La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 20052 depositata il 22 luglio 2024, intervenendo in tema di contratto preliminare di vendita, ha affermato i seguenti principi di diritto secondo cui “…

La previsione di un termine essenziale per l’adempimento del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale“.

Poiché la forma ad substantiam prescritta per il negozio va osservata in ordine agli elementi essenziali mentre gli elementi accessori possono risultare da un atto amorfo, la pattuizione di una caparra confirmatoria, che si perfeziona con la dazione, non esige la forma scritta, costituendo elemento accidentale del contratto e così la sua integrazione“.

Le parti che abbiano convenuto l’adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale, possono successiva mente rinunciarvi, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente“.

La  causale riportata  nei bonifici  bancari, ascrivibile alla volontà dell’ordinante, ha valenza indiziaria del titolo per il quale è avvenuto l’ordine di pagamento, in mancanza di altri elementi che suffraghino la riconduzione del versamento ad un titolo diverso“. …”

La vicenda ha avuto ad oggetto il contratto preliminare per una compravendita di un immobile. La società promissoria conveniva, davanti al  Tribunale, la società promittente, chiedendo che la convenuta fosse condannata alla restituzione della somma versate a seguito della sottoscrizione del preliminare di vendita. La società attrice deduceva che dopo aver versato, all’atto della stipula del preliminare, la somma di euro 255.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, come previsto nel contratto all’art. 3, lett. a), ed aver effettuato i richiamati successivi pagamenti -, il 2 marzo 2015, era receduta dal contratto (recte aveva desistito dalla stipulazione del definitivo per cause sopravvenute ad essa non imputabili) e, per l’effetto, aveva chiesto, senza esito, alla società convenuta la restituzione di quanto versato a titolo di acconti. Il Tribunale adito “rigettava la domanda proposta, ritenendo dirimenti le causali dei bonifici effettuati dalla promissaria acquirente, qualificate come confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., la quale – unitamente all’accettazione (tacita) da parte della convenuta – costituivano condotte espressive della rinuncia al patto previsto dall’art. 6 del contratto, in ordine alla necessità della forma scritta per qualsiasi modifica delle condizioni originarie, avendo, tra l’altro, la promittente alienante, al momento della scadenza del termine essenziale, abdicato, per fatti concludenti, alla facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1457, secondo comma, c.c., tanto da ritenere plausibile che paga menti effettuati successivamente alla scadenza del termine essenziale fossero stati pattuiti come integrazione della caparra, con finalità rafforzativa del vincolo obbligatorio.” La società attrice, quale promissoria, impugnava la decisione di primo grado. La Corte di appello, in integrale riforma della sentenza impugnata, condannava la parte promittente alla restituzione delle somme versate dalla parte promissoria. Avverso la decisione di secondo grado, la parte promittente venditrice, proponeva ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

I giudici di legittimità accolgono il ricorso e cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte d’appello.

Gli Ermellini evidenziano che “… la previsione di un termine essenziale per l’adempimento del contratto, essendo posta nell’interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, così rinunciando altresì alla dichiarazione di risoluzione contrattuale (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25703 del 04/09/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 3736 del 08/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 10353 del 01/06/2020; Sez. 2, Sentenza n. 32238 del 10/12/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 22990 del 26/09/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20966 del 22/08/2018; Sez. 2, Sentenza n. 7450 del 26/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 145 del 08/01/2014; Sez. 2, Sentenza n. 16880 del 05/07/2013; Sez. 2, Sentenza n. 8881 del 03/07/2000; Sez. 2, Sentenza n. 1881 del 19/03/1984; Sez. 1, Sentenza n. 855 del 11/03/1976). …”

Per il Supremo consesso “… la causale dei bonifici avrebbe integrato una confessione stragiudiziale, in quanto attinente ad un fatto oggettivo, con valenza negoziale vincolante della consegna della caparra, mediante i bonifici stessi, o comunque tale causale avrebbe potuto incidere sulla interpretazione della volontà negoziale, nel senso dell’integrazione della caparra confirmatoria originariamente pattuita e non del versamento di meri acconti sul prezzo.

(…)

Le distinte dei bonifici – quand’anche redatte in via telematica attraverso compilazione dell’ordine – sono infatti ascrivibili alla volontà dell’ordinante. Esse specificano nel dettaglio le informazioni essenziali che riguardano la transazione e la identificano, dovendo riportare l’importo, la causale, i dati anagrafici personali del mittente (ove si tratti di distinte cartacee), i dati del destinatario, il giorno e la data di emissione, la firma (ove redatte in cartaceo) o la convalida della disposizione (ove impartite online).

Pertanto, l’indicazione della causale non è riconducibile alla compilazione dell’addetto bancario, cui sia rimesso l’ordine, quale mera  imputazione  contabile.  Piuttosto,  all’esito  dell’ordine impartito che riporta la causale, viene rilasciato un documento cartaceo aIlo sportello o un documento elettronico suIl’onfine banking. Solo tale documento costituisce una copia contabile, all’interno della quale sono riepilogati tutti dettagli dell’operazione, i dati del beneficiario, del mittente, l’importo e la causale, la data e l’ora dell’operazione e altri dati essenziali, a fini probatori dell’operazione di trasferimento di denaro effettuata. Siffatti dati cristallizzano comunque le indicazioni del bonifico fomite dall’ordinante.

(…)

Sebbene detta causale non potesse assurgere al rango di piena prova confessoria, quantomeno avrebbe dovuto essere analizzata nella sua valenza indiziaria, anche in sinergico collegamento con il contegno silente del beneficiario (sulla valenza indiziaria della causale del bonifico bancario Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23380 del 01/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 15375 del 31/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 3119 del 02/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35175 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021; Sez. 3, Sentenza n. 19669 del 03/10/2016; Sez. 6- 5, Ordinanza n. 14993 del 16/07/2015; Sez. 1, Sentenza n. 19206 del 11/09/2014; Sez. 1, Sentenza n. 1152 del 19/01/2007). …”

Inoltre, per i giudici di piazza Cavour, “… A fronte di questi dati univoci ricavabili dalla precisa, tecnicamente appropriata, voluta e reiterata imputazione dei bonifici, come recepita dal suo destinatario, che non ne ha affatto contestato il titolo, non avrebbe potuto essere applicato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel dubbio sulla effettiva volontà delle parti, l’anticipo versato va considerato “acconto” e non “caparra”, perché per aversi la caparra occorre una specifica menzione contrattuale nel senso che la dazione della somma avviene a tale titolo e perché non si può supporre che le parti si siano assoggettate tacitamente ad una “pena civile” che è ravvisabile nella funzione della caparra (cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1298 del 22/01/2021; Sez. 5, Sentenza n. 19782 del 22/09/2020; Sez. 5, Sentenza n. 23734 del 21/10/2013; Sez. 5, Sentenza n. 28696 del 23/12/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3833 del 22/08/1977; Sez. 1, Sentenza n. 1449 del 23/04/1976; Sez. 3, Sentenza n. 3161 del 03/10/1969).

(…)

Con la conseguenza che, in presenza di elementi sintomatici della volontà delle parti di integrare sul piano quantitativo la misura della caparra confirmatoria convenuta, non poteva prevalere la qualificazione di tali versamenti nella cornice della corresponsione di meri acconti sul prezzo complessivo pattuito, senza alcuna valida giustificazione della diversa qualificazione attribuita sulla scorta di elementi probatori di segno diverso …”