AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 22 luglio 2019, n. 288
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 – Contratto di servizio energia Plus – Aliquote IVA – Punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972
Quesito
ALFA S.r.l. (in seguito, “Concedente”, “Istante” o “Società”) opera nel mondo delle installazioni, trasformazioni, ampliamento e manutenzione degli impianti di riscaldamento, di ventilazione e condizionamento, in base ad appositi requisiti di abilitazione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e alla certificazione UNI-CEI11352/2010, che la qualificano quale Energy Service Company (ESCO). La Società svolge anche tutte le attività correlate a questo settore.
Nell’esercizio della propria attività e con riferimento alle utenze domestiche (in particolare condomini), l’Istante utilizza il Contratto Servizio Energia Plus (in breve anche “Contratto”) conforme al d. lgs. n. 115 del 2008, mediante il quale fornisce al proprio cliente i seguenti servizi:
1. analisi dell’impianto esistente, diagnostica dello stesso o del fabbisogno dell’utente;
2. progettazione degli interventi per migliorare di almeno il 10 per cento l’efficienza energetica dell’utente. Tali interventi normalmente prevedono la sostituzione dell’impianto esistente con uno più efficiente;
3. finanziamento degli interventi di cui al punto precedente (i.e. realizzazione ex novo o sostituzione dell’impianto), che può avvenire con capitali propri dell’Istante oppure di terzi. L’eventuale finanziatore terzo si rapporta solo con la Società. In ogni caso, l’impianto è realizzato a spese della Società e ciò comporta che resti di sua proprietà sino all’eventuale esercizio del diritto di riscatto da parte dell’utente;
4. realizzazione o sostituzione dell’impianto nelle modalità e termini descritti nel capitolato del Contratto;
5. controllo e monitoraggio in quanto l’Istante garantisce il regolare funzionamento dell’impianto per tutta la durata del contratto. In tale contesto, fornisce anche l’energia necessaria all’alimentazione dell’impianto che può derivare da fonti tradizionali e/o rinnovabili, nonché la manutenzione ordinaria secondo le modalità descritte in un allegato al Contratto.
A fronte di questi servizi, il Concedente percepisce un corrispettivo composto da:
– un prezzo base che è fisso in quanto rappresenta il compenso per l’investimento realizzato dalla Società e per i costi di manutenzione straordinaria dell’impianto (ove necessari). Attraverso l’incasso annuale del prezzo base, il cliente rimborsa gradualmente la Società per il servizio di finanziamento prestato, a fronte del quale quest’ultima non riceve alcuna remunerazione specifica;
– una quota variabile (i.e. prezzo di lavoro) che rappresenta il compenso per l’energia e la manutenzione ordinaria, entrambe fornite dall’Istante. Tale componente è ovviamente variabile perché legata al consumo di energia dell’utente.
Ciò premesso, il Concedente chiede di conoscere la corretta aliquota IVA da applicare alle due componenti del corrispettivo a esso spettante, che sono la quota annuale fissa e quella variabile.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
In merito al prezzo base, l’Istante ritiene che rappresenti il corrispettivo per l’investimento realizzato a titolo di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia sulle unità immobiliari abitative, per la cessione di beni finiti (eccetto le materie prime e semilavorate) forniti per la realizzazione dei predetti interventi, a prescindere dalla tipologia di bene immobile (punto 127- quaterdecies e 127-terdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) nonché per la manutenzione straordinaria (eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa). Essendo determinato indipendentemente dal consumo energetico, la Società ritiene ad esso applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10%. Tuttavia, laddove nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa siano forniti beni c.d. significativi, l’aliquota del 10 per cento si rende applicabile fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione avente a oggetto l’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
Per quanto riguarda il prezzo di lavoro, l’Istante ritiene applicabile l’aliquota IVA agevolata del 10 per cento qualora contrattualmente venga determinato un corrispettivo unitario e l’alimentazione avvenga da fonti di gas naturale per la quota non eccedente il volume annuo di 480mc per ciascuna unità abitativa, nonché qualora dalla quota variabile venga ulteriormente scorporato il prezzo relativo alla manutenzione ordinaria dell’impianto, ovvero, qualora a fronte di un corrispettivo unitario determinato contrattualmente, l’alimentazione dell’impianto avvenga attingendo a fonti di energia rinnovabili o impianti di erazione ad alto rendimento.
Parere dell’agenzia delle entrate
Si evidenzia preliminarmente che il presente parere è reso in base alle informazioni e ai documenti prodotti dalla Società, qui assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto, ivi comprese la conformità del Contratto alle condizioni previste dall’allegato II, paragrafi 5 e 6, al d. lgs. n. 115 del 2008 e la qualifica in capo all’Istante di “fornitore di servizi energetici” ai sensi del citato decreto.
La Società chiede di conoscere le aliquote applicabili alle diverse fattispecie oggetto del contratto servizio energia Plus per utenze domestiche che propone ai propri clienti, prevalentemente condomini (in seguito, “Contratto”).
In base all’allegato II, paragrafi 5 e 6, del citato decreto (in seguito anche “Allegato”) un “contratto servizio energia Plus” si differenzia dal semplice “contratto servizio energia” principalmente:
– per la realizzazione di interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti e dell’involucro edilizio che comportano un miglioramento energetico di almeno il 10 per cento;
– per l’offerta di uno “strumento finanziario per risparmi energetici” finalizzato alla realizzazione di specifici interventi volti al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia, alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Si tratta di un “qualsiasi strumento finanziario, reso disponibile sul mercato da organismi pubblici o privati per coprire parzialmente o integralmente i costi del progetto iniziale per l’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto in commento).
Tali requisiti si aggiungono a quelli propri del contratto di energia, disciplinati dal paragrafo 4 dell’Allegato, che il contratto di energia Plus deve comunque possedere, e che, tra l’altro, prevedono la manutenzione ordinaria. Inoltre, ai sensi del paragrafo 5, lettera b), del predetto Allegato, “un contratto servizio “Plus” ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche”.
Ciò posto, con riferimento all’aliquota IVA applicabile al corrispettivo del Contratto, si ricorda che ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico (…) nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”.
Il citato decreto ministeriale non è mai stato emanato e pertanto la disciplina del contratto servizio energia, nelle versioni semplice e plus, è oggi contenuta nel d. lgs. n. 115 del 2008.
La disposizione normativa sopra riportata subordina l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento al verificarsi delle seguenti condizioni:
1. uso domestico dell’energia;
2. distribuzione dell’energia mediante un contratto servizio energia, anche nella versione plus, fattispecie sopravvenuta mediante una modifica normativa;
3. produzione dell’energia da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
Ne consegue che, qualora il Contratto utilizzato dall’Istante rispetti concretamente tali presupposti – circostanza quest’ultima di fatto su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria – al relativo corrispettivo può essere applicata l’aliquota agevolata IVA del 10 per cento dato che il citato punto 122) estende l’aliquota agevolata alle “forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura dell’energia” (cfr. risoluzione 1° aprile 2010, n. 28/E).
Per quanto riguarda la parte variabile riferita alla fornitura di energia, si precisa che:
– ai sensi del punto 122), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l’aliquota IVA del 10% è applicabile alle “…..forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento”, mentre “alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria”;
– ai sensi del punto 127-bis) della medesima Tabella A, può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento “la somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili, limitatamente a 480mc annui” (cfr. circolare n. 2/E del 2008).
Ne consegue che il corrispettivo per la fornitura della componente energia del Contratto può usufruire dell’aliquota IVA al 10 per cento al ricorrere di una delle predette condizioni. Diversamente sarà applicabile l’aliquota IVA ordinaria.
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