZZA ASSICURATIVA
Ai quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
L’azienda é tenuta altresì ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 14.
INDENNITÀ DI FUNZIONE
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di quadro da parte dell’azienda, verrà mensilmente corrisposta ai lavoratori interessati un’indennità di funzione pari a:
– quadri di Direzione euro 224,00 lordi per 14 mensilità;
– quadri euro 203,00 lordi per 14 mensilità.
TITOLO IV
ASSUNZIONE ORDINARIA E CON CONTRATTI ATIPICI
Art. 15.
ASSUNZIONE
L’assunzione sarà effettuata con atto scritto dei 2 contraenti, in esso dovranno essere specificate:
a) la data di assunzione;
b) la durata del periodo di prova;
c) la qualifica del lavoratore;
d) il trattamento economico.
In caso di assunzione a tempo determinato i contraenti dovranno specificare, espressamente, la durata del rapporto stesso e le eventuali clausole di proroga.
Per le assunzioni con contratti di formazione e lavoro, si rimanda al successivo Titolo IV del presente CCNL.
Per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista si rimanda al successivo Titolo V del presente CCNL.
Art. 16.
DOCUMENTAZIONE
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, oppure attestati comprovanti la frequenza di corsi di formazione professionale ai sensi della legge n. 863/1984,
c) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implichino tale requisito;
d) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
e) libretto di lavoro o tesserino di disoccupazione;
f) documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano provvisti;
g) documentazioni e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
h) dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero dei giorni di malattia indennizzati nel periodo precedente la data di assunzione, dell’anno di calendario in corso;
i) dichiarazione di responsabilità per i lavoratori assunti con contratto a termine, dalla quale risulti il numero delle giornate lavorate nei 12 mesi immediatamente precedenti la data di assunzione; ciò ai fini di quanto previsto dall’art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638;
j) liberatoria per il trattamento dei dati personali, ai sensi della vigente normativa.
Il datore di lavoro é tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 17.
PERIODO DI PROVA
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
– quadri (tutti) e livello 1 … 180 giorni;
– livelli 2° e 3° Super … 120 giorni;
– livelli 3° e 4° … 90 giorni;
– livelli 5° e 6° … 30 giorni.
Il periodo di prova si computerà per i quadri e 1 livello in giorni di calendario. Per i restanti livelli i giorni indicati devono intendersi di lavoro effettivo.
TITOLO V
CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Art. 18.
DEFINIZIONE
L’istituto dell’apprendistato é il percorso di istruzione, di formazione professionale, e dell’accesso al lavoro secondo 3 differenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
La regolamentazione dell’apprendistato é demandata al Protocollo contrattuale per l’apprendistato allegato e parte integrante del presente CCNL (Allegato 5).
Le norme del Protocollo contrattuale di cui sopra, hanno la stessa vigenza del CCNL 1 aprile 2009-31 marzo 2012.
TITOLO VI
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Art. 19.
DEFINIZIONE
Il contratto di inserimento é lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell’art. 54, D.Lgs. n. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Art. 20.
BENEFICIARI
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
– disoccupati di lunga durata, con più di 12 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni;
– lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
– lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi;
– donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
– portatori di handicap.
Art. 21.
AZIENDE ELEGGIBILI
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le aziende, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
Nota a verbale
Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 22.
NORMA DI SALVAGUARDIA
In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle imprese operanti nel terziario ed inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltà per le aziende di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi 3 lavoratori assunti con tale strumento.
Art. 23.
PROGETTO FORMATIVO
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento é il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
– sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
– progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante: la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo e la retribuzione garantita;
– la certificazione da parte dell’Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.
Art. 24.
DURATA DEL PROGETTO
La durata del contratto di inserimento é, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompresa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo.
In qualsiasi momento l’azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.
Art. 25.
DEROGHE PER I PORTATORI DI HANDICAP
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Art. 26.
NORME CONTRATTUALI
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i contratti di formazione e lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura é comunque fissato in 70 giorni di calendario.
In considerazione delle caratteristiche intrinseche del 6° livello non é consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.
Art. 27.
MODELLI FORMATIVI
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, sono formulati utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE utilizzabili dal sito www.ccnlced.it, previa iscrizione all’ente stesso seguendo le procedure indicate.
Art. 28.
ENTE BILATERALE
L’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE si incarica, in merito al precedente articolo, di svolgere la funzione di redigere tutte le fasi del progetto formativo, la sua durata e il campo di applicazione nonché l’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, di assistenza e supervisione dei contratti di certificazione.
Art. 29.
RIMANDO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente e agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e che stabiliscono di delegare all’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE ulteriori compiti e funzioni.
TITOLO VII
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 30.
PREMESSA
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le Parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Art. 31.
RICHIAMI NORMATIVI
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
– per la somministrazione di lavoro: artt. 32, 33, 34, 35 del presente CCNL;
– per il lavoro intermittente: artt. 36 e 37 del presente CCNL;
– per il lavoro ripartito: art. 38 del presente CCNL.
Art. 32.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive integrazioni e modificazioni, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di utilizzatore.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle agenzie per il lavoro, nei casi in cui é possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
– punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
– per l’esecuzione di un’opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
– per l’esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
– per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Art. 33.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Art. 34.
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
L’impresa utilizzatrice, con più di 15 dipendenti, comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 32 e 33 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi 5 giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro l’1 marzo di ciascun anno all’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE.
Art. 35.
DIRITTI DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 32 e 33 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento economico dell’impresa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l’esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l’impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
Art. 36.
LAVORO INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi:
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 55;
b) per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle Parti entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL.
Successivamente l’aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell’Ente bilaterale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s’intende:
– per fine settimana il periodo che va dall’apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
– per ferie estive il periodo che va dall’ultimo lunedì di maggio al 1 sabato di ottobre;
– per vacanze natalizie il periodo che va dal sabato precedente all’8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
– per vacanze pasquali il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle Palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
L’azienda, con più di 15 dipendenti, é tenuta a informare con cadenza annuale la RSU e in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro l’1 marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.
Art. 37.
DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE INTERMITTENTE
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente é previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, é altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa é prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell’art. 115 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’indennità di disponibilità é esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente é tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall’art. 91 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, é ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
Il prestatore di lavoro intermittente é computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Art. 38.
LAVORO RIPARTITO
Il contratto di lavoro ripartito é uno speciale contratto di lavoro mediante il quale 2 lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi é obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l’obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall’evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell’art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
L’azienda, con più di 15 dipendenti, é tenuta ad informare con cadenza annuale la RSU e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro l’1 marzo di ciascun anno all’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE.
Art. 39.
SOGLIE NUMERICHE
I lavoratori dipendenti delle agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 32 e 33, nonché i lavoratori di agli artt. 36 (Lavoro intermittente) e 38 (Lavoro ripartito) non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori da da da da da da
dipendenti 0 a 5 6 a 10 11 a 15 16 a 30 31 a 50 51 a 100 per ogni
scaglione
di 100
Contratti
flessibili 1 2 4 6 8 10 ulteriori 10
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt. 4 e 5 del Titolo I dell’Allegato 5 del presente CCNL, é costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all’atto dell’attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed é costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all’atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
Art. 40.
GESTIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente Titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle Parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le Associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE alla Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno – con funzioni di Presidente – nominato dal locale DPL;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziale.
TITOLO VIII
ORARIO DI LAVORO
Art. 41.
ORARIO NORMALE SETTIMANALE
La durata normale del lavoro effettivo é fissata in 40 ore settimanali.
Sempre nel limite dell’orario settimanale, é consentito al datore di lavoro di chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le 8 ore.
Per lavoro effettivo si intende ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa, non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda, le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
Art. 42.
DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI IN REPERIBILITÀ
I centri elaborazione dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle 2 seguenti opzioni:
– con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 116, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
– con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.
Art. 43.
FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO
Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.
A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi del precedente comma, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento dell’orario contrattuale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di applicazione della flessibilità, le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno s’intende il periodo di 12 mesi seguente la data di avvio del programma annuale di flessibilità.
Art. 44.
DECORRENZA DELL’ORARIO PER I LAVORATORI COMANDATI FUORI SEDE
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio, l’orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli.
In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario di lavoro, quanto é strettamente necessario al lavoratore – in rapporto alla distanza ed al mezzo di locomozione – per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le norme contenute nell’ultimo comma del successivo art. 87.
Art. 45.
FISSAZIONE DELL’ORARIO
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente contratto in materia, il datore di lavoro fisserà gli orari di lavoro armonizzando le istanze del personale con le esigenze dell’azienda.
Ai sensi dell’art. 12, R.D. n. 1955/1923, l’articolazione dell’orario di lavoro deve risultare da apposita tabella collocata in posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Art. 46.
LAVORATORI DISCONTINUI
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni che seguono:
1) uscieri;
2) inservienti;
3) fattorini, abilitati alla guida di motocicli e/o autoveicoli
é fissata nella misura di 45 ore settimanali.
Qualora i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo svolgano nei periodi di attesa altre mansioni, sempre riconducibili con il proprio inquadramento, l’orario di lavoro sarà di 40 ore settimanali.
TITOLO IX
PART TIME
Art. 47.
PREMESSA
L’esigenza di accrescere la base lavorativa dei centri elaborazione dati, di concerto con la riduzione del monte ore annuo di straordinari pro capite possibili, rende per le Parti stipulanti il presente CCNL di primaria importanza il corretto utilizzo dello strumento dei part time.
A tal fine le Parti si danno reciprocamente atto della valenza sociale della diffusione dei contratti a tempo ridotto al fine di contribuire all’abbattimento della disoccupazione e delle necessità di flessibilità necessariamente connesse con la tipologia produttiva dei centri elaborazione dati.
Art. 48.
RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Così come disciplinato dall’art. 5 della legge n. 863/1984, il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto e deve essere notificato alla DPL. Nel contratto dovrà essere indicato:
1) il periodo di prova per i nuovi assunti;
2) la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità da ricondurre ai regimi di orario esistenti in azienda. La prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore, di norma, entro le seguenti fasce:
– nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale da 12 a 25 ore;
– nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile da 48 a 120 ore;
– nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale da 400 a 1.300 ore;
3) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa.
All’atto della stipulazione del contratto a tempo parziale i CED informeranno il lavoratore sugli eventuali riflessi in materia previdenziale, sia per quanto attiene alle prestazioni INPS sia per quanto connesso con le contribuzioni ai fondi pensione di cui alla legge n. 335/1995, derivante dalla instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
La prestazione lavorativa a tempo ridotto potrà essere svolta per tutti i giorni di normale attività del CED (part time orizzontale) o solo per alcuni – definiti – giorni (part time verticale).
Inoltre viene recepito quanto previsto nel testo del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 61 coordinato con il decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100 che prevede il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto ossia quello che si svolge secondo una combinazione delle 2 modalità indicate nel rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale e al rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.
Art. 49.
DISCIPLINA DEL RAPPORTO A TEMPO PARZIALE
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le Parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso;
e) volontarietà delle Parti in caso di modifiche dell’articolazione dell’orario concordata.
Art. 50.
RIPROPORZIONAMENTO
Al lavoratore con contratto part time saranno garantite le previsioni di cui al presente CCNL, con i seguenti meccanismi:
A) riproporzionamento del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale determinato sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto;
B) la retribuzione sia normale che di fatto dei lavoratori assunti a tempo parziale, fatto salvo il caso di lavoro supplementare, é in misura fissa mensile, la quota giornaliera di essa si ottiene, in tutti i casi dividendo l’importo mensile determinato ai sensi dell’art. 118, per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97, altresì la quota oraria della retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile che sarebbe spettata in caso di svolgimento del rapporto a tempo pieno per il divisore convenzionale orario previsto all’art. 119;
C) in caso di coincidenza di una delle festività di cui all’art. 67 con una domenica o con diverso giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori occupati a tempo parziale un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116;
D) fermo restando il computo per 12esimi dei permessi retribuiti di cui all’art. 71 con le modalità previste dallo stesso articolo, il numero di ore annuo dei permessi retribuiti spettanti al lavoratore a tempo parziale si determina utilizzando i criteri previsti dall’art. 118;
E) conformemente a quanto previsto all’art. 72 i lavoratori a tempo parziale hanno diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – é comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie. La retribuzione relativa va commisurata alla prestazione di lavoro ordinario riferita al periodo di maturazione delle ferie. Nel solo caso di prestazione lavorativa configurata come alternanza di mesi lavorati a tempo pieno con altri non lavorati, in alternativa a quanto previsto al comma precedente, il periodo di ferie sarà calcolato proporzionalmente in relazione ai mesi lavorati nel periodo di maturazione, con corresponsione della retribuzione intera;
F) per i lavoratori occupati a tempo parziale il numero di ore di permesso retribuito di cui agli artt. 82 e 84 é determinato utilizzando i criteri previsti dal presente articolo.
Art. 51.
LAVORO SUPPLEMENTARE
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
– compilazione degli inventari e dei bilanci o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell’attività lavorativa aziendale;
– particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 secondo le modalità previste dall’art. 119, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto di cui all’art. 116, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa é compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2120, Cod. civ.
Ferma restando l’applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti.
Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al comma 2 del presente articolo.
Art. 52.
REGISTRO LAVORO SUPPLEMENTARE
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell’azienda su apposito registro.
Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede del centro elaborazione dati stesso oppure presso la sede della ASSOCED.
Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Art. 53.
MENSILITÀ SUPPLEMENTARI – TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA
Per i lavoratori a tempo parziale, in caso di trasformazione del rapporto nel corso dell’anno, l’importo della 13esima e della 14esima mensilità é determinato per 12mi, riproporzionando ciascuno di essi sulla base dei criteri previsti dall’art. 118.
Ogni 12mo é calcolato sulla base della retribuzione di fatto, di cui all’art. 116 spettante all’atto della corresponsione.
Art. 54.
PREAVVISO
I termini di preavviso per i lavoratori occupati a tempo parziale hanno la stessa durata di quelli previsti per i lavoratori a tempo pieno e si calcolano in giorni di calendario indipendentemente dalla durata e dall’articolazione della prestazione lavorativa.
Essi decorrono dal primo e dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
TITOLO X
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 55.
NORME GENERALI LAVORO STRAORDINARIO
Le mansioni di ciascun lavoratore debbono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, é facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni d’opera straordinarie a carattere individuale nel limite di 100 ore annue.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
Le clausole contenute nel presente articolo hanno valore di accordo permanente fra le Parti ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e dell’art. 9 del relativo regolamento.
Art. 56.
MAGGIORAZIONI LAVORO STRAORDINARIO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 5, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, le ore di lavoro straordinario, intendendosi come tali quelle eccedenti l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 41, del presente contratto, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 e con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 115:
– 15% per le prestazioni di lavoro dalla 41esima alla 48esima ora settimanale;
– 20% per le prestazioni di lavoro eccedenti la 48esima ora settimanale.
Salvo quanto disposto dal successivo art. 69 le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 e con la maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 115.
Le ore straordinarie di lavoro prestate per la notte – intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22,00 alle ore 6,00 del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio – verranno retribuite con quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 e con la maggiorazione del 50% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 115.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigioni la maggiorazione del compenso per lavoro straordinario verrà computata sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 tenendo conto, per il calcolo delle provvigioni, della media dell’ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato, qualora questo sia inferiore a 6 mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili tra loro.
Art. 57.
REGISTRO LAVORO STRAORDINARIO
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell’azienda, su apposito registro, la cui tenuta é obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali regionali e provinciali o comprensoriali, presso la sede della locale associazione imprenditoriale.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei centri elaborazione dati che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro é stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Art. 58.
LAVORO ORDINARIO NOTTURNO – DIVIETO
É vietata la prestazione notturna ordinaria per i dipendenti dei CED che applicano il presente contratto ad esclusione dei CED ad organizzazione di tipo industriale, di cui al Titolo XI.
TITOLO XI
LAVORO A TURNI
Art. 59.
DEFINIZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente normativa si applica ai centri elaborazione dati che rientrano nelle seguenti tipologie di orario di lavoro:
– lunghi: più di 12 ore giornaliere di apertura per 6 giorni a settimana;
– lunghissimi: più di 12 ore giornaliere per 365 giorni;
– ore 24: per i CED che non operano mai interruzioni nell’attività.
Art. 60.
ORARIO DI LAVORO
I centri elaborazione dati ricompresi nel campo di applicazione possono ricorrere a nastri orari con turni fissi o variabili.
I dipendenti assunti con l’indicazione di lavoro a turni non hanno diritto alle maggiorazioni previste per il lavoro ordinario notturno e/o festivo.
Ai lavoratori assunti secondo il comma precedente il CED attribuirà un titolo di preferenza nelle richieste di cambio turno o di aumento dell’orario lavorativo per i contratti part time;
Art. 61.
REPERIBILITÀ
I centri elaborazione dati per la copertura di emergenze tecniche occorrenti fuori dall’orario di apertura degli uffici, possono richiede ad alcuni dipendenti di restare in reperibilità.
La richiesta dell’azienda deve essere presentata in forma scritta al dipendente, che se accetta, provvede a firmare un’apposita comunicazione di servizio.
La reperibilità non può essere richiesta durante i periodi di ferie, malattia, infortunio, aspettativa, maternità o permesso per studio.
La reperibilità del dipendente deve essere retribuita in una delle due seguenti opzioni:
a) con un assegno ad personam di importo pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’art. 116, per i dipendenti che continuativamente si rendano reperibili per le esigenze di emergenza;
b) con un importo del 15% delle retribuzione oraria per i lavoratori che si rendano disponibili alla reperibilità per un periodo non superiore alle 6 settimane annue.
Ove si richieda l’effettivo intervento del dipendente in reperibilità trovano applicazione le norme del presente contratto sul lavoro straordinario, straordinario notturno, straordinario festivo o straordinario festivo notturno.
Art. 62.
SOSTITUZIONE DEL LAVORATORE TURNISTA
Al fine di garantire la copertura del servizio in caso di improvvisa mancanza di un turnista con un preavviso inferiore a 12 ore, l’azienda potrà richiedere al lavoratore del turno precedente e al lavoratore del turno successivo, l’effettuazione di una fascia di lavoro straordinario pari all’intero turno mancante.
Fermo restando il divieto di richiedere una prestazione lavorativa superiore alle 12 ore consecutive.
I lavoratori che effettueranno la copertura straordinaria del turno avranno diritto al pagamento dello straordinario ed al riconoscimento di un permesso retribuito di 8 ore da fruirsi in accordo con l’azienda entro i successivi 4 mesi.
Art. 63.
INDENNITÀ
I lavoratori ricompresi nel campo di applicazione del presente Titolo, a compensazione dei disagi derivanti dallo svolgimento dell’attività a turnazione, hanno diritto alle seguenti maggiorazioni:
– per tutti i lavoratori che effettuano lavoro a turni un indennità pari al 10% della retribuzione di fatto di cui all’articolo 116.
– per i soli lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa a turno fisso notturno e/o festivo (per festivo si intendono le domeniche e le festività di cui all’articolo 68), un’indennità pari al 20% della retribuzione di fatto di cui all’articolo 116.
In caso di prestazione lavorativa a turni solo per brevi periodi, meno di 6 settimane nel corso dell’anno, al lavoratore non spetterà alcuna indennità e andrà retribuito secondo le norme di cui agli articoli 130 e seguenti.
In caso di prestazione lavorativa a turni per un periodo superiore alle 6 settimane ma inferiore alle 26 settimane, il lavoratore dovrà optare, nella forma scritta, all’atto della richiesta di copertura temporanea del turno da parte dell’azienda, tra l’indennità forfettaria prevista nel presente articolo o il pagamento delle maggiorazioni contrattuali (straordinario e notturno).
Per turni di sostituzione di durata superiore alle 26 settimane, ai lavoratori sarà attribuita l’indennità forfettaria.
Art. 64.
CUMULO DELLE INDENNITÀ
I lavoratori turnisti possono percepire anche l’indennità di reperibilità di cui all’articolo 61.
Art. 65.
DEROGHE CONTRATTUALI
Le Parti stipulanti il presente CCNL considerano le norme previste per i lavoratori turnisti complessivamente migliorative rispetto all’applicazione degli ordinari istituti contrattuali.
Art. 66.
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
Le aziende per la applicazione di quanto previsto nel presente Titolo, in particolar modo per la definizione dell’articolazione dei turni, dovranno sottoscrivere un accordo con la RSU, ove questa non sia presente o nelle aziende con meno di 15 dipendenti, la contrattazione andrà effettuata direttamente con i lavoratori interessati dal lavoro a turni.
Nel caso di accordi raggiunti direttamente con i lavoratori gli stessi potranno essere spediti per la certificazione all’Ente bilaterale il quale effettuerà un controllo di conformità di legge e contrattuale.
TITOLO XII
RIPOSO SETTIMANALE, FESTIVITÀ E PERMESSI RETRIBUITI
Art. 67.
RIPOSO SETTIMANALE
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nella giornata della domenica o in altra giornata se comunicato dall’azienda per iscritto all’atto dell’assunzione nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.
Art. 68.
FESTIVITÀ
Le festività che dovranno essere retribuite sono quelle sotto indicate:
1) il 1 giorno dell’anno;
2) l’Epifania;
3) il giorno di lunedì dopo Pasqua;
4) 25 aprile – Ricorrenza della Liberazione;
5) 1 maggio – Festa dei lavoratori;
6) il 2 giugno;
7) la solennità del Patrono del luogo ove si svolge il lavoro, per Roma il 29 giugno;
8) il 15 agosto – festa dell’Assunzione;
9) l’1 novembre – Ognissanti;
10) l’8 dicembre – Immacolata Concezione;
11) il 25 dicembre – S. Natale;
12) il 26 dicembre – S. Stefano.
In relazione alla norma di cui al comma 1 del presente articolo, nessuna riduzione o trattenuta sarà operata sulla retribuzione di fatto ai lavoratori in conseguenza della mancata prestazione di lavoro nei giorni sopra indicati, sempre che non si tratti di prestazioni saltuarie ed occasionali senza continuità.
Nulla é dovuto ad alcun titolo al prestatore d’opera – qualunque sia la misura ed il sistema di retribuzione – nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione dalla retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificata e comunque derivante da ogni altra causa imputabile al lavoratore stesso.
In caso di coincidenza di una delle festività sopra elencate con una domenica, in aggiunta alla retribuzione mensile sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
Per la festività civile la cui celebrazione é stata spostata alla 1ª domenica del mese, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge 5 marzo 1977, n. 54 (4 novembre), il lavoratore beneficerà del trattamento previsto per le festività che coincidono con la domenica.
Art. 69.
RETRIBUZIONE PRESTAZIONI FESTIVE
Le ore di lavoro, a qualsiasi titolo richieste, prestate nei giorni festivi indicati nel precedente art. 68 dovranno essere compensate come lavoro straordinario festivo nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 55 e dall’art. 119 del presente contratto.
Art. 70.
RETRIBUZIONE PRESTAZIONI NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE DI LEGGE
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 115 fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 71.
PERMESSI RETRIBUITI – ROL
Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle quattro festività abolite da combinato disposto della legge n. 54/1977 e del D.P.R. n. 792/1985, verranno fruiti dai lavoratori.
I permessi per un totale di 72 ore annue saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva.
I permessi non goduti entro la data del 31 dicembre di ogni anno saranno pagati con le spettanze del mese successivo. Salvo accordo aziendale che ne determini la fruibilità anche oltre la fine dell’anno.
TITOLO XIII
CONGEDI – DIRITTO ALLO STUDIO – ASPETTATIVA
Art. 72.
CONGEDI RETRIBUITI
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell’anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, i centri elaborazione dati concederanno altri 5 giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all’anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 73.
CONGEDO MATRIMONIALE
Al lavoratore che non sia in periodo di prova compete, per contrarre matrimonio, un congedo straordinario della durata di giorni 15 di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, il datore di lavoro dovrà concedere il congedo straordinario con decorrenza dal 3° giorno antecedente alla celebrazione del matrimonio.
Il lavoratore ha l’obbligo di esibire al datore di lavoro, alla fine del congedo, regolare documentazione della celebrazione del matrimonio.
Durante il periodo di congedo straordinario per matrimonio, il lavoratore é considerato ad ogni effetto in attività di servizio, conservando il diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
I lavoratori extracomunitari cittadini di Paesi dove sia legale la poligamia potranno beneficiare del congedo nuziale per un solo matrimonio.
Art. 74.
DIRITTO ALLO STUDIO
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, i centri elaborazione dati concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell’ordinamento scolastico, svolti presso Istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro-capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell’unità produttiva che sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al 10mo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
Le ore di permesso, da utilizzare nell’arco del triennio, sono usufruibili anche in 1 solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata alla data di cui al precedente comma.
Nei centri elaborazione dati che occupano da 30 a 49 dipendenti il diritto allo studio é comunque riconosciuto ad un solo lavoratore nel corso dell’anno.
In ogni unità produttiva e nell’ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l’effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 3 e comma 5 del presente articolo, la Direzione aziendale, d’accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente nell’azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti comma 3 e 5, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui al comma 2 potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da Istituti e/o Enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
É demandato alle organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell’attività commerciale.
Art. 75.
CHIAMATA ALLE ARMI
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva é disciplinata dal D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 e sue successive modificazioni, a norma del quale il rapporto di lavoro non viene risolto, ma si considera sospeso per il periodo del servizio militare di leva, con diritto alla conservazione del posto.
Al termine del servizio militare di leva per congedo o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio, in mancanza di che il rapporto di lavoro é risolto.
Il periodo trascorso in servizio militare va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore alla data del 31 maggio 1982, e del preavviso.
A decorrere dall’1 giugno 1982 e fino al 31 marzo 1987, il periodo trascorso in servizio militare é considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120, Cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2120 Cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dall’1 aprile 1987, durante il periodo trascorso in servizio militare deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 115 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Non saranno, invece, computati a nessun effetto i periodi di ferma volontaria eccedenti la durata normale del servizio di leva. Nel caso di cessazione dell’attività dell’azienda, il periodo trascorso in servizio militare sarà computato nella anzianità del lavoratore fino alla cessazione della stessa. Le norme del presente articolo non si applicano nel caso di contratto a termine e di assunzione per lavori stagionali o saltuari. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per effetto dell’art. 7 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell’obiezione di coscienza, anche ai lavoratori che prestano servizio civile sostitutivo, nonché per effetto della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo, ai lavoratori ai quali sia riconosciuta la qualifica di volontari in servizio civile, ai sensi della legge stessa.
Art. 76.
RICHIAMO ALLE ARMI
In caso di richiamo alle armi, il lavoratore ha diritto, per il periodo in cui rimane sotto le armi, alla conservazione del posto.
Tale periodo va computato nell’anzianità di servizio ai soli effetti dell’indennità di anzianità, in vigore fino alla data del 31 maggio 1982, nonché degli scatti di anzianità e del preavviso.
A decorrere dall’1 giugno 1982, fino al 31 marzo 1987, il periodo di richiamo alle armi é considerato utile per il trattamento di fine rapporto, ai soli fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui all’art. 2120, Cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2120 Cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, a decorrere dal 10 aprile 1987, durante il periodo di richiamo alle armi deve essere computato nella retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della normale retribuzione di cui all’art. 115 alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Durante il periodo di richiamo alle armi il personale avrà diritto al trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940, n. 653.
Il trattamento previsto dalle norme di legge e contrattuali a favore dei richiamati ha termine con la cessazione dell’attività dell’azienda.
Alla fine del richiamo – sia in caso di invio in congedo come in quello di invio in licenza illimitata in attesa di congedo – il lavoratore deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere la sua occupazione entro il termine 5 giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore ad 1 mese, di 8 giorni se ha avuto durata superiore ad 1 mese ma non a 6 mesi, di 15 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Nel caso che, senza giustificato impedimento, il lavoratore non si ponga a disposizione del datore di lavoro nei termini sopra indicati, sarà considerato dimissionario.
Nei confronti del lavoratore richiamato alle armi:
a) in caso di contratto a termine, la decorrenza del termine é sospesa,
b) in caso di rapporto stagionale, il posto é conservato limitatamente alla durata del contratto;
c) in caso di richiamo durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro resta sospeso fino alla fine del richiamo, e il periodo trascorso in servizio militare non é computato agli effetti dell’anzianità di servizio;
d) in caso di richiamo durante il periodo di preavviso di licenziamento, il posto é conservato fino al termine del richiamo alle armi e il relativo periodo é computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
Art. 77.
VOLONTARIATO CIVILE
I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dal presente contratto, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
TITOLO XIV
FERIE
Art. 78.
FERIE
Il personale di cui al presente contratto ha diritto a un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi, fermo restando che la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale – é comunque considerata di 6 giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.
Dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese.
Art. 79.
FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
In conformità alla vigente legge 21 marzo 1990, n. 53, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti giorni di attività lavorativa.
Art. 80.
DETERMINAZIONE PERIODO DI FERIE
Compatibilmente con le esigenze dell’azienda, e tenuto conto di quelle dei lavoratori, é in facoltà del datore di lavoro stabilire il periodo delle ferie dal maggio all’ottobre, eccettuate i centri di elaborazione di dati contabili che potranno fissare i turni di ferie in qualsiasi periodo dell’anno. Ferme restando le eccezioni sopra indicate, in deroga a quanto sopra, la determinazione dei turni feriali potrà avvenire anche in periodi diversi dell’anno in accordo tra le parti e mediante programmazione.
Le ferie potranno essere frazionate in non più di 2 periodi.
I turni di ferie non potranno avere inizio di domenica, né di giorno festivo e neppure nel giorno antecedente alla domenica o a quello festivo ad eccezione dei turni aventi inizio il 1 o il 16° giorno del mese.
Per i lavoratori stranieri si rimanda alla speciale previsione di cui al successivo art. 184.
Art. 81.
RICHIESTA DI FERIE PER FESTIVITÀ RELIGIOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL’ARTICOLO 68
Ai lavoratori che, con congruo anticipo, comunichino per iscritto la richiesta di ferie per partecipare a celebrazioni religiose diverse da quelle individuate dal precedente art. 68, le aziende cercheranno, nei limiti delle esigenze di funzionalità interna e di rispetto delle richieste complessive, di accordare una via preferenziale.
Art. 82.
INSORGENZA DELLA MALATTIA DURANTE IL PERIODO FERIALE
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio, in tal caso – quale che sia il domicilio del lavoratore al momento dell’insorgenza della malattia – si applicheranno le previsioni di cui al precedente art. 68.
Art. 83.
NORMATIVA PER CESSAZIONE RAPPORTO
In caso di licenziamento o di dimissioni, spetteranno al lavoratore tanti 12mi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato per l’anno di competenza.
Art. 84.
RICHIAMO LAVORATORE IN FERIE
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
Art. 85.
IRRINUNCIABILITÀ
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità é dovuta al lavoratore che spontaneamente si presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
Art. 86.
REGISTRO FERIE
Per le ferie verrà istituito presso i centri elaborazione dati un apposito registro con le stesse garanzie e modalità previste dal precedente art. 81 per il lavoro straordinario.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nei CED che abbiano la gestione del personale informatizzata.
TITOLO XV
MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 87.
MISSIONI
L’azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza.
In tal caso al personale compete:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
2) il rimborso delle spese effettive per il vitto e l’alloggio;
3) il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato nell’interesse dell’azienda;
4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 97; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di 1/3.
Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta dell’10%.
In alternativa al lavoratore che compia un minimo 15 missioni all’anno, con almeno 10 pernottamenti, l’azienda potrà corrispondere, in luogo delle diarie di cui al n. 4) del comma 2, nonché della diaria di cui al comma 3 del presente articolo, un’indennità mensile, per 14 mensilità, pari al 10% della retribuzione mensile.
Art. 88.
TRASFERIMENTI
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 102 ovvero un rimborso a pié di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioé abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell’eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria é ridotta a 3/5. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a pié di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l’arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell’eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
Art. 89.
DISPOSIZIONI PER I TRASFERIMENTI
A norma dell’art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un’unità aziendale ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
TITOLO XVI
MALATTIE E INFORTUNI
Art. 90.
MALATTIA
Nell’ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l’obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all’atto dell’assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell’iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 91.
NORMATIVA
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al precedente art. 90, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 155 e 158 del presente contratto.
Il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 145 e 146 del presente contratto.
Nell’ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all’azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 155 e 158 del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli istituti competenti nonché dai medici dei servizi sanitari indicati dalla regione. il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici ed Istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 92.
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Il lavoratore assente per malattia é tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore é altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00, al fine di consentire l’effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l’obbligo di dare immediata notizia all’azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo comporta comunque l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, comma 14 nonché l’obbligo dell’immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l’assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 140 e 143 del presente contratto.
Art. 93.
PERIODO DI COMPORTO
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 145 e 146 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 99.
Il periodo di malattia é considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento.
Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 94.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA
Durante il periodo di malattia, previsto dall’articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal 21° in poi, posta a carico dell’INPS ai sensi dell’art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro é posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33;
b) ad una integrazione dell’indennità a carico dell’INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2) 75% per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore é tenuto – ai sensi dell’art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 – a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro 2 giorni dal rilascio da parte del medico curante, l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro é obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell’anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l’INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l’indennità stessa é corrisposta dall’INPS in misura ridotta; il datore di lavoro non é tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall’istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 96 e 100.
Art. 95.
INFORTUNIO
Così come previsto dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, il datore di lavoro é obbligato dall’art. 4, comma o), del succitato decreto ha tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali i centri elaborazione dati sono tenuti ad assicurare presso l’INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all’obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell’infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 106.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli art. 51 e 57.
Art. 96.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI INFORTUNIO
Ai sensi dell’art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro é tenuto a corrispondere n’intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 per la giornata in cui avviene l’infortunio.
A decorrere dal 1 giorno successivo a quello dell’infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell’indennità corrisposta dall’INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2) 75% per i giorni dal 4° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
L’indennità a carico del datore di lavoro non é dovuta se l’INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l’indennità prevista dalla legge.
Art. 97.
QUOTA GIORNALIERA PER MALATTIA ED INFORTUNIO
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall’INPS e dall’INAIL.
Art. 98.
FESTIVITÀ
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell’INPS e dell’INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
Art. 99.
ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MALATTIA ED INFORTUNIO
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 93 e 95 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 93; il periodo stesso é considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 100.
TUBERCOLOSI
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell’assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle province e dei comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a 4 mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l’obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a 6 mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell’art. 9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l’inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all’idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell’anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 101.
SICUREZZA SUL LAVORO
Per l’attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l’igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni, si rimanda all’Allegato 2 del presente contratto.
Art. 102.
RIMANDO ALLA VIGENTE NORMATIVA
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Restano altresì immutate le potestà delle legislazioni speciali previste per le regioni autonome e per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
TITOLO XVII
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 103.
ASTENSIONE DAL LAVORO DELLA LAVORATRICE
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio sanitario nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
b) per i 4 mesi dopo il parto.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di 1 anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione. il periodo stesso é tuttavia computato nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro é obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale é applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla 13esima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) é computato nell’anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all’80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell’INPS dall’art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L’importo anticipato dal datore di lavoro é posto a conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l’INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del comma 6 dell’art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l’articolo 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 104.
ASTENSIONE DAL LAVORO DEL LAVORATORE
Il diritto di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 103 é riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7 legge 9 dicembre 1977, n. 903, e sue successive modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l’assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.
Il diritto di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 103 é riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
Art. 105.
PERMESSI PER ASSISTENZA
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il 1 anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo é uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro é inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente é riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore é subordinata in ogni caso all’esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l’obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall’azienda.
Per detti riposi é dovuta dall’INPS un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L’indennità é anticipata dal datore ed é portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore, ai sensi dell’art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a 3 anni, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente é riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all’art. 7, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell’art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e al trattamento di fine rapporto.
Art. 106.
NORMATIVA
La lavoratrice in stato di gravidanza é tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato a un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro é tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice é tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall’Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto per cui é previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un’indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall’art. 99.
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto ad un’indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 107.
APPRENDISTATO E MATERNITÀ
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
TITOLO XVIII
SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 108.
SOSPENSIONE
In caso di sospensione del lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro e indipendente dalla volontà del lavoratore, questi ha diritto alla retribuzione di fatto di cui all’art. 116 per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore.
TITOLO XIX
ANZIANITÀ DI SERVIZIO
Art. 109.
DECORRENZA ANZIANITÀ DI SERVIZIO
L’anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore é entrato a far parte dell’azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate, resta valida la normativa per il riconoscimento dell’anzianità convenzionale così come previsto dalla legislazione vigente.
Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell’anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti.
Art. 110.
COMPUTO ANZIANITÀ – FRAZIONE ANNUA
Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità, le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per 12mi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
Per mesi si intendono quelli del calendario civile (gennaio, febbraio, marzo, ecc.).
TITOLO XX
PASSAGGI DI QUALIFICA
Art. 111.
MANSIONI DEL LAVORATORE
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali é stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a 3 mesi.
Art. 112.
MODIFICAZIONI TECNOLOGICHE
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 111, ferma restando la validità per i casi individuali, trova diversa applicazione nel caso del centro elaborazione dati che utilizzando i futuri miglioramenti di hardware e/o software, ed a seguito di evidente, rilevante ed innovativa modificazione delle procedure lavorative, proceda ad una diversa riconfigurazione degli incarichi assegnati ai dipendenti.
Ove questa riconfigurazione delle mansioni coinvolga più della metà dei dipendenti, prima del decorrere dei 3 mesi dell’avvio delle nuove procedure lavorative, il CED potrà formulare uno schema retributivo sia collettivo che individuale che pur riconoscendo i miglioramenti di professionalità dei dipendenti non dovrà necessariamente portare ad un diverso inquadramento contrattuale.
La proposta aziendale troverà applicazione solo se sottoscritta in accordo aziendale, ove, diversamente, non si raggiungesse l’accordo aziendale, si ricorrerà alla Commissione paritetica nazionale di cui al successivo art. 173.
La presente fattispecie é consentita solo per quelle mansioni che oggi non trovano corrispondenza nella classificazione di cui all’art. 2 e solo se le mansioni di partenza dei lavoratori cesseranno di esistere tra il personale interessato dalle innovazioni.
Art. 113.
PASSAGGI DI LIVELLO
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello; qualora il lavoratore percepisca, all’atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.
Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l’anzianità maturata nelle rispettive qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
Art. 114.
SCATTI DI ANZIANITÀ
Per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda il personale ha diritto a 5 scatti biennali. Ai fini della maturazione degli scatti, l’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione.
Gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure e con le seguenti decorrenze:
Inquadramento 3/97 3/01 3/03 4/05 4/07 4/09
importi in euro
Quadri di direzione — — — 44.00 49.00 52.00
Quadri 26.85 29.00 31.00 40.00 44.00 47.00
I livello 25.56 27.00 29.00 37.00 41.00 44.00
II livello 24.00 25.50 27.00 34.00 37.00 40.00
II livello Super — — — 31.00 34.00 36.00
III livello 22.72 23.50 25.00 28.00 31.00 33.00
IV livello 21.43 22.25 23.00 25.00 27.50 30.00
V livello 20.14 20.50 21.00 22.00 24.50 27.00
VI livello — — — 20.00 22.00 24.00
L’importo degli scatti determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, viene corrisposto con decorrenza dal 1 giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da precedenti e successivi aumenti di merito, ne eventuali aumenti di merito possono essere assorbiti dagli scatti maturati o da maturare.
L’importo degli scatti di anzianità maturati va aggiornato sempre al valore attuale.
TITOLO XXI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 115.
NORMALE RETRIBUZIONE
La normale retribuzione del lavoratore é costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (vedi Tabella A, allegata al CCNL);
b) eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 114;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
d) eventuali indennità contrattuali.
Art. 116.
RETRIBUZIONE DI FATTO
La retribuzione di fatto é costituita dalle voci di cui al precedente art. 115 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall’imponibile contributivo a norma di legge.
Art. 117.
RETRIBUZIONE MENSILE
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, é in misura fissa e cioé non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell’orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.
Art. 118.
QUOTA GIORNALIERA
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall’art. 97.
Art. 119.
QUOTA ORARIA
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali: 168 per il personale la cui durata normale di lavoro é di 40 ore settimanali.
Art. 120.
PAGA BASE NAZIONALE CONGLOBATA
Ai 9 livelli previsti dalla classificazione del personale dei centri di elaborazione dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella allegata Tabella A che fa parte integrante del presente contratto.
Livello Paga base Paga base Paga base Paga base
contrattuale contrattuale contrattuale contrattuale
al 31/3/2009 all’1/4/2009 all’1/4/2010 all’1/4/2011
importi in euro
Quadri di
direzione 2.205.41 (*) 2.293,00 (*) 2.327,00 (*) 2.362,00 (*)
Quadri 2.004,00 (**) 2.084,00 (**) 2.115,00 (**) 2.146,00 (**)
I 1.720,00 1.789,00 1.816,00 1.843,00
II 1.540,00 1.602,00 1.626,00 1.650,00
II Super 1.477,00 1.536,00 1.559,00 1.582,00
III 1.382,00 1.437,00 1.459,00 1.481,00
IV 1.287,00 1.338,00 1.358,00 1.378,00
V 1.225,00 1.274,00 1.293,00 1.312,00
VI 1.035.00 1.076,00 1.092,00 1.108,00
(*) Indennità di funzione quadro di Direzione pari a euro 224,00.
(**) Indennità di funzione quadro pari a euro 203,00.
Art. 121.
ASSORBIMENTI
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l’assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all’atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.
Art. 122.
PROSPETTO PAGA
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l’importo della retribuzione, la misura e l’importo dell’eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l’importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
TITOLO XXII
MENSILITÀ SUPPLEMENTARI (TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA)
Art. 123.
TREDICESIMA MENSILITÀ
In coincidenza con la vigilia di Natale di ogni anno i centri elaborazione dati dovranno corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 (esclusi gli assegni familiari).
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti 12mi dell’ammontare della 13esima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Dall’ammontare della 13esima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi in cui non sia stata corrisposta dal datore di lavoro la retribuzione per una della cause previste dal presente contratto.
Per i periodi di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio di cui al precedente art. 103 la lavoratrice ha diritto a percepire dal datore di lavoro la tredicesima mensilità limitatamente all’aliquota corrispondente al 20% della retribuzione di fatto di cui all’art. 116.
Art. 124.
QUATTORDICESIMA MENSILITÀ
Al personale compreso nella sfera di applicazione del presente contratto sarà corrisposto, l’1 luglio di ogni anno, un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 in atto al 30 giugno immediatamente precedente (14esima mensilità), esclusi gli assegni familiari.
In caso di prestazione lavorativa ridotta, rispetto all’intero periodo di 12 mesi precedenti alla suddetta data, il lavoratore avrà diritto a tanti 12mi dell’ammontare della 14esima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
Per quanto riguarda tutte le altre modalità di computo della 14esima mensilità, si fa riferimento alle analoghe norme del presente Titolo riguardanti la 13esima mensilità.
Nessun obbligo incombe al datore di lavoro per il caso previsto dall’ultimo comma del precedente art. 123.
TITOLO XXIII
INDENNITÀ DISAGIO E PRESTAZIONI SPECIALI
Art. 125.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le indennità previste dal presente Titolo saranno attribuite, caso per caso secondo le occorrenze, in tutti i CED che occupino più di 10 dipendenti, inclusi gli apprendisti.
Le indennità saranno pagate per 12 mensilità o pro-rata in caso di frazioni utili di mese.
I lavoratori in malattia, infortunio, ferie, permesso, recupero, aspettativa, maternità, sospensione disciplinare non hanno diritto a percepire le indennità.
Art. 126.
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO AZIENDALE O TERRITORIALE
I CED con meno di 10 dipendenti potranno prevedere, con apposita contrattazione integrativa aziendale o territoriale l’erogazione delle indennità di cui al presente Titolo.
Art. 127.
INDENNITÀ TRASPORTO COMUNI CON PIU’ DI 1.000.000 DI ABITANTI
I CED che richiedano al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di euro 5,00 al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali chilometri percorsi per causa di servizio.
Art. 128.
INDENNITÀ TRASPORTO COMUNI CON PIU’ DI 500.000 ABITANTI
CED che richiedano al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di euro 3,50 al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali silometri percorsi per causa di servizio.
Art. 129.
INDENNITÀ TRASPORTO COMUNI CON PIU’DI 100.000 ABITANTI
I CED che richiedano al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di euro 2,00 al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali silometri percorsi per causa di servizio.
Art. 130.
INDENNITÀ TRASPORTO COMUNI CON PIU’DI 10.000 ABITANTI
I CED che richiedano al proprio personale di recarsi al lavoro con mezzi di trasporto propri, sia per effettuare eventuali missioni, sia per l’orario di inizio o termine dell’attività lavorativa non compatibile con l’utilizzo dei mezzi pubblici, erogheranno ai dipendenti un’indennità di euro 1,00 al giorno.
Fermo restando il rimborso con le tabelle ACI degli eventuali silometri percorsi per causa di servizio.
Art. 131.
INDENNITÀ SOTTERRANEI
I lavoratori che, nel rispetto della vigente normativa sulla salubrità dei luoghi di lavoro, prestino la loro attività lavorativa in locali sotterranei o privi di illuminazione naturale, percepiranno un’indennità giornaliera di euro 0,50.
Art. 132.
INDENNITÀ DI MENSA
I CED, con più di 10 dipendenti, che non abbiano attivato il servizio mensa erogheranno ai dipendenti, il cui orario di lavoro preveda la pausa pranzo ovvero una prestazione lavorativa suddivisa in due parti, una indennità sostitutiva del servizio mensa, cosiddetto ticket restaurant pari a euro 5,30 giornalieri.
Nota a verbale
Le Parti richiamano la giurisprudenza e la normativa sull’assoluto carattere non retributivo dell’indennità sostitutiva della mensa.
Art. 133.
INDENNITÀ MEZZI PUBBLICI
I CED che abbiano la loro sede nelle zone a traffico limitato attribuiranno ai dipendenti una indennità di trasporto pari al costo mensile dell’abbonamento al trasporto pubblico per il solo territorio comunale.
Art. 134.
INDENNITÀ LOCALI RUMOROSI
I lavoratori che prestino l’intera attività lavorativa in locali al cui interno sia attive, per la maggior parte del tempo, stampanti o altri macchinari rumorosi percepiranno un’indennità giornaliera pari a euro 0,25.
Art. 135.
INDENNITÀ VALORI
Ai lavoratori cui sia attribuito, senza carattere di continuità, la responsabilità di conservazione o trasporto di valori, di importo superiore a euro 250,00, sarà attribuita un’indennità pari allo 0,1% del valore consegnato.
Art. 136.
INDENNITÀ VESTIARIO – DIVISA DI LAVORO
I CED che richiedano al loro personale di indossare un determinato vestiario saranno tenuti a fornirlo ai dipendenti senza alcuna partecipazione alle spese da parte dei dipendenti.
I costi delle riparazioni di sartoria, per un importo forfetario di euro 30,00 all’anno per gli uomini e di euro 60,00 all’anno per le donne saranno erogati direttamente dal CED ai lavoratori.
I capi saranno sostituiti una volta l’anno e dovranno prevedere indumenti estivi ed invernali.
Art. 137.
INDENNITÀ VESTIARIO – CODICE DI ABBIGLIAMENTO
I CED che richiedano al proprio personale di vestire secondo determinate regole, (cosiddetto Codice di abbigliamento) erogheranno ai dipendenti nei mesi di aprile e settembre una speciale indennità pari a euro 120,00.
TITOLO XXIV
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 138.
RECESSO EX ART. 2118 CODICE CIVILE
Ai sensi dell’art. 2118 Cod. civ. ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 144.
Art. 139.
RECESSO EX ART. 2119 CODICE CIVILE
Ai sensi dell’art. 2119 Cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto é a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto é a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l’indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
– il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell’attività aziendale;
– l’insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
– l’irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
– l’appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
– il danneggiamento volontario di beni dell’azienda o di terzi;
– l’esecuzione, senza permesso di lavoro nell’azienda per conto proprio o di terzi;
– il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
Se il contratto é a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l’indennità di cui al successivo art. 145.
Art. 140.
NORMATIVA
Nei centri elaborazione dati compresi nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 Cod. civ. e art. 155 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro é tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui ai comma 2 e 3 del presente articolo é inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 141.
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali é nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 142.
NULLITÀ DEL LICENZIAMENTO PER MATRIMONIO
Ai sensi dell’art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, é nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non é dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell’art. 2, legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e cioé: licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività dell’azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice é stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale é stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel comma 1 del presente articolo, si rinvia al successivo art. 150.
Art. 143.
LICENZIAMENTO SIMULATO
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro 1 mese dal licenziamento.
art. 144
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Preavviso
Art. 144.
PREAVVISO
I termini di preavviso, a decorrere dal 1 o dal 16° giorno di ciascun mese, sono i seguenti:
a) fino a 5 anni di servizio compiuti:
Quadri – (tutti) e 1 livello ….. 60 giorni di calendario;
2° e 3° livello S…..45 giorni di calendario;
3° e 4° livello …..30 giorni di calendario;
5° e 6° livello …..20 giorni di calendario.
b) oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
Quadri (tutti) e 1 livello….. 90 giorni di calendario;
2° e 3° livello S…..60 giorni di calendario;
3° e 4° livello …..45 giorni di calendario;
5° e 6° livello…..30 giorni di calendario.
c) oltre i 10 anni di servizio compiuti:
Quadri (tutti) e 1 livello….. 120 giorni di calendario;
2° e 3° livello S …..90 giorni di calendario;
3° e 4° livello…..60 giorni di calendario;
5° e 6° livello…..45 giorni di calendario.
art. 145
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Indennità Sostitutiva Del Preavviso
Art. 145.
INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
Ai sensi del comma 2 dell’art. 2118 Cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un’indennità equivalente all’importo della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 corrispondente al periodo di cui all’articolo precedente, comprensiva dei ratei di 13esima e 14esima mensilità.
art. 146
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Trattamento Di Fine Rapporto
Art. 146.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 2120 Cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
– i rimborsi spese;
– le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili;
– i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
– l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 104, 145 e 147;
– l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 72;
– le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
– le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore:
– gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del comma 3, art. 2120 Cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110 Cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
I lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge n. 335/1995, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
art. 147
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Decesso Del Dipendente
Art. 147.
DECESSO DEL DIPENDENTE
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
art. 148
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Corresponsione Del Trattamento Di Fine Rapporto
Art. 148.
CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all’atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L’importo così determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
art. 149
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Dimissioni
Art. 149.
DIMISSIONI
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 146.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 144 del presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all’importo di cui all’art. 145.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
art. 150
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Dimissioni Per Matrimonio
Art. 150.
DIMISSIONI PER MATRIMONIO
In conformità della norma contenuta nel comma 4 dell’art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro 1 mese all’ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall’art. 146 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l’osservanza dei termini di preavviso di cui all’art. 144 e confermate, a pena di nullità, all’ufficio del lavoro entro il termine di 1 mese.
La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 335/1995, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di trattamento di fine rapporto per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo.
art. 151
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Dimissioni Per Maternità
Art. 151.
DIMISSIONI PER MATERNITÀ
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all’art. 103 del presente contratto.
art. 152
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Risoluzione Del Rapporto – Modulo Per Dimissioni
Art. 152.
MODULO PER DIMISSIONI
Per la comunicazione delle dimissioni, i lavoratori dovranno utilizzare l’apposito modulo previsto dal decreto interministeriale del 21 gennaio 2007.
Il modello é allegato al presente contratto all’Allegato 7.
art. 153
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Obbligo Del Prestatore Di Lavoro
TITOLO XXV
DOVERI DEL PERSONALE E NORME DISCIPLINARI
Art. 153.
OBBLIGO DEL PRESTATORE DI LAVORO
Il lavoratore ha l’obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le scadenze amministrative di legge ed assegnate dai superiori e di competenza per mansione ed inquadramento.
Il lavoratore ha l’obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell’impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
É altresì obbligatorio il rispetto della legge n. 675/1996 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.
art. 154
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Divieti
Art. 154.
DIVIETI
É vietato al personale ritornare nei locali dell’azienda e trattenersi oltre l’orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l’autorizzazione della azienda. Non é consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l’orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l’orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso é in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un’ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell’orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, é assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
art. 155
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Giustificazioni Delle Assenze
Art. 155.
GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l’onere della prova, e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all’art. 116 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 158.
art. 156
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Rispetto Orario Di Lavoro
Art. 156.
RISPETTO ORARIO DI LAVORO
I lavoratori hanno l’obbligo di rispettare l’orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 158.
art. 157
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Comunicazione Mutamento Di Domicilio
Art. 157.
COMUNICAZIONE MUTAMENTO DI DOMICILIO
É dovere del personale di comunicare immediatamente all’azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l’obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell’interno dell’azienda.
art. 158
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Provvedimenti Disciplinari
Art. 158.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 115;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
– ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta;
– esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
– si assenti dal lavoro fino a 3 giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;
– non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
– non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
– utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete del CED, indipendentemente dal carico di lavoro presente.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
– arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
– si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
– commetta recidiva, oltre la 3ª volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell’anno in corso é già stata inflitta una multa per analogo motivo;
– utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
– assenza ingiustificata oltre 3 giorni nell’anno solare;
– recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la 5ª volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
– grave violazione degli obblighi di cui all’art. 153;
– infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal decreto legislativo n. 626/1994;
– l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio;
– l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;
– la recidiva oltre la 3ª volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la 3ª mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell’anno in corso é già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
– l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività del CED.
L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
art. 159
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Codice Disciplinare
Art. 159.
CODICE DISCIPLINARE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
art. 160
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Doveri Del Personale E Norme Disciplinari – Normativa Provvedimenti Disciplinari
Art. 160.
NORMATIVA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
L’eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue contro-deduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l’azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
art. 161
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Responsabilità Civili E Penali – Assistenza Legale
TITOLO XXVI
RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
Art. 161.
ASSISTENZA LEGALE
Ai lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva, nei casi in cui le norme di legge o di regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali, anche in presenza di apposite deleghe nei rapporti con le pubbliche amministrazioni per conto dei clienti, é riconosciuta l’assistenza legale e la copertura di eventuali spese connesse, in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzione svolte.
art. 162
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Responsabilità Civili E Penali – Normativa Sui Procedimenti Penali
Art. 162.
NORMATIVA SU PROCEDIMENTI PENALI
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di lavoro lo sospenderà dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento e compenso fino al giudicato definitivo.
In caso di procedimento penale per reato non colposo, ove il lavoratore abbia ottenuto la libertà provvisoria, il datore di lavoro ha facoltà di sospenderlo dal servizio e dallo stipendio o salario e ogni altro emolumento o compenso.
Salva l’ipotesi di cui al successivo comma, dopo il giudicato definitivo, il datore di lavoro deciderà sull’eventuale riammissione in servizio, fermo restando che comunque il periodo di sospensione non sarà computato agli effetti dell’anzianità del lavoratore.
Nella ipotesi di sentenza definitiva di assoluzione con formula piena il lavoratore ha diritto in ogni caso alla riammissione in servizio.
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dell’azienda, al lavoratore che non sia riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di dimissioni.
Il rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento in tronco, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro o in servizio.
art. 163
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Relazioni Nazionali
TITOLO XXVII
RELAZIONI SINDACALI
Art. 163.
RELAZIONI NAZIONALI
Le Parti si danno reciprocamente atto dell’importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito l’ASSOCED e la UGL-Terziario si incontreranno, entro 6 mesi dalla firma del presente contratto, per una valutazione congiunta sull’andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall’Osservatorio paritetico nazionale ex Commissione paritetica nazionale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate dalla Commissione stessa in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
art. 164
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Relazioni Regionali
Art. 164.
RELAZIONI REGIONALI
Le Parti consapevoli delle differenziazioni presenti nelle tipologie dei centri elaborazione dati operanti nelle diverse realtà regionali, si riuniranno – su richiesta di una delle Parti – su base regionale per la valutazione dell’andamento occupazione e del mercato del territorio.
La previsione degli incontri di cui al precedente comma si intende rapportata a livello provinciale per le province autonome di Bolzano/Sudtirol e Trento.
art. 165
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 165.
RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le rappresentanze sindacali unitarie – RSU – così come delineate negli accordi interconfederali vigenti.
L’elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 166.
art. 166
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Regolamento Elettorale Rsu
Art. 166.
REGOLAMENTO ELETTORALE RSU
Per la regolamentazione dell’elezione delle RSU la ASSOCED e la UGL-Terziario sottoscrivono l’allegato Regolamento elettorale per le RSU rubricato all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente contratto.
art. 167
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Assemblea
Art. 167.
ASSEMBLEA
Nei centri elaborazione dati con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa.
La comunicazione di indizione dell’assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell’assemblea stessa.
Ai sensi della legge n. 300/1970 l’azienda é tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo.
art. 168
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Delegato Provinciale
Art. 168.
DELEGATO PROVINCIALE
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da CED con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un delegato sindacale territoriale (DST).
Al delegato sindacale territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso i CED con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all’esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell’art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L’attivazione del delegato sindacale territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta – a carico del datore di lavoro – pari al costo di un’ora all’anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del 3° livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
art. 169
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Relazioni Sindacali – Deleghe Sindacali
Art. 169.
DELEGHE SINDACALI
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano.
Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L’importo delle deleghe sarà pari all’1% della paga base conglobata, per 14 mensilità.
Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L’assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l’azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico – organizzativa.
art. 170
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Ente Bilaterale E Formazione Continua – Ente Bilaterale
TITOLO XXVIII
ENTE BILATERALE E FORMAZIONE CONTINUA
Art. 170.
ENTE BILATERALE
Le Parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, delegano l’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE a svolgere le seguenti finalità:
– gestire i contratti di formazione e lavoro;
– incrementare l’occupazione;
– realizzare corsi di formazione professionali;
– svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
– ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL come previsto dalla legge;
– emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
– esprimere pareri in merito all’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
– realizzare iniziative di carattere sociale;
– istituire Comitato di vigilanza nazionale;
– promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
– favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge n. 125/1991, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
– seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
– mantenere rispondente alla legge ed alle esigenze dei lavoratori e delle aziende la previdenza complementare.
– svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE – é dotato di una Commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE – sono composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente bilaterale nazionale – EBCE – promuove tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
É cura dell’Ente bilaterale la distribuzione del presente CCNL su tutto il territorio nazionale.
art. 171
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Ente Bilaterale E Formazione Continua – Finanziamento Dell’ente Bilaterale
Art. 171.
FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE
Il finanziamento dell’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE é garantito mediante contribuzione fissa pari a euro 5,00, di cui a carico dell’azienda euro 3,50 e euro 1,50 a carico del lavoratore. La quota va pagata trimestralmente per 14 mensilità attraverso il Mod. F/24 inserendo la voce EBCE alla sezione INPS.
La quota a carico dell’azienda é parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote é tenuta a corrispondere al lavoratore un elemento distinto della retribuzione (EDR) d’importo pari a euro 3,50.
Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: mancata adesione all’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE.
L’Ente bilaterale nazionale centri elaborazione dati – EBCE non persegue fini di lucro.
art. 172
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Composizione Delle Controversie
TITOLO XXIX
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 172.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
In sede di soluzione amichevole di eventuali vertenze inerenti l’applicazione del presente CCNL, l’ASSOCED e le OO.SS. firmatarie del contratto si impegnano, prima di adire le vie legali, ad intraprendere il tentativo di conciliazione in sede sindacale.
La pratica attuazione del presente articolo avverrà con le seguenti modalità:
a) accertamento della vertenza;
b) raccolta del materiale inerente la vertenza;
c) comunicazione della vertenza ed invio del materiale raccolto alla controparte;
d) incontro tra O.S. promotrice ed ASSOCED entro il termine di 15 giorni di calendario dall’invio della comunicazione con raccomandata r.r.
In caso di esito positivo della conciliazione in sede sindacale, le Parti provvederanno alla notifica presso il competente Ufficio del lavoro per l’applicazione di quanto previsto dalla vigente norma per le conciliazioni.
art. 173
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Composizione Delle Controversie – Commissione Paritetica Nazionale
Art. 173.
COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
La Commissione paritetica nazionale é composta da 4 componenti designati dalla ASSOCED, da 4 componenti designati dalla OO.SS. firmatarie del presente CCNL, da un Presidente nominato di comune accordo tra le Parti.
Funzioni della Commissione paritetica nazionale sono:
– preparazione dei testi di lavoro per gli incontri nazionali di cui al precedente articolo 163;
– valutazione dello stato di applicazione del CCNL nel territorio;
– definizione di standards applicativi comuni, su tutto il territorio nazionale, degli istituti di cui al presente CCNL;
– istruttoria delle pratiche inerenti le vertenze collettive direttamente collegate con l’autentica interpretazione contrattuale;
– istruttoria della pratiche connesse con le nuove figure professionali o con quelle interessate da rilevanti mutamenti di contenuto professionale ai sensi del precedente art. 170.
La Commissione paritetica nazionale é organizzata e finanziata dall’Ente bilaterale -EBCE.
art. 174
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Composizione Delle Controversie – Procedure
Art. 174.
PROCEDURE
Le procedure di convocazione della Commissione paritetica nazionale saranno le medesime previste per gli incontri nazionali tra ASSOCED e OO.SS. firmatarie del presente CCNL di cui al precedente art. 172, i costi diretti di attivazione e attività della Commissione saranno sostenuti mediante l’utilizzo dei fondi di cui all’Art. 171.
Dei lavori della Commissione paritetica nazionale dovranno essere redatti 3 verbali per l’esperimento delle procedure previste ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 411, comma 3 e 412, C.p.c.; 2113, comma 4, Cod. civ., come modificati dalla legge 11 agosto 1973, n. 533.
art. 175
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Composizione Delle Controversie – Organismi Paritetici
Art. 175.
ORGANISMI PARITETICI
L’ASSOCED e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, promuoveranno la costituzione di appositi Organismi paritetici per la gestione delle problematiche connesse con:
– formazione professionale;
– formazione continua.
art. 176
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Composizione Delle Controversie – Tentativo Di Composizione Per I Licenziamenti Individuali
Art. 176.
TENTATIVO DI COMPOSIZIONE PER I LICENZIAMENTI INDIVIDUALI
Su richiesta del lavoratore licenziato, fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa derivante da procedimento disciplinare, e per iniziativa dell’O.S. a cui venga conferito mandato, si riunirà – a livello regionale – apposita Commissione di conciliazione composta da 3 componenti: un rappresentante della ASSOCED, un rappresentante della O.S. delegata ed un 3° elemento, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le Parti.
Della riunione verrà redatto verbale in triplice copia di cui una inviata presso il competente DPL per la registrazione ai sensi della normativa vigente per la conciliazione in sede sindacale.
art. 177
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Composizione Delle Controversie – Contributi Di Assistenza Contrattuale Per Assoced
Art. 177.
CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE PER ASSOCED
Al fine di garantire il funzionamento di quanto previsto nel presente CCNL é attivata una trattenuta pari allo 0,1% della retribuzione a carico dei soli datori di lavoro.
L’attivazione del presente articolo avviene, ai sensi della legge n. 311/1973, mediante la convenzione con l’Istituto nazionale di previdenza sociale.
Le indicazioni per il versamento delle quote sono riportate in allegato.
art. 178
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Accordi Integrativi Regionali
TITOLO XXX
ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
Art. 178.
ACCORDI INTEGRATIVI REGIONALI
In sede di incontro regionale, di cui al precedente art. 164 la ASSOCED e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL potranno stipulare appositi contratti integrativi regionali per le materie che gli Accordi sulla politica dei redditi delegano alla contrattazione di secondo livello.
Analogamente in questa sede si potranno stipulare accordi di gestione sulle materie rientranti nel passaggio di competenze tra l’amministrazione centrale dello Stato e le regioni autonome ed ordinarie.
art. 179
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Tutela Delle Lavoratrici Madri
TITOLO XXXI
TUTELA DELLA DIGNITÀ E PARITÀ DEI LAVORATORI
Art. 179.
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Per le lavoratrici – o i lavoratori – che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all’interno del nucleo familiare convivente, l’altro genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
art. 180
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Pari Opportunità
Art. 180.
PARI OPPORTUNITÀ
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, n. 636 e dalle disposizioni della legge 10 aprile 1991, n. 125, le Parti riconoscono l’esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla pari opportunità uomo – donna, con particolare riguardo all’eccesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
art. 181
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Azioni Positive
Art. 181.
AZIONI POSITIVE
Le aziende, d’intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, adotteranno misure concrete per dare attuazione al diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.
Le Parti demandano all’Ente bilaterale l’individuazione di azioni positive per l’eliminazione di ogni possibile discriminazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri o appartenenti ad altre matrici culturali.
art. 182
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Molestie Sui Luoghi Di Lavoro
Art. 182.
MOLESTIE SUI LUOGHI DI LAVORO
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Le Parti richiamano la massima attenzione sul fenomeno dello Stalking, così come identificato dal D.L. 23 febbraio 2009, numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2009.
art. 183
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Lavoratori Di Lingua Non Italiana
Art. 183.
LAVORATORI DI LINGUA NON ITALIANA
Le aziende favoriranno l’utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all’Allegato 5 del presente CCNL per l’accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.
art. 184
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Lavoratori Stranieri
Art. 184.
LAVORATORI STRANIERI
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
art. 185
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Aspettativa Per Tossicodipendenza
Art. 185.
ASPETTATIVA PER TOSSICODIPENDENZA
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative é dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a 3 anni.
Tale periodo é considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall’interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitario dalle altre strutture sopra indicate.
art. 186
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Tutela Della Dignità E Parità Dei Lavoratori – Tutela Dei Genitori Di Portatori Di Handicap
Art. 186.
TUTELA DEI GENITORI DI PORTATORI DI HANDICAP
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio sanitario nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.
art. 187
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Definizione
TITOLO XXXII
TELELAVORO
Art. 187.
DEFINIZIONE
Si definisce telelavoro l’attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali aziendali.
Non é telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
– autisti;
– lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti
– ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
art. 188
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Campo Di Applicazione
Art. 188.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non é possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
– personale direttivo, tutto;
– gestione del personale;
– impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
– personale ausiliario di vigilanza e controllo;
– ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
La concessione come l’accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
art. 189
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Dotazioni Strumentali
Art. 189.
DOTAZIONI STRUMENTALI
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale.
Gli oneri derivanti dall’uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.
art. 190
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Rottura E Danneggiamento Di Dotazioni Strumentali
Art. 190.
ROTTURA O DANNEGGIAMENTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all’azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l’orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
art. 191
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Furto Di Dotazioni Strumentali
Art. 191.
FURTO DI DOTAZIONI STRUMENTALI
In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall’azienda per lo svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo, entro il termine di un giorno lavorativo copia della denuncia presentata presso l’Autorità di Polizia giudiziaria.
art. 192
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Orario Di Lavoro
Art. 192.
ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto. Viceversa l’orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore.
L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.
art. 193
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Durata
Art. 193.
DURATA
L’accordo tra l’azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la durata che potrà essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potrà, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l’azienda dell’attività lavorativa.
Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall’azienda solo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative.
Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall’azienda.
art. 194
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Sicurezza E Prevenzione Degli Infortuni
Art. 194.
SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
L’azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
art. 195
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Infortuni
Art. 195.
INFORTUNI
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all’incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.
art. 196
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Santo Patrono
Art. 196.
SANTO PATRONO
Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell’azienda, il giorno di festività connesso con la solennità del Santo Patrono resterà sempre quello del comune ove opera l’azienda.
art. 197
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Comunicazione Dell’accordo Di Telelavoro
Art. 197.
COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO DI TELELAVORO
L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione al’EBCE per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato all’EBCE che quindi non é tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge n. 196/2003.
art. 198
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Ricercatori Delocalizzati
Art. 198.
RICERCATORI DELOCALIZZATI
La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all’attività lavorativa in favore dell’azienda, continuino a svolgere attività di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili.
In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro é stato sin dall’instaurazione nella modalità del telelavoro l’eventuale sua modifica potrà avvenire solo con un accordo tra azienda e lavoratore.
art. 199
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Telelavoro – Rimando Alla Normativa
Art. 199.
RIMANDO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all’Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.
art. 200
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Assistenza Sanitaria Integrativa – Ente Assistenza Sanitaria Integrativa
TITOLO XXXIII
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 200.
ENTE ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
É costituito l’Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da centri elaborazione dati, in sigla EASI.
L’ente fornirà, secondo le disposizioni dello Statuto e del Regolamento – i quali sono parte integrante del presente contratto all’Allegato 4, le prestazioni sanitarie integrative per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi.
art. 201
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Assistenza Sanitaria Integrativa – Iscrizione
Art. 201.
ISCRIZIONE
I centri elaborazione dati iscriveranno tutti i dipendenti entro il mese successivo alla assunzione.
Nota a verbale
Per i dipendenti già in forza alla data del 31 marzo 2007 la data di iscrizione é fissata entro il termine massimo del 30 giugno 2007.
art. 202
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Assistenza Sanitaria Integrativa – Quota Associativa
Art. 202.
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale per ogni dipendente a tempo indeterminato o determinato con durata superiore a 12 mesi é pari a euro 120,00 suddivisi in 12 rate mensili da euro 10,00.
Il versamento andrà effettuato, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento di EASI.
Nota a verbale
Per i dipendenti già in forza alla data del 31 marzo 2007 la 1ª rata sarà quella di ottobre 2007.
Chiarimento a verbale
Vista la fase di avvio del Fondo, i lavoratori assunti dall’1 aprile 2007 e rientranti nelle categorie previste dal comma 2 dell’articolo 200, andranno iscritti entro l’ultimo giorno del mese in cui hanno terminato il periodo di prova.
Il versamento del premio decorrerà da ottobre 2007 come per i dipendenti già in forza alla data del 31 marzo 2007.
art. 203
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Archivio Contratti – Deposito Contratto Collettivo
TITOLO XXXIV
ARCHIVIO CONTRATTI
Art. 203.
DEPOSITO CONTRATTO COLLETTIVO
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione selettiva ed ai sensi dell’art. 17 della legge n. 36/1986, le Parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL il presente contratto CCNL e successivi rinnovi o integrazioni
art. 204
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Nuovo Modello Contrattuale – Invio Della Piattaforma
TITOLO XXXV
NUOVO MODELLO CONTRATTUALE
Art. 204.
INVIO DELLA PIATTAFORMA
Le Parti si danno atto di recepire integralmente il testo dell’Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 prevedendo che contestualmente alla disdetta andrà inviata alla controparte la piattaforma di proposte sindacali relative alle modifiche economiche e normative previste al presente CCNL.
La parte che ha ricevuto la proposta di rinnovo dovrà entro 20 giorni dalla ricezione della stessa dare avvio al tavolo contrattuale.
art. 205
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Nuovo Modello Contrattuale – Contrattazione Integrativa Aziendale
Art. 205.
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
La contrattazione integrativa aziendale ha validità triennale e segue la stessa tempistica prevista al precedente articolo.
art. 206
Elaborazione Dati – Centri Elaborazione Dati – Lavoratori Dipendenti – Decorrenza E Durata
TITOLO XXXVI
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Art. 206.
DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro entra in vigore l’1 aprile 2009 e scadrà il 31 marzo 2012.
Ove non sia data disdetta da una delle 2 Parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima della scadenza, il presente contratto si intenderà rinnovato di anno in anno.
ALLEGATI 1, 2, 3 e 4 … omissis …
TABELLA A
TABELLA RETRIBUTIVA
Livello Paga base Paga base Paga base Paga base contrattuale contrattuale contrattuale contrattuale al 31/3/2009 all'1/4/2009 all'1/4/2010 all'1/4/2011 importi in euro Quadri di direzione 2.205.41 (*) 2.293,00 (*) 2.327,00 (*) 2.362,00 (*) Quadri 2.004,00 (**) 2.084,00 (**) 2.115,00 (**) 2.146,00 (**) I 1.720,00 1.789,00 1.816,00 1.843,00 II 1.540,00 1.602,00 1.626,00 1.650,00 III Super 1.477,00 1.536,00 1.559,00 1.582,00 III 1.382,00 1.437,00 1.459,00 1.481,00 IV 1.287,00 1.338,00 1.358,00 1.378,00 V 1.225,00 1.274,00 1.293,00 1.312,00 VI 1.035.00 1.076,00 1.092,00 1.108,00
(*) Indennità di funzione quadro di Direzione pari a euro 224,00.
(**) Indennità di funzione quadro pari a euro 203,00.
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