Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalla industria olearia e margariniera. In vigore dal 01.02.99 al 31.01.01 per la parte retributiva e al 31.05.03 per quella normativa.
CCNL 10-02-1999
per aggiornamento vedi
- accordo di rinnovo sottoscritto il 09 novembre 2012
- accordo di rinnovo sottoscritto il 27 ottobre 2012
premessa
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Addi’, 10 febbraio 1999 in Roma
– ASSOCIAZIONE ITALIANA DELL’INDUSTRIA OLEARIA (ASSITOL);
con l’assistenza della Confederazione generale dell’industria italiana;
– FAT-CISL;
– FLAI-CGIL;
– UILA-UIL.
art. 1
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
ASSITOL e le OO.SS. firmatarie del CCNL confermano l’interesse a sviluppare un modello di relazioni industriali (anche in relazione a quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 23.07.93) che favorisca un confronto sistematico sui principali problemi di settore e che sia finalizzato alla realizzazione di condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività delle aziende, anche quale premessa indispensabile per difendere e favorire l’occupazione, particolarmente nella situazione di maggior concorrenza che si e’ determinata con l’unificazione dei mercati europei.
Nell’ottica indicata, ASSITOL e le OO.SS. nazionali suddette, ferme restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori costituiscono un Osservatorio nazionale a carattere permanente finalizzato all’informazione e alla documentazione delle tendenze più significative e utili alle parti riguardanti il settore.
L’Osservatorio nasce con la funzione di effettuare l’esame delle problematiche generali del settore al fine di esprimere valutazioni ed orientamenti finalizzati alla individuazione delle occasioni di sviluppo del settore medesimo e delle soluzioni atte a favorirle, nonche’ dei punti di debolezza e delle possibilità di superamento degli stessi, anche attraverso i necessari processi di riorganizzazione e ristrutturazione.
Emergendo dalle analisi indirizzi convergenti, questi saranno portati a conoscenza delle parti nelle diverse articolazioni per l’orientamento dei rispettivi comportamenti nonche’ essere presi come base per interventi comuni anche presso le competenti Autorità.
In particolare, saranno oggetto d’esame, eventualmente articolato per ciascun sottosettore:
– le prospettive delle politiche comunitarie e nazionali del settore e le relative ricadute sull’andamento produttivo del settore medesimo;
– l’andamento del mercato nazionale e internazionale anche con riferimento alle importazioni e alle esportazioni nonche’, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive e gli effetti di tali prospettive sull’occupazione;
– l’andamento dell’occupazione del settore con particolare riferimento agli effetti sull’organizzazione del lavoro e sull’inquadramento e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche con riguardo alla possibilità di realizzare programmi formativi di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati nonche’ quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
– le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriali;
– l’andamento dell’occupazione giovanile del settore e in particolare nel Mezzogiorno, in rapporto all’Accordo interconfederale 18.12.88 sui contratti di formazione e lavoro (CFL);
– l’andamento dell’occupazione femminile del settore, in particolare nel Mezzogiorno, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nn. 903/77 e 125/91 nonche’ dalle disposizioni legislative che dovessero essere emanate in merito;
– le possibilità d’intervento nei confronti degli Organi governativi interessati per un sempre maggiore raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti;
– la normativa nazionale emergente in tema di rapporti di lavoro;
– l’andamento del costo del lavoro e il rapporto tra questo, gli accordi interconfederali e la legislazione in materia contributiva assistenziale e antinfortunistica, nonche’ le problematiche poste dalla legislazione sociale anche al fine di una valutazione della competitività internazionale;
– le prospettive produttive del settore oleario e margariniero con articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e con particolare riferimento al Mezzogiorno;
– l’andamento della contrattazione aziendale effettuata nel settore in coerenza con le indicazioni innovative del Protocollo 23.07.93, al fine di fornire alle parti elementi adeguati di analisi dei suoi effetti;
– le previsioni degli investimenti complessivi relativi alle attività industriali rappresentate, con eventuali articolazioni per i settori di specializzazione più significativi e per grandi aree geografiche, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
– la struttura del settore, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso e per classi d’età;
– le spese complessive di ricerca realizzate e previste, la loro incidenza sul totale degli investimenti, le indicazioni sulle principali finalizzazioni della stessa nonche’ il numero degli addetti;
– gli interventi in tema di formazione professionale con particolare riferimento ai lavoratori delle fasce deboli;
– le problematiche concernenti le “barriere architettoniche” nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o tecnico- organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di finanziamento previste dalle leggi vigenti;
– il grado di utilizzazione nel settore dei contratti di formazione part-time e a termine;
– le problematiche connesse con l’inserimento lavorativo dei lavoratori extracomunitari e dei lavoratori portatori di handicap.
In sede di Osservatorio saranno altresi’ oggetto d’esame le problematiche che, con riferimento alle diverse realtà territoriali, rivestono particolare importanza:
a) con riferimento alle aree regionali e alle aree integrate – intendendosi per tali, aree anche interregionali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità e da una significativa concentrazione di aziende da identificare nell’ambito dello stesso Osservatorio nazionale, saranno oggetto d’esame:
– sulla base dei dati complessivi annuali sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, nonche’ i relativi effetti sull’occupazione;
– gli effetti sull’organizzazione del lavoro e le conseguenti problematiche occupazionali poste dall’introduzione di innovazioni tecnologiche con riferimento alle possibilità di realizzare programmi formativi e di riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, nonche’ quelle poste da significative ristrutturazioni industriali;
– i necessari interventi di sostegno legislativo e regionale ai programmi di sviluppo delle aziende, le possibilità d’intervento nei confronti degli Organi amministrativi e legislativi regionali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle industrie e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato nonche’ le opportunità offerte dalla legislazione comunitaria sulla formazione professionale;
– anche sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio nazionale, le azioni per collaborare con le parti sociali nella individuazione dei fabbisogni formativi per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello della specifica area;
– la possibilità di promuovere progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per l’inserimento lavorativo mirato di portatori di handicap e di altre categorie dello svantaggio sociale, anche in relazione all’utilizzo dei finanziamenti e alle modalità previste dalle leggi nazionali e regionali.
b) Con riferimento alle aree provinciali o comprensoriali da identificare nell’ambito dello stesso Osservatorio nazionale tra quelle più significative per l’alta concentrazione di aziende, saranno oggetto d’esame:
– le possibilità d’intervento nei confronti degli Organi amministrativi locali per un sempre maggior raccordo tra le esigenze delle aziende e del mondo del lavoro con le infrastrutture esistenti nel territorio considerato;
– la struttura presente nel territorio, il numero degli addetti e la distinzione dell’occupazione per sesso, per classi d’età e per tipologia di rapporto di lavoro;
– l’andamento dell’occupazione giovanile, in rapporto all’Accordo interconfederale 18.12.88 sui CFL.
Le informazioni derivanti da tale esame saranno in ogni caso trasmesse alle articolazioni delle parti esistenti in sede territoriale.
Nell’affrontare le problematiche di carattere territoriale, verranno ricercati gli opportuni collegamenti con le strutture imprenditoriali territoriali e con i sindacati dei lavoratori.
In relazione a quanto sopra stabilito le parti procederanno agli opportuni incontri di verifica.
SEZIONE AMBIENTE E SICUREZZA
E’ costituita, nell’ambito dell’Osservatorio, un’apposita Sezione dedicata all’ambiente e alla sicurezza formata da delegazioni delle parti.
La sezione potrà individuare elementi da fornire – per il tramite delle parti stipulanti – alle rispettive Confederazioni generali.
A fronte di rilevanti problematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza verranno promossi collegamenti tra la sezione dell’Osservatorio e le Organizzazioni imprenditoriali e sindacali territoriali, che garantiscano il reciproco coinvolgimento.
La Sezione si riunirà normalmente 4 volte nell’anno o quando richiesto da una delle parti a fronte di specifiche esigenze.
La Sezione avrà il compito di:
a) confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell’evoluzione della normativa nazionale e comunitaria sull’ambiente e la sicurezza, individuando eventuali proposte da sottoporre alle Autorità competenti.
Qualora fossero individuate problematiche incidenti sulla sfera di competenza locale, eventuali iniziative nei confronti delle competenti autorità locali saranno assunte dalle rispettive organizzazioni territoriali competenti;
b) realizzare la mutua informazione e valutazione delle iniziative delle parti in materia ambientale e della sicurezza;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
d) predisporre nell’ambito di vigenza del contratto linee guida per la gestione nei luoghi di lavoro della prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, al fine di favorire ed orientare l’assunzione di iniziative aziendali in materia;
e) affrontare le tematiche riguardanti le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
f) esaminare le problematiche poste dal recepimento in legge delle direttive comunitarie.
Le parti, ferme restando le tematiche sopra indicate convengono sulla possibilità di ampliare il campo d’intervento dell’Osservatorio qualora congiuntamente ne ravvisassero l’opportunità.
art. 2
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti, concernenti l’occupazione femminile e in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, Regolamenti e Direttive CEE recepite dallo Stato italiano e in vigore in tema di parità uomo- donna, si conviene sulla opportunità di realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano un’effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonche’ ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona, in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di un’opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro.
In tale logica, le parti confermano la necessità della effettiva operatività, nell’ambito dell’Osservatorio nazionale, a far data dal 31.12.95, della Commissione paritetica nazionale composta da 12 membri (6 designati da ASSITOL e 6 designati dalle Segreterie nazionali di FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL) alla quale e’ affidato il compito di:
a) esaminare l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare proposte comuni per facilitare la gestione degli adempimenti richiesti dalla legge;
d) esaminare le problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività professionali non tradizionali;
e) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno;
g) verificare, con riferimento alla legge 10.04.91 n. 125, ipotesi di schemi per la promozione di iniziative di azioni positive.
A livello aziendale anche sulla base delle rilevazioni obbligatorie di cui all’art. 9 della legge n. 125/91 le indicazioni fornite dal Comitato paritetico nazionale saranno di volta in volta oggetto d’esame tra le Direzioni aziendali e le RSU.
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Le Commissioni di cui al precedente punto 1) si riuniranno di norma semestralmente, saranno presiedute a turno da un componente di parte industriale e di parte sindacale, delibereranno all’unanimità circa le metodologie di lavoro e per l’attuazione dei compiti loro attribuiti e riferiranno annualmente, sull’attività svolta, alle parti stipulanti il presente CCNL.
art. 3
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I gruppi industriali – intendendo per gruppo un complesso industriale di particolare importanza articolato sul territorio nazionale con una pluralità di insediamenti produttivi e di distinte unità organizzative -fermo restando a tale proposito il sistema di relazioni industriali previsto dalle singole prassi in atto, forniranno, anche alla luce di risultati e valutazioni svolte nell’ambito dell’Osservatorio di settore, a FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL nazionali, congiuntamente stipulanti, con l’assistenza della competente organizzazione nazionale di categoria e delle competenti organizzazioni territoriali, informazioni complessive riguardanti:
– gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi d’investimento, i programmi d’investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali con loro localizzazioni e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche all’organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione, l’utilizzazione degli impianti e l’andamento complessivo degli orari;
– le trasformazioni tecnologiche ed organizzative e nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di concentrazione produttiva che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione, problemi energetici quando comportino riflessi sull’occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, nonche’ informazioni sugli investimenti globali per la ricerca;
– le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità, sull’ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l’andamento dell’occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all’apprendistato, avuto riguardo alla legislazione e agli accordi vigenti;
– il numero e la finalizzazione dei CFL;
– il numero dei contratti part-time e a termine;
– l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.04.91 n. 125;
– gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”.
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l’applicazione dell’art. 623 del C.P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.07.93 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull’andamento del gruppo industriale.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
STABILIMENTI CON OLTRE 40 DIPENDENTI
Per gli stabilimenti più significativi, intendendosi per tali quelli che abbiano più di 40 dipendenti, le associazioni industriali porteranno annualmente a conoscenza di FAT-FLAI-UILA assistite dalla RSU:
– gli andamenti e le prospettive produttive, i programmi d’investimento, i programmi d’investimento che comportino diversificazioni produttive e/o nuovi insediamenti industriali e loro localizzazione e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, le modifiche dell’organizzazione del lavoro e delle tecnologie che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione, l’utilizzazione degli impianti e l’andamento complessivo degli orari;
– le trasformazioni tecnologiche e organizzative e i nuovi assetti produttivi aziendali ivi compresi eventuali fenomeni di decentramento produttivo che comportino rilevanti riflessi sull’occupazione, i problemi energetici quando abbiano riflesso sull’occupazione e/o continuità degli orari di lavoro, i finanziamenti pubblici per nuovi insediamenti e/o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti, gli investimenti globali per la ricerca nonche’ il numero degli addetti per sesso e fasce d’età;
– le tendenze occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazioni produttive e le innovazioni tecnologiche che abbiano significativo riflesso sui livelli occupazionali, sulla professionalità e sull’ambiente interno ed esterno al luogo di lavoro, l’andamento dell’occupazione giovanile, con riferimento ai CFL e all’apprendistato in rapporto alla legislazione e agli accordi vigenti;
– il numero e la finalizzazione dei CFL;
– il numero dei contratti part-time e a termine;
– l’andamento dell’occupazione femminile, in relazione ai possibili interventi volti (azioni positive) a promuovere condizioni di effettiva parità per le lavoratrici in linea con le normative CEE e nazionali in tema di parità uomo-donna e in particolare con la legge 10.04.91 n. 125;
– gli interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
– gli interventi posti in essere per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”.
La predetta informativa verrà resa annualmente a richiesta di parte in apposito incontro, mentre incontri di approfondimento su temi specifici potranno essere richiesti dalle parti medesime. In tali occasioni potranno essere esaminate congiuntamente, con autonome valutazioni, le conseguenze delle informazioni rese.
In apertura degli incontri di cui ai commi precedenti, verrà di volta in volta indicato agli organismi sindacali se le informazioni che verranno trasmesse abbiano la caratteristica del segreto industriale previsto per l’applicazione dell’art. 623 del C.P.
Inoltre, con riferimento a quanto previsto dal Protocollo 23.07.93 saranno fornite le opportune informazioni di carattere economico sull’andamento dell’azienda.
In presenza di significativi processi di ristrutturazione e/o innovazioni tecnologiche che comportino riduzione, spostamenti, chiusure di reparti o fabbriche e depositi, le parti valuteranno, nel rispetto delle compatibilità economiche, prima della loro realizzazione, le opportunità offerte dal contratto, dagli accordi interconfederali e dalla legislazione vigente, per la ricerca di soluzioni alternative che contengano o eliminino le conseguenze sui dipendenti, con particolare attenzione alle aree di declino industriale e del Mezzogiorno.
STABILIMENTI CON UN NUMERO DI ADDETTI COMPRESO TRA 16 E 40
Per gli stabilimenti con un numero di dipendenti compreso tra 16 e 40 verranno fornite annualmente per iscritto a FAT-FLAI-UILA e alle RSU tramite l’associazione territoriale competente informazioni relative al numero degli addetti e alla distinzione dell’occupazione per sesso e per classi d’età, al numero dei contratti part-time e a termine.
Il conteggio dei dipendenti ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’ultimo comma del presente articolo viene effettuato in base agli stessi criteri di cui all’art. 77 in materia di RSU.
art. 4
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per le attività di produzione e per quelle di manutenzione ordinaria, svolte in azienda, le aziende significative concorderanno con le RSU le possibili soluzioni sostitutive degli appalti, da realizzare gradualmente e prioritariamente con l’impiego di personale dipendente dalle aziende stesse e gli eventuali percorsi formativi per i lavoratori interessati.
Fermo restando che la manutenzione va finalizzata alla sicurezza, all’efficacia e alla migliore utilizzazione degli impianti, per la ricerca delle soluzioni sostitutive degli appalti si dovrà tener conto delle caratteristiche di programmabilità delle attività stesse, della piena utilizzazione delle attrezzature, del carattere di continuità del lavoro anche in impianti diversi nonche’ delle esigenze che le attività di manutenzione oggettivamente richiedono di impiegare la forza lavoro secondo orari e luoghi d’intervento opportunamente diversificati secondo specifici accordi.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i lavoratori già facenti parte dell’azienda appaltatrice.
Allo scopo di perseguire una più efficace tutela dei lavoratori per quanto concerne il rispetto degli obblighi previsti in materia di prestazioni di lavoro, le aziende inseriranno nei contratti d’appalto apposite clausole che vincolino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge assicurative, previdenziali, di igiene e sicurezza del lavoro, nonche’ al rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.
I lavoratori di aziende appaltatrici operanti in azienda possono fruire dei servizi di mensa con opportune intese tra azienda appaltante e azienda appaltatrice.
I gruppi e le aziende significative, nell’ambito degli incontri di cui all’art. 3, forniranno alle RSU o al Comitato esecutivo delle stesse dati aggregati:
– sulla natura delle attività conferite in appalto e/o in decentramento produttivo;
– su eventuali casi di scorporo di attività del proprio ciclo produttivo che abbiano rilevanti riflessi sull’occupazione complessiva;
ciò per consentire alle OO.SS. la conoscenza delle conseguenze sui livelli occupazionali.
Dati aggregati sulla natura delle attività conferite in appalto saranno altresi’ forniti alle OO.SS. in occasione degli incontri di cui all’art. 3, del predetto sistema d’informazione.
I gruppi industriali e le aziende significative forniranno annualmente, a consuntivo, il dato medio del numero dei lavoratori delle ditte appaltatrici che hanno prestato la propria attività all’interno delle unità produttive.
art. 5
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per quanto attiene alla previdenza integrativa a favore dei dipendenti addetti all’industria olearia e margariniera si fa riferimento a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle industrie alimentari e dei settori affini (ALIFOND) costituito il 17.04.98 cui ASSITOL e FAT-FLAI-UILA hanno aderito dal 18.05.98.
art. 6
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il lavoro dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria e’ regolato dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
Le aziende informeranno di volta in volta le RSU o il Comitato esecutivo delle stesse degli avviamenti obbligatoriamente disposti dall’ente competente al fine di esaminare – compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive – ogni possibilità d’inserimento di tali invalidi in posti di lavoro non emarginanti.
Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, il problema dell’inserimento dei disabili aventi diritto al collocamento obbligatorio e in quanto tali, avviati nelle proprie strutture, in funzione della capacità lavorativa delle varie categorie degli stessi anche su segnalazione e partecipazione della RSU o del Comitato esecutivo della stessa. A tal fine le aziende comunicheranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa notizie utili per raggiungere la finalità di cui sopra anche tramite l’utilizzo di programmi di formazione professionale curati dagli enti competenti.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari per dar attuazione ai “sistemi di lavoro protetto” di cui all’art. 25, legge 30.03.71 n. 118. In tale spirito convengono di intervenire presso i competenti Ministeri del lavoro e della sanità affinche’ il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Ai lavoratori disabili si applicano, inoltre, le disposizioni di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104 del 05.02.92.
Le aziende che abbiano alle proprie dipendenze lavoratori con gravi handicap motori porteranno a conoscenza delle RSU e valuteranno congiuntamente ad esse i programmi di riduzione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 24, legge n. 104/92 e gli orientamenti per l’inserimento mirato anche in rapporto alle indicazioni generali emergenti in sede di osservatorio.
art. 7
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’assunzione di lavoratori con contratto a termine, oltre che nelle ipotesi previste dalla legislazione vigente, fermo restando quanto dalla stessa stabilito in materia di attività stagionali e dall’Accordo interconfederale 18.12.88, e’ consentita nelle ipotesi e alle condizioni indicate di seguito:
1) esecuzione di un’opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo comprese le attività di manutenzione effettuate in periodi dell’anno caratterizzati da limitata presenza di personale fisso;
2) esigenze connesse al ricevimento, manutenzione, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa dei prodotti aventi carattere stagionale ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge inseriti nell’ambito dell’organizzazione di mercato che comportino adempimenti concentrati in particolari periodi;
3) lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità d’impiego nell’ambito dell’azienda;
4) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
5) sostituzione di lavoratori in ferie; l’attuazione di tale ipotesi costituirà oggetto d’esame congiunto tra Direzione aziendale e RSU o Comitato esecutivo della stessa;
6) situazioni anomale o prolungate di assenteismo per malattia o gravidanza;
7) attività straordinarie connesse alla fase di lancio di nuovi prodotti.
Il numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a termine stipulati ai sensi del presente accordo non può superare il 20% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di costituire fino a 10 rapporti di lavoro con contratti a termine.
Qualora la durata del contratto superi i 4 mesi, cosi’ come nel caso di contratti di cui al comma 2, i lavoratori interessati dovranno essere preventivamente informati ai sensi di quanto disposto dal comma 4, art. 23, legge n. 56/87, in materia d’iscrizione nella lista di collocamento e relativa graduatoria.
Le Direzioni aziendali comunicheranno alle RSU la necessità di assunzioni di lavoratori con contratto a termine secondo le ipotesi di cui al presente accordo.
Le assunzioni potranno essere effettuate dopo gli adempimenti cui al comma precedente e comunque trascorsi 15 giorni dall’avvio degli stessi.
Le parti nell’ambito degli accordi previsti dal capitolo parte I del vigente CCNL, verificheranno lo stato d’applicazione della presente normativa e degli effetti conseguenti al fine di assumere eventuali ulteriori iniziative che ritenessero opportune per la realizzazione degli obiettivi indicati.
Dichiarazione a verbale.
Le parti dichiarano che con il presente accordo hanno dato attuazione all’art. 23, punto 1, legge 28.02.87 n. 56, fermo restando le altre disposizioni vigenti in materia.
art. 8
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
A) Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24.06.97 n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell’art. 1, comma 2 della legge stessa, e cioe’:
– “per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali;
– per la sostituzione di lavoratori assenti”; anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2, legge n. 196/97 citata:
1) esigenze produttive temporanee per le quali e’ consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali;
2) esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
3) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
4) aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
5) esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
B) I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegati per la fattispecie contrattuali di cui ai numeri da 1 a 5 non potranno superare in media trimestrale il 10% dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra, e’ arrotondata all’unità intera superiore.
Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di intrattenere fino a 10 contratti.
C) Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, lett. a), legge n. 196/97, e’ vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono, in analogia a quanto già individuato dall’art. 11 in materia di CFL, quelle non riassumibili nella nozione di professionalità intermedie.
D) In sede aziendale, verranno stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei del premio per obiettivi di cui all’art. 25 del CCNL.
E) L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni d’urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
Inoltre, 1 volta l’anno, anche per il tramite dell’associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l’azienda utilizzatrice fornisce agli stessi destinatari di cui al presente punto il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
art. 9
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale – Quota Di Riserva
QUOTA DI RISERVA
L’assunzione dei lavoratori avverrà in conformità alle disposizioni di legge in vigore.
Nelle assunzioni verrà data la precedenza, oltre che nei casi determinati dalla legge e dai vigenti accordi interconfederali, anche al coniuge e ai figli del lavoratore deceduto durante il rapporto di lavoro presso la stessa azienda, sempreche’ detti congiunti abbiano l’idoneità e i requisiti necessari. L’esercizio di tale precedenza dovrà, a pena di decadenza, essere richiesto entro 1 anno dall’avvenuto decesso, sempreche’ sia compatibile con le norme sul collocamento.
Al lavoratore assunto dovrà essere data comunicazione scritta della data d’assunzione, della durata del periodo di prova, della qualifica e livello cui viene assegnato, del luogo di lavoro, del trattamento economico e di altri eventuali dati previsti da norme di legge.
Con specifico riferimento ai lavoratori inquadrati come operatori di vendita dovranno anche essere precisati l’ampiezza del mandato conferito e della zona, nonche’ gli eventuali compiti di operatori di vendita durante il periodo in cui non viaggia, tenuto presente che non debbono essere affidate allo stesso mansioni incompatibili con la sua qualifica.
L’operatore di vendita può, con il consenso scritto della ditta dalla quale dipende, trattare anche articoli per conto di altre ditte, previo opportuno accordo tra di esse
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare, oltre agli altri documenti richiesti dalle leggi in vigore, anche i seguenti:
1) il documento di identificazione rilasciato dall’Autorità competente;
2) il libretto di lavoro;
3) i documenti delle assicurazioni sociali obbligatorie per invalidità, vecchiaia, tubercolosi e superstiti;
4) la documentazione relativa alla corresponsione degli assegni familiari, se ne abbia il diritto.
La ditta potrà inoltre richiedere altri documenti che ritenga utili in relazione alle mansioni cui il lavoratore e’ assegnato (es. certificato penale per gli operatori di vendita, cassieri, ecc.).
Il lavoratore dovrà notificare alla ditta la sua residenza e il suo domicilio e sarà tenuto a comunicare anche le eventuali successive variazioni.
1) Tra le assunzioni successive al 11.08.91, costituenti la base di calcolo delle percentuali di cui all’art. 25, commi 1 e 6, legge 23.07.91 n. 223 non rientrano il personale inquadrato nei livelli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 4 del CCNL 24.07.90 nonche’ le seguenti figure professionali tratte dal livello F (6) del predetto art. 4.
LIVELLO F (6)
– Meccanico aggiustatore che opera sull’intera gamma delle macchine complesse (o, in mancanza, sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative (ad esempio: turbine ad elevata potenza, compressori rotativi di elevata potenza e alto numero di giri, compressori alternativi a più stadi per elevate pressioni, centrifughe classificatrici, ecc.) per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto e per la revisione generale, i cui interventi risultino risolutivi. Provvede, inoltre, alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima.
– Operatore tecnico alla ricerca che, con iniziativa personale, svolge mansioni di livello superiore rispetto a quelle di tipo specialistico a carattere prevalentemente esecutivo. Le mansioni sono caratterizzate dallo svolgimento di attività specialistiche polivalenti, con l’applicazione di tecniche e metodologie diversificate e dalla conoscenza critica dei metodi e delle tecniche.
– Conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente ai responsabili di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di conduttore di impianti di cui al profilo del livello G (7) operando su 2 o più impianti complessi di caratteristiche tra loro fondamentalmente diverse.
– Elettricista che opera sull’intera gamma degli impianti complessi (o, in mancanza, sulle pluralità di quelli esistenti in azienda purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzati da condizioni funzionali particolarmente impegnative (circuiti che elaborano in forma complessa molte variabili) per l’eliminazione di qualsiasi guasto i cui interventi risultano risolutivi.
– Elettrostrumentista che opera su catene di regolazione combinate (elettriche, elettroniche, pneumatiche, elettro-pneumatiche, ecc.) individua i guasti e provvede alla loro eliminazione, compresa la revisione, la taratura e la messa in servizio dell’intera catena.
– Personale che, in condizioni di autonomia esecutiva, effettua operazioni di assistenza tecnica presso la clientela su macchine ed apparecchiature commercializzate o concesse in comodato dall’azienda individuando i guasti, effettuando riparazioni (in officina o sul posto) meccaniche ed elettro/elettroniche con regolazioni e messe a punto complesse.
– Personale di manutenzione che, in condizioni di autonomia esecutiva effettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni, sull’intera gamma dei relativi macchinari.
2) I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste al comma 5 dell’art. 25, ai quali vengano assegnate le qualifiche individuate al precedente punto 1, sono computati ai fini della copertura dell’aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 del citato art. 25 anche qualora vengano loro assegnate le qualifiche individuate al precedente punto 1.
art. 10
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’assunzione in servizio del lavoratore comporta l’effettuazione di un periodo di prova non superiore:
– a 6 mesi per i lavoratori del livello 1, 2, 3;
– a 3 mesi per i lavoratori del livello 4, 5, 6;
– a 1 mese per i lavoratori del livello 7, 8, 9;
– a 12 giorni lavorativi per i lavoratori del livello 10.
Il periodo di prova e’ ridotto da 6 a 3 mesi o da 3 mesi a 2 mesi per i seguenti lavoratori di cui al gruppo 1 e 2 dell’art. 12:
a) per gli amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno 1 biennio presso altre aziende;
b) per i tecnici e gli operatori di vendita che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno 1 biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi previsti dal presente contratto.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può, in qualsiasi momento, risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso ne’ d’indennità.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, il lavoratore ha diritto alla retribuzione per i giorni di lavoro effettivamente prestati.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l’azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s’intenderà confermato in servizio e il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
Saranno esenti dal periodo di prova gli operai che lo abbiano gia superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni nel quinquennio precedente.
art. 11
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per la disciplina dell’apprendistato si fa richiamo alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
L’assunzione in servizio dell’apprendista e’ sempre fatta per un periodo di prova non superiore a 4 settimane.
A decorrere dal 01.01.99 possono essere assunti con contratto d’apprendistato i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9, 8, 7, 6, 5, 4.
La durata massima del periodo d’apprendistato e’, rispettivamente, di 18, 30, 36, 42, 45 e 48 mesi per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie del livello 9, 8, 7, 6, 5 e 4.
Alla scadenza di tali periodi gli apprendisti, ove confermati in servizio, saranno inquadrati nei livelli sopra citati.
Per i contratti instaurati dal 01.01.99 la retribuzione degli apprendisti corrisponderà alle sottoindicate percentuali dei predetti livelli ivi compresa l’indennità di contingenza e determinate con le progressioni di cui appresso:
– I metà del periodo: 85%
– II metà del periodo: 90%
In caso d’infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100% della retribuzione normale nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità d’invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto il 50% della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
Nota a verbale.
Per quanto riguarda la contingenza, la percentuale viene conteggiata anche sulla contingenza di livello, restando inteso che eventuali differenze restano assorbite nella retribuzione complessiva.
Durante il periodo d’apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano idonee al conseguimento della qualifica.
Dichiarazione a verbale.
Le parti, al fine di rendere contrattualmente applicabili le norme sull’apprendistato previste dalla legge 24.06.97 n. 196, convengono di istituire una specifica Commissione che possa individuare i contenuti di formazione da realizzare all’esterno e all’interno delle imprese, secondo le disposizioni vigenti in materia.
La Commissione, formata da rappresentanti ed esperti delle parti, dovrà provvedere entro 6 mesi alla predisposizione dei necessari contenuti formativi per gruppi di profili professionali omogenei, rispetto all’area di attività aziendale, sulla base della correlazione tra i titoli di studio in possesso dei giovani da formare e il profilo professionale da conseguire, fermo restando che il titolo di studio o l’attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere riducono il periodo di formazione – di cui all’art. 16, legge n. 196/97 citata – di 1/3.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge in materia di CFL si precisa che:
– le professionalità inquadrate nelle categorie 1, 2, 3, 4 sono considerate “elevate”;
– le professionalità inquadrate nelle categorie 5, 6, 7 sono considerate “intermedie”;
– soltanto le professionalità inquadrate nelle categorie 8, 9 sono considerate “elementari”.
art. 12
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I lavoratori sono inquadrati in un’unica scala classificatoria composta da 10 livelli raggruppati in 5 aree professionali. L’inquadramento delle varie mansioni nei singoli livelli viene effettuato sulla base delle relative declaratorie e profili come sottoindicato.
– La declaratoria determina, per ciascun livello, le caratteristiche e i requisiti indispensabili per l’inquadramento delle mansioni nel livello stesso.
– I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in essi considerate e hanno valore esemplificativo minimo. Per le mansioni non rappresentate nei profili o aventi contenuto professionale superiore a quello del relativo profilo, l’inquadramento viene effettuato – nell’ambito della stessa qualifica -sulla base delle declaratorie e utilizzando per analogia i profili esistenti.
– Resta fermo che nessun lavoratore svolgente le mansioni rappresentate dal profilo potrà essere inquadrato in livello inferiore a quello cui il profilo si riferisce.
– L’inquadramento delle mansioni in base ai criteri di cui sopra viene contrattato a livello aziendale.
LIVELLO 1
Declaratoria:
– appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di più unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa nonche’ i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.
LIVELLO 2
Declaratoria:
– appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento e il controllo di un’unità organizzativa di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l’attuazione dei programmi stabiliti dalla Direzione aziendale, nonche’ i lavoratori con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza e natura e con caratteristiche di autonomia e responsabilità. Sono pertanto inquadrati in questo livello i lavoratori con professionalità superiore a quella emergente dai profili inseriti nel livello 3.
LIVELLO 3
Declaratoria:
– appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive per l’attuazione delle disposizioni generali aziendali o che svolgono funzioni equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza.
Profili:
– analista esperto di centro elettronico;
– responsabile di uno o più prodotti che in base alle politiche di marketing prestabilite cura lo studio dei prodotti affidatigli, analizza la situazione del mercato, ne valuta le potenzialità, gestisce lo sviluppo dei prodotti stessi e ne realizza le politiche di marketing specifiche;
– lavoratore preposto, nel campo dell’amministrazione, all’attività di un ufficio di cui cura la soluzione di problemi organizzativi, studia il perfezionamento e la semplificazione della procedura di lavoro e formula programmi operativi per l’attuazione delle incombenze di competenza;
– impiegato tecnico che sovrintende e controlla un reparto di produzione, cura la soluzione dei problemi tecnico-organizzativi del reparto stesso ed e’ responsabile verso il suo superiore diretto dei risultati produttivi del reparto affidatogli;
– impiegato che sovrintende e controlla un importante ufficio amministrativo, ne cura la soluzione dei problemi organizzativi ed e’ responsabile verso il suo superiore diretto dell’attuazione delle direttive inerenti al funzionamento e alla semplificazione delle procedure dallo stesso stabilite;
– Capo ufficio vendite;
– Capo ufficio acquisti;
– Capo ufficio progettazioni;
– Responsabile dell’organizzazione e realizzazione di ricerche di laboratorio;
– Responsabile di importante reparto di produzione.
LIVELLO 4
Declaratoria:
– appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell’ambito delle proprie funzioni, svolgono mansioni per le quali e’ richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell’esercizio della funzione stessa.
Profili:
– tecnico responsabile in turno, nelle ore d’assenza dei capi reparto, della conduzione e coordinamento delle lavorazioni e dei servizi nell’intera unità produttiva;
– tecnico d’informatica che, partecipando all’analisi e su indicazioni di massima dell’analista, sviluppa e redige programmi anche complessi curandone l’esecuzione e collaborando alla stesura delle procedure operative;
– tecnico che studia e sviluppa procedure relative ad apparecchiature, attrezzature, impianti o loro particolari, imposta le soluzioni ottimali, le proporzioni, le dimensioni, definisce quote, tolleranze, materiali ed esegue il disegno complessivo;
– addetto alla gestione del rapporto con la clientela che ha elevata autonomia decisionale e margini di discrezionalità, nella determinazione delle condizioni di vendita;
– operatore di vendita assunto con l’incarico di viaggiare per la trattazione e la gestione con la clientela per la vendita dei prodotti per i quali ha avuto incarico e/o per svolgere attività di promozione, di merchandising e di assistenza al punto di vendita.
LIVELLO 5
Declaratoria:
Appartengono a questo livello
a) i lavoratori con mansioni di concetto.
Profili:
– impiegato tecnico con compiti di controllo e coordinamento nell’ambito dei servizi, o, nei settori di produzione, dell’andamento delle lavorazioni;
– tecnico operatore alla ricerca che partecipa alla messa a punto di nuovi metodi analitici;
– impiegato amministrativo con particolare specifica competenza nella contabilità generale e/o industriale e/o nell’amministrazione del personale;
– impiegato addetto alle trattative con i clienti e con i fornitori;
– ispettore alle vendite;
– programmatore su calcolatori elettronici;
– impiegato disegnatore progettista;
b) i lavoratori che, ai sensi delle norme contenute nell’art. 5 – parte comune – del CCNL 10.04.70, riportate in nota al presente articolo, erano inquadrabili nella I categoria delle “qualifiche speciali”.
– Vengono inoltre inseriti in questo livello i profili di seguito indicati:
– strumentista elettronico che sull’intera gamma delle apparecchiature elettroniche complesse (analizzatori, ecc.) – o in mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche – opera per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto e per la taratura (sia dopo la revisione, sia all’atto della installazione), effettuando interventi che risultano risolutivi.
Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima e partecipa alla formulazione di proposte migliorative;
– strumentista che opera sull’intera gamma delle catene di regolazione complesse (elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche e combinate) -o, in mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purche’ siano fra loro differenti per caratteristiche – per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto compresa la revisione e taratura dei singoli componenti (ad esempio: trasduttori, amplificatori, filtri, oscillatori, ponti di vario tipo) i cui interventi risultano risolutivi;
– conduttore di impianti (quadrista) in possesso di diploma tecnico professionale o preparazione equivalente che rispondendo direttamente a livello di responsabile di reparto opera indifferentemente su impianti notevolmente complessi di caratteristiche produttive fra loro diverse, con compito di guida, coordinamento e controllo di altri operatori e in grado di decidere interventi risolutivi in caso di anomalie;
– operatore che con ampia autonomia ed avvalendosi se necessario di altri lavoratori esegue lavori per la costruzione, modifica, miglioria e manutenzione di apparecchiature, attrezzature, congegni, dispositivi anche di grande precisione e complessità utilizzati per prove ed esperimenti condotti dai ricercatori nei laboratori, sulla base di disegni, schizzi, indicazioni ricevute, partecipando alla definizione o suggerendo le soluzioni più razionali ed efficaci in relazione ai problemi e alle specifiche esigenze prospettate dai richiedenti, eseguendo tutte le operazioni necessarie (lavorazioni su macchine utensili, aggiustaggi, montaggi, ecc.) partecipando alla scelta di materiali particolari, tecnologie e per le parti elettriche e strumentistiche;
– personale di manutenzione che, al massimo livello di autonomia operativa e decisionale in assenza di livelli di coordinamento, opera in più specializzazioni manutentive fondamentali avvalendosi all’occorrenza di altri operatori specialisti ed effettua su macchinari, apparecchiature e strumenti ogni tipo di interventi risolutivi e tali da richiedere elevate conoscenze teoriche e pratiche nelle discipline tecniche di competenza e nella loro correlazione con gli impianti e i processi produttivi;
– elettricista che provvede alla completa installazione collaudo e messa a punto di nuovi impianti complessi con delibera funzionale degli stessi e realizza modifiche su indirizzi di massima;
– conduttore in assenza di livelli di coordinamento di centrale termoelettrica intesa come generatori di vapore con annesse turbine per la produzione di energia elettrica con potenzialità relativa tale da richiedere la patente di I grado;
– impiegato che rispondendo al responsabile della sicurezza e’ addetto alla gestione e all’attuazione pratica della normativa sull’igiene e sulla sicurezza del lavoro;
– capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione, manutenzione e controllo di qualità standard di più linee coordinandone gli addetti.
LIVELLO 6
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che svolgono, sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche, con ampia autonomia e in assenza di livelli di coordinamento esecutivo, mansioni di natura tecnica e amministrativa di notevole rilievo variabilità e complessità con spiccata facoltà d’iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento e all’organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
– operatore esperto su calcolatore elettronico;
– disegnatore particolarista che su istruzioni del progettista provvede allo sviluppo grafico di particolari costruttivi di apparecchiature, tubazioni, carpenteria, fabbricati, fondazioni, cunicoli e alla stesura dei dettagli delle linee corredati di tutte le informazioni tecniche e di eventuali dati economici per la messa in opera;
– lavoratore addetto al centro elaborazione dati che provvede in base a procedure standardizzate alla raccolta e verifica del materiale in input, all’inoltro dello stesso alla sala operativa, al ricevimento dei documenti elaborati, alla verifica degli stessi e al successivo inoltro agli utenti;
– segretaria steno-dattilografa con conoscenza di lingue estere – utilizzate con normale continuità nelle pratiche d’ufficio e per fornire esaurienti risposte telefoniche – che redige autonomamente corrispondenza semplice, prospetti su indicazioni di massima reperendo ed elaborando opportunamente i dati, tiene aggiornata l’agenda degli impegni, provvede – in collegamento con gli enti preposti all’organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;
b) i lavoratori che in condizioni di ampia autonomia e con l’eventuale guida di lavoratori di livello inferiore, svolgono sulla base di approfondite conoscenze teoriche e pratiche mansioni di natura operativa o manutentiva di notevole rilievo, variabilità e complessità, con spiccata facoltà d’iniziativa per quanto attiene alle modalità di svolgimento e all’organizzazione dei compiti loro affidati.
Profili:
– meccanico aggiustatore che opera sull’intera gamma delle macchine complesse (o, in mancanza sulla pluralità di quelle esistenti in azienda purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzate da condizioni funzionali particolarmente impegnative (ad esempio: turbine ad elevata potenza, compressori rotativi di elevata potenza e alto numero di giri, compressori alternativi a più stadi per elevate pressioni, centrifughe classificatrici, ecc), per l’individuazione e l’eliminazione di qualsiasi guasto e per la revisione generale i cui interventi risultano risolutivi. Provvede inoltre alla realizzazione di modifiche su indirizzi di massima;
– operatore tecnico alla ricerca che con iniziativa personale, svolge mansioni di livello superiore rispetto a quelle di tipo specialistico a carattere prevalentemente esecutivo. Le mansioni sono caratterizzate dallo svolgimento di attività specialistiche, polivalenti, con l’applicazione di tecniche e metodologiche diversificate e alla conoscenza critica dei metodi e delle tecniche;
– conduttore di impianti (quadrista) che, rispondendo direttamente ai responsabili di turno, svolge, in condizioni di ampia autonomia, compiti di conduttore di impianti di cui al profilo del livello 7 operando su 2 o più impianti complessi, di caratteristiche tra loro fondamentalmente diverse;
– elettricista che opera sull’intera gamma degli impianti complessi (o in mancanza, sulle pluralità di quelli esistenti in azienda purche’ siano tra loro differenti per caratteristiche) caratterizzati da condizioni funzionali particolarmente impegnative (circuiti che elaborano in forma complessa molte variabili) per l’eliminazione di qualsiasi guasto, i cui interventi risultano risolutivi;
– elettrostrumentista che opera su catene di regolazione combinate (elettriche, elettroniche, pneumatiche, elettropneumatiche, ecc.) individua i guasti e provvede alla loro eliminazione, compresa la revisione, la taratura e la messa in servizio dell’intera catena;
– personale che in condizioni di autonomia esecutiva, effettua operazioni di assistenza tecnica presso la clientela su macchine ed apparecchiature commercializzate o concesse in comodato dall’azienda individuando i guasti effettuando riparazioni (in officina o sul posto) meccaniche ed elettrico/elettroniche con regolazioni e messe a punto complesse;
– personale di manutenzione che in condizioni di autonomia esecutiva effettua interventi di natura complessa interessanti diverse professioni, sull’intera gamma dei relativi macchinari;
– capolinea: lavoratore multispecializzato addetto alla conduzione, manutenzione e controllo di qualità standard di una sola linea coordinandone gli addetti.
LIVELLO 7
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) i lavoratori che con specifica collaborazione in condizioni di autonomia esecutiva nell’ambito della propria mansione svolgono attività d’ordine delicate e complesse, sia tecniche che amministrative, la cui esecuzione richiede notevoli conoscenze professionali specifiche accompagnate da prolungata esperienza di lavoro acquisita nell’esercizio della mansione.
Profili:
– segretaria che organizza archivi e schedari, provvede al reperimento ed elaborazione dei dati per l’aggiornamento di evidenze o per la stesura di prospetti, provvede in collaborazione con gli enti preposti all’organizzazione logistica di riunioni, viaggi, ecc.;
– lavoratore che effettua analisi chimiche o biologiche complesse o adotta tecnologie similari di laboratorio chimico o biologico, con completa elaborazione dei dati relativi e valutazione critica sia degli stessi che della metodica impiegata;
b) i lavoratori che ai sensi delle norme contenute nell’art. 5, parte comune, CCNL 10.04.70, riportate in nota al presente articolo, erano inquadrabili nella II categoria delle “qualifiche speciali”;
c) i lavoratori che svolgendo normalmente le loro mansioni in condizioni di autonomia compiono operazioni di notevole difficoltà, delicatezza e complessità la cui esecuzione richiede rilevanti capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguata preparazione teorica ed esperienza di lavoro.
Profili:
– conduttori d’impianto (quadrista) che, operando in condizioni di autonomia e su tutte le fasi di un processo nella sala quadri di un importante impianto di produzione continua caratterizzato da una complessa strumentazione automatica e semiautomatica, esegue i controlli e le operazioni necessarie per il mantenimento dei processi produttivi entro i limiti operativi prefissati;
– meccanico aggiustatore che in condizioni di autonomia esecutiva, effettua la revisione di macchine complesse e delicate (ad esempio: turbine, compressori rotativi ed alternativi, pompe centrifughe pluristadio, pompe alternative a più pistoni, riduttori epicicioidali e moltiplicatori, circuiti frigoriferi ecc.) intervenendo sugli organi fondamentali delle stesse (manovellismi, tenute, rotori, cuscinetti ecc.), identifica i guasti e le loro cause, provvede allo smontaggio di parti e gruppi, definisce autonomamente il tipo d’intervento necessario, provvede al rimontaggio eseguendo lavori di alta precisione e che necessitano di aggiustamenti particolari, tarature, giochi e tolleranze strette;
– strumentista che in condizioni di autonomia esegue interventi di manutenzione, riparazione, taratura e messa a punto su strumentazione elettronica e su catene di regolazione elettroniche, in laboratorio e presso i reparti. Per tali interventi si richiede la completa conoscenza della funzionalità della strumentazione elettronica, di misure elettroniche e dei principi di regolazione automatica;
– elettricista che, in condizioni di autonomia esecutiva effettua lavori di manutenzione e riparazione di guasti con messa a punto e sostituzione di parti avariate su impianti ed apparecchiature complesse, conoscendone il funzionamento e interpretando ove richiesto schemi complessi e funzionali;
– personale di manutenzione che esegue in condizioni di autonomia esecutiva su tutte le macchine e/o apparecchiature nella specialità di competenza gli interventi e regolazioni per assicurarne il corretto funzionamento, effettua inoltre analisi e diagnosi fornendo indicazioni sulla necessità di eseguire gli interventi di manutenzione;
– conduttore di impianti (quadrista) che opera in condizioni di autonomia esecutiva in tutte le fasi del processo produttivo di un grande impianto con tecnologie avanzate;
– lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di confezionamento complessi e di grande dimensione, ne assicura il funzionale andamento, correggendo le eventuali irregolarità, provvede alle relative verifiche ed effettua le necessarie annotazioni per garantire la qualità assegnata di produzione e sia in grado di compiere sull’intera linea, in condizioni di autonomia, piccoli interventi meccanici di ripristino atti a garantire la regolarità di funzionamento;
– lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva esegue fuori sede lavori di notevoli difficoltà per l’installazione, l’avviamento e la manutenzione di impianti e/o apparecchiature interpretando disegni d’insieme di dettagli di macchinari, apparecchi e tubazioni di qualsiasi materiale e dimensione, predisponendo gli opportuni mezzi di esecuzione.
LIVELLO 8
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a) lavoratori che svolgono mansioni d’ordine sia tecnico che amministrativo la cui esecuzione richiede un’adeguata preparazione professionale ed esperienza di lavoro specifica.
Profili:
– addetto di segreteria che svolge le proprie mansioni in condizioni di autonomia esecutiva servendosi di diverse apparecchiature e sistemi elettronici (videoscrittura, centralino elettronico, archivio elettronico, ecc.) che richiedono particolari modalità operative con adeguate conoscenze teoriche;
– lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva e operando su apparecchiature multilinee riceve, trasmette e smista le comunicazioni telefoniche e telegrafiche in arrivo e in partenza, anche internazionali, effettuando le relative registrazioni;
– lavoratore che operando in condizioni di autonomia esecutiva e con il supporto di apparecchiature elettroniche, rileva, ordina, controlla, confronta, trascrive e totalizza dati anche diversi elaborando situazioni riepilogative ed effettuando imputazioni di conto;
– operatore su calcolatori elettronici;
– telescriventista stenografo;
– operatore di macchine elettrocontabili;
b) lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva nell’ambito della propria mansione compiono lavori e operazioni di notevole difficoltà, la cui esecuzione richiede particolare capacità specifica, sia tecnica che pratica acquisita anche con adeguato tirocinio o adeguata conoscenza pratica.
Profili:
– lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di produzione con differenti caratteristiche, ne assicura il funzionale andamento produttivo correggendo le eventuali irregolarità, conduce l’intero ciclo di lavorazione, provvede alla relativa verifica, effettua le necessarie annotazioni al fine di garantire la qualità assegnata di produzione;
– lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di preparazione, estrazione o raffineria di olii, utilizza diverse apparecchiature e sistemi di controllo elettronico, che richiedono adeguate conoscenze teoriche;
– lavoratore che, in condizioni di autonomia esecutiva opera su impianti di confezionamento complessi e di grandi dimensioni, ne assicura il funzionale andamento, correggendo le eventuali irregolarità, provvede alle relative verifiche ed effettua le necessarie annotazioni per garantire la qualità assegnata di produzione;
– lavoratore addetto alla conduzione di una linea di lavorazione che controlla il regolare funzionamento delle macchine a monte e a valle della linea stessa, e ne richiede gli eventuali interventi manutentivi e organizzativi più urgenti;
– lavoratore che in condizioni di autonomia esecutiva provvede al funzionamento degli impianti ecologici controllando i dispositivi di segnalazione e riferendo eventuali anomalie al responsabile, preleva i campioni destinati al controllo, prepara le soluzioni dei reattivi che intervengono nel processo di depurazione, provvede alle annotazioni previste e cura l’efficienza dei componenti del sistema;
– lavoratore che in condizioni di autonomia utilizza correntemente attrezzature complementari quali ad esempio cannello ossiacetilenico e/o in forma prevalente, carrelli elevatori.
LIVELLO 9
Declaratoria:
Appartengono a questo livello:
a1) Addetti alle mansioni semplici di ufficio:
– stenodattilografi;
– addetti a mansioni semplici di segreteria;
– addetti alla perforazione e/o verifica schede meccanografiche;
– addetti al controllo documenti contabili relativi a movimento materiale;
– addetti al controllo fatture;
a2) lavoratori come alla precedente lett. a1) con mansioni che non richiedono alcuna particolare preparazione, esperienza e pratica d’ufficio.
Profili:
– dattilografi;
– addetti a mansioni di scritturazione e copia;
b) lavoratori che compiono lavori e operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio;
– personale operaio che esegue operazioni non complesse di regolazione e controllo su apparecchiature o macchinari per assicurare il regolare funzionamento secondo le prescrizioni di esercizio, quando ad esso ne sia affidata la conduzione;
– addetti alla conduzione o addetti ad apparecchi o macchinari comuni di demargarinazione, frazionamento, decolorazione, scissione, celle elettrolitiche e presse continue o automatiche ecc., quando gli sia affidato l’andamento degli apparecchi e delle reazioni che vi si svolgono;
– coadiutori di I categoria con responsabilità di singole operazioni afferenti agli impianti;
– conduttori di impianti di disoleazione di sanse vergini d’oliva;
– operaio che compie direttamente l’insieme delle operazioni richieste per assicurare l’andamento di un impianto non complesso mediante controlli e regolazioni dirette o su quadri centralizzati, e in particolare controlla la marcia dell’impianto stesso osservando sull’apposita strumentazione i dati relativi ai parametri di marcia (portata, temperatura, pressione), esegue le opportune regolazioni per la correzione di eventuali anomalie;
– addetto al campionamento manuale o meccanico dei semi oleosi e alla determinazione elementare delle loro caratteristiche.
LIVELLO 10
– impiegati d’ordine di prima assunzione con passaggio al livello superiore dopo un periodo di 6 mesi;
– lavoratori addetti alla produzione di prima assunzione a tempo indeterminato con passaggio al livello superiore dopo un periodo di 6 mesi;
– addetti ai lavori di carico e scarico, generici di pulizia e lavaggio manuale e analoghi lavori di fatica;
– addetti alla produzione e al servizio assunti a tempo indeterminato per le campagne stagionali con passaggio al livello superiore dopo un periodo di lavoro effettivo di 8 mesi presso la stessa unità produttiva, da realizzare anche con riferimento a più campagne.
– Premesso che
– i concetti di valorizzazione della professionalità in termini di polivalenza, autonomia, vanno colti mediante i correttivi apportati alla struttura classificatoria;
– i miglioramenti classificatori che non siano di mero aggiustamento parametrale devono avere un corrispettivo per le aziende in termini di produttività tecnico-economica;
a) la pratica realizzazione del nuovo inquadramento in azienda per il personale che già svolge le mansioni meglio inquadrate e’ un fatto automatico con lo strumento delle declaratorie e dei profili;
b) dove non esistano già le figure professionali di cui ai livelli 6 e 5 l’azienda, sempre che queste figure siano compatibili con la tecnologia aziendale e compensate da produttività ricercherà le modifiche nella distribuzione delle mansioni funzionali alla realizzazione di tali figure, passando anche attraverso addestramento e fasi sperimentali reversibili;
c) i programmi di addestramento relativi vanno portati a conoscenza delle RSU;
d) l’attuazione delle fasi di sperimentazione reversibile per la realizzazione in caso di esito positivo della stessa, delle professionalità indicate dalle declaratorie dei livelli 6 e 5 può avvenire anche attraverso forme di lavoro di gruppo che risultino volte allo sviluppo della produttività tecnico-economica dell’azienda e compatibili con l’assetto organizzativo della stessa;
e) qualora, per effetto di innovazioni tecnologiche o di riorganizzazioni produttive, si realizzassero nuove figure professionali queste saranno inquadrate per analogia a livello aziendale nella nuova struttura classificatoria attraverso lo strumento delle declaratorie e dei profili e potranno anche essere esplicitate con i relativi profili.
– In tal caso, fermo restando quanto sopra previsto, in appositi incontri a livello nazionale le parti verificheranno, in relazione alla loro valenza generale o settoriale, l’opportunità di un inserimento nei livelli del futuro CCNL.
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– Anche in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 190/85, la distinzione tra quadri, impiegati, qualifiche speciali e operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato o che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
– Ai fini suddetti il collegamento tra l’inquadramento previsto dalla scala classificatoria unica e la distinzione per qualifiche e’ dato dalle seguenti aree professionali:
AREA 1: LIVELLO 1, 2, 3
Tale area e’ costituita da lavoratori svolgenti funzioni direttive e/o specialistiche di ampia responsabilità o rilevante importanza per l’impresa.
– Vi appartengono quadri e impiegati direttivi o assimilati.
AREA 2: LIVELLO 4
Tale area e’ costituita da lavoratori altamente qualificati con mansioni di concetto richiedenti notevole competenza e autonomia professionale nell’ambito delle proprie funzioni.
AREA 3: LIVELLO 5, 6
Tale area e’ costituita dagli impiegati con mansioni di concetto comportanti ampia autonomia, dalle qualifiche speciali di equivalenti professionalità nonche’ dagli operai in possesso di elevata specializzazione professionale.
AREA 4: LIVELLO 7, 8
Tale area e’ costituita dagli impiegati d’ordine svolgenti attività delicate e complesse, dalle qualifiche speciali con compiti di guida e controllo di operai che effettuano lavori richiedenti generiche conoscenze; dagli operai specializzati svolgenti lavori di significativa delicatezza e complessità.
AREA 5: LIVELLO 9, 10
Tale area e’ costituita dagli impiegati d’ordine e da operai che svolgono lavori qualificati e di semplice esecuzione.
– Inoltre, il collegamento fra l’inquadramento per qualifica e il relativo trattamento normativo e’ il seguente:
Gruppo 1) qualifica di Quadro: livello 1, 2.
Gruppo 2) qualifica impiegatizia: livello 3, 4, 5a), 6a), 7a), 8a), 9a), 10a).
Gruppo 3) qualifica speciale: livello 5b), 7b).
Gruppo 4) qualifica operaia: livello 5c), 6b), 7c), 8b), 9b), 10b).
Note a verbale.
1. Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, legge n. 190/85, le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l’attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonche’ dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell’azienda.
– In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei Quadri i lavoratori inquadrati nei livelli 1 e 2 di cui all’art. 12.
– Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui agli artt. 12 e 56 del presente CCNL si e’ data attuazione al disposto della legge n. 190/85.
2. Con riferimento all’inquadramento degli operatori di vendita nei relativi livelli 4 e 6 le parti concordano che i compiti definiti nei profili non dovranno comportare aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovranno essere motivati da reali esigenze tecniche e commerciali della distribuzione.
– Per il livello 6 l’assegnazione dei compiti alternativi e/o complementari si ritiene temporanea.
– Nel caso in cui la mansione complementare e/o alternativa venga espletata per un periodo superiore ai 3 mesi si avrà il passaggio automatico al livello superiore (4).
3. Sono applicate agli Operatori di Vendita le norme che prevedono trattamenti differenziati ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi.
NOTA
Norme contenute nell’art. 5 del CCNL 10.04.70 per la classificazione degli appartenenti alle qualifiche speciali:
CRITERI DI APPARTENENZA
Quando la natura del lavoro sia tale che, pur non potendo dar luogo al riconoscimento della qualifica d’impiegato, comporti tuttavia per il lavoratore l’esplicazione di mansioni di particolare rilievo rispetto a quelle attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle classificazioni operaie, si applicherà il trattamento speciale previsto dalla presente regolamentazione.
– Sono da considerare agli effetti del comma precedente:
a) le mansioni di guida e controllo nel coordinamento e indirizzo di un gruppo di operai, anche se esplicanti compiti di manovalanza, sempreche’ in questo caso dette mansioni rivestano carattere di particolare rilievo;
b) le mansioni che, non essendo di guida e controllo rivestono un carattere di specifica e particolare importanza rispetto a quella insita nelle mansioni attribuite agli operai a norma delle declaratorie delle relative classificazioni oppure le mansioni che comportano fiducia e responsabilità tali da farle ritenere, per analogia, equivalenti a quelle della I parte del presente punto b).
– Restano pertanto escluse le mansioni di ordinaria vigilanza, custodia e simili, regolate dalle classificazioni operaie.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLE CATEGORIE
I lavoratori di cui si tratta sono divisi in 2 categorie.
– Appartengono alla I categoria i lavoratori per i quali l’esercizio delle mansioni specifiche nella precedente parte a) comporti:
– per il punto a) una specifica competenza ai fini della condotta di operazioni o servizi o impianti cui sono preposti e che rivestono carattere di particolare importanza o per la loro natura o per la loro difficoltà o delicatezza;
– per il punto b) un grado di obiettiva equivalenza alle mansioni di cui al punto precedente, per competenze o responsabilità e fiducia.
– Appartengono alla II categoria tutti gli altri lavoratori aventi diritto alla qualifica speciale.
A titolo di esempio appartengono alla I categoria:
– capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olii di sansa o da semi oleosi con solventi;
– capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di olio da semi oleosi mediante pressione;
– capi operai preposti al complesso delle varie fasi della raffinazione olii;
– capi operai preposti al complesso delle varie fasi della produzione di margarina;
– capi operai preposti all’officina meccanica ove la stessa abbia un’attrezzatura di mezzi di personale tale da consentire uno sviluppato servizio di manutenzione e riparazione.
A titolo di esempio appartengono alla II categoria:
– capo del gruppo di operai costituenti il turno agli impianti spremitura semi oleosi, estrazioni a benzina e raffineria;
– capo degli operai addetti al magazzino olii incaricato anche delle operazioni di miscele e filtrazioni;
– capo guardiano, capo fattorino;
– analisti esecutori di analisi complesse qualitative e quantitative.
– L’applicazione delle suddette esemplificazione nelle piccole aziende del settore potrà tener conto delle particolari esigenze organizzative delle aziende stesse, per cui le attribuzioni distintamente previste nelle esemplificazioni di che trattasi, potranno risultare variamente accentrate.
art. 13
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse da quelle inerenti al suo livello purche’ ciò non comporti alcun peggioramento economico ne’ un mutamento sostanziale della sua posizione.
Al lavoratore che sia destinato a compiere mansioni rientranti nel livello superiore al suo, dovrà essere corrisposto un compenso d’importo pari alla differenza fra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del predetto livello superiore.
Trascorso un periodo di 3 mesi nel disimpegno di mansioni di livello 1 e di livello 2, di 2 mesi nel disimpegno di quelle di 3, di 1 mese e mezzo nel disimpegno di quelle degli altri livelli, avverrà senz’altro il passaggio del lavoratore, a tutti gli effetti, nel livello superiore, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di altri lavoratori assenti per motivi che diano diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, richiamo alle armi, ecc.) nel qual caso il compenso di cui sopra, spetterà dopo 20 giorni e per tutta la durata della sostituzione, senza che ne derivi il passaggio di livello.
Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente il disimpegno delle mansioni di livelli superiori può essere effettuato anche non continuativamente, purche’ la somma dei singoli periodi corrispondenti ai termini predetti sia compresa in un massimo di 9 mesi per il passaggio al livello 1, di 6 mesi per il passaggio al livello 2, di 4 mesi per il passaggio al 3 e di 3 mesi per gli altri.
Il lavoratore che sia assegnato temporaneamente a mansioni di livello inferiore conserverà la retribuzione del livello al quale appartiene.
art. 14
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale – Dichiarazione Delle Parti Stipulanti In Materia Di Organizzazione Del Lavoro
Al lavoratore che esplichi mansioni pertinenti a livelli diversi viene riconosciuto il livello corrispondente alla mansione superiore, sempre che quest’ultima abbia carattere di prevalenza e sia svolta con continuità.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
1. Le parti dichiarano che lo sviluppo della produttività tecnico- economica passa anche attraverso il miglior utilizzo di tutte le risorse tecniche ed umane e la valorizzazione della professionalità che possono essere ricercati mediante nuove formule organizzative consistenti in una diversa distribuzione delle mansioni.
– Tale ricerca può comprendere da parte delle aziende l’accorpamento di più mansioni – senza peraltro escluderne le singole effettuazioni – anche mediante fasi di lavoro di gruppo compatibili con le esigenze di produttività e realizzate attraverso fasi sperimentali reversibili supportate all’occorrenza da iniziative di formazione.
– Per l’attuazione delle fasi sperimentali reversibili, e’ necessaria la consultazione preventiva e l’esame delle questioni connesse con le RSU.
Detta consultazione e detto esame devono esaurirsi entro il termine massimo di 2 mesi. Sia la sperimentazione che l’adozione definitiva della nuova distribuzione può comprendere sistemi di rotazione nell’ambito di mansioni appartenenti a non più di 2 livelli contigui.
– Nel corso di queste fasi sperimentali potranno essere individuate nuove figure professionali che in caso di esito positivo delle sperimentazioni medesime e della definitiva adozione delle nuove formule organizzative saranno inquadrate nella scala classificatoria sulla base delle declaratorie contrattuali e utilizzando per analogia profili esistenti.
– L’azienda adotterà definitivamente il sistema sperimentato, compresa l’eventuale rotazione dopo un esame dei risultati con le RSU assistito dai componenti del gruppo interessato alla sperimentazione.
– Al fine di migliorare gli attuali modelli organizzativi, potranno essere individuate nuove figure professionali i cui contenuti saranno allargati in un ambito di polivalenza e polifunzionalità volte ad un recupero della produttività e ad un accrescimento professionale delle risorse umane nell’ambito delle mansioni diverse.
– Le parti dichiarano altresi’ che l’inserimento nell’organizzazione produttiva di assetti basati su gruppi di lavoro può favorire a fronte di esigenze di maggiore flessibilità della produzione, lo sviluppo della produttività globale e dell’efficienza. Le aziende condividono l’opportunità di ricercare nel rispetto e nella concreta attuazione della legge di parità n. 903/77, soluzioni tendenti a superare divisioni professionali tra lavori tradizionali maschili e lavori tradizionali femminili anche attraverso la promozione di azioni positive.
2. Le parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali degli operatori di vendita e al miglioramento della produttività del lavoro.
– Conseguentemente le aziende, nell’intento di perseguire le predette comuni finalità ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità promuoveranno iniziative specifiche di addestramento volte a sviluppare le capacità professionali loro peculiari e a far acquisire le conoscenze necessarie allo svolgimento delle attività connesse alla vendita.
– Le parti riconoscendo altresi’ l’esigenza di perseguire il costante miglioramento della produttività e dell’efficienza del lavoro, tanto mediante l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologicamente avanzati ed idonei a supportare anche l’attività del venditore, quanto attraverso la ricerca e l’adozione di tecniche inerenti la vendita aggiornate all’evoluzione del sistema distributivo, esamineranno durante la vigenza del presente CCNL la possibilità di rendere la figura degli operatori di vendita più adeguata alle finalità, e conseguentemente l’opportunità di introdurre corrispondenti modifiche nel futuro CCNL.
art. 15
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Con riferimento a quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di formazione professionale, le parti riconoscono concordemente l’importanza e il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane.
Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
– consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche e organizzative;
– cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori;
– rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale;
– facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi d’assenza.
In questo quadro i gruppi industriali e le aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti dall’art. 3 forniranno alla RSU o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonche’ all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’azienda.
Le RSU potranno fornire le proprie valutazioni in ordine a tali programmi.
Le parti, inoltre, esamineranno le risultanze dell’indagine, prevista dall’Accordo interconfederale 20.01.93 e successive intese, sui fabbisogni formativi per la parte riguardante il settore oleario e margariniero e, alla luce di esse, valuteranno l’opportunità di realizzare con gli organismi paritetici bilaterali e – in tal caso in relazione alle realtà locali – con le rispettive organizzazioni territoriali, esperienze di collaborazione nel campo della formazione professionale nonche’ la possibilità di utilizzare delle risorse a tali fini previste dai Fondi comunitari e dalla legislazione vigente.
art. 16
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Premesso che la durata massima dell’orario di lavoro e’ disciplinata dalle norme di legge e che nulla viene innovato rispetto a tali disposizioni, la durata contrattuale dell’orario di lavoro del singolo lavoratore e’ pari a 40 ore settimanali da cui sono detratte le riduzioni d’orario previste al successivo art. 19.
– La prestazione normale dei lavoratori giornalieri non discontinui e’ fissata in 39 ore settimanali normalmente concentrate in 5 giorni.
– La determinazione dell’orario normale dei lavoratori farà salve le soluzioni organizzative riferite ai servizi e agli impianti finalizzate alla migliore utilizzazione degli stessi.
A) In relazione all’esigenza di una rigorosa attuazione dell’orario contrattuale di lavoro, le parti si danno atto che gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresi’ dell’assenteismo medio per morbilità, infortuni e altre assenze retribuite.
B)
a) E’ considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la durata massima dell’orario normale di lavoro stabilita dalle norme di legge.
b) Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.
Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
Rientrano ad esempio in tali ipotesi la necessità di far fronte ad esigenze di mercato legate a situazioni di punta o a commesse con vincolanti termini di consegna, di far fronte ad esigenze connesse alla stagionalità dei prodotti con particolare riferimento al ricevimento, trattamento e stoccaggio degli stessi e alle operazioni connesse al ricevimento e/o spedizioni dei prodotti via mare, di salvaguardare l’efficienza produttiva degli impianti, di far fronte ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell’anno, di far fronte a punte anomale di assenze di lavoro.
c) Al di là dei casi previsti dal punto precedente eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU.
Le relative prestazioni – ferma restando la corresponsione delle percentuali di maggiorazione contrattualmente stabilite per il lavoro straordinario – saranno compensate da corrispondenti riposi possibilmente collegati con quelli settimanali o infrasettimanali.
d) Le Direzioni aziendali comunicheranno mensilmente alla RSU i dati consuntivi concernenti le prestazioni straordinarie per servizio o reparto. In tale occasione saranno altresi’ forniti gli elementi di obiettiva giustificazione del ricorso al lavoro straordinario di cui al precedente punto b).
– Entro la fine del I trimestre di ciascun anno le Direzioni aziendali verificheranno con le rispettive RSU la distribuzione dell’orario annuo con l’indicazione di massima dei periodi di effettivo godimento delle ferie, delle ex festività e delle altre riduzioni d’orario.
– Le aziende verificheranno altresi’ con le RSU gli eventuali scostamenti rispetto al calendario originario e le ragioni che li hanno determinati.
C) Ragioni tecnico-organizzative e di mercato potranno comportare il mantenimento del regime d’orario in atto alla data della stipula del vigente CCNL o l’adozione di orari normali di lavoro diversi.
In tal caso fermo restando il godimento dei riposi aggiuntivi le aziende contratteranno con le RSU la programmazione dell’utilizzo della riduzione d’orario di cui all’art. 19.
Le parti, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 13, legge 24.06.97 n. 196, convengono che la distribuzione dell’orario contrattuale pari a 40 ore settimanali può essere realizzata come media su un arco pluriperiodale di più settimane o più mesi fino ad un massimo di 1 anno.
A tal fine le aziende potranno definire un calendario di lavoro e attuare, previa contrattazione con le RSU delle modalità attuative, programmi con settimane con prestazioni lavorative superiori all’orario di lavoro normale in atto nell’azienda e settimane con prestazioni lavorative inferiori a detto orario, ferme restando le vigenti normative di legge in materia d’orario di lavoro.
Gli scostamenti dal programma saranno tempestivamente portati a conoscenza delle RSU e le relative motivazioni saranno con queste ultime esaminate.
La modulazione dell’orario attraverso regimi pluriperiodali e’ intesa a correlare le esigenze di produttività e di competitività delle imprese con quelle dei lavoratori anche per un più equilibrato rapporto fra tempo lavorato e tempo disponibile.
D) L’orario normale dei lavoratori turnisti e’ fissato in 40 ore settimanali.
L’orario di lavoro dei turnisti addetti alle lavorazioni a ciclo continuo (3 turni per 7 giorni settimanali) e dei lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni che si svolgono su 2 turni per 7 giorni settimanali sarà pari a 234,5 giornate lavorative annue dal 01.01.91 e a 233,5 giornate lavorative a decorrere dal 01.01.92.
– La collocazione rispettivamente dei 26,5 e dei 27,5 giorni conseguenti – che comprendono sia i riposi a fronte di festività sia quelli a fronte delle ex festività, sia le 40 ore di riduzione d’orario di cui all’Accordo interconfederale 22.01.83 sia le ulteriori 5,5 giornate sia quanto a qualsiasi titolo già concesso o concordato nelle aziende – sarà contratta a livello aziendale senza operare conguagli individuali tra i giorni in questioni e il numero delle festività lavorate.
A livello aziendale potranno essere realizzate previo confronto sindacale schematizzazioni tali che nel corso dell’anno consentano sia il godimento di 3 settimane “pro capite” di ferie in un periodo di 4 mesi (normalmente da giugno a settembre) sia l’effettuazione delle prestazioni dovute nella restante parte dell’anno.
E) L’orario giornaliero di lavoro fissato in azienda sarà esposto in apposita tabella da affigersi secondo le norme di legge.
– Ove esistono orologi in stabilimento, le ore di lavoro saranno contate in base ad un unico orario.
– I lavoratori non possono esimersi tranne nei casi di forza maggiore, dall’effettuare turni avvicendati giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito dall’azienda.
– Nei turni regolari periodici il lavoratore del turno smontante non può abbandonare il lavoro senza prima aver avuto la sostituzione del lavoratore del turno montante, ferma restando la competenza delle maggiorazioni stabilite per il lavoro supplementare straordinario.
F) Nel caso di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane di cui alla precedente lett. C, non costituisce lavoro straordinario quello attuato oltre l’orario normale settimanale. Comunque in tali circostanze per i lavoratori non a ciclo continuo le ore di lavoro prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% di cui all’art. 17, punto 9) del presente contratto.
G) A decorrere dal 01.04.83, alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta nel corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione di un importo pari al 30% della retribuzione relativa alle sole prime 120 ore di effettiva presenza prestate oltre il limite globale annuo convenzionalmente stabilito in 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 39) comprendenti le ore non prestate per ferie, per festività coincidenti con le giornate lavorative, per i riposi aggiuntivi e per la riduzione dell’orario di cui all’art. 19), per assemblee retribuite, per permessi sindacali retribuiti, per donazioni di sangue nei limiti previsti dalla legge.
– In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensioni a zero ore, di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, le 2.024 (2.530 per i lavoratori discontinui di cui all’art. 39) e le 120 ore indicate al comma precedente s’intendono adeguatamente riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
H) E’ considerato lavoro notturno:
– per i lavoratori di cui ai gruppi 1) e 2) dell’art. 12 quello effettuato in un periodo di 9 ore da stabilirsi tra le ore 20 e le ore 8 antimeridiane;
– per i lavoratori di cui ai gruppi 3) e 4) dell’art. 12 quello effettuato tra le ore 22 e le ore 6 antimeridiane.
– E’ considerato lavoro festivo quello effettuato nelle giornate destinate al riposo settimanale o nei giorni di festività di cui ai punti b) e c) dell’art. 18. Per i lavoratori soggetti alle deroghe ed eccezioni della legge sul riposo domenicale e settimanale, lo spostamento del giorno destinato al riposo settimanale deve essere preavvertito non più tardi del quarto giorno antecedente a quello predeterminato per il riposo stesso; nel caso contrario il lavoro disposto in tale giorno darà luogo al trattamento stabilito per lavoro festivo o straordinario festivo.
– Durante il periodo di attività stagionale detto preavviso sarà ridotto a 2 giorni.
I) Nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla legge e dal presente contratto, il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali d’impedimento. Il lavoro straordinario – fermo restando quanto previsto al precedente punto B, lett. c) nonche’ il lavoro festivo dovrà essere disposto e autorizzato dalla Direzione aziendale.
Chiarimento a verbale.
1. Il godimento dei riposi compensativi comporterà per ciascuna ora lavorata nelle festività in aggiunta all’indennità di turno la sola maggiorazione del 50% di cui all’art. 17 del presente contratto.
2. L’orario settimanale di cui al comma 2 del presente articolo e’ realizzato attraverso l’assorbimento della riduzione d’orario di cui alla lett. a) dell’art. 19. La residua quota di riduzione sarà goduta attraverso corrispondenti riposi.
– A livello aziendale potranno essere realizzate per periodi determinati nel corso dell’anno, in relazione a specifiche esigenze tecniche, organizzative, produttive e di mercato da verificare con le RSU, e ferma restando l’esigenza di garantire flessibilità operativa, ottimale utilizzo delle risorse umane e delle capacità degli impianti, riduzioni dell’orario attraverso l’utilizzo dei riposi di cui alla lett. a) dell’art. 19 ed eventualmente, delle festività abolite.
3. Per i lavoratori che prestano l’orario normale settimanale di 39 ore le giornate lavorative per le quali e’ prevista una prestazione inferiore a 8 ore, saranno considerate pari ad 8 ore in caso di ferie e altre cause di assenza con diritto alla retribuzione. Negli altri casi si farà riferimento all’orario di lavoro previsto.
4. La prestazione lavorativa dell’Operatore di vendita, si svolgerà su 5 giornate alla settimana ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate.
– La determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto.
5. Ai fini del computo delle ore di effettiva presenza di cui al punto G del presente articolo non verranno considerate le ore di lavoro eccedenti l’orario normale ove le stesse non siano recuperate.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI STIPULANTI
1. Premesso che il perseguimento di un maggior livello di produttività delle imprese costituisce comune obiettivo delle parti e che la crescita dell’occupazione può essere perseguita anche migliorando il livello di competitività e cogliendo le opportunità offerte dal mercato, le parti riconoscendo la necessità di applicare le norme contrattuali di cui al presente articolo in modo da facilitare il conseguimento di tali obiettivi, convengono di verificare, in occasione degli incontri previsti nell’art. 3 del presente contratto la corretta attuazione delle norme del presente articolo.
– In questo contesto le parti, a livello nazionale, esamineranno anche eventuali casi particolari in rapporto alla situazione di mercato, alle caratteristiche tecnologiche, organizzative ed occupazionali delle aziende e con particolare riferimento a quelle dislocate nel Mezzogiorno al fine di accertare la possibilità di conseguire una maggiore produttività tecnico-economica combinando una maggiore durata del periodo settimanale di utilizzo degli impianti con diversi regimi dell’orario di lavoro del personale addettovi.
Tali regimi saranno ricavabili ricorrendo all’utilizzazione in aggiunta a quelle previste per il personale giornaliero (5 giornate) di ulteriori giornate di riposo fino a raggiungere l’orario dei turnisti a ciclo continuo.
2. In situazioni di esubero di personale connesse a crisi aziendali strutturali che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva, in particolare modo nel Mezzogiorno potrà essere verificata anche alla luce delle opportune modifiche legislative la possibilità di ricorso alla Cassa integrazione guadagni speciali con forme di rotazione del personale e regimi d’orario di lavoro ridotti rispetto a quelli normali nonche’ a forme di part-time di lavoro, a condizione che sia soddisfatta l’esigenza a dimensionare l’organico aziendale alle effettive necessità produttive che risultino compatibili con le esigenze tecnico produttive e organizzative che non siano ostacolati processi di mobilità, che vengano create le condizioni per evitare anche attraverso compensazioni gli eventuali oneri economici derivanti.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO
Le parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali nel rispetto delle esigenze di competitività del settore, con particolare riferimento a quando non sono in condizioni di ricevere dai trattamenti di legge una risposta adeguata.
– A tal fine le parti, ferma restando l’utilizzabilità in rapporto alle diversificate esigenze delle imprese e dei lavoratori degli strumenti di legge in materia di contratti di solidarietà (863/84 e 236/93), Cassa integrazione guadagni e mobilità (223/91), contratti part-time (863/84) e altri successivi provvedimenti indicano alle Direzioni e alle RSU delle imprese strumenti e percorsi, che in presenza di specifiche condizioni di compatibilità organizzativa ed economica per le imprese stesse possano adeguatamente rispondere agli obiettivi strategici prima indicati:
1. gestione collettiva dei diritti relativi alla riduzione dell’orario e della prestazione annua.
In rapporto all’entità delle eccedenze, alla tipologia del lavoro e alla omogeneità e fungibilità professionale, le imprese e le RSU potranno concordare la realizzazione temporanea e reversibile di una riduzione collettiva dell’orario di lavoro utilizzando sia per il personale giornaliero che per quello turnista:
– tutti i riposi e le riduzioni contrattualmente previsti all’art. 19 del contratto;
– i residui individuali di ferie e riduzioni d’orario non godute;
– la possibile utilizzazione delle ferie eccedenti le 4 settimane.
2. nuove ulteriori riduzioni d’orario attraverso i contratti di solidarietà.
– L’eventuale ricorso temporaneo e reversibile a tali riduzioni d’orario, al di là delle condizioni oggettive richiamate al punto precedente, presuppone un equilibrio dei costi da ricercarsi anche con equivalenti riduzioni retributive.
Il ricorso agli strumenti d’incentivazione e sostegno offerti dalla legge attutisce l’onere economico per i lavoratori.
art. 17
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le percentuali di maggiorazione per retribuire le prestazioni anzidette sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario compreso fra le 40 e le 48 ore settimanali: 20 per cento.
2) Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) diurne feriale:
– per la I ora: 25%
– ore successive: 35%
3) Lavoro non straordinario compiuto nei giorni considerati festivi: 50 per cento.
4) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati:
– lavoratori di cui al gruppo 4) dell’art. 12: 30%
– lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 12: 50%
5) Lavoro effettuato in turni avvicendati:
a) turni diurni: 4%
b) turno notturno: 31%
– dal 01.01.91: 32,5%
– dal 01.01.92: 34%
c) turno notturno in lavorazioni a ciclo continuo intendendosi come tali quelle che si svolgono su 3 turni avvicendati nell’intero arco settimanale di 7 giorni: 43%
– dal 01.01.91: 44,5%
– dal 01.01.92: 46%
6) Lavoro domenicale con riposo compensativo: 25%
– a decorrere dal 01.01.91: 30%
7) Lavoro straordinario (oltre le 48 ore) festivo: 70%
8) Lavoro straordinario notturno (oltre le 48 ore) (compreso e non compreso in turni avvicendati):
– prima ora: 60%
– ore successive: 75%
9) Lavoro prestato in caso di distribuzione dell’orario normale su un arco di più settimane di cui alle lett. C ed F dell’art. 16:
a) oltre l’ottava giornaliera: 10%
b) nella giornata di sabato: 10%
10) Lavoro effettuato entro le sole prime 120 ore prestate oltre il limite annuo di 2.024 ore (2.530 per i lavoratori discontinui): 30%
– Per le ore di lavoro prestate nei giorni di domenica o, per gli addetti a lavori in turni, nei giorni di riposo compensativo che superano l’orario settimanale di 48 ore e di 60 ore per i discontinui sarà applicata la maggiorazione del 70 per cento.
– Eccettuati i casi di recupero di godimento dei riposi compensativi previsti dalla lett. B.c) dell’art. 16, per il lavoro straordinario e festivo competono per le ore di lavoro prestate e in aggiunta alla retribuzione mensile le corrispondenti quote della retribuzione oraria debitamente maggiorate secondo le percentuali di cui sopra.
– Tali percentuali vanno applicate sulle quote orarie degli elementi retributivi di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 21 calcolate secondo i criteri previsti dall’art. 27. Alle donne e ai minori che lavorano in squadre avvicendate dalle ore 6 alle ore 22, la mezz’ora di riposo prevista dalla legge n. 653 del 24.04.34 (sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli) dovrà essere retribuita, ma in tal caso resta assorbita la maggiorazione prevista per i turni diurni del punto 5) del presente articolo.
– Fatta eccezione per il 30% di cui al precedente punto 10), le percentuali di cui trattasi non sono cumulabili dovendosi intendere che la maggiore assorbe la minore. Peraltro nei confronti del personale turnista, alle percentuali sopra previste per il lavoro effettuato in turni avvicendati andrà aggiunta la percentuale di maggiorazione di cui al precedente punto 6) in caso di lavoro prestato in giornata domenicale o la percentuale di cui al precedente punto 3) in caso di lavoro prestato nei giorni considerati festivi.
– Le maggiorazioni indicate ai precedenti punti 9) e 10) sostituiscono eventuali trattamenti aziendali riconosciuti allo stesso titolo, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Chiarimento a verbale.
1. Ai fini della corresponsione delle maggiorazioni previste dal presente articolo si chiarisce che le ore non lavorate in dipendenza di festività sono da computare come prestate ai fini del raggiungimento dell’orario contrattuale.
2. La percentuale del 4% prevista per lavoro effettuato in turni diurni verrà corrisposta anche ai lavoratori che si avvicendino nei 2 soli turni diurni.
art. 18
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Come previsto dalla relativa legge il riposo settimanale cadrà normalmente di domenica, potendosi far godere il riposo in altro giorno della settimana soltanto nei casi previsti dalla legge stessa.
– Nei casi in cui disposizioni di legge permettendo il riposo settimanale non venga concesso nel giorno prestabilito, resta fermo che al personale compete il riposo compensativo.
Sono considerati giorni festivi:
a) tutte le domeniche e i prestabiliti giorni di riposo settimanale di cui ai commi precedenti;
b) le ricorrenze del 25 aprile e dell’1 maggio;
c) le seguenti festività:
1. Capodanno;
2. Epifania (6 gennaio);
3. Assunzione (15 agosto);
4. Ognissanti (1 novembre);
5. Immacolata Concezione (8 dicembre);
6. S. Natale (25 dicembre);
7. S. Stefano (26 dicembre);
8. Il giorno del S. Patrono del luogo ove ha sede lo stabilimento;
9. Il giorno successivo alla Pasqua.
– Il lavoro nelle festività sopra indicate e’ consentito sotto l’osservanza delle norme di legge; comunque l’effettuazione del lavoro e’ condizionata alla corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 30.
– Qualora una delle festività di cui alle lett. b) e c) cadesse di domenica e’ dovuta al lavoratore giornaliero o all’addetto al turno 2×5 o 2×6 una giornata di retribuzione calcolata secondo le norme di cui all’art. 26.
– In sede aziendale potrà essere concordato di sostituire il trattamento anzidetto con il godimento di una giornata di riposo.
– Le norme su riportate si applicano anche nel caso che 2 delle festività di cui alle lett. b) e c) insieme coincidano con una giornata domenicale.
Nota a verbale.
Per i lavoratori del comune di Roma e’ considerato giorno festivo anche il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).
art. 19
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I lavoratori hanno diritto di godere annualmente 5 giornate di riposo in sostituzione di quanto previsto dall’Accordo interconfederale 26.01.77 per le 6 ex festività e ciò tenendo anche conto di quanto stabilito nel “Chiarimento a verbale” di cui all’art. 20.
– I lavoratori turnisti addetti alle lavorazioni “semi-continue” (3 turni per 5 o 6 giorni settimanali) che prestino la loro attività nel turno notturno hanno diritto di godere, in aggiunta ai 5 giorni di riposo di cui al comma 1 concessi a fronte delle ex festività, di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e/o coincidenti con la domenica in luogo del trattamento economico corrispondente e comunque 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno.
– Ai lavoratori giornalieri e turnisti non a ciclo continuo sono riconosciute le seguenti riduzioni dell’orario di lavoro in ragione d’anno alle diverse scadenze:
a) lavoratori giornalieri e turnisti 2×5 e 2×6:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22.01.83;
– 20 ore ex CCNL 6.12.86;
– inoltre ai suddetti lavoratori saranno riconosciute ulteriori 8 ore a far data dal 01.01.91;
b) lavoratori turnisti 3×5 e 3×6:
– 40 ore ex Accordo interconfederale 22.01.83;
– 24 ore ex CCNL 6.12.86;
– Inoltre ai suddetti lavoratori saranno riconosciute ulteriori 12 ore complessive di riduzioni cosi scaglionate: 8 ore a far data dal 01.01.91; 4 ore a far data dal 01.01.92.
– Per quanto riguarda la riduzione d’orario spettante ai lavoratori giornalieri la cui prestazione normale e’ fissata in 39 ore settimanali si fa riferimento a quanto previsto nel “Chiarimento a verbale” di cui all’art. 16.
– I riposi e le riduzioni dell’orario di lavoro di cui ai punti precedenti assorbono quanto, a qualsiasi titolo, già concesso o concordato nelle aziende.
Nota a verbale.
– Per i lavoratori del Comune di Roma tenuto conto del carattere festivo del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) le giornate di riposo a fronte delle ex festività sono 4.
– Per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori e piazzisti l’utilizzo della riduzione d’orario avverrà in ragione di gruppi di 8 ore per una giornata o gruppi di 4 ore per mezza giornata.
art. 20
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza degli elementi retributivi mensilmente percepiti in servizio secondo i termini sottoindicati.
1) Lavoratori con anzianità di servizio
a) fino a 10 anni: 4 settimane
– a decorrere dal 01.01.2001: 4 settimane e 1 giorno
b) da oltre 10 anni fino a 18 anni:
lavoratori di cui al gruppo 4) dell’art. 12: 4 settimane e 2 giorni;
lavoratori di cui al gruppo 1), 2) e 3) dell’art. 12: 5 settimane
c) oltre 18 anni:
– lavoratori di cui al gruppo 4) dell’art. 12: 4 settimane e 3 giorni
– lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 12: 5 settimane
– lavoratori assunti entro il 31.08.90: 5 settimane e 2 giorni
2) Lavoratori assunti dal 01.01.2001: 4 settimane e 1 giorno.
– In caso di ferie frazionate, 5 giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a 1 settimana, salvo il caso in cui non sia stata ancora effettuata la concentrazione dell’orario settimanale in 5 giorni.
– In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lett. c) dell’art. 16 le ferie eventualmente godute dal lavoratore saranno conteggiate in base al particolare orario di lavoro fissato in azienda nello stesso periodo.
– Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lett. b) e c) dell’art. 18 che cadono in tale periodo, con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale di lavoro in 5 giorni, non sono computabili agli effetti delle ferie mentre e’ consentito che si faccia luogo a un corrispondente prolungamento delle ferie stesse o al pagamento dell’indennizzo come specificato al successivo comma 9.
– La scelta dell’epoca sarà fatta di comune accordo compatibilmente con le esigenze di servizio.
– Il lavoratore può chiedere il godimento delle ferie nell’anno feriale di maturazione.
Non e’ ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e in caso di giustificato impedimento il non godimento delle ferie deve essere compensato con un’indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione.
– Per i lavoratori normalmente retribuiti a cottimo la retribuzione giornaliera di fatto s’intende riferita alla media di guadagno realizzata nel mese precedente.
– In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il periodo di ferie non può coincidere con la decorrenza del periodo previsto di preavviso, mentre il lavoratore ha diritto, anche se la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso del primo anno, alla liquidazione dei dodicesimi di ferie corrispondenti alle frazioni di un anno feriale incompiuto sempreche’ non abbia già usufruito del relativo periodo di ferie, nel qual caso sarà tenuto a rimborsare il corrispondente indennizzo per le ferie godute in più dei dodicesimi maturati. Le frazioni superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
– Qualora il lavoratore venga richiamato in servizio durante il periodo di ferie l’azienda e’ tenuta a riconoscergli sia per il rientro in sede che per il ritorno alla località dove trascorreva le ferie il trattamento di trasferta previsto dall’art. 36.
Chiarimento a verbale.
I periodi feriali suindicati tengono conto della coincidenza delle festività di cui alle lett. b) e c) dell’art. 18 con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell’orario contrattuale settimanale di lavoro in 5 giorni.
Pertanto per tali festività non si farà più luogo alla concessione di corrispondenti ferie aggiuntive o del sostitutivo trattamento economico di cui al precedente CCNL 12.12.69 (art. 11 parte operai, art. 4 qualifiche speciali e art. 10 parte impiegati).
Dichiarazione a verbale.
Le parti, premesso che con il rinnovo del CCNL 24.07.90 hanno ulteriormente ridotto le differenze esistenti in materia di ferie tra le diverse qualifiche di lavoratori, hanno convenuto che ai lavoratori di cui ai gruppi 1), 2) e 3) dell’art. 12, assunti entro il 31.08.90, a partire dalla maturazione del 18esimo anno d’anzianità di servizio verrà riconosciuto il periodo di ferie annue di 5 settimane e 2 giorni prevista dal precedente CCNL.
Il diritto di godimento del giorno di ferie aggiuntivo previsto con decorrenza 01.07.90 e’ riconosciuto a partire dal 01.09.90.
art. 21
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Sono elementi retributivi i seguenti:
1) Paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti d’anzianità, eventuale elemento retributivo individuale, eventuali aumenti di merito e altre eccedenze sul minimo contrattuale);
2) Indennità di contingenza.
Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti:
a) compenso per eventuale lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo e a turni;
b) eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, indennità per lavorazioni nocive, ecc.);
c) elemento aggiuntivo della retribuzione;
d) premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita di cui al punto 9 dell’art. 25;
e) eventuali provvigioni, interessenze, ecc.;
f) 13esima mensilità;
g) eventuali premi o gratifiche aventi carattere continuativo.
art. 22
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I minimi contrattuali afferenti ciascun livello sono riportati nella tabella che segue.
– L’elemento aggiuntivo per i Quadri e’ fissato a L. 275.000 mensili per i Quadri inquadrati nel livello 1 e L. 237.000 mensili per quelli inquadrati al livello 2.
– Gli eventuali assorbimenti in occasione del passaggi di livello sono effettuati solo dal superminimo individuale o da quello contrattato per il quale sia stata prevista la possibilità di assorbimento.
MINIMI TABELLARI
In ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo interconfederale 23.07.93 i minimi tabellari sono fissati nelle misure e con le decorrenze previste nella seguente tabella.
------------------------------------
LIV. PAR. 01.02.99 01.01.2000
------------------------------------
1 217 1.930.500 1.999.000
2 202 1.798.500 1.862.000
3 182 1.618.500 1.676.000
4 161 1.426.500 1.477.000
5 147 1.307.500 1.354.000
6 136 1.205.000 1.248.000
7 124 1.102.000 1.141.000
8 117 1.041.000 1.078.000
9 110 978.500 1.013.000
10 100 888.000 919.500
------------------------------------
Norma transitoria.
– Per i dipendenti in forza al 10.02.99 verrà corrisposto “una tantum” un importo eguali per tutti di L. 100.000. Detto importo non e’ computabile agli effetti degli istituti legali e contrattuali e viene corrisposto ai dipendenti in proporzione al periodo di lavoro nel quale sono stati in forza presso le aziende nel periodo ottobre 1998-gennaio 1999 con la retribuzione del mese di marzo 1999.
art. 23
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
– Per la disciplina dell’indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti, fatte salve le quote conglobate nei minimi tabellari.
art. 24
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
– A decorrere dal 01.08.79 il lavoratore ha diritto per ogni biennio di effettivo servizio prestato calcolato sulla base della data d’assunzione ad avere corrisposto a titolo di scatto d’anzianità un aumento retributivo in cifra fissa pari a:
----------------------
LIVELLI DAL 01.07.87
----------------------
1 41.000
2 38.000
3 34.000
4 29.000
5 28.000
6 27.000
7 24.500
8 24.000
9 23.000
10 20.000
----------------------
– Il numero massimo maturabile di scatti d’anzianità e’ 5.
– Gli scatti d’anzianità decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio.
– In caso di passaggio di livello, il lavoratore manterrà l’importo degli scatti d’anzianità maturati nei livelli di provenienza. Tale importo ai fini della individuazione del numero di scatti, o frazione di numero di scatti, che da quel momento si considererà maturato dal lavoratore sarà diviso per il valore dello scatto corrispondente al nuovo livello.
– Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori scatti d’anzianità o loro frazioni quanti ne occorreranno per raggiungere il numero massimo maturabile sopra indicato. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello sarà utile agli effetti della maturazione del successivo scatto d’anzianità.
– Gli scatti d’anzianità assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
art. 25
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La contrattazione aziendale dovrà svolgersi secondo i criteri di cui ai Protocolli 31.07.92 e 23.07.93. In particolare deve essere indirizzata al miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione, deve svolgersi nel rispetto delle coerenze complessive alla politica dei redditi e tenuto conto dell’andamento economico dell’impresa, della sua redditività e produttività e infine deve tener conto delle attuali prassi aziendali con riferimento alle piccole aziende. La contrattazione aziendale dovrà avere le sottoriportate caratteristiche.
– Soggetti negoziali di parte sindacale per tale livello saranno le RSU come disciplinate dall’Accordo 07.06.94 e, secondo le indicazioni fornite dall’intesa interconfederale le strutture delle OO.SS. stipulanti il CCNL.
– La contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie già definite dal CCNL o in altri livelli di negoziazione e viene pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL. La contrattazione di II livello avviene esclusivamente a livello aziendale.
a) In coerenza con le strategie dell’impresa e con quanto previsto al punto 3) del capitolo Assetti contrattuali del già citato Protocollo 23.07.93 che s’intende integralmente richiamato, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le parti aventi per obiettivo ad esempio incrementi di redditività, di produttività, di competitività, di qualità.
– In relazione allo stato di attuazione dei citati programmi saranno possibili verifiche tecniche sui parametri di riferimento.
b) Tenuto conto di quanto previsto al punto a) le erogazioni hanno la caratteristica di totale variabilità e non determinabilità a priori.
c) Le erogazioni finalizzate agli obiettivi di cui sopra fruiranno del trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del richiamato Protocollo 23.07.93 sottoscritto da Governo – CONFINDUSTRIA – INTERSIND – OO.SS..
– Qualora la suddetta normativa di legge entri in vigore successivamente alla stipulazione degli accordi aziendali, verranno effettuati laddove necessari gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di legge in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo in un quadro di invarianza delle erogazioni nette previste per i dipendenti al conseguimento dei risultati realizzati sulla base dei programmi di cui alla precedente lett. a).
– Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
– La durata degli accordi economici di cui ai precedenti punti e’ di 4 anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà in modo da evitare sovrapposizioni nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali.
– Una volta iniziata, la contrattazione aziendale si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell’accordo precedente e comunque fino a 1 mese successivo alla sua scadenza.
– La contrattazione aziendale a contenuto economico di cui ai precedenti punti e’ esclusiva e sostituisce quella di cui all’art. 16 del CCNL 24.07.90. Gli importi previsti sono congelati in cifra.
– Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni, economiche anche parzialmente variabili comunque denominate, la parte variabile dovrà essere al medesimo livello ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni cosi’ come sopra specificate mentre la parte fissa resta congelata come previsto al II periodo del presente punto; tali armonizzazioni non dovranno comportare oneri aggiuntivi.
– Nelle imprese che si trovano nelle condizioni di cui al punto 3, art. 16, CCNL 24.07.90, fintanto che non si realizzi la contrattazione dei premi per obiettivo, l’ammontare del premio e’ determinato in base agli importi di cui alla tabella successiva fermo restando il mantenimento delle condizioni di miglior favore.
PREMIO DI PRODUZIONE MINIMO IN VIGORE DALL’1 GENNAIO 1996
----------------
LIV. IMPORTO
----------------
1 - 2 30.000
3 27.000
4 26.000
5 24.000
6 22.500
7 22.000
8 21.000
9 20.000
10 19.000
----------------
– Per tutto quanto non previsto trova integrale applicazione quanto disposto dai citati Protocolli 31.07.92 e 23.07.93.
– Per gli operatori di vendita l’elemento retributivo scorporato aziendalmente definito nel corso di precedenti contrattazioni aziendali avvenute secondo la normativa prevista dai precedenti CCNL per i Viaggiatori e Piazzisti con decorrenza non anteriore al 30.06.92 sarà oggetto di una contrattazione da valere per il periodo di validità del presente CCNL tra la rappresentanza sindacale degli operatori di vendita e l’azienda.
– In tale contrattazione l’elemento retributivo di cui sopra potrà essere incrementato di un importo annuo compreso tra il 15% e il 35% di L. 3.600.000.
– La contrattazione sarà centralizzata presso la sede sociale dell’azienda e riguarderà gli operatori di vendita per il complesso della rete di vendita e/o di ciascuna rete merceologica.
art. 26
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione e’ ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo che individuale.
– Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore di cui al gruppo 4 dell’art. 11 o ad una squadra di tali lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro e sia richiesta al lavoratore una prestazione più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, il lavoratore o la squadra di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggetto alla disciplina del lavoro a cottimo.
– Le relative norme che disciplinano l’istituto sono riportate qui di seguito.
NORME RIGUARDANTI IL LAVORO A COTTIMO
1. Le tariffe di cottimo (a tempo o a prezzo) devono esser fissate dall’azienda in modo da garantire, nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il conseguimento di un utile di cottimo non inferiore all’8% dei minimi di paga base. Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità, intendendosi per tale almeno 2/3 dei lavoratori a cottimo in un medesimo reparto, con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore al suddetto 8% il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore al normale.
2. Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo al lavoratore dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a quella minima di cottimo.
3. Nel caso in cui un lavoratore a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal precedente punto 1) per cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi sottoprevista di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di emissione della tariffa, la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del suddetto minimo di cottimo.
4. L’azienda, tramite la propria associazione sindacale nazionale o territoriale comunicherà ai competenti sindacati dei lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
– Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi ai coefficienti di maggiorazione (causale e valore, minimo e massimo) ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
– Tali comunicazioni avranno finalità informativa essendo ammesse solo contestazioni di carattere applicativo alle condizioni e secondo la procedura di seguito prevista.
5. In caso d’introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al precedente paragrafo potrà seguire a richiesta un esame congiunto tra la O.S. che rappresenta l’azienda e i competenti sindacati dei lavoratori.
6. La modifica di taluni dei criteri che hanno formato oggetto della comunicazione informativa di cui al paragrafo 4) purche’ non alteri il sistema in atto, non costituisce variazione del sistema stesso fermo restando l’obbligo della comunicazione informativa.
7. Resta in facoltà del sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga contestazione circa la rispondenza del sistema in atto alle presenti norme.
8. I lavoratori a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro per iscritto o per affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi del lavoro da eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo o a prezzo) nonche’ di ogni elemento necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
9. L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di cottimo nel periodo di paga e a richiesta – anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe.
10. La specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali data la contemporaneità della loro applicazione costituiscono sostanzialmente un unico cottimo o per tariffe applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata normalmente non si effettua la rilevazione dei tempi.
11. S’intende per il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perche’ le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate: pertanto in caso di saltuario impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulabili ai fini di stabilire la durata complessiva del periodo di assestamento.
– Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti direttamente interessate; ove il periodo di assestamento superi i 2 mesi potrà essere richiesto l’intervento delle rispettive organizzazioni.
– Durante il periodo di assestamento sarà concesso al lavoratore una integrazione del guadagno di cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento in modo che il guadagno stesso non sia inferiore all’80% di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai 2 mesi, per il tempo eccedente tale periodo l’integrazione previsto nel presente comma sarà dell’85%.
– Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dalle presenti norme salvo quanto disposto dalle successive norme.
12. Le tariffe stabilite potranno essere variate allorche’ sia superato il periodo di assestamento solo nel caso in cui vengono apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
– In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più o meno che le modifiche stesse avranno determinato.
– La tariffa modificata e’ da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
13. Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del materiale, difetti di lavorazione preesistenti che abbiano influenzato negativamente il rendimento della tariffa e delle quali non fu potuto tener conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa verranno corrisposti bonifici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della variazione tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.
14. Quando si dovesse constatare una sensibile caduta del guadagno medio di cottimo la rappresentanza aziendale dei lavoratori potrà intervenire presso la Direzione per congiuntamente accertarne le cause.
15. Quando i lavoratori lavorino con tariffe già assestate il conteggio dei guadagni sarà fatto complessivamente alla fine del periodo di paga indipendentemente dai risultati di ciascuna tariffa. Agli effetti del conteggio del guadagno di cottimo saranno escluse le ore d’interruzione dovute a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore.
16. Non e’ ammessa la compensazione tra i risultati di tariffe assestate e quelle di tariffe in corso di assestamento. Per queste ultime, ove i loro risultati siano in parte eccedenti e in parte inferiori al minimo di cottimo l’eccedenza rispetto a detto minimo non potrà essere utilizzata per l’integrazione prevista dal paragrafo 3) delle presenti norme.
17. Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato e al lavoratore devono essere corrisposti allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il 90% del presumibile guadagno.
18. Il lavoratore cottimista che lascia il lavoro per dimissioni o licenziamento quando il cottimo e’ ancora in corso ha diritto alla liquidazione dell’eventuale guadagno di cottimo spettantegli fino al momento in cui lascia il lavoro. Nel caso in cui la liquidazione avvenga solo quando il cottimo sia ultimato il lavoratore avrà diritto ad un accordo sulla base della presumibile liquidazione.
19. Quando il lavoratore passa dal lavoro a cottimo a quello ad economia nella medesima lavorazione ha diritto alla conservazione dell’utile al cottimo sempre che rimangano inalterate le condizioni di lavoro e la produzione individuale.
20. Quando i lavoratori siano vincolati nel loro lavoro al ritmo di altri lavoratori retribuiti a cottimo sarà ad essi corrisposta in aggiunta alla paga base la percentuale minima di cottimo.
21. Per i reclami riguardanti l’applicazione delle presenti norme e in particolare quelle relative:
a) alle varie ipotesi di garanzia di conseguimento del guadagno minimo di cottimo;
b) alle tariffe di assestamento;
c) in caso di modifiche tecniche e organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro, circa la rispondenza delle variazioni delle tariffe alle variazioni di tempi in più o in meno determinate delle modifiche suddette;
d) alle variazioni contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro di cui al paragrafo 13);
e) al conteggio e alla liquidazione dei cottimi;
f) al passaggio del lavoro a cottimo a quello ad economia sarà la procedura prevista all’art. 56.
art. 27
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
– La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 175.
– La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 25.
– Agli effetti di cui sopra s’intende per retribuzione mensile quella prevista ai punti 1) e 2) dell’art. 21.
– Per gli operatori di vendita già denominati viaggiatori o piazzisti la retribuzione giornaliera e’ ragguagliata a 8/175 della retribuzione mensile.
– A tali effetti salvo quando diversamente disposto dal presente CCNL per retribuzione mensile s’intende quella costituita dagli elementi fissi.
Chiarimento a verbale.
Il coefficiente giornaliero (1/25) deve essere adottato esclusivamente per la corresponsione del trattamento economico per festività coincidenti con la domenica e per i casi in cui il contratto fa ad esso espresso riferimento.
art. 28
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende con moneta corrente o con altro mezzo equipollente di pagamento previa consultazione con le OO.SS. (RSU ove esistente).
– Nel caso in cui l’azienda ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in più del tasso ufficiale di sconto con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto di lavoro con diritto alla corresponsione del TFR e dell’indennità di mancato preavviso.
– All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato un prospetto in cui dovranno essere distintamente specificati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce nonche’ le singole voci e i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, cottimo, contingenza, assegni familiari, ecc.) e l’elencazione delle trattenute.
– Tale prospetto paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
– Tanto in pendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
– Ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l’intero orario contrattuale di lavoro o che si saranno assentati soltanto per ferie, per festività, per congedo matrimoniale o per altre cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile.
– In tal modo s’intenderanno compensati oltre al lavoro ordinario, le ferie, il congedo matrimoniale, le altre assenze retribuibili e le festività di cui alle lett. b) e c) dell’art. 18 escluse solo quelle coincidenti con la domenica.
– Ai lavoratori che abbiano prestato la loro opera per un periodo inferiore a 1 mese, o comunque per parte dell’orario contrattuale, verrà detratta la retribuzione afferente le ore non lavorate.
– Le quote relative alle ore normali non lavorate, o comunque non retribuibili nell’ambito dell’orario contrattuale, saranno calcolate in base alla retribuzione oraria ottenuta applicando il coefficiente orario (1/175) di cui al precedente art. 26.
– In caso di distribuzione dell’orario normale di lavoro su un arco di più settimane come previsto alla lett. c) dell’art. 16:
– ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per il particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati solo per cause che comportano il diritto alla retribuzione, verrà liquidata l’intera retribuzione mensile, intendendosi in tal modo compensate oltre al lavoro prestato anche le assenze retribuibili;
– ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per parte del particolare orario fissato in azienda o che si saranno assentati per cause che non comportano il diritto alla retribuzione, le detrazioni saranno effettuate in ragione di 1/175 della retribuzione mensile per ogni ora non lavorata o comunque non retribuibile.
– La retribuzione normale ai lavoratori di cui al gruppo 4) dell’art. 12 sarà corrisposta in misura mensile fermo restando che il lavoro prestato dagli stessi e’ compensato in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell’ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate.
art. 29
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
A norma di quanto stabilito dall’Accordo interconfederale 27.10.46 l’azienda e’ tenuta a corrispondere al lavoratore in occasione della ricorrenza natalizia, una 13esima mensilità d’importo pari alla retribuzione globale mensile di fatto percepita dal lavoratore stesso.
– La corresponsione deve avvenire normalmente alla vigilia di Natale.
– Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
– Per i lavoratori a cottimo la retribuzione globale di fatto s’intende riferita al guadagno medio del mese precedente.
art. 30
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Nella ricorrenza pasquale, in relazione alla particolare caratteristica di tale ricorrenza, verrà corrisposta a tutti i lavoratori l’importo di una quota giornaliera della retribuzione globale di fatto (1/25).
art. 31
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il trattamento economico spettante ai lavoratori nelle giornate festive di cui ai punti b) e c) dell’art. 18 e’ disciplinato come segue:
a) qualora non vi sia prestazione d’opera il trattamento suddetto e’ compreso nella retribuzione mensile;
b) in caso di prestazione di lavoro saranno corrisposte oltre alla retribuzione mensile tante quote orarie di retribuzione globale quante sono le ore prestate con la maggiorazione della percentuale di cui al punto 3) dell’art. 17.
– Per il trattamento economico e normativo delle festività cadenti nei periodi d’assenza dal lavoro si fa riferimento alle norme di legge.
– Il trattamento di cui al presente articolo, per quanto riguarda i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigione, o con altre forme di compensi mobili, comprenderà il valore delle quote mobili calcolate sulla media oraria del mese precedente.
art. 32
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, e fermo restando quanto previsto dall’art. 16, lett. D, le maggiorazioni di cui al punto 5) dell’art. 17 saranno computate nella retribuzione agli effetti delle festività, delle ferie, del trattamento di malattia e infortunio sulla base della maggiorazione media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa.
– Tale maggiorazione media sarà computata anche agli effetti della 13esima mensilità, corrispondendo tanti dodicesimi per quanti sono i mesi per i quali il lavoratore abbia prestato lavoro a turni, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
– Il lavoratore turnista che abbia compiuto 55 anni d’età e che venga adibito a tempo indeterminato a lavori a giornata manterrà, “ad personam” e in cifra fissa, tanti quindicesimi dell’indennità di turno media ultimamente percepiti quanti sono gli anni continuativamente prestati in turno nell’azienda con un massimo di 15/15.
– Analogamente si procederà nei confronti del lavoratore turnista con 28 anni di comprovata effettiva contribuzione pensionistica, in regime obbligatorio al quale la cifra “ad personam” come sopra calcolata sarà ridotta del 25 per cento.
– Qualora il lavoratore venga adibito nuovamente al lavoro in turni l’importo di cui ai commi precedenti non e’ cumulabile con l’indennità di turno che gli verrà corrisposta dovendosi intendere che la cifra maggiore assorbe la minore
art. 33
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale – Indennita` Per Disagiata Sede
INDENNITÀ PER DISAGIATA SEDE
Qualora la località ove il lavoratore svolge la sua attività non presenti possibilità di alloggio ne’ di adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con i centri abitati e il perimetro del più vicino di questi disti km. 5 ed oltre, l’azienda che non provveda in modo idoneo al trasporto del personale deve corrispondere un adeguato indennizzo da stabilire di comune accordo.
INDENNITÀ DI CASSA
A decorrere dal 01.05.83 il lavoratore la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti ha diritto a una particolare indennità mensile pari all’8% del minimo stipendiale del livello di appartenenza e dell’indennità di contingenza in vigore al 28.02.83. All’importo cosi’ determinato andrà aggiunta la cifra mensile di L. 6.000.
– Le somme eventualmente richieste al lavoratore a titolo di cauzione dovranno essere depositate e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un istituto di credito di comune gradimento i relativi interessi matureranno a favore del lavoratore.
art. 34
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata sul prospetto paga, dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il lavoratore che non vi provvede perde ogni diritto per ciò che riguarda il denaro contenuto nella busta paga o stipendio.
– Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro 1 anno dal giorno del pagamento affinche’ il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento delle eventuali differenze.
art. 35
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I danni che comportino trattenute per risarcimento devono essere contestati al lavoratore non appena l’azienda ne sia venuta a conoscenza.
– Le trattenute per risarcimento danni devono essere rateizzate in modo che la retribuzione mensile non subisca riduzioni superiori al 10% del suo importo.
art. 36
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Al lavoratore in missione per esigenze di servizio verrà corrisposto un trattamento compensativo da concordare in sede aziendale.
– In caso di mancato accordo l’azienda corrisponderà il seguente trattamento:
a) il rimborso delle spese effettive sostenute per il viaggio con i normali mezzi di trasporto;
b) il rimborso delle spese di vitto e d’alloggio nei limiti della normalità – quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione;
d) un’indennità per il rimborso delle spese non documentabili diverse da quelle di cui alla lett. c), pari al 50% della retribuzione giornaliera (1/25) di cui ai punti 1) e 2) dell’art. 21 se la missione dura oltre le 12 e sino alle 24 ore.
– Se la missione dura più di 24 ore, l’indennità di cui sopra viene calcolata moltiplicando il 50% della retribuzione giornaliera per il numero dei giorni di missione.
– Il trattamento di cui al punto d) assorbe anche l’eventuale compenso per anticipazioni e impreviste protrazioni d’orario richieste dalla missione.
– Tuttavia qualora il datore di lavoro richieda esplicitamente al lavoratore delle prestazioni di lavoro effettivo oltre la durata dell’orario normale giornaliero, tali prestazioni devono essere remunerate come straordinario.
– Nel caso in cui il lavoratore venga inviato in missione presso altra sede di lavoro o in altre località, per incarichi che richiedano la sua permanenza fuori dalla normale residenza per periodi superiori a 1 mese, l’indennità di cui al punto d) viene corrisposta dopo il primo mese nella misura del 35% e dopo il secondo mese nella misura del 20 per cento.
– L’indennità di cui al punto d) viene corrisposta nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni che il lavoratore normalmente disimpegna.
– Qualora la missione non abbia comportato il pernottamento fuori sede, la contingenza da computare nella base di calcolo delle percentuali di cui al punto d) del 50% e del 20% e’ quella in vigore al 28.02.83. Agli importi cosi’ determinati andranno aggiunte le cifre fisse, rispettivamente L. 1.500 e L. 600.
– L’indennità di cui al punto d) non fa parte della retribuzione a nessun effetto del presente contratto e non si cumula con eventuali trattamenti aziendali e individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi peraltro al lavoratore la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole.
– Per gli operatori di vendita in luogo della normativa sopra prevista le aziende applicheranno le seguenti disposizioni:
– La diaria fissa escluse le spese di trasporto costituirà ad ogni effetto per il 50% parte integrante della retribuzione.
– Nessuna diaria e’ dovuta all’operatore di vendita quanto e’ in sede a disposizione dell’azienda, nella città ove egli risiede abitualmente.
– Qualora, durante l’anno non sia stato mandato in viaggio per tutto il periodo convenuto contrattualmente gli sarà corrisposta un’indennità per i giorni di mancato viaggio nella misura seguente:
a) se ha residenza nella stessa sede dell’azienda, avrà un’indennità nella misura di 2/5 della diaria;
b) se invece l’operatore di vendita, con consenso dell’azienda, ha la sua residenza in luogo diverso da quello dove ha sede l’azienda stessa, avrà diritto, oltre al trattamento di cui sopra, al riconoscimento delle maggiori spese sostenute per l’eventuale permanenza nella città ove ha sede l’azienda per l’esplicazione dei compiti affidatigli durante il periodo in cui viaggia.
– Qualora l’azienda non corrisponda la diaria, le spese sostenute e documentate dall’operatore di vendita per vitto e alloggio nell’espletamento della propria attività fuori della città sede di deposito, di filiale o di residenza contrattuale, sempre che lo stesso non possa per la distribuzione del suo lavoro rientrare nella propria abitazione, saranno rimborsate nei limiti della normalità. Lo stesso criterio si applica a tutte le altre spese autorizzate dall’azienda.
– Fermo restando quanto previsto dal comma precedente in sede aziendale saranno individuati tra Direzione aziendale e RSU degli operatori di vendita i criteri da prendere a riferimento per la determinazione della misura dei rimborsi spese.
Chiarimento a verbale.
Quanto sopra stabilito non modifica le intese aziendali che definiscono condizioni per determinare il diritto dell’indennità di trasferta.
– Ai fini di quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo si considera giorno di missione anche la frazione ultima di tempo superiore o pari a 12 ore.
art. 37
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche organizzative e produttive.
– Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, normalmente con congruo preavviso.
– Il lavoratore trasferito, quando il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o di domicilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento d’origine e che non ricorrano nella nuova destinazione.
– Presso la località di nuova destinazione il lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni.
– Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso.
– Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per se’ e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il III grado ed affini entro il II), nonche’ il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda.
– E’ anche dovuta al lavoratore limitatamente alla durata del viaggio l’indennità di trasferta di cui al punto d) del precedente art. 36.
– Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un’indennità di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (paga o stipendio e indennità di contingenza che avrà in via normale a percepire nella nuova residenza), quando invece si trasferisca con famiglia detta indennità e’ commisurata a un’intera retribuzione normale mensile (paga o stipendio più indennità di contingenza).
– Qualora per effetto il trasferimento del lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
– Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e trasporto.
Chiarimento a verbale.
Si chiarisce che con l’espressione “effettivo cambio di domicilio” non si e’ inteso affermare che il cambio della stabile dimora, conseguente e causata dal trasferimento del lavoratore, debba necessariamente risultare anche agli effetti anagrafici.
art. 38
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il passaggio di qualifica non costituisce di per se’ motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
a) Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia a quella speciale l’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data d’assegnazione alla qualifica speciale e’ considerata utile, per il 50% della sua entità, agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli effetti del trattamento di malattia e infortunio.
b) Nel caso di passaggio dalla qualifica operaia alla qualifica impiegatizia l’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di passaggio alla qualifica impiegatizia e’ considerata utile per il 50% della sua entità agli effetti delle ferie e del preavviso e per il 100% agli effetti del trattamento di malattia e infortunio.
c) Nel caso di passaggio dalla qualifica speciale alla qualifica impiegatizia l’anzianità per il servizio prestato nella qualifica speciale e’ considerata utile nella misura del 100% della sua entità agli effetti della determinazione del trattamento di ferie, di malattia e d’infortunio e del trattamento di preavviso.
– Per tutti gli istituti sopra evidenziati, nel caso di passaggio a impiegato di un appartenente alla qualifica speciale, già proveniente dalla qualifica operaia, dovrà essere applicato quanto previsto al punto B per gli anni trascorsi nella qualifica operaia.
Chiarimento a verbale.
Agli effetti delle ferie si chiarisce che il computo al 50% dell’anzianità di servizio non può comportare una misura di ferie inferiore a quella cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in base all’anzianità complessiva qualora fosse rimasto nella qualifica di provenienza.
art. 39
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
a) Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia le clausole del presente contratto (normative ed economiche) s’intendono sostituite da quelle speciali riportate nel presente capitolo, limitatamente però alle particolari disposizioni in esse contemplate. Tra i lavoratori anzidetti quelli di cui al gruppo 4) dell’art. 12 sono inquadrati nei sottoelencati livelli:
LIVELLO 9
Vi appartengono: autisti meccanici, conduttori patentati ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono analogo grado di specializzazione.
LIVELLO 10
Vi appartengono: autisti non meccanici, guardie notturne e diurne ed esercenti altre mansioni sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedono un analogo grado di qualificazione nonche’ quelli inquadrati nella cat. E in base al CCNL 17.04.76.
b) Nel rispetto delle norme di legge sull’orario di lavoro e degli accordi interconfederali che ne consentano la protrazione oltre i normali limiti, l’orario normale non deve superare le 50 ore settimanali.
– In relazione alla particolarità delle mansioni svolte, detto orario potrà essere attuato anche in un ciclo plurisettimanale predeterminato con riposi compensativi fermo restando quanto disposto dall’art. 16 sulla distribuzione dell’orario di lavoro.
– Per i suddetti lavoratori le ore prestate oltre l’orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) saranno compensate con quote orarie di retribuzione normale se non eccedono le 48 ore settimanali e con quote orarie maggiorate del 10% se comprese tra questo limite e le 60 ore settimanali.
– Le ore prestate oltre le 10 giornaliere e le 60 settimanali sono considerate straordinarie e saranno compensate con quote orarie maggiorate delle percentuali per lavoro straordinario di cui all’art. 17. Resta fermo quanto previsto all’art. 16, lett. b) per il lavoro supplementare e straordinario.
– Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e 13esima mensilità sarà tenuto conto della normale retribuzione percepita dal discontinuo in relazione al proprio orario.
– Per i guardiani notturni, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, in considerazione delle particolari caratteristiche del loro lavoro, che viene svolto esclusivamente di notte, si riconosce una maggiorazione del 10% da calcolare sulla paga oraria di fatto compresa l’indennità di contingenza.
– Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o di custodia saranno considerati a tutti gli effetti alla stregua degli addetti a mansioni continue, qualora il contenuto delle mansioni da essi espletate tolga di fatto il carattere della discontinuità del lavoro.
art. 40
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
In caso d’interruzione di breve durata dovuta a causa di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della paga non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso non superino i 50 minuti nella giornata. In caso d’interruzione di lavoro che superino, nel loro complesso, i 50 minuti nella giornata, qualora l’azienda trattenga il lavoratore nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento vale anche per i cottimisti.
Dichiarazione.
Quanto sopra non preclude il ricorso dell’azienda all’intervento CIG, ai sensi delle leggi vigenti.
art. 41
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
E’ ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per cause di forza maggiore e per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti interessate purche’ esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui e’ avvenuta l’interruzione.
art. 42
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La sospensione per riduzione o interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l’anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto.
art. 43
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le parti convengono sulla necessità che la gestione delle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni, riorganizzazioni e innovazioni tecnologiche sia ispirata al principio della riduzione dell’impatto sociale delle eccedenze occupazionali, nel rispetto delle esigenze di competitività del settore, con particolare riferimento a quanti non sono in condizione di ricevere dai trattamenti di legge una risposta adeguata.
Resta ferma l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità (legge 23.07.91 n. 223), specificatamente artt. 1, 4 e 24, e legge 19.07.93 n. 236) e di contratti di solidarietà (legge 19.12.84 n. 863, e legge 19.07.93 n. 236) e successivi interventi. Le parti concordano che la quota a carico della Cassa integrazione guadagni sarà anticipata dall’azienda qualora la prevista autorizzazione non pervenga in tempo utile per la liquidazione delle paghe mensili.
Per la vigenza del presente contratto nazionale, le parti convengono che a fronte di casi di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che determinino esuberi occupazionali, sia opportuno individuare misure tese a diminuire, per quanto possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
Nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui sopra, saranno esaminate, nel rispetto delle esigenze tecniche, organizzative ed economiche delle singole imprese, e ferma restando l’autonomia delle parti a livello aziendale nel valutarne la praticabilità, la possibilità di utilizzare in modo collettivo le riduzioni d’orario annuo, nonche’ i riposi per ex festività di cui all’art. 19 e i residui delle giornate di ferie di cui all’art. 20, la fruizione delle festività cadenti di domenica.
In sede di rinnovo del presente contratto di lavoro le parti procederanno alla valutazione dei risultati di tali misure, attuate in relazione alle occorrenze di cui al comma 1 e per i tempi necessari al superamento di tali situazioni, del loro grado di diffusione e delle conseguenze che ne saranno derivate, per apprezzare l’opportunità di un consolidamento delle disposizioni di cui al comma precedente con il successivo contratto collettivo di categoria.
art. 44
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
A meno che non vi sia un esplicito permesso, non e’ consentito che un lavoratore entri o si trattenga nei locali dell’azienda in ore non comprese nel suo orario di lavoro.
– Il lavoratore licenziato o sospeso non può entrare nei locali dell’azienda se non e’ autorizzato dalla Direzione.
art. 45
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale – Permessi Non Retribuiti
PERMESSI NON RETRIBUITI
Sempreche’ ricorrano giustificati motivi, e compatibilmente con le esigenze di servizio, la Direzione potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta per le sue esigenze, brevi permessi non retribuiti.
– In tal senso costituisce giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzati dai lavoratori che abbiano a carico:
– familiari portatori di handicap;
– figli d’età inferiore a 6 anni.
La richiesta dovrà essere avanzata, documentandone la necessità al superiore diretto con anticipo.
PERMESSI PARZIALMENTE RETRIBUITI
A fronte di documentata esigenza di permessi per ragioni inerenti:
– familiari a carico portatori di handicap;
– familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza;
– necessità da parte del lavoratore straniero di raggiungere il luogo d’origine per gravi motivi familiari.
– Ove il lavoratore richiedente non abbia disponibilità di ferie nonche’ dei riposi a fronte delle ex festività e delle riduzioni d’orario di cui all’articolo del presente CCNL, le aziende provvederanno a retribuire tali permessi in ragione del 30% e fino ad un massimo complessivo nell’anno pari a 3 giorni di retribuzione.
– Tale trattamento, non cumulabile con quanto eventualmente previsto in sede aziendale, nel caso di lavoratori con familiari a carico portatori di handicap, spetta in aggiunta a quanto previsto dall’art. 33 della legge n. 104/92.
– Per i lavoratori portatori di handicap si richiamano le disposizioni dell’art. 33 della citata legge n. 104/92 e delle successive circolari ministeriali a chiarimento.
art. 46
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’azienda può concedere al lavoratore che abbia maturato un’anzianità non inferiore a 5 anni, e che ne faccia richiesta per comprovate e riconosciute necessità personali o familiari, un periodo d’aspettativa.
– L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta un periodo d’aspettativa motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che risultino in condizioni documentate di tossicodipendenza.
– L’azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concede conformemente alle leggi in vigore, a richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza un periodo d’aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio sanitario nazionale o presso strutture riconosciute dalle istituzioni.
– L’aspettativa non comporta ad alcun effetto la maturazione dell’anzianità ne’ il diritto alla retribuzione.
Chiarimento a verbale.
Per il lavoratore in condizioni di tossicodipendenza nonche’ per il lavoratore con familiari a carico in condizioni di tossicodipendenza, ferma restando la compatibilità con le esigenze di servizio, si prescinde dal requisito di 5 anni d’anzianità per la concessione dell’aspettativa.
art. 47
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Salvo quanto disposto dall’art. 50 del presente contratto, le assenze, i cui motivi debbono essere comunicati all’azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l’assenza stessa, debbono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell’inizio salvo il caso d’impedimento giustificato.
– In mancanza della giustificazione, l’assenza verrà considerata ingiustificata.
– L’assenza allorche’ giustificata o autorizzata, non consente la decorrenza della retribuzione.
– Il lavoratore che non avesse fatto nei casi previsti il regolare movimento della scheda (o della medaglia) e’ considerato assente a meno che possa far risultare in modo sicuro e possibilmente prima dell’uscita, la sua presenza nello stabilimento: in tal caso però sarà considerato ritardatario.
art. 48
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Ai lavoratori che abbiano superato il periodo di prova sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi il calendario, con decorrenza della retribuzione.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere avanzata dal lavoratore interessato con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali, e deve essere documentata.
Il congedo suddetto non potrà essere computato nel periodo di ferie annuali ne’ potrà coincidere con il periodo di preavviso, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto non previsto nel presente articolo valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Si farà luogo egualmente alla corresponsione della retribuzione ai lavoratori per il periodo di congedo matrimoniale quando i medesimi, ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro si trovino per giustificato motivo, sospesi o assenti.
Il congedo matrimoniale con la relativa contribuzione e’ altresi dovuto alla lavoratrice che si dimette per contrarre matrimonio.
art. 49
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale – Servizio Di Leva
1) SERVIZIO DI LEVA
La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva e, il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro, che rimane sospeso. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell’importo del TFR maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, commi 4 e 5 C.C.
Al termine del servizio militare per congedo e per licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in licenza, deve porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere servizio: in caso contrario, il lavoratore s’intenderà dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
La conservazione del posto non spetta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.
Quando il rapporto di lavoro sia a tempo determinato ai lavoratori richiamati alle armi e’ conservato il posto limitatamente alla durata del contratto.
Per il trattamento economico durante la chiamata alle armi per obblighi di leva o durante il richiamo alle armi, valgono le norme di legge in vigore.
2) COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Coloro ai quali sia riconosciuta, con la registrazione di cui all’art. 36, legge n. 38/79 (sulla Cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo), la qualifica di volontari in servizio civile, hanno diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del D.L.C.P.S. 13.09.46 n. 303 e successive norme integrative, qualora beneficino del rinvio del servizio militare, ai sensi dell’art. 40 della citata legge n. 38/79.
3) VOLONTARIATO
Le imprese consentiranno, compatibilmente con le esigenze tecnico- produttive-organizzative, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all’art. 6, legge 11.08.91 n. 266 di usufruire, in relazione a quanto previsto dall’art. 17 della citata legge, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro e delle turnazioni aziendalmente in atto.
art. 50
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata, anche telefonicamente, all’azienda entro 4 ore dall’inizio del normale orario per i lavoratori giornalieri e, per i lavoratori turnisti, entro l’inizio del turno successivo a quello al quale doveva essere adibito il lavoratore interessato, salvo il caso di giustificato impedimento, al fine di consentire all’azienda stessa di provvedere in tempo utile agli adattamenti organizzativi che si rendessero eventualmente necessari.
Alla comunicazione farà seguito, entro 2 giorni, ai sensi e nei modi di legge, l’invio del certificato medico.
Cosi’ come previsto dalla legge 30.04.62 n. 283 e dal successivo regolamento del 26.03.80 n. 327 i lavoratori assentatisi per causa di malattia per oltre 5 giorni dovranno presentare il certificato medico dal quale risulti che gli stessi non presentino pericolo di contagio dipendente della malattia medesima. Detti certificati dovranno essere rilasciati dai medici curanti o dai medici di cui all’art. 5, comma 3, legge 20.05.70 n. 300.
Al lavoratore non in prova compete il seguente trattamento:
1) CONSERVAZIONE DEL POSTO
Il lavoratore, che debba interrompere il servizio a causa di malattia o infortunio non sul lavoro, avrà diritto alla conservazione del posto, con riconoscimento dell’anzianità relativa a tutti gli effetti, per i seguenti periodi:
a) anzianità fino a 5 anni compiuti: mesi 6;
b) anzianità oltre 5 anni: mesi 12.
Cesserà per l’azienda l’obbligo della conservazione del posto e del trattamento economico qualora il lavoratore abbia raggiunto in complesso, durante i 17 mesi antecedenti, i limiti massimi previsti dalla lett. a) e, durante i 24 mesi antecedenti, quelli previsti dalla lett. b), anche in caso di diverse malattie.
Eguale diritto spetterà al lavoratore nel periodo di preavviso fino alla scadenza del periodo di preavviso stesso.
Almeno 24 ore prima che siano superati i limiti di conservazione del posto, il lavoratore a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo d’aspettativa debitamente certificato di durata non superiore a mesi 8 durante il quale non decorrerà retribuzione ne’ si avrà decorrenza d’anzianità per alcun istituto.
A tal fine la Direzione aziendale, su richiesta del dipendente o dei suoi familiari, fornirà lo stato d’applicazione della norma contrattuale.
Non si terrà conto dell’aspettativa goduta per alcun istituto contrattuale i cui benefici sono collegati all’anzianità di servizio e inoltre i periodi d’aspettativa non verranno considerati ai fini di quanto previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo.
Anche per l’aspettativa di cui sopra vale quanto previsto dall’art. 51.
Alla scadenza dei termini sopra indicati l’azienda, ove proceda al licenziamento, corrisponderà al lavoratore il trattamento di licenziamento ivi compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo TFR. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso. Il periodo di sospensione sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell’importo del TFR maturato all’inizio della sospensione stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, commi 4 e 5 C.C.
Fermo restando il trattamento economico di cui al successivo punto 2), il lavoratore assente dal lavoro per malattia professionale riconosciuta dall’INAIL, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall’INAIL stesso l’indennità di inabilità temporanea assoluta.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal termine del periodo di malattia non si presenta al lavoro sarà considerato dimissionario.
2) TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico viene stabilito come segue:
--------------------------------------------------------
ANZIANITA' CORRESPONSIONE CORRESPONSIONE
INTERA MEZZA
RETRIBUZIONE RETRIBUZIONE
--------------------------------------------------------
fino a 5 anni compiuti per 6 mesi --
oltre i 5 anni per 6 mesi per 6 mesi
--------------------------------------------------------
Agli effetti del trattamento economico l’azienda su documentazione redatta sui moduli dell’istituto assicuratore integrerà l’indennità corrisposta dallo stesso in modo da raggiungere il 100% o il 50% della retribuzione normale netta.
Le indennità a carico dell’istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’istituto o altro sistema analogo.
Il trattamento economico e normativo previsto dal presente articolo si applica, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, anche in caso di Tbc. In tale ipotesi il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall’INPS.
Per l’assistenza di malattia a favore del lavoratore o dei suoi familiari valgono le vigenti disposizioni di legge o contrattuali.
3) MALATTIE E FERIE
La malattia e l’infortunio non sul lavoro, insorti durante il periodo di ferie, ne sospendono la fruizione nel caso di ricovero ospedaliero.
Inoltre, la malattia e l’infortunio non sul lavoro, che per natura e gravità impediscono il recupero delle energie psico-fisiche del lavoratore e la cui prognosi iniziale risulti dal certificato medico superiore a giorni 10, sospendono il periodo di ferie quando si tratti di ferie continuative, non inferiore a 2 settimane.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di controllo dello stato d’infermità, previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Il lavoratore che si ammala nell’arco del periodo di ferie continuative di cui sopra e’ tenuto a rientrare in servizio al termine di tale periodo di ferie programmate, qualora guarito.
Nota a verbale.
La conservazione del posto per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e’ limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Ai lavoratori assunti con contratto a termine l’integrazione aziendale sarà effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale e’ dovuta l’indennità economica di malattia da parte dell’INPS e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto.
REPERIBILITÀ IN CASO DI ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA E INFORTUNIO NON SUL LAVORO
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 per consentire il controllo dell’incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziative dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonche’ per le visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all’azienda.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato d’infermità, lo stesso e’ obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l’assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all’art. 68.
Costituisce altresi’ grave impedimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l’assenza.
Ogni mutamento d’indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all’azienda.
DICHIARAZIONE SU PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ E SU STATI DI TOSSICODIPENDENZA
A) PATOLOGIE DI PARTICOLARE GRAVITÀ
Per quanto riguarda il trattamento dei lavoratori in condizioni di:
– uremia cronica;
– talassemia ed emopatie sistematiche;
– neoplasie;
– si fa anzitutto riferimento alla prassi INPS applicativa delle disposizioni assistenziali vigenti.
Al di fuori dell’ambito entro il quale dette disposizioni ravvisano uno stato morboso assistibile, le aziende concederanno, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che denuncino le condizioni sopra indicate, permessi ai sensi dell’art. 45 del vigente CCNL.
Analoghi permessi, sempre ai sensi dell’art. 45 del presente CCNL, potranno essere concessi anche ai dipendenti per l’assistenza di familiari a carico affetti da malattie allo stadio terminale.
La richiesta dei permessi di cui sopra va formulata con congruo anticipo.
B) STATI DI TOSSICODIPENDENZA
I permessi di cui al precedente punto A) potranno essere anche accordati, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori tossicodipendenti o ai lavoratori che abbiano a carico i familiari tossicodipendenti per i quali vi sia la documentata necessità di terapie riabilitative da effettuarsi presso strutture del Servizio sanitario nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche.
Fermo restando quanto sopra, ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 09.10.90 n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa e’ dovuta all’esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite.
Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo d’aspettativa e’ tenuto a presentare alla Direzione dell’azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell’art. 122 del citato Testo unico.
Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l’effettiva prosecuzione del programma stesso.
Il rapporto di lavoro s’intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro 7 giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o della scadenza del periodo massimo d’aspettativa, ovvero dalla data dell’eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico.
Previa richiesta scritta, l’azienda potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare tossicodipendente, un periodo d’aspettativa – compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive – non superiore a 4 mesi.
Durante i suddetti periodi d’aspettativa, che non sono frazionabili e che potranno essere concessi una volta sola, non decorrerà retribuzione, ne’ si avrà decorrenza d’anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto.
Nell’attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati.
In occasione dei suddetti periodi d’aspettativa, l’azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’art. 99, legge 26.06.90 n. 162, in attuazione dell’art. 23, legge 28.02.87 n. 56.
Ogni infortunio di natura anche leggera dovrà essere denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto il quale provvederà affinche’ sia espletata, se del caso, la denuncia di legge.
Ai fini del presente articolo s’intende per infortunio sul lavoro quello riconosciuto come tale dall’istituto assicuratore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
In caso d’infortunio sul lavoro per il quale intervenga l’INAIL, l’azienda corrisponderà all’operaio non in prova, dal primo giorno d’assenza dal lavoro e fino alla cessazione dell’indennità d’invalidità temporanea erogata dal predetto istituto assicuratore, un’integrazione di tale indennità in modo da raggiungere il 100% della retribuzione normale netta.
Le indennità a carico dell’istituto saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell’INAIL o altro sistema analogo.
Il lavoratore che entro 3 giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Nel caso in cui il lavoratore infortunato non sia in grado, a causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l’azienda esaminerà l’opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell’interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso il lavoratore conserverà l’anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di livello.
I lavoratori infortunati mantenuti in servizio ai sensi del comma precedente saranno compresi nel numero degli invalidi del lavoro da assumere a norma di legge.
La conservazione del posto per gli operai assunti con contratto a tempo indeterminato e’ limitata al periodo di 4 mesi, e comunque non oltre la scadenza del termine apposto al contratto.
art. 51
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per le visite di controllo si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 5, legge 20.05.70 n. 300, dalle successive disposizioni legislative in materia e da quelle dell’art. 47 del CCNL.
art. 52
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le relative norme in vigore e in particolare quelle di cui alla legge 30.12.71 n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 25.11.76 n. 1026.
La lavoratrice riceverà inoltre un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i primi 5 mesi d’assenza obbligatoria. Tale trattamento e’ considerato utile ai fini del computo di tutte le mensilità.
Limitatamente al periodo d’assenza obbligatoria, sarà anticipato alle lavoratrici con contratto a tempo determinato – e comunque non oltre la scadenza del predetto contratto – il trattamento a carico dell’INPS a condizione che sia recapitata direttamente all’azienda l’indennità liquidata dall’istituto assicuratore.
Alla luce degli orientamenti della Corte costituzionale (cfr. sentenze: n. 1 del 19.01.87; n. 341 del 17.07.91 e n. 179 del 21.04.93), della legislazione (cfr.: artt. 4, lett. e, 7 e 10, legge 30.12.71 n. 1204; art. 10, D.P.R. 25.11.76 n. 1026; art. 7, legge 9.12.77 n. 903; art. 80, legge 04.05.83 n. 184) nonche’ dell’INPS (cfr. Circ. n. 229 del 14.11.88 e messaggio n. 20040 del 30.03.93) sono riconosciuti alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore, anche se adottivi o affidatari preadottivi, i seguenti diritti, nei limiti previsti dalle sopra citate fonti: astensione obbligatoria “post partum”; astensione facoltativa; assenze per malattia del bambino; riposi giornalieri.
art. 53
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il trattamento economico eventualmente previsto per i casi di assenze dal presente contratto e’ assorbito e sostituito fino a concorrenza del trattamento economico che compete al lavoratore per disposizioni delle leggi assicurative e assistenziali.
art. 54
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Non sono ammesse le lavorazioni nelle quali la concentrazione di vapori, polveri, sostanze tossiche, nocive e pericolose superi i limiti massimi (TLV) stabiliti dalle tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist’s secondo i criteri d’applicazione indicati nelle tabelle stesse. Nel caso in cui dalle competenti Autorità italiane vengano elaborate nuove specifiche tabelle e le stesse vengano emanate con carattere di norme cogenti esse saranno assunte contrattualmente.
– Ai fini dei controlli e delle indicazioni promozionali di competenza delle RSU ai sensi dell’art. 9 della legge n. 300/70 e della legge n. 833/78 vengono attribuiti alla RSU i seguenti compiti:
– verificare congiuntamente con la Direzione aziendale eventuali esigenze di interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro;
– esaminare con la Direzione aziendale le eventuali esigenze di manutenzione finalizzate alla prevenzione e sicurezza;
– promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione a norma dell’art. 9 della legge n. 300 del 20.05.70, di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità del lavoratore;
– presentare proposte ai fini dell’informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche con l’utilizzo delle 150 ore di diritto allo studio secondo quanto previsto dalla lett. B) dell’art. 58;
– partecipare agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
– concordare con la Direzione aziendale ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l’esigenza, l’effettuazione di indagini e accertamenti sull’ambiente di lavoro da affidarsi in relazione a quanto previsto dall’art. 20, ultimo comma, legge n. 833/78 ai servizi d’igiene ambientale e medicina del lavoro delle USL o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
– ricorrere in caso di mancato accordo sulla scelta dell’istituto a tecnici particolarmente qualificati iscritti agli albi professionali;
– concordare di volta in volta con la Direzione aziendale, nei casi in cui, a seguito delle indagini ambientali, anche tenuto conto dei riflessi sul gruppo dei lavoratori direttamente esposti, vengono individuate situazioni di particolare rischio, l’attuazione di accertamenti medici scientifici per il personale interessato all’area di rischio individuata.
– L’azienda assumerà a proprio carico l’onere delle indagini concordate con la RSU.
– I medici e i tecnici sono vincolati al segreto sulle tecnologie e sulle tecniche di produzione di cui possono venire a conoscenza nello svolgimento dell’incarico loro affidato.
– La RSU di stabilimenti con oltre 50 dipendenti potrà individuare tra i suoi membri quelli incaricati a trattare con la Direzione aziendale le materie dell’ambiente e della sicurezza nel numero di:
– da 1 a 3 fino a 200 dipendenti;
– da 3 a 6 oltre i 200.
– I nominativi di questi membri che sono delegati all’ambiente, igiene e sicurezza e che costituiscono la Commissione ambiente saranno comunicati alla Direzione aziendale.
– Per l’eventuale formazione dei componenti la Commissione ambiente si potrà concordare l’utilizzo delle 150 ore contrattualmente previste per il diritto allo studio.
– Agli incontri con l’azienda potranno partecipare, con i membri della RSU come sopra individuati, lavoratori del gruppo direttamente esposto alle specifiche condizioni ambientali in discussione, e se del caso, lavoratori dipendenti dello stesso stabilimento, esperti delle problematiche in discussione e comunque in un numero non superiore a quello dei componenti la Commissione ambiente.
– Le parti hanno piena libertà di acquisizione e di valutazione in ordine ai risultati delle indagini ambientali.
– Qualora le suindicate iniziative dovessero comportare l’adozione di sostanziali modifiche agli impianti, tali da imporre la fermata totale o parziale degli stessi, l’azienda valuterà la possibilità di utilizzare i lavoratori interessati in altre attività all’interno dello stabilimento e, ove ciò non fosse possibile, a esaminare con la RSU soluzioni alternative.
– Le aziende porteranno a conoscenza della RSU anche per il tramite della Commissione ambiente – i seguenti elementi:
a) programmi d’investimento concernenti il miglioramento dell’ambiente di lavoro e la sicurezza;
b) informazioni attinenti agli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori, connessi con le sostanze impiegate nel ciclo produttivo, rischi noti sulla base delle acquisizioni medico-scientifiche, sia a livello nazionale che internazionale;
c) informazioni in via preventiva sugli agenti di rischio eventualmente derivanti da nuove sostanze immesse nel ciclo produttivo, o da nuove tecnologie utilizzate, nonche’ sulle acquisizioni medico-scientifiche sia a livello nazionale che internazionale;
d) informazioni sui piani di emergenza, compresi l’attrezzatura di sicurezza, i sistemi d’allarme e i mezzi d’intervento previsti all’interno dello stabilimento in caso d’incidente rilevante;
e) informazioni sulle avvertenze in materia di sicurezza e di pronto intervento per le sostanze pericolose trasportate;
f) informazioni sull’attività preventiva per la sorveglianza dei fattori di rischio svolta, in relazione a quanto previsto dall’art. 21, legge n. 833/78, nell’ambito degli indirizzi eventualmente fissati dai piani sanitari regionali.
– Sugli elementi come sopra indicati la RSU o per essa la Commissione ambiente potrà fornire il suo contributo di proposte.
– Laddove condizioni oggettive lo rendano necessario, l’azienda esaminerà con la RSU la possibilità di installare idonee apparecchiature di analisi continua.
– A livello regionale e di area integrata, le associazioni imprenditoriali, nel quadro dei previsti incontri formativi annuali forniranno alle OO.SS. locali le previsioni di investimenti relativi ai miglioramenti ambientali-ecologici.
– In caso di affidamento a terzi di attività di ciclo produttivo le aziende forniranno alle aziende terziste informazioni attinenti agli eventuali rischi, noti sulla base delle acquisizioni medico- scientifiche sia a livello nazionale che internazionale, cui sono esposti i lavoratori connessi con le sostanze impiegate.
– Annualmente, per le unità produttive con più di 200 addetti, le aziende presenteranno, nel corso di un apposito incontro alla RSU gli obiettivi in termini di prodotti, tecnologie e infrastrutture, che intendono perseguire per il miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza di carattere interno ed esterno, anche sulla base degli andamenti relativi agli anni precedenti.
– Eventuali sostanziali modifiche degli obiettivi formeranno altresi’ oggetto d’esame congiunto tra le parti, sulla base della comunicazione da parte dell’azienda.
– Ferme restando le autonome valutazioni delle parti, la realizzazione degli obiettivi indicati formerà oggetto d’esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.
Vengono istituiti:
a) il registro dei dati ambientali, tenuto e aggiornato a cura dell’azienda. In esso saranno annotati per ogni reparto i risultati delle rilevazioni periodiche riguardanti i fattori ambientali, fisici e chimici, i quali possono determinare situazioni di nocività o particolare gravosità; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
b) il registro dei dati biostatistici, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica. In esso saranno annotati, per ogni reparto, i risultati statistici delle visite mediche e degli esami periodici nonche’ le assenze per infortunio, malattia professionale e malattia comune; tale registro potrà essere visionato dalla RSU o per essa dalla Commissione ambiente;
c) il libretto personale sanitario e di rischio, tenuto e aggiornato a cura dei servizi sanitari di fabbrica con vincolo di segreto professionale.
In tale libretto saranno annotati i risultati delle visite mediche di assunzione e periodiche e degli eventuali esami clinici, i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali. Il lavoratore e il medico curante da lui autorizzato possono prendere visione in ogni momento del libretto personale, ottenere delucidazioni e informazioni dal medico di fabbrica ed estratti del libretto stesso.
– Inoltre, nell’ambito degli incontri settoriali previsti dalla I parte del capitolo I le parti:
– affronteranno le tematiche riguardanti l’emissione in atmosfera, gli scarichi idrici, i rifiuti solidi sulla base degli elementi complessivi disponibili;
– esamineranno la possibilità di individuare idonee ed adeguate soluzioni a diffuse situazioni di rischio eventualmente emerse in aree territoriali significative. Ciò anche in relazione a indagini e iniziative che fossero promosse dalle istituzioni preposte;
– esamineranno le proposte di legge e le iniziative di carattere normativo d’interesse per il settore che venissero avanzate in Italia o nell’ambito della CEE sia in tema di sicurezza ambientale che di igiene del lavoro. Ciò con particolare riguardo alla possibilità di individuare linee d’indirizzo comune che servano da orientamento per gli organismi legislativi o amministrativi. Inoltre, analoghe linee d’indirizzo comune saranno ricercate nei confronti delle autorità locali (regioni, province, ecc.).
– Nell’ambito dei delegati della Commissione ambiente verranno individuati secondo le modalità di cui all’Accordo interconfederale 22.06.95 quelli cui sono attribuite le funzioni di rappresentante della sicurezza di cui al D.lgs. 19.09.94 n. 626 restando inteso che, ai fini delle accennate funzioni, verrà nominato un rappresentante anche nelle aziende fino a 50 dipendenti.
– Ai fini della formazione dei Rappresentanti alla Sicurezza (RLS) di cui al punto 3 dell’accordo potranno essere utilizzate le 150 ore previste dalla presente norma per la formazione dei componenti la Commissione ambiente. In caso di indisponibilità del citato pacchetto di ore saranno comunque garantite 32 ore di formazione previste dal citato accordo.
– Per quanto attiene ai compiti e alle funzioni del RLS e ai relativi permessi si fa integrale rinvio alle disposizioni del citato accordo che fa parte integrante del presente contratto.
Norme transitorie.
– Le disposizioni del CCNL 27.05.67, riportate in nota, riguardanti “le norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose” resteranno in vigore fino a quanto non verranno definite e messe in atto le intese aziendali per la realizzazione di quanto previsto al presente articolo.
– Per i lavoratori che al momento dell’abolizione fruiscano delle indennità previste dalle norme del CCNL 27.05.67, sottoriportate, l’ammontare delle indennità stesse verrà conservato sotto forma di assegno “ad personam” non assorbibile, non cumulabile con le indennità di cui dovessero acquisire successivamente il diritto in base alle norme sopra richiamate.
NOTA
– “Norme per le lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose (dal CCNL 27.05.67)”.
– Articolo 11 – Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e, per gli aventi diritto, le altre eventuali disposizioni vigenti in materia, mentre si riconferma la necessità che nulla sia omesso, sia da parte delle aziende sia da parte dei lavoratori, per eliminare e ridurre le cause che determinano condizioni di particolare pericolo o nocività, si conviene che gli operai normalmente addetti a lavorazioni nocive, pericolose o svolgentisi normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose in relazione alle tipiche condizioni di lavoro proprie dell’industria olearia, dei grassi, margarina, saponi, prodotti della detergenza, affini e degli oli di semi e agli impiegati e agli appartenenti alle qualifiche speciali che partecipino normalmente e sovrintendano direttamente con carattere di continuità alle lavorazioni stesse, venga corrisposta una speciale indennità proporzionata alla nocività, pericolosità o particolare gravità ambientale di lavoro.
– Articolo 12 – Ai fini di cui sopra i lavoratori interessati alle presenti norme vengono ripartiti nei seguenti gruppi:
1) lavoratori esposti all’azione di sostanze ad elevato grado di tossicità, allorche’ nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica prescritti dalla legge, possano ad essi derivarne gravi intossicazioni (acute, subacute e croniche);
2) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità di medio grado o di sostanze irritanti, allorche’, nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge possano ad essi derivarne intossicazioni o persistenti lesioni della pelle o delle mucose;
3) lavoratori esposti all’azione di sostanze a tossicità e di grado minore o di sostanze meno irritanti, allorche’ nonostante l’adozione dei normali mezzi di protezione tecnica ed igienica, prescritti dalla legge, possano ad essi derivare temporanee intossicazioni o lesioni irritative della pelle, degli occhi o delle mucose, nonche’ lavoratori operanti normalmente in condizioni ambientali particolarmente gravose.
– Casi eccezionali di concorso di più elementi sfavorevoli, sia di nocività e pericolosità, possono essere esaminati al fine di spostare al grado superiore la misura dell’indennità.
– Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, l’assegnazione ai gruppi di cui sopra non coincide necessariamente con l’assegnazione effettuata agli stessi fini, degli operai addetti alle medesime lavorazioni, bensi’ sarà determinata dalle specifiche modalità e circostanze delle prestazioni dei singoli lavoratori di cui trattasi.
– Le indennità da corrispondere ai lavoratori aventi diritto a partire dal 01.01.80 e per tutta la vigenza del CCNL sono le seguenti:
I gruppo: orarie L. 270
II gruppo: orarie L. 160
III gruppo: orarie L. 115
– Articolo 13 – Allo scopo di indicare alle parti direttamente interessate criteri orientativi uniformi in relazione all’esistenza nelle aziende rappresentate dall’associazione industriale stipulante di comuni caratteristiche di lavorazione, si conviene che rientrano nel primo gruppo le lavorazioni svolte da:
– personale addetto alla pulizia a mano delle vasche di deposito del solfuro di carbonio;
– conduttore degli apparecchi di estrazione e distillazione con solfuro di carbonio (cosiddetto distillatore) e il relativo aiuto (calderista).
– Rientrano nel secondo gruppo le lavorazioni svolte da:
– preparatori di essiccativi con processo di produzione in apparecchi aperti;
– addetti ai laboratori chimici che adoperano il solfuro di carbonio quando le analisi relative non vengono effettuate sotto cappa con adeguata fuoriuscita di gas all’esterno;
– addetti alla formazione di miscele per mangimi particolarmente polverose o alla manipolazione delle stesse quando il lavoro si svolge in ambienti chiusi o non dotati di adeguati mezzi di eliminazione;
– addetti ai filtri presse nel processo di estrazione a benzina (sistema continuo) per le sanse di oliva;
– conduttore di impianti di raffinazione che, per il normale esercizio delle mansioni loro affidate e in relazione alle particolari condizioni dell’impianto, siano costretti a trattenersi continuamente in ambienti con temperatura media superiore ai 40 gradi;
– addetti al carico e scarico della sansa dagli estrattori con solfuro di carbonio (estrattonieri) quando le operazioni relative si svolgono prevalentemente all’aperto.
– Articolo 14 – Per gli operai addetti a lavorazioni molto sporchevoli e per gli impiegati e gli appartenenti alle qualifiche speciali che nello svolgimento delle loro mansioni sono soggetti a notevole insudiciamento ferme restando le disposizioni concordate per la fornitura degli abiti da lavoro, le aziende sono tenute a fornire mezzi detersivi idonei e sufficienti.
– Articolo 15 – Le indennità di cui all’art. 12 verranno corrisposte per le ore intere di effettiva prestazione del lavoratore nelle particolari condizioni sopra considerate e opereranno agli effetti contrattuali nei soli limiti previsti dal successivo art. 20.
– Le suddette indennità non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
– Articolo 16 – Qualora per sopravvenuto miglioramento degli impianti o per modifiche del processo produttivo non sussistessero più le condizioni per le quali l’indennità era stata concordata, si farà luogo mediante accordi fra le parti allo spostamento ad altro grado o alla soppressione dell’indennità.
– Articolo 17 – L’indennità di cui all’art. 12 deve essere corrisposta anche ai lavoratori ausiliari (meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc.) comandati a prestare la loro opera nei locali nei quali viene effettuata la lavorazione che dà diritto all’indennità purche’ questa si svolga durante la loro prestazione. Comunque l’indennità deve essere corrisposta solo per le ore di effettiva permanenza nel reparto.
– Per i lavoratori in genere che pur non essendo strettamente legati al processo produttivo operano saltuariamente negli ambienti considerati sarà determinata di comune accordo, una durata media di presenza per il computo dell’indennità.
– Articolo 18 – L’incasellamento dei lavoratori nei gruppi sopra considerati sarà fatto mediante accordo diretto tra le parti. In caso di controversia sarà esperita la normale procedura per le vertenze sindacali, con la partecipazione di una speciale Commissione paritetica, composta di tecnici e sanitari, nominati dalle parti. Per gli impiegati e per gli appartenenti alle qualifiche speciali, le aziende hanno la facoltà di forfettizzare in misura giornaliera o mensile, d’intesa con gli interessati, le indennità ad essi spettanti a norma delle disposizioni sopra citate.
– Articolo 19 – Per i lavoratori delle aziende presso le quali, attraverso la fissazione dei trattamenti, anche collettivi, sia stato già tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro oggetto delle presenti norme, o le parti o le organizzazioni interessate concorderanno l’adeguamento di detto trattamento con quello derivante per lo stesso titolo dalle disposizioni delle presenti norme effettuando se del caso il relativo conguaglio.
– Restano salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
– Articolo 20 – In relazione ai precedenti articoli e’ stabilito quanto segue:
a) Ferie – per i lavoratori che al momento dell’invio in ferie siano stati addetti continuativamente da almeno 3 mesi alle lavorazioni di cui all’art. 12, la competente indennità sarà computata nella retribuzione da corrispondere per il periodo feriale.
b) Festività infrasettimanali e nazionali – In tali ricorrenze la competente indennità sarà corrisposta allorche’ il lavoratore ne abbia goduto da almeno 1 settimana.
c) Gratifica natalizia o 13esima mensilità – Agli effetti di tali istituti, l’indennità competente a norma dell’art. 12 sarà calcolata nella retribuzione, ragguagliandola però alla durata effettiva delle prestazioni che il lavoratore avrà dato nell’anno o nel minor periodo di servizio prestato, nelle lavorazioni di cui trattasi.
– Per quanto concerne gli operai, le aziende hanno facoltà di liquidare la quota di gratifica afferente alle indennità in parola o per ciascun periodo di paga mediante addizionale dell’8% sull’indennità corrisposta per il periodo stesso, o mensilmente o a periodi più lunghi o a fine anno.
d) Per i lavoratori fruenti da almeno 3 mesi dell’indennità del primo gruppo di cui all’art. 12 i quali siano trasferiti a reparti di lavorazioni meno nocive o non nocive, l’indennità stessa sarà mantenuta nella misura prevista per il primo gruppo durante le prime 4 settimane di permanenza nella nuova destinazione.
– Per i lavoratori ausiliari di cui all’art. 17 (operai operanti saltuariamente negli ambienti nocivi) le indennità da computarsi per ogni giorno di ferie e di festività infrasettimanali e nazionali s’intendono ragguagliate alla durata media di presenza calcolata ai sensi del predetto articolo.
Nota a verbale.
Le tabelle dell’American Conference of Governmental Industrial Hygienist’s di cui al comma 1 sono quelle pubblicate nel “Giornale degli igienisti industriali” – volume 18 – n. 1 gennaio-marzo 1990 e successivi aggiornamenti e modifiche.
art. 55
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli organi competenti costituiscono un preciso dovere dell’azienda e dei lavoratori.
– Il datore di lavoro prende le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tali misure comprendono:
– la prevenzione dei rischi;
– l’informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto, posto di lavoro e/o funzione;
– l’adozione di un’appropriata organizzazione e dei mezzi di prevenzione a protezione individuale e collettiva necessari.
L’azienda inoltre:
1. può sottoporre, con il consenso del lavoratore, nell’ambito della materia disciplinata dall’art. 54, il lavoratore medesimo addetto alle lavorazioni nocive non comprese fra quelle considerate tali dalla legge, a visite mediche;
2. e’ tenuta a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa necessari contro l’azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocivi alla salute del lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni. I mezzi protettivi di uso personale, come zoccoli, maschere, guanti, occhiali, stivali di gomma, ecc. sono forniti a cura e carico dell’azienda e sono assegnati in dotazione, possibilmente personale, per tutta la durata del lavoro e devono essere mantenuti in stato di efficienza;
3. deve disporre che i lavoratori addetti a reparti ove si svolgono lavorazioni di sostanze nocive, consumino i pasti fuori dei reparti stessi in locale adatto;
4. ricercherà, per i lavoratori addetti ad attività che nell’arco della giornata comportano un utilizzo per 4 ore continuative del videoterminale, idonee soluzioni atte ad assicurare:
– un’adeguata sistemazione da un punto di vista ergonomico del posto di lavoro;
– l’effettuazione di visite oculistiche;
– l’utilizzo degli idonei mezzi di schermatura eventualmente necessari;
5. dovrà attivarsi affinche’ le imprese turniste forniscano ai rispettivi lavoratori che siano presenti nello stabilimento dell’azienda stessa comunicazioni scritte di tutte le norme in materia di sicurezza, igiene del lavoro e tutela della salute destinate ai lavoratori interessati, tenuto conto dell’ambiente di lavoro in cui essi si trovano ad operare.
– I datori di lavoro delle imprese dovranno in sede di stipula del contratto di appalto, essere impegnati ad osservare e far osservare dai propri dipendenti le norme di sicurezza che l’azienda committente comunicherà.
– Da parte sua il lavoratore e’ tenuto all’osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, nell’osservanza delle leggi, gli verranno impartite dall’azienda per la tutela della sua salute; in particolare e’ tenuto a servirsi dei mezzi protettivi fornitigli dall’azienda soltanto durante il lavoro, curando altresi’ la perfetta conservazione dei mezzi stessi.
– L’azienda curerà che gli indumenti dei lavoratori siano convenientemente custoditi in appositi armadietti.
– Ove motivi d’igiene lo esigano, le aziende provvederanno all’istituzione di bagni a doccia onde i lavoratori possano usufruirne al termine del lavoro.
– Le disposizioni contrattuali contenute nel presente articolo saranno da coordinare con eventuali norme di legge o altre norme comunque obbligatorie per le aziende, disciplinanti in tutto o in parte la stessa materia, con particolare riferimento al Servizio sanitario nazionale.
– I dati biostatistici e ambientali saranno a disposizione del Servizio sanitario nazionale e degli enti di diritto pubblico preposti nell’ambito delle Regioni alla tutela della salute dei lavoratori.
art. 56
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
1. In caso di svolgimento di mansioni di livello superiore che non sia determinato dalla sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l’attribuzione della qualifica di Quadro sarà effettuata trascorso il periodo di 6 mesi.
– Agli effetti del passaggio di livello previsto dal comma precedente lo svolgimento della mansione di Quadro può essere effettuato anche non continuativamente, purche’ la somma dei singoli periodi, corrispondenti al termine predetto, sia compresa in un massimo di mesi 12.
2. Ai Quadri si riconosce, in caso di trasferimento di proprietà dell’azienda, un trattamento – aggiuntivo al TFR – pari a 1/3 dell’indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, sempre che, entro 90 giorni dalla data legale dell’avvenuto cambiamento, proceda alla risoluzione del rapporto di lavoro senza effettuazione del preavviso.
3. Ai Quadri, in relazione alla rilevanza del ruolo svolto, in aggiunta alle informazioni di cui alla I parte del contratto verranno fornite informazioni sulle linee guida delle politiche che li riguardano, con particolare riferimento alle politiche retributive, ai criteri di gestione dei cosiddetti salari variabili, ai sistemi di valutazione e incentivazione e ai programmi di formazione ivi compresi i contenuti e le risorse relative.
4. Fermi restando i diritti derivanti dalle vigenti normative in materia di brevetti e diritti di autore, al Quadro, previa espressa autorizzazione aziendale, e’ riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa e di effettuazione di relazioni sui lavori compiuti dallo stesso in relazione alle specifiche attività svolte.
5. Ai Quadri e ai lavoratori con funzioni direttive si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni svolte.
6. Ai Quadri, ai lavoratori con funzioni direttive nonche’ a coloro che svolgono mansioni specialistiche equivalenti per importanza, responsabilità e delicatezza, si riconoscono interventi formativi per favorire adeguati livelli di preparazione ed esperienza professionali, quale supporto alle responsabilità affidate.
7. Ai lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al godimento delle riduzioni d’orario di cui all’art. 19, tenuto conto della non applicabilità nei loro confronti della disciplina legislativa e contrattuale in materia di lavoro supplementare e/o straordinario:
a) sarà corrisposto, a fronte di prestazioni aggiuntive in giorno festivo – prestazioni espressamente richieste o, comunque, dettate da fattori esterni all’autonomia e discrezionalità di tali lavoratori – un riposo compensativo o un trattamento pari a 1/50 o a 1/25 di minimo tabellare e contingenza di livello di appartenenza a fronte di prestazioni di durata rispettivamente inferiore e pari o superiore a mezza giornata. Il trattamento di cui sopra assorbe o comunque non si cumula con quanto allo stesso titolo già concesso a livello individuale e/o concordato a livello aziendale;
b) sarà corrisposto un importo pari al 30% della retribuzione relativa al numero di ore risultante dalla differenza fra le giornate di lavoro considerate pari a 64 ore e le ore d’assenza dal lavoro effettuate nell’anno per motivi diversi dai seguenti: ferie, festività coincidenti con le giornate lavorative, riposi aggiuntivi e riduzione dell’orario di lavoro di cui all’art. 19, permessi sindacali retribuiti e assemblee retribuite.
– In caso di Cassa integrazione guadagni con sospensione a zero ore, le 8 giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per ogni gruppo di 22 giornate di sospensione intervenute nel corso dell’anno, con esclusione dell’eventuale frazione inferiore a tale limite.
– In caso di assunzione e/o di risoluzione del rapporto intervenute nel corso del mese, non si dovrà tener conto delle frazioni dello stesso ne’ agli effetti del riproporzionamento delle 8 giornate, ne’ agli effetti del computo delle ore d’assenza dal lavoro effettuate per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 della presente lett. b).
– L’importo di cui al presente punto 7) sarà corrisposto alla fine di ciascun anno solare o al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nel caso in cui questa intervenga nel corso dell’anno nel quale ultimo caso le 8 giornate saranno riproporzionate in ragione di 1/12 per mese di lavoro.
Chiarimento a verbale.
In relazione a quanto previsto al punto 7), lett. b) del presente articolo, ai lavoratori ai quali e’ riconosciuto il pagamento delle ore supplementari e/o straordinarie effettuate per prolungamento o anticipazione d’orario si applica quanto disposto alla lett. G dell’art. 16.
Dichiarazione congiunta.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo le parti si danno atto che Quadri dell’azienda, individuati da FAT-FLAI-UILA affiancheranno di volta in volta la RSU nella sua funzione negoziale relativa alle materie interessanti i Quadri.
art. 57
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
1. Per l’operatore di vendita retribuito anche con elementi incentivanti la determinazione del trattamento retributivo per ferie e 13esima mensilità terrà conto della media mensile di tali elementi percepiti nei 12 mesi precedenti la data di scadenza dell’ultima liquidazione periodica. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore a 1 anno, la media e’ computata con riferimento al periodo di servizio prestato.
2. L’operatore di vendita, la cui normale mansione consiste anche nel compiere maneggio di denaro per incasso delle vendite effettuate presso la clientela, con diretta responsabilità per errore finanziario, ha diritto a un’indennità pari al 6% dei rispettivi minimi tabellari mensili, e dell’indennità di contingenza in vigore all’1 gennaio di ciascun anno.
3. Agli operatori di vendita si riconosce la copertura delle spese e l’assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle mansioni svolte per espresso incarico dell’azienda.
4. Le spese di riparazione automezzo per danni provocati senza dolo dall’operatore di vendita durante lo svolgimento delle prestazioni lavorative, saranno sostenute dalle aziende nella misura dell’80% e, comunque, con un massimale di L. 8 milioni per sinistro anche con norme assicurative (ad esempio: tipo kasco) o altre equivalenti convenzionalmente pattuite tra le parti interessate, fermo il diritto di controllo sulle effettività del danno e della rispondenza della fattura.
– L’uso dell’automezzo deve essere, comunque, preventivamente autorizzato dall’azienda.
5. In caso di infortuni sul lavoro, purche’ riconosciuti dall’INAIL, le aziende garantiranno con polizze assicurative o forme equivalenti la corresponsione aggiuntiva dei seguenti capitali:
– L. 48 milioni in caso di morte;
– L. 64 milioni in caso d’invalidità permanente totale.
art. 58
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il diritto allo studio, per le finalità e nelle articolazioni sotto specificate, e’ riconosciuto a tutti i lavoratori con le seguenti modalità di esercizio concreto del diritto stesso.
– Le facilitazioni per tale esercizio saranno garantite dalle aziende sia per corsi regolari finalizzati al conseguimento di titoli di studio legali, secondo quanto previsto e precisato al successivo paragrafo a), sia per la frequenza di altri corsi di studio finalizzati alla ricerca e al miglioramento della propria preparazione, secondo quanto previsto e precisato al successivo paragrafo b).
A) DIRITTO ALLO STUDIO PER I LAVORATORI STUDENTI
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole d’istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
In attuazione dell’art. 10, legge 20.05.70 n. 300, si conviene:
a) LAVORATORI STUDENTI UNIVERSITARI
A tali lavoratori sarà concesso un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto.
– Per gli esami di diploma universitario o di laurea i giorni di permesso retribuito saranno elevati a 4.
– Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbano sostenere esami potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 20 giorni l’anno.
b) LAVORATORI STUDENTI DI SCUOLE MEDIO-SUPERIORI E DI SCUOLE PROFESSIONALI
Ai lavoratori saranno concessi tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami.
– Ai lavoratori predetti possono essere concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 15 giorni nel corso dell’anno.
– Ai lavoratori che nel corso dell’anno debbono sostenere gli esami di diploma potranno essere concessi a richiesta permessi non retribuiti fino ad un massimo di 30 giorni.
c) ALTRI LAVORATORI STUDENTI DI CUI ALL’ART. 10, LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300
A tali lavoratori studenti saranno concesse le facilitazioni previste dalla legge 20.05.70 n. 300.
B) DIRITTO ALLO STUDIO PER LA SCUOLA MEDIA DELL’OBBLIGO E PER ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti d’istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola media dell’obbligo o di migliorare ed ampliare, anche in relazione all’attività aziendale, la propria preparazione, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali “pro capite” e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell’unità produttiva. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell’azienda e a disposizione dei lavoratori per l’esercizio del diritto allo studio, sarà determinato all’inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell’unità produttiva a tale data, salvo conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
– Le 150 ore “pro capite” per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno.
– I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’unità produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso; nell’unità produttiva stessa dovrà essere, comunque, garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
– Il lavoratore che richiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l’orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
– A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all’azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
– Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennale o determini, comunque, l’insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4 del paragrafo B), la Direzione aziendale e la RSU, fermo restando quanto previsto al comma 4 stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obbiettivi (quali l’età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per l’identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
– I lavoratori dovranno fornire all’azienda un certificato d’iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con l’indicazione delle ore relative.
– I problemi applicativi circa l’osservanza delle condizioni specifiche del presente articolo, lett. B), saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e la RSU.
– Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, e’ costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.
– I trattamenti di cui ai paragrafi A) e B), ferme restando le rispettive condizioni di applicabilità, sono cumulabili in capo agli stessi lavoratori.
– Le aziende potranno richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al presente articolo.
art. 59
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
A tutti i lavoratori di cui al gruppo 4) dell’art. 12, le aziende forniranno gratuitamente in uso un abito da lavoro all’atto della conferma in servizio.
– L’azienda rinnoverà di anno in anno ai lavoratori gli abiti da lavoro, sostenendo in proprio la relativa spesa con facoltà di richiedere la restituzione dell’abito usato.
– Ai lavoratori addetti a lavorazioni che arrechino facile deterioramento al vestiario o che ne richiedano uno speciale, devono essere forniti dalle aziende gratuitamente in uso, gli abiti da lavoro nella misura di uno o più all’anno a seconda del grado di usura che, per la loro natura, possono produrre le lavorazioni stesse, tenendo presente anche la necessità di assicurare l’efficienza degli abiti agli effetti della sicurezza e dell’igiene sul lavoro.
– A titolo indicativo rientrano nel trattamento di cui sopra i lavoratori addetti alla produzione o manipolazione di sostanze corrosive o caustiche, quali ad esempio acidi, alcali caustici, ipocloriti, etc. o nocivi, quali ad esempio sali di piombo, di mercurio, di arsenico, anilina, sostanze vescicatorie, etc., oppure i lavoratori il cui vestiario sia soggetto a usura per contatto o per proiezione di sostanze ad elevata temperatura come avviene ad esempio per gli addetti ai forni a coke, a carburo, a pirite, ai forni di raffinazione zolfo o per fusione metalli, etc., oppure come avviene per i saldatori, oppure per i lavoratori che siano addetti al carico e scarico a spalla.
– Ai lavoratori addetti ai servizi ausiliari che per le mansioni loro attribuite si trovino saltuariamente nelle condizioni su accennate, dovrà pure essere fornito gratuitamente l’abito da lavoro, tenendo conto, agli effetti del numero dei ricambi, del grado di esposizione agli agenti deterioranti.
– Ai lavoratori che esplicano continuativamente la loro attività in condizioni del tutto particolari o in esposizione alle intemperie, dovranno essere singolarmente forniti quegli indumenti speciali che saranno più appropriati alle specifiche condizioni di lavoro.
– Quando invece le suddette condizioni si verificassero saltuariamente, l’assegnazione di tali indumenti potrà essere fatta avvalendosi della dotazione a disposizione del reparto.
– Ai lavoratori addetti a lavori particolarmente imbrattanti l’azienda deve assicurare la possibilità del ricambio dell’abito durante il lavoro.
– Qualora l’azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: uscieri, portieri, guardiani, autisti, etc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
– Le modalità concernenti la distribuzione, l’uso e il rinnovo degli abiti e degli indumenti speciali da lavoro saranno oggetto di accordo, a livello aziendale.
– Per quanto si riferisce al presenta articolo, restano comunque ferme le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.
– Ai lavoratori tecnici di stabilimento o laboratorio di cui ai gruppi 1) e 2) dell’art. 12 o a quelli di cui al gruppo 3) dell’art. 12 verrà fornito gratuitamente ogni anno un abito da lavoro (tuta o camice, etc.).
art. 60
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le controversie individuali e plurime aventi per oggetto l’applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno essere sottoposte a tentativo di composizione pacifica secondo le procedure di cui al presente articolo, escludendosi fino a completo esaurimento di esse il ricorso alle Autorità giudiziarie o a forme di azione sindacale.
Sono escluse le seguenti:
a) le controversie relative ai licenziamenti individuali e collettivi per le quali si applicano le procedure previste dai particolari accordi interconfederali in vigore, nonche’ dalla legge;
b) le controversie di cui alla norma transitoria di cui al precedente art. 54 del presente contratto;
c) le procedure previste dagli artt. 14 e 15 dell’Accordo interconfederale 18.04.66 per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni interne.
1) CONTROVERSIE INDIVIDUALI E PLURIME
– Il lavoratore che ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro e ritenga di ricorrere contro un provvedimento aziendale, presenterà reclamo verbale al superiore diretto.
Quest’ultimo, entro 1 settimana, comunicherà verbalmente al reclamante l’accettazione o il rigetto del reclamo stesso.
– In caso di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero nel caso in cui il reclamo venga respinto, il lavoratore può riproporre entro 10 giorni il reclamo tramite il Consiglio dei delegati dinanzi alla Direzione aziendale. Il reclamo deve essere esaminato e discusso entro 10 giorni dalla presentazione.
– Qualora problemi relativi all’applicazione delle norme contrattuali in vigore riguardino più lavoratori o, comunque, coinvolgano un interesse collettivo, la predetta rappresentanza può assumere l’iniziativa di proporre la questione dinanzi alla locale Direzione aziendale, informandone contemporaneamente le associazioni sindacali locali di categoria. La questione deve essere discussa entro 20 giorni dalla richiesta.
– Qualora non si raggiunga un accordo tra la Direzione aziendale e il Consiglio dei delegati, il lavoratore interessato, o la predetta rappresentanza in caso di controversia plurima può sottoporre il suo reclamo all’esame di una o più OO.SS. firmatarie del presente contratto, territorialmente competenti.
– Questa potrà richiedere entro 10 giorni dal mancato accordo, all’organizzazione dei datori di lavoro competente per territorio, un esame congiunto della controversia che dovrà essere compiuto entro 10 giorni dalla richiesta.
– In caso di mancata conciliazione, la controversia potrà essere sottoposta entro 10 giorni all’esame delle organizzazioni nazionali di categoria che la esamineranno entro 10 giorni successivi.
2) CONTROVERSIE PER I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Per le controversie relative ai provvedimenti disciplinari si fa riferimento alle norme di legge nonche’ alle disposizioni dell’art. 68 del presente contratto.
3) CONTROVERSIE COLLETTIVE PER L’INTERPRETAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI
– Le controversie collettive sull’interpretazione del presente contratto, saranno deferite per la loro definizione all’esame della Commissione paritetica prevista dalla norma sulle relazioni industriali, la quale dovrà esaminare il ricorso e decidere sulle controversie entro il termine di 2 mesi dal ricevimento del ricorso stesso. Dell’esame e delle decisioni prese, sarà redatto motivato verbale.
– La decisione della Commissione costituisce una nuova disciplina e si conviene che, come tale, non esplichi efficacia retroattiva.
– Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in azienda e di ridurre la conflittualità e’ comune impegno delle parti, tenuto conto anche di quanto previsto nell’Accordo interconfederale 22.01.83, a che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e Consiglio dei delegati. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali, di legge, nonche’ l’informazione di cui alla parte 1 del contratto, a richiesta di una delle parti aziendali, l’esame avverrà con l’intervento delle organizzazioni stipulanti.
Nota a verbale.
Eventuali controversie sull’interpretazione e sull’applicazione delle clausole contrattuali che dovessero sorgere a livello aziendale saranno, comunque, sottoposte per la soluzione, a livello nazionale, all’esame di tutte le parti stipulanti il CCNL.
art. 61
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia degli impianti devono essere in ogni occasione garantite. A tal fine le parti concordano sull’esigenza di realizzare accordi a livello aziendale che consentano, altresi’, di evitare sprechi energetici e di materie prime.
art. 62
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I rapporti tra i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità nell’organizzazione aziendale saranno improntati a reciproca correttezza e rispetto.
– Nell’esecuzione del lavoro il lavoratore dipende dai rispettivi superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
– L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori a conoscenza dell’organizzazione tecnica e disciplinare di fabbrica e di reparto, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone dalle quali, oltre che dal superiore diretto, ciascun lavoratore dipende e alle quali e’ tenuto a rivolgersi in caso di necessità.
– In particolare il lavoratore deve:
1) osservare l’orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda; non trarre profitto, con danno dell’imprenditore da quanto forma oggetto delle mansioni nell’azienda, ne’ svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare, dopo risolto il contratto di lavoro, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
– A sua volta l’azienda non può esigere che il lavoratore convenga a restrizioni della sua attività, successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro, che eccedono i limiti di cui al comma precedente e, comunque, previsti dall’art. 2125 C.C.
art. 63
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’inizio e la fine del lavoro sono regolati come segue:
– il primo segnale e’ dato 20 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro e significherà l’apertura dell’accesso allo stabilimento;
– il secondo segnale e’ dato 5 minuti prima dell’ora fissata per l’inizio del lavoro;
– il terzo segnale e’ dato all’ora precisa dell’inizio del lavoro e in tale momento il lavoratore deve trovarsi al suo posto di lavoro.
– Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da mezz’ora dopo l’orario normale d’ingresso nello stabilimento sempreche’ il ritardo non superi la mezz’ora stessa.
– La cessazione del lavoro e’ annunciata da un unico segnale; nessun lavoratore potrà cessare il lavoro prima dell’emissione del segnale stesso.
art. 64
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’azienda deve fornire al lavoratore quanto occorre per eseguire il suo lavoro.
– Il lavoratore e’ responsabile di quanto riceve in regolare consegna, e, in caso di licenziamento o di dimissioni, lo deve restituire prima di lasciare il servizio.
– Qualora non vi provvedesse può essergli addebitato sulla liquidazione l’importo relativo a quanto non riconsegnato.
– E’ preciso obbligo del lavoratore di conservare in buono stato le macchine, gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni e in genere tutto quanto a lui affidato.
– D’altra parte, il lavoratore deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente, però, la Direzione dell’azienda.
– Il lavoratore risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti in questione che siano imputabili a sua colpa o negligenza; il relativo ammontare verrà trattenuto sulla retribuzione con le norme di cui al precedente art. 35.
– Il lavoratore non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l’autorizzazione del superiore diretto.
– Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto all’azienda di rivalersi per i danni di tempo e di materiale subiti.
– Il lavoratore deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà onde poterli asportare.
– Il lavoratore non può rifiutare la visita d’inventario che per ordine della Direzione venisse fatta a verifica degli oggetti, degli strumenti o utensili affidati.
– Per le visite personali di controllo si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 6 della legge 20.05.70 n. 300.
art. 65
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Oltre che al presente CCNL il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell’azienda, purche’ non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al lavoratore dal presente contratto, e che pertanto, rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del lavoratore.
Gli schemi dei predetti regolamenti eventualmente predisposti dalla Direzione dell’azienda dovranno essere esaminati dalla RSU o dal Comitato esecutivo della stessa di cui all’art. 77.
Norma transitoria.
I regolamenti aziendali in atto conserveranno la loro validità fino alla loro scadenza o alle eventuali modificazioni.
art. 66
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall’organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali e’ tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L’azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore e’ tenuto ad ubbidire e a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all’esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
1) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall’azienda per il controllo delle presenze;
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonche’ le istruzioni impartite dai superiori;
3) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell’azienda, non trarre profitto, con danno dell’imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell’azienda, ne’ svolgere attività contrarie agli interessi della produzione aziendale, non abusare, in forma di concorrenza sleale, dopo la risoluzione del contratto d’impiego, delle notizie attinte durante il servizio, fermo restando quanto disposto dall’art. 2125 C.C.;
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
TUTELA DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA
Verranno evitati comportamenti importuni, offensivi e insistenti deliberatamente riferiti alla condizione sessuale che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di rilevante disagio della persona cui essi sono rivolti, anche al fine di subordinare all’accettazione o al rifiuto di tali comportamenti la modifica delle sue condizioni di lavoro.
Al fine di prevenire i suddetti comportamenti, le aziende adotteranno le iniziative proposte dalla Commissione paritetica nazionale per le pari opportunità di cui all’art. 2 del presente contratto.
art. 67
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
L’adozione di provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell’art. 7 della legge 20.05.70 n. 300.
Per i licenziamenti disciplinari previsti dalla lett. e), intimati ai sensi dell’art. 69, si applicano i primi 3 commi del predetto art. 7, legge n. 300/70.
Ferme restando le garanzie procedurali previste dal richiamato art. 7, legge n. 300/70, a decorrere dal 06.07.95 le procedure per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari devono, inoltre, essere tempestivamente avviate quando sia esaurita l’attività istruttoria necessaria alla rituale e completa contestazione degli addebiti.
I provvedimenti disciplinari devono, inoltre, essere comminati non oltre il 30esimo giorno dal ricevimento delle giustificazioni e comunque dallo scadere del quinto giorno successivo alla formale contestazione.
art. 68
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Normalmente, l’ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell’ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione, o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o della evidente irregolarità dell’andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne e’ fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcoliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà anche allontanato;
9) che si presti al diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreche’ il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, all’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreche’ si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
11) che occulti scarti di lavorazione;
12) che consumi abusivamente generi alimentari prodotti o di pertinenza dell’azienda;
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell’azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio morale, all’igiene, alla disciplina, sempreche’ gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all’entità o alla gravità o all’abituale recidività dell’infrazione.
L’importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, e’ devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all’istituto assicuratore.
art. 69
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell’indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
2) assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o per 3 volte all’anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorche’ si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
5) movimenti irregolari di medaglie, scritturazioni e timbrature di schede;
6) recidiva nella mancanza di cui al punto 12) dell’art. 68;
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
8) furto;
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell’azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti e di materiali;
11) trafugamento o rilevazione di modelli, schizzi, documenti, disegni o riproduzioni degli stessi, formule, ricette, procedimenti particolari di lavorazione;
12) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l’azienda;
14) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;
15) concorrenza sleale;
16) inosservanza del divieto di fumare quanto tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone e alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.
art. 70
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
L’azienda può disporre visite d’inventario per la verifica del materiale e degli strumenti affidati ai lavoratori.
Le visite personali di controllo verranno effettuate nel rispetto di quanto disposto nell’art. 6, legge 20.05.70 n. 300.
art. 71
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, superato il periodo di prova, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso salvo il caso di cui all’art. 69.
– La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei previsti termini di preavviso, deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
– Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie.
– Il datore di lavoro ha diritto di ritenere su quanto sia da lui dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato o non completato.
– Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell’anzianità agli effetti del TFR.
– E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del comma 1 di troncare il rapporto, sia all’inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo d’indennizzo per il periodo di prova non compiuto.
– Durante il compimento del periodo di preavviso il datore di lavoro concederà al lavoratore dei permessi, per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dal datore in rapporto alle esigenze dell’azienda.
– Tanto il licenziamento quanto le dimissioni dovranno essere comunicate per iscritto.
– Gli elementi tassativamente indicati all’art. 72 corrisposti al lavoratore in caso di preavviso prestato o a titolo d’indennità sostitutiva dello stesso sono computati nella retribuzione annua agli effetti del TFR.
I – IMPIEGATI
– Per gli impiegati che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso per il caso di licenziamento sono stabiliti come segue:
-----------------------------------------------------------------------
LIVELLI ANZIANITA' DI SERVIZIO
APPARTENENZA
-----------------------------------------------------------------------
inferiore superiore superiore a
a 4 anni compiuti a 4 anni 10 anni compiuti
e inferiore a
10 anni compiuti
-----------------------------------------------------------------------
1-2-3 mesi 2 mesi 3 mesi 4
4-5 mesi 1 giorni 45 mesi 2
di calendario
6-7-8-9-10 giorni 15 mesi 1 giorni 45
di calendario di calendario
-----------------------------------------------------------------------
– Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti alla meta’.
– I termini di disdetta decorrono dalla meta’ o dalla fine di ciascun mese.
II – INTERMEDI
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono stabiliti come segue:
-----------------------------------------------------------------------
LIVELLI ANZIANITA' DI SERVIZIO
APPARTENENZA
-----------------------------------------------------------------------
inferiore superiore superiore a
a 4 anni compiuti a 4 anni 10 anni compiuti
e inferiore a
10 anni compiuti
-----------------------------------------------------------------------
5 giorni 20 giorni 45 giorni 60
di calendario di calendario di calendario
6 giorni 15 giorni 30 giorni 45
di calendario di calendario di calendario
--------------------------------------------------------------------
– Per il caso di dimissioni i termini anzidetti sono ridotti alla metà.
– I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
II – INTERMEDI
Per gli intermedi che hanno superato il periodo di prova, i termini di preavviso sono stabiliti come segue:
———————————————————————– LIVELLI ANZIANITÀ DI SERVIZIO APPARTENENZA ———————————————————————– inferiore superiore superiore a a 4 anni compiuti a 4 anni 10 anni compiuti e inferiore a 10 anni compiuti ———————————————————————– 5 giorni 20 giorni 45 giorni 60 di calendario di calendario di calendario
6 giorni 15 giorni 30 giorni 45 di calendario di calendario di calendario ——————————————————————–
III – OPERAI
Il licenziamento dell’operaio non in prova o le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di
– giorni 6 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a 4 anni compiuti;
– giorni 12 di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta oltre i 4 anni compiuti.
art. 72
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per le risoluzioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 13.03.83, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al comma 1 dell’art. 2120 C.C. e’ quella composta esclusivamente dai seguenti elementi;
– minimo contrattuale;
– scatti d’anzianità ed elemento retributivo individuale;
– aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale – indennità di contingenza ex lege n. 297/82;
– indennità di turno, di alloggio, per lavorazioni nocive, di mensa;
– elemento aggiuntivo della retribuzione;
– premio di produzione o elemento retributivo scorporato per gli operatori di vendita, di cui al punto 9 dell’art. 24;
– compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali;
– provvigioni, interessenze, cottimo;
– gli elementi suindicati corrisposti a titolo di 13esima mensilità, di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente nonche’ di preavviso o d’indennità sostitutiva dello stesso.
– Gli elementi suindicati saranno computati agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi d’assenza dal lavoro previsti dal comma 3 dell’art. 2120 C.C.
– La quota annua ottenuta dividendo per 13,5 i surriportati elementi retributivi corrisposti nell’anno al lavoratore, sarà computata sulla base di 30/30 per tutti i lavoratori.
art. 73
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Circa la “previdenza impiegati industria” l’azienda deve attenersi alle norme dell’art. 25 del CCNL 05.08.37 per gli impiegati dell’industria e del CCNL 31.07.38 contenenti il regolamento della previdenza stessa, nonche’ a quelle eventuali modificazioni che siano attuate mediante accordi collettivi interconfederali o disposizioni di legge.
art. 74
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Entro il giorno successivo all’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l’azienda dovrà consegnare ai lavoratori i documenti dovutigli regolarmente aggiornati e il lavoratore rilascerà ricevuta liberatoria.
– Nel caso in cui l’azienda non fosse in grado di consegnare i documenti dovrà rilasciare al lavoratore una dichiarazione scritta che serva da giustificazione al lavoratore stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre un eventuale nuovo rapporto di lavoro.
– Ai sensi dell’art. 2124 C.C. l’azienda dovrà rilasciare al lavoratore all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreche’ non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l’indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso e’ stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
art. 75
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
– Al riguardo dispongono le norme del Codice civile (art. 2122) che disciplina la materia.
– In base a dette norme, nel caso di morte del lavoratore, l’indennità sostitutiva del preavviso e il TFR previsti nel presente contratto, saranno liquidati a titolo di “indennità in caso di morte” al coniuge, ai figli, e se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il III grado e agli affini entro il II grado, secondo le norme di ripartizione stabilite dal predetto articolo del Codice civile.
art. 76
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
– In caso di cessione, di trasformazione o trasferimento in qualsiasi modo dell’azienda, il lavoratore conserva nei confronti del nuovo titolare, i diritti acquisiti e gli obblighi derivanti dal presente contratto.
– Nelle occasioni suddette al lavoratore che chiede, con il dovuto preavviso, di rescindere il rapporto di lavoro, sarà applicato il trattamento di liquidazione previsto dal presente contratto. Nel caso però che le richieste di rescissione del contratto di lavoro assumessero carattere di generalità tale da compromettere il normale andamento aziendale, tale facoltà e’ temporaneamente sospesa e le OO.SS. periferiche di categoria interverranno per la regolazione della questione.
– Se il licenziamento e’ causato da fallimento o da cessazione dell’azienda, il lavoratore conserva nei confronti della gestione liquidatrice il diritto al preavviso e al TFR nonche’ il diritto ad altre eventuali spettanze derivanti dal presente contratto.
art. 77
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La RSU, o il Comitato esecutivo della stessa, e’ l’unica struttura abilitata alla contrattazione aziendale.
La regolamentazione che segue integra e specifica quanto previsto dall’Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU sottoscritto da CONFINDUSTRIA, INTERSIND e CGIL, CISL, UIL il 20.12.93. (Sulla base di quanto disposto sulla materia dall’Accordo di settore) 07.06.94.
1) COSTITUZIONE DELLA RSU
La RSU viene costituita, ad iniziativa delle associazioni sindacali FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, esclusi gli operatori di vendita e i lavoratori stagionali, già normati, rispettivamente, nell’art. 18 del relativo Protocollo e al punto 8 del presente articolo.
La costituzione avverrà secondo la disciplina e le procedure di elezione previste nell’Accordo interconfederale 20.12.93, con particolare riferimento ai termini stabiliti per le singole fasi.
Alla condizione che abbiano espresso formale adesione al citato accordo interconfederale, l’iniziativa per la costituzione della RSU può essere assunta anche dalle altre associazioni sindacali di cui al comma 2, punto 1, parte I, e al punto 4, lett. b), parte II, del richiamato accordo interconfederale.
In ogni caso le OO.SS., dotate dei requisiti di cui all’art. 19, legge 20.05.70 n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.
2) COMPOSIZIONE DELLA RSU
La RSU e’ composta per 2/3 dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le associazioni sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo e’ assegnato alle sole associazioni firmatarie del CCNL e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione in misura proporzionale ai voti ricevuti nell’unità produttiva da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi del Protocollo 20.12.93.
3) RIPARTIZIONE DEI SEGGI TRA OPERAI E IMPIEGATI E QUADRI
In relazione a quanto previsto ai commi 2 e 3, punto 2, parte I, dell’Accordo interconfederale 20.12.93, e fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all’altra categoria giuridica.
4) NUMERO DEI COMPONENTI LA RSU
Il numero dei componenti la RSU – calcolato con riferimento al numero dei dipendenti dell’unità produttiva individuati secondo i criteri di cui al comma 1 del precedente punto 1), “Costituzione della RSU” – e’ pari a:
– 3 componenti nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti;
– 4 componenti nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
– 6 componenti nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
– 9 componenti nelle unità da 301 a 450 dipendenti;
– 11 componenti nelle unità da 451 a 600 dipendenti;
– 13 componenti nelle unità da 601 a 750 dipendenti;
– 16 componenti nelle unità da 751 a 1.000 dipendenti;
– 21 componenti nelle unità da 1.001 a 1.500 dipendenti;
– 25 componenti nelle unità da 1.501 a 2.000 dipendenti;
– 27 componenti nelle unità da 2.001 a 2.500 dipendenti;
– 30 componenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni.
Nelle unità produttive con almeno 11 componenti la RSU, quest’ultima, per i rapporti con la Direzione aziendale, ferma restando la propria titolarità contrattuale, decisionale e d’indirizzo, potrà avvalersi di un Comitato esecutivo eletto tra i suoi componenti.
La RSU sostituisce il Consiglio dei delegati di cui al CCNL 24.07.90 e i suoi componenti subentrano, tenendo conto anche di quanto previsto al successivo punto 5, alle RSA e ai dirigenti delle RSA – ivi compresi quelli dei VV.PP. – di cui alla legge n. 300/70 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal vigente contratto e dal Protocollo 13.01.94.
A detti componenti sono riconosciute le tutele previste dalla legge n. 300/70 per i dirigenti RSA.
5) DURATA E SOSTITUZIONE NELL’INCARICO
La RSU decade automaticamente dal mandato ricevuto:
– alla scadenza dei 3 anni dalla data delle elezioni;
– qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni previste dall’Accordo interconfederale 20.12.93 e richiamate dall’ultimo capoverso del presente punto;
– in presenza di richiesta formale di decadenza anticipata con raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, pari o superiori al 50%;
tali firme, perche’ abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
In caso di dimissioni di un componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato, in base a quanto previsto dal II periodo del precedente punto 2, dalle associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell’unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti la RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
6) ELETTORATO PASSIVO: LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’unità produttiva alla data delle elezioni, candidati nelle liste di cui al punto 4, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, possono essere eletti anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto d’assunzione consenta, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I componenti decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, parte I dell’Accordo interconfederale 20.12.93.
7) PROCEDURE PER LE ELEZIONI
a) Modalità delle votazioni e disciplina della elezione della RSU.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell’orario di lavoro nonche’ durante l’orario di lavoro, in tale ultima ipotesi utilizzando le ore di assemblea di cui all’art. 20 della legge 20.05.70 n. 300.
Per quanto riguarda la disciplina dell’elezione della RSU, si fa integrale rinvio a quanto previsto nella parte II, Accordo interconfederale 20.12.93.
b) Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti.
Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. a), i membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato di garanti qualora in forza all’unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro, nonche’ durante l’orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’art. 23, legge 20.05.70 n. 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93.
Resta ovviamente inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previsti dalla legge a favore dei dirigenti delle RSA, e ora trasferiti ai componenti le RSU in forza all’Accordo interconfederale 20.12.93.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni O.S. abilitata alla presentazione di liste potrà designare 2 lavoratori dipendenti dall’unità produttiva, non candidati.
8) ATTIVITÀ STAGIONALI O PER PUNTE DI MAGGIOR LAVORO RICORRENTI
Nel caso in cui nell’unità produttiva si svolgano attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti in alcuni periodi dell’anno e ove ciascuna di tali attività abbia una durata non inferiore a 60 giorni lavorativi, le OO.SS. firmatarie potranno comunicare, al fine d’interpretarne le particolari problematiche, il nominativo di rappresentanti dei lavoratori addetti a tali attività.
Fermo restando quanto previsto al precedente periodo, la suddetta facoltà potrà essere esercitata quando sussistano congiuntamente nell’unità produttiva, al momento della comunicazione, le seguenti condizioni:
a) il numero degli addetti alle attività stagionali o per punte di maggior lavoro ricorrenti sia almeno pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato;
b) tale numero non sia comunque inferiore alle 50 unità.
Il numero di tali rappresentanti sarà complessivamente pari a 1 qualora il numero degli addetti di cui al comma precedente sia inferiore o pari a 220 e a 2 sopra tale limite numerico.
I suddetti rappresentanti saranno individuati di volta in volta tra gli assunti nei vari periodi di stagionalità o di punte di maggior lavoro ricorrente e affiancheranno le RSU fino alla cessazione del proprio rapporto di lavoro e, durante tale periodo, potranno utilizzare i permessi attribuiti alle RSU secondo le indicazioni delle stesse.
9)
Nelle unità produttive, individuate secondo le modalità e i criteri definiti nell’art. 82 del vigente CCNL, potranno essere individuati, fino ad un numero massimo corrispondente alle misure di cui alle disposizioni citate, rappresentanti degli operatori di vendita, da eleggere tra i lavoratori appartenenti a tale categoria, confermandosi la possibilità di costituire – secondo le modalità, i criteri e i limiti di cui all’art. 87 del CCNL – l’organismo di coordinamento dall’articolo medesimo previsto.
I suddetti rappresentanti, nelle unità produttive di riferimento per gli operatori di vendita, integreranno, sulla base della previgente prassi, l’eventuale RSU, costituita ai sensi del punto 1 del presente accordo.
A tali componenti della rappresentanza saranno riconosciuti e riservati i permessi già previsti nel sopra citato art. 82 del CCNL.
In capo ai medesimi soggetti e’ mantenuta l’autonoma competenza sindacale e negoziale già prevista per le RSA, dal richiamato articolo contrattuale.
10)
Fermo restando quanto previsto dal presente accordo, e in particolare dall’art. 22, parte II, Accordo interconfederale 20.12.93, nelle unità produttive di riferimento di cui all’art. 82 del contratto, il diritto di voto, da parte degli operatori di vendita medesimi non presenti nella sede citata al momento delle operazioni elettorali, potrà essere esercitato anche per corrispondenza e comunque nel rispetto delle esigenze aziendali.
Prima dichiarazione a verbale.
Per quanto non espressamente previsto al presente articolo s’intendono richiamate le disposizioni dell’Accordo interconfederale 20.12.93 e dell’Accordo di settore 07.06.94.
Seconda dichiarazione a verbale.
Le parti, in considerazione dei contenuti dell’Accordo di settore 07.06.94, convengono che il numero dei componenti della RSU sancito nel precedente punto 4 non può essere incrementato a livello aziendale sia pure in forza di accordi o prassi preesistenti all’accordo medesimo.
FAT, FLAI, UILA e ASSITOL s’impegnano a garantire a livello di unità produttive comportamenti coerenti con quanto sopra convenuto, assicurando, ove necessario, gli opportuni interventi.
Dichiarazione congiunta.
In caso di accordi interconfederali o di norme di legge relativi alla materia, le parti stipulanti il presente accordo s’incontreranno in sede nazionale per esaminare l’eventuale necessità di armonizzare e/o adeguare le normative contrattuali della categoria con tali nuove discipline.
art. 78
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il diritto di assemblea con le modalità di cui all’art. 20, legge 20.05.70 n. 300 sarà esercitato ad istanza di FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti o della RSU o del Comitato esecutivo della stessa.
Analogo diritto di assemblea verrà riconosciuto ed esercitato ad istanza di FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, congiuntamente stipulanti – tenendo conto delle esigenze produttive, nel senso che le assemblee saranno indette all’inizio o alla fine dei turni di lavoro con un preavviso di almeno 24 ore – anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti nel limite massimo di 6 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al comma 2, art. 35 della citata legge n. 300.
Tali assemblee saranno tenute di norma fuori delle unità produttive.
art. 79
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
I permessi sindacali retribuiti spettanti alla RSU, comprensivi di quanto già previsto per i dirigenti delle RSA dalla legge 20.05.70 n. 300, calcolati con riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato cosi’ come individuati al punto 1, primo periodo dell’Accordo di settore 07.06.94, sono i seguenti:
– unità produttive da 16 a 200 dipendenti: 4 ore annue per dipendente;
– unità produttive da 201 a 300 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 288 ore annue fisse;
– unità produttive da 301 a 600 dipendenti: 2 ore e mezza annue per dipendente a cui si sommano 576 ore annue fisse;
– unità produttive da 601 dipendenti ed oltre: 3 ore annue per dipendente.
All’interno di tali permessi viene riconosciuto alle OO.SS. congiuntamente stipulanti un monte ore pari a 1 ora annua per dipendente, per la loro agibilità, per i membri dei Comitati direttivi delle stesse e comunque per le fattispecie dell’art. 30 della legge 20.05.70 n. 300.
Eventuali condizioni di miglior favore esistenti in termini di permessi sindacali a livello aziendale al 07.06.94, verranno mantenute se derivanti da accordi aziendali formalmente sottoscritti e saranno armonizzate a tale livello.
I lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive hanno, inoltre, diritto ai permessi previsti dall’art. 32 della richiamata legge 20.05.70 n. 300.
art. 80
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
La concessione di aspettative ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, provinciali o nazionali e’ regolata dall’art. 31 della legge 20.05.70 n. 300.
Il periodo d’aspettativa sarà considerato utile ai fini della rivalutazione dell’importo del TFR maturato all’inizio dell’aspettativa stessa, secondo i criteri previsti dall’art. 2120, commi 4 e 5 C.C.
art. 81
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le Direzioni aziendali consentiranno ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto e alla RSU, di far affiggere in apposito albo comunicazioni firmate da un responsabile dei medesimi.
– Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
– Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale
art. 82
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
1) Assemblea.
Nelle unità produttive con più di 15 operatori di vendita, l’Assemblea si svolgerà giusta la previsione dell’art. 20, legge 20.05.70 n. 300.
– Qualora gli operatori di vendita dipendano dalla sede centrale e abbiano una propria rappresentanza sindacale ai sensi del presente articolo, in considerazione delle peculiari caratteristiche della prestazione lavorativa, le Assemblee di cui all’art. 20 della legge n. 300/70 potranno svolgersi in 2 giorni nel corso dell’anno di calendario con decorrenza della retribuzione.
2) Permessi per cariche sindacali.
Agli operatori di vendita che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali della categoria e di quelli dei sindacati nazionali o provinciali della categoria, saranno concessi dei permessi da parte dell’azienda, fino ad un massimo di 3 giorni al trimestre, cumulabili nell’anno, per il disimpegno delle loro funzioni sindacali, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività dell’azienda.
– Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alle associazioni territoriali degli industriali, che provvederanno a comunicarle all’azienda cui l’operatore di vendita appartiene.
– Il numero complessivo dei beneficiari dei permessi in questione non può essere superiore a quello dei dirigenti delle RSU costituite ai sensi del presente articolo.
3) Affissioni.
Le Direzioni aziendali consentiranno alle RSU e ai sindacati provinciali di categoria aderenti alle organizzazioni firmatarie del presente contratto di far affiggere, in apposito albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi o dei dirigenti delle RSU.
– Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomenti attinenti al rapporto di lavoro.
– Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
art. 83
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per la riscossione dei contributi sindacali, l’azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta, l’importo del contributo associativo su delega.
– All’azienda verrà consegnata delega individuale da ritenersi con validità annuale debitamente sottoscritta dal lavoratore.
– La delega dovrà contenere l’indicazione della O.S. cui l’azienda dovrà versare il contributo nonche’ della percentuale dell’1% da calcolare sul minimo tabellare e contingenza in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente.
– Ogni modifica della percentuale stessa e delle modalità di riscossione e versamento, non dà luogo al rinnovo delle deleghe già sottoscritte.
– L’azienda trasmetterà l’importo della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento ad un Istituto bancario sul conto corrente indicato dallo stesso sindacato.
– Le trattenute e i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.
Nota a verbale.
Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni del CCNL 13.03.83 conservano la loro validità fino ad eventuale revoca e pertanto non devono essere rinnovate.
art. 84
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le aziende distribuiranno gratuitamente ai lavoratori in forza al 10.02.99 una copia del presente contratto di lavoro.
– Per l’applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
– E’ vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
art. 85
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di lavoratori cui si riferisce.
– Per quanto concerne gli accordi interconfederali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali, s’intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente contratto le cui disposizioni -nell’ambito di ciascuno degli istituti stessi – sono correlative e inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
– Peraltro, per quanto concerne i predetti altri accordi provinciali ed accordi aziendali, le parti interessate si consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti OO.SS. periferiche l’accordo per l’opzione – in relazione a singoli istituti – fra le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in questione regolanti i singoli istituti stessi.
– L’opzione non potrà essere esercitata dopo il 60esimo giorno dalla data di stipulazione del presente contratto.
art. 86
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
art. 87
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Per le piccole aziende industriali che occupano fino a 20 operai nonche’ per gli stabilimenti svolgenti prevalentemente attività stagionali, anche se occupino un numero superiore di operai si conviene che le competenti OO.SS. provinciali determineranno i temperamenti necessari che valgano a limitare l’onere di qualche istituto contrattuale.
– Per quanto riguarda particolarmente le aziende svolgenti attività stagionali, le organizzazioni predette dovranno effettuare il loro esame entro il termine di 30 giorni dalla presentazione delle richieste.
Trascorso tale termine o in caso di mancato accordo l’esame della questione sarà deferito alle OO.SS. nazionali di categoria le quali, entro un ugual termine di 30 giorni concorderanno i temperamenti sopraddetti.
art. 88
Oleari e Margarinieri (industria) – Contratto Collettivo Nazionale
Salvo le diverse decorrenze previste per i singoli istituti il presente contratto decorre dall’1 febbraio 1999 e sarà valido fino al 31 gennaio 2001 per la parte economica e fino al 31 maggio 2003 per la parte normativa.
La richiesta di rinnovo della parte economica dovrà essere presentata entro 90 giorni prima della citata scadenza del 31.01.2001. La trattativa per il rinnovo della parte economica avrà inizio entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, fermo restando la decorrenza dell’accordo di rinnovo dal 01.02.2001.
– In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23.07.93 e dall’Accordo di settore 13.01.94, la piattaforma contrattuale per il rinnovo del presente contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative 3 mesi prima della sua scadenza. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla predetta scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale. Viene confermata la regolamentazione contenuta nel Protocollo 23.07.93 in tema d’indennità di vacanza.
– Il contratto, qualora non venga disdetto con lettera raccomandata r.r. almeno 5 mesi prima della scadenza, s’intenderà rinnovato di anno in anno.
Dichiarazione delle parti stipulanti.
Si riconosce che e’ comune interesse delle parti, per un armonico sviluppo del settore nel più ampio contesto dell’economia internazionale, valorizzare la prestazione lavorativa e le risorse tecnologiche ai fini della piena utilizzazione degli impianti e dell’efficienza produttiva.
Le parti si danno atto di aver tenuto presente nella redazione del presente contratto gli Accordi interconfederali del 22.01.93 e del 23.07.93, le cui norme anche se non esplicitamente citate s’intendono qui richiamate ad ogni effetto utile.
…OMISSIS…
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