MINISTERO delle IMPRESE e del MADE IN ITALY – Decreto ministeriale del 3 maggio 2024

Contributi in conto interessi in favore di PMI che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse a procedure di amministrazione straordinaria

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) “comunicazione 2008/C 14/02”: la comunicazione della Commissione europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

b) “Consiglio di gestione”: il Consiglio di gestione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) “controgaranzia”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante ed escutibile dal soggetto finanziatore nel caso in cui né il soggetto beneficiario finale né il soggetto garante siano in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti del medesimo soggetto finanziatore. La controgaranzia è rilasciata esclusivamente su garanzie del soggetto garante che siano dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili ed escutibili a prima richiesta del soggetto finanziatore, anche attraverso un congruo acconto;

d) “convenzione”: la convenzione del 6 agosto 2021 stipulata, a seguito di gara competitiva indetta per la gestione del Fondo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito con le mandanti MPS Capital Services S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. Artigiancassa S.p.A., Unicredit S.p.A e BFF Bank S.p.A., relativa all’affidamento del servizio di gestione del Fondo;

e) “decreto-legge”: il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante “Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico”;

f) “disposizioni operative”: le “condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo”, adottate dal Consiglio di gestione e approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione e consultabili nei siti www.mimit.gov.it e www.fondidigaranzia.it;

g) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

h) “garanzia”: la garanzia diretta, la riassicurazione e la controgaranzia;

i) “garanzia diretta”: la garanzia concessa direttamente al soggetto finanziatore; la garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;

j) “Gestore”: il soggetto selezionato dall’Amministrazione mediante gara pubblica, cui è affidata la gestione del Fondo;

k) “Ministero”: il Ministero delle imprese e del made in Italy;

l) “PMI ammissibili”: le microimprese e le piccole e medie imprese, così come definite dall’allegato I al regolamento n. 651/2014, che hanno registrato, in un periodo non risalente oltre i cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge, almeno il 35 per cento del fatturato medio complessivo nei confronti di un’impresa committente che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 e che sia stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024;

m) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 15 dicembre 2023;

n) “regolamento n. 651/2014”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

o) “riassicurazione”: la garanzia concessa dal Fondo a un soggetto garante e dallo stesso escutibile esclusivamente a seguito della avvenuta liquidazione al soggetto finanziatore della perdita sull’operazione finanziaria garantita;

p) “RNA”: il Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, valgono le ulteriori definizioni adottate nel decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 248 e nelle vigenti disposizioni operative.

Art. 2

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto, ai sensi di quanto previsto all’articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge, stabilisce le modalità di attuazione del contributo in conto interessi di cui al medesimo articolo 2-ter e individua altresì il soggetto incaricato della gestione del relativo intervento.

Art. 3

(Gestore)

1. La gestione dell’intervento di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge è affidata al Gestore.

2. Per la regolamentazione dei rapporti inerenti alla gestione dell’intervento, il Ministero e il Gestore sottoscrivono apposito atto aggiuntivo alla convenzione.

3. Per la gestione dell’intervento, sono riconosciuti al Gestore compensi per un importo pari al 2 per cento delle risorse di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del decreto-legge.

Art. 4

(Operazioni finanziarie ammissibili)

1. Possono beneficiare del contributo in conto interessi di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge le operazioni finanziarie, concesse alle PMI ammissibili, ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi dell’articolo 2-bis del medesimo decreto-legge.

Art. 5

(Agevolazione concedibile)

1. Il contributo in conto interessi di cui al presente decreto è concesso alle PMI ammissibili ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.

2. L’importo del contributo in conto interessi è pari al valore complessivo, attualizzato alla data di concessione dello stesso, della differenza tra:

a) gli interessi calcolati, nell’arco dell’intera durata dell’operazione finanziaria garantita, al tasso contrattuale; e

b) gli interessi determinati applicando alla medesima operazione un tasso di interesse pari al 50 per cento del tasso contrattuale.

3. Ai fini dell’attualizzazione, è applicato il tasso, vigente alla data di concessione del contributo, determinato in conformità a quanto stabilito nella comunicazione 2008/C 14/02.

4. Il contributo di cui al presente decreto è cumulabile con altri aiuti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento de minimis.

Art. 6

(Richiesta del contributo)

1. Ai fini della richiesta del contributo in conto interessi di cui al presente decreto, le PMI ammissibili devono compilare, in sede di richiesta della garanzia del Fondo, l’apposita sezione del modulo della medesima domanda di agevolazione del Fondo, indicando altresì l’IBAN relativo al conto corrente, intestato all’impresa medesima, su cui si richiede l’accreditamento dell’agevolazione.

2. Alla richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo presentata dal soggetto richiedente devono essere allegate:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge. Con la medesima dichiarazione, i soggetti dichiaranti attestano altresì l’importo dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente sottoposta alle procedure concorsuali, ai fini della verifica dell’ulteriore condizione prevista dal medesimo articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge;

b) la dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 2, del decreto-legge, dal soggetto finanziatore, attestante che il tasso di interesse applicato all’operazione finanziaria oggetto della richiesta di garanzia e di contributo non è superiore al tasso di interesse medio praticato, nell’ultimo anno, su operazioni finanziarie aventi finalità e forma tecnica analoghe concesse alla stessa impresa, ovvero, in assenza di tale riferimento, a imprese con caratteristiche e profilo di rischio simili.

Art. 7

(Concessione ed erogazione del contributo)

1. Il Gestore, ai fini della concessione del contributo in conto interessi di cui al presente decreto, verifica:

a) il rispetto delle condizioni e dei massimali di cui al regolamento de minimis;

b) l’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia.

2. In caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 1, il Consiglio di gestione, su proposta del Gestore, concede il contributo. In esito alla delibera di concessione del contributo, il Gestore provvede agli adempimenti relativi alla registrazione dell’aiuto nel RNA, comunicando il relativo esito al soggetto beneficiario. Laddove l’importo del contributo richiesto dall’impresa comporti il superamento del massimale di cui al regolamento de minimis, la misura del contributo concedibile è conseguentemente ridotta entro il massimale di aiuti “de minimis” disponibile per l’impresa. Nel caso di esito negativo delle verifiche o di insussistenza dei requisiti di ammissibilità al beneficio, il Gestore procede alla trasmissione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, come previsto all’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il contributo è erogato dal Gestore, in unica soluzione e in via anticipata, sul conto corrente indicato dal soggetto beneficiario nel modulo di domanda di agevolazione del Fondo, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dell’assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell’ambito delle attività di verifica di cui al comma 3, il Gestore provvede all’erogazione del contributo secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l’attivazione dell’intervento sostitutivo di cui all’articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti, secondo quanto previsto all’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Art. 8

(Controlli)

1. I controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di richiesta del contributo sono effettuati dal Gestore con le modalità stabilite alla parte V delle disposizioni operative.

2. Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Gestore o dal Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti disposte dai predetti soggetti, nonché a custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa ai dati e alle informazioni oggetto di dichiarazione.

Art. 9

(Revoca dell’agevolazione)

1. Il contributo di cui al presente decreto è revocato nei seguenti casi:

a) qualora sia revocata l’agevolazione connessa alla concessione della garanzia al ricorrere delle fattispecie e secondo le modalità previste dalle disposizioni operative;

b) le dichiarazioni rese dal soggetto beneficiario nell’ambito del procedimento risultino false o non conformi ai dati e/o elementi effettivamente rilevati;

c) escussione della garanzia a seguito dell’inadempimento della PMI ammissibile degli obblighi connessi alla restituzione del finanziamento oggetto di garanzia. In tal caso, la revoca è disposta in misura parziale, tenendo conto del periodo di regolare adempimento da parte della PMI ammissibile degli oneri legati all’operazione finanziaria oggetto di garanzia.

2. Al ricorrere dei casi di cui al comma 1, il Consiglio di gestione dispone la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione e procede al recupero delle risorse erogate, maggiorate di interessi e sanzioni secondo legge. Le risorse oggetto di recupero affluiscono al Fondo e sono utilizzate per finanziare la ordinaria attività di concessione di garanzie da parte del medesimo Fondo, in conformità alle disposizioni operative.

Art. 10

(Disposizioni finali)

1. Possono altresì accedere al contributo di cui al presente decreto anche le PMI ammissibili che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state ammesse alla garanzia del Fondo ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge. In tali casi, il soggetto che ha richiesto la predetta garanzia del Fondo trasmette al Gestore l’apposito modulo, il cui fac-simile è reso disponibile sul sito Internet del Fondo (www.fondidigaranzia.it) e che contiene, tra gli altri elementi, il codice identificativo della garanzia già concessa dal Fondo, l’IBAN relativo al conto corrente, intestato all’impresa medesima, su cui si richiede l’accreditamento dell’agevolazione, la dichiarazione resa dal soggetto finanziatore di cui all’articolo 6, comma 2, lettera b) del presente decreto.

2. Agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente decreto si provvede in conformità con quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, della legge 27 ottobre 2023, n. 160.

3. In allegato al presente decreto è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Ai sensi dell’articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» sono pubblicate le informazioni relative alla misura agevolativa istituita con il presente provvedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nel sito internet del Ministero, www.mimit.gov.it e della sua adozione sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.