La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 23331 depositata il 29 agosto 2024, intervenendo in tema di patto di non concorrenza, ha ribadito il principio secondo cui “… riconosciuto la derogabilità della previsione dell’art.1751 bis c.c. con cui il legislatore italiano, senza che ciò fosse necessitato dalla disciplina comunitaria in materia, ha stabilito che, a decorrere dall’ 1 giugno 2001, l’accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, indicando i parametri cui l’indennità va commisurata, affidando la sua determinazione alla contrattazione tra le parti (tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria) e prevedendo che in difetto di accordo l’indennità venga determinata in via equitativa dal giudice. …”

La vicenda ha riguardato un agente di una società per azioni che alla conclusione del rapporto di agenzia chiedeva il pagamento dell’indennità relativa al patto di non concorrenza post-contrattuale di durata biennale . La società non lo erogava e l’ex agente la citava in giudizio.  Il Tribunale adito respingeva la sua domanda ed accogliendo la domanda riconvenzionale proposta dalla spa osservando che l’indennità per il patto di non concorrenza fosse stata legittimamente quantificata in percentuale rispetto alle provvigioni maturate e pagata congiuntamente a queste, salvo successivo conguaglio, non essendo ciò vietato da alcuna norma imperativa.. L’ex agente impugnava la sentenza di primo grado. La Corte di appello rigettava il reclamo proposto. Avverso la sentenza di appello, l’ex agente, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Gli Ermellini hanno ribadito che per l’art. 1751 bis c.c., comma 2, “… la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza post contrattuale; anche per la nuova disciplina l’agente, d’intesa con la preponente, può espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia.

Dunque, anche nel vigore della nuova disciplina, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale.

…” (Cass. n. 12127/2015)

Per il Supremo consesso da tali principi discende  la derogabilità della disciplina del patto di non concorrenza ad opera delle parti e l’inesistenza della nullità della denunciata clausola contrattuale che ha previsto la liquidazione anticipata di un’indennità di natura provvigionale (Cass. nn. 17239/16 e 13796/17)