MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Parere 28 gennaio 2020, n. 23331
Contratto di rete tra professionisti
Con nota del 21 gennaio u.s., codesto Studio ha sottoposto alla Scrivente un quesito in materia di partecipazione di soggetti diversi dalle imprese ai contratti di rete, con particolare riferimento a: « 1. rete costituita tra soli professionisti, tutti iscritti ad un Albo, ma non al registro imprese; 2. rete “mista” costituita tra professionisti iscritti all’Albo ma imprese e altri soggetti ivi iscritti quali società tra professionisti, tra avvocati, imprenditori commerciali e società commerciali».
In merito si osserva quanto segue. L’espressa previsione normativa che limitava ai soli imprenditori la possibilità di costituire e partecipare a contratti di rete è stata superata con l’entrata in vigore della legge n. 81 del 2017, che all’articolo 12, comma 3 afferma: «è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia».
Ne consegue che il legislatore ammette che i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 81, con esclusione dunque delle imprese e dei piccoli imprenditori, possano costituire reti e partecipare a contratti di rete misti. Con la prima accezione si prevede la possibilità di creare reti “pure” di professionisti (cioè quanto la S.V. evidenzia con il quesito n. 1), con la seconda reti miste, in cui ai lavoratori autonomi possano affiancarsi imprese (caso n.2 prospettato nel quesito).
La conseguenza più rilevante di quanto precede (e che giustifica la competenza della Scrivente nella risposta) è la pubblicità offerta alla rete costituita secondo le due accezioni.
Il richiamo da parte dell’articolo 12, comma 3, dell’articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata. La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.
Nell’ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese. In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari – la sola iscrizione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009.
Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al punto n. 2 del quesito.
Ne consegue infine che, reti pure tra professionisti possono ben essere costituite, ma al momento non esiste una previsione che ne consenta la pubblicità.
Da ultimo occorre precisare con riferimento al punto 2 del quesito che, ove il professionista non appaia in proprio, ma sotto forma di STP, attesa l’iscrizione della medesima in sezione speciale del registro delle imprese, apparirebbe assolto anche l’onere della “natura formalmente imprenditoriale” del retista con possibilità di costituzione di reti non soggetto.
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