La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la Sentenza n.2763 depositata il 6 febbraio 2014 intervenendo in tema di contratti di somministrazione ha statuito che il datore di lavoro è obbligato ad assumere a tempo indeterminato il lavoratore somministrato, con il quale siano intercorsi più rapporti di somministrazione comunque nel rispetto dei meccanismi di proroga previsti dal CCNL applicato. In altri termini non è sufficiente rispettare il mero criterio temporale di proroghe previsto dalla contrattazione collettiva applicata.
La vicenda è originata dalla verifica degli organi ispettivi in materia di tutela delle norme del lavoro. Con il primo verbale ispettivo, si riteneva che una Spa utilizzando lavoratori con contratto interinale in misura superiore e per finalità diverse da quelle previste dalla legge 24.6.1997 n. 196, fosse incorsa nella violazione della legge n. 1369/60, con la conseguenza che i lavoratori utilizzati con contratto interinale andavano “considerati dipendenti” della s.p.a. stessa, con conseguente “recupero” della contribuzione ritenuta omessa. In particolare, a parere dell’INPS, il ricorso al lavoro interinale da parte della società sarebbe avvenuto al di fuori delle due ipotesi consentite dal contratto collettivo applicato e cioè , per: 1) esecuzione di un’opera o di un servizio definito o predeterminato nel tempo; 2) aumento temporaneo delle attività. Dapprima il tribunale accoglieva le opposizioni della società e dichiarava non dovuti, sia all’INPS che all’INAIL, i contributi e premi assicurativi richiesti.
A seguito di tale verbale ispettivo, notificato al datore di lavoro, veniva emessa anche la cartella di pagamento. Il datore di lavoro con tre distinti ricorsi impugnava sia il vervìbale ispettivo che le cartelle di pagamento. Il Tribunale adito riuniva i ricorsi proposti ed accolse le doglianze della ricorrente società e dichiarava non dovuti, sia all’INPS che all’INAIL, i contributi e premi assicurativi richiesti.
L’INPS impugnava la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello. La società e l’INAIL proponevano ricorso incidentale. I giudici distrettuali accolsero i ricorsi degli Enti previdenziali riformando la sentenza appellata.
Per la cassazione della sentenza del giudice di seconde cure la società, per il tramite del proprio difensore, proponeva ricorso, basato su un unico motivo di censura, alla Corte Suprema.
Gli Ermellini rigettano il ricorso della società. I giudici di legittimità hanno ritenuto che per il susseguirsi di proroghe di contratti di somministrazione a tempo determinato deve configurarsi anche la sussistenza di realiesigenze di carattere temporaneo, pena l’obbligo di assunzione a tempo indeterminato del lavoratore.
Inoltre per i giudici del Palazzaccio l’art. 10, comma 1, della legge n. 196\97 prevede, nel caso di contratto di fornitura di lavoro interinale ingiustificato, che continua a trovare applicazione la legge n. 1369\60, con la conseguenza che il contratto di lavoro con il fornitore interposto si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore – interponente.
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