E’ tempo di dichiarazione dei redditi e per i contribuenti in regime dei superminimi non è stato ancora risolto il problema delle ritenute subite. Per dichiarare i redditi del 2012 nel modello Unico 2013 i contribuenti in regime dei superminimi con il forfait del 5% devono compilare il quadro LM ma nel predetto quadro non è stata prevista l’indicazione delle eventuali ritenute subite per errore da parte del sostituto d’imposta. Resta fermo che le eventuali ritenute Irpef sono recuperabili, anche se effettuate per sbaglio dal sostituto d’imposta.
L’esclusione dalla ritenuta di acconto per i contribuenti in regime dei superminimi è prevista dalla normativa di riferimento e non può essere considerata una facoltà. Il regime dei superminimi è in vigore dal 1° gennaio 2012 ed è stato istituito dall’articolo 27 del Dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 e riduce la tassazione al 5 per cento. Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011 protocollo 185820/2011 ha dettato le regole stabilendo l’esclusione dei ricavi e dei compensi ad essere assoggettati alla ritenuta d’acconto. La dichiarazione, che le fatture emesse dai superminimi sono escluse dall’obbligo delle ritenute d’acconto può essere fatta nel corpo delle stesse fatture (si veda la circolare 17/E/2012).
Nel caso in cui le fatture siano state emesse regolarmente, con la specificazione che si tratta di contribuente soggetto ad imposta sostitutiva del 5% e le ritenute siano state comunque operate, gli importi erroneamente trattenuti potranno essere recuperati chiedendo il rimborso. L’indicazione delle ritenute subite nel rigo RN32 «ritenute totali», del quadro RN del modello Unico 2013, potrebbe far scattare l’avviso bonario, in seguito a controllo automatizzato. In questo rigo, infatti, si indicano le «ritenute subite e già indicate nei diversi quadri». Il rischio di un avviso bonario con richiesta di sanzioni e interessi è dunque elevato, ma è evidente che non si può perdere l’eventuale ritenuta subita per un errore del sostituto d’imposta. In questi casi, si tratta di un errore formale che non pregiudica la validità del regime sostitutivo e non pregiudica nemmeno il diritto a recuperare le ritenute subite. La strada sicuramente percorribile è quella del rimborso, entro 48 mesi, a norma dell’articolo 38, del decreto sulla riscossione, Dpr 602/1973. Al riguardo, però, è urgente un chiarimento del l’agenzia delle Entrate che possa anche permettere un’alternativa al rimborso per non penalizzare i contribuenti.