Imprese e professionisti, dal 15 giugno 2020 e con termine ultimo del 13 agosto 2020, possono procedere all’invio telematico, attraverso Entratel oppure il portale “Fatture e Corrispettivi”, della domanda per ottenere, se sussistono i requisiti e le condizioni, i contributi a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. La possibilità di ottenere i contributi a fondo perduto è stata resa operativa a seguito del Provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439 del diretto dell’Agenzia delle Entrate.
Il contributo a fondo perduto, previsto dalla norma sopra indicata, consiste in una somma di denaro che sarà erogata dall’Agenzia delle Entrate a favore dei soggetti, che nel periodo di imposta 2019, non hanno superato la soglia di 5 milioni di euro e che, nel mese di aprile 2020, hanno rilevato un “fatturato” o “corrispettivi” inferiori ai due terzi di quelli di aprile 2019, esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.
Istanza: compilazione
Il modello dell’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto, reso disponibile con il Provvedimento 10 giugno 2020, n. 230439 del diretto dell’Agenzia delle Entrate prevede che l’istanza deve contenere:
- il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di soggetto diverso da persona fisica ovvero nel caso di minore/interdetto);
- l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma a titolo di contributo (il conto corrente deve essere intestato o cointestato al soggetto che richiede il contributo);
- la soglia dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019 che troveranno posto nel modello redditi 2020 (periodo d’imposta 2019);
- il fatturato riferito ad aprile 2019 e ad aprile 2020 ( sulla differenza si applica la percentuale del contributo spettante, vedi pr. precedente);
- l’eventuale indicazione che l’attività per la quale si richiede il contributo è stata avviata a partire dal 1° gennaio 2019.
Qualora l’importo del contributo richiesto sia superiore a 150.000,00 euro è obbligatorio la compilazione e la sottoscrizione del quadro A, al fine di rispettare la normativa antimafia occorre dichiarare di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012 – per le categorie di operatori economici ivi previste) o di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011, nonché che nel quadro A del modello sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.
In questo secondo caso, nel modello andranno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011.
Istanza: invio online
- nella pagina iniziale del portale “Fatture e Corrispettivi, dopo essersi loggati, occorre cliccare sul link “Contributo a Fondo Perduto”;
- cliccare sul link “Predisponi e invia istanza”;
- inserire le informazioni dell’istanza, controllare il riepilogo e cliccare sul tasto “Invia istanza”
Se il richiedente si accorge di aver presentato un’istanza per un contributo non spettante, può trasmettere in ogni momento – anche oltre il 13 agosto 2020 – un’istanza di rinuncia totale al contributo
Istanza: invio dell’istanza, casi particolari
La domanda sostitutiva
E’ possibile presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa a fino al momento del rilascio della
ricevuta relativa agli ulteriori controlli. Attenzione, perché l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.
Requisiti e condizioni
La normativa inerente l’erogazione del contributo a fondo perduto prevede due requisiti per accedere a tale erogazione di seuito indicati:
- Ricavi o compensi 2019. I ricavi o compensi 2019 non devono essere superiori a 5 milioni di euro.
- Il calo di fatturato e corrispettivi. L’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello del mese di aprile 2019.
Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (periodo d’imposta 2019) per evitare errori, si fa riferimento all’importo da riportare nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.
Il contributo spetta anche all’erede che prosegue l’attività della persona fisica deceduta. Al riguardo, nel caso di prosecuzione avvenuta nel corso dell’anno 2019, l’erede dovrà determinare l’ammontare dei ricavi e compensi dell’anno 2019 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del deceduto e dell’erede.
Contributo a fondo perduto per aziende avviate dal 1° gennaio 2019
Per le imprese che hanno avviato l’attività dal 1° gennaio 2019 sussiste una deroga al requisito del calo del fatturato. La predetta deroga trova applicazione anche per gli operatori con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale) ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 quando è scattato lo stato di emergenza per il coronavirus.
Importo del contributo a fondo perduto
Per la determinazione del contributo a fondo perduto occorre determinare la differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 ed il corrispondente valore del mese di aprile 2019 va applicata la percentuale di seguito indicata in base all’ammontare di ricavi e compensi:
● 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro;
● 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro;
● 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro.
Si rammenta che il contributo non può essere inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Inoltre, al fine della determinazione del “fatturato” occorre rispettare le seguenti indicazioni:
- devono essere considerate tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate e differite, relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile
- occorre tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data di emissione aprile
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili • gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l’importo totale dei corrispettivi – al netto dell’Iva – delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva, ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva, quali ad esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l’importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate nel mese di aprile.
Tassazione esclusa del contributo
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Soggetti esclusi
Il contributo a fondo perduto non compete a:
- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
- soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).
Per ulteriore approfondimento è possibile leggere la guida al “Contributo a fondo perduto” predisposta dall’Agenzia delle Entrate