AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 124 del 3 giugno 2024

Contributi sanitari statunitensi (medicare e medical insurance) a carico del datore di lavoro USA non imponibili in Italia

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

Il Signor X (di seguito, anche l’Istante o il Contribuente) dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, assunto con contratto a tempo indeterminato da un datore di lavoro statunitense.

L’Istante ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all’INPS, in base alle disposizioni contenute nella vigente Convenzione previdenziale bilaterale tra Italia ed USA.

Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ”aggiunte” all’imponibile fiscale, anche le voci medicare e medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro.

Il Signor X segnala, per quel che concerne la medicare, che lo stesso contributo ai servizi sanitari e pensionistici viene trattenuto obbligatoriamente a carico del datore di lavoro USA, in base al Medicaid Act del 1965 (detto anche Social Security Amendment1965).

Al riguardo, l’Istante comunica che la medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration che gestisce la copertura sanitaria tramite l’Agenzia governativa Medicare.

Per quel che concerne la medical insurance (detta anche Obamacare) il Contribuente segnala che la stessa fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari.

Il datore di lavoro ha considerato entrambe le voci in busta paga (sia medicare che medical insurance) come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.

Ciò posto, l’Istante chiede di fornire chiarimenti in merito alla possibilità di considerare le voci medicare e medical insurance non tassabili in Italia in quanto contributi obbligatori per legge negli USA.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’Istante ritiene che le voci medicare e medical insurance (le quali, in quanto contributi obbligatori per legge, non possono essere considerate fringe benefit) non debbano essere soggette ad imposizione in Italia.

Alla luce della suddetta considerazione, l’Istante ritiene di poter riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro, provvedendo, inoltre, in caso di risposta positiva da parte della scrivente, a richiedere al datore di lavoro ”il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)”.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

In via preliminare, si evidenzia che le indicazioni che si forniscono di seguito fanno riferimento all’ipotesi in cui l’Istante risulti effettivamente fiscalmente residente in Italia, questione di fatto che esula dall’istituto dell’interpello di cui all’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (cfr. circolare n. 9/E del 1° aprile 2016).

Sulla base di tale premessa si evidenzia che, in virtù dell’articolo 3, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR del 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il Signor X deve essere assoggettato ad imposizione in Italia sul suo reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti nei periodi d’imposta di riferimento (compresi i redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, determinati secondo le modalità previste dall’articolo 51 dello stesso Testo Unico) al netto degli oneri deducibili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo TUIR.

Al riguardo, si rileva che, per quel che attiene alla fattispecie in esame, l’articolo 51 del TUIR dispone, al comma 1, che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Il successivo comma 2 del citato articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge.

Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, di cui al citato articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR, versati in uno Stato estero, si rinvia alle indicazioni fornite nel punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 326/E, secondo cui ‘‘tenuto conto che il legislatore ha fissato la disciplina dei contributi distinguendo soltanto i contributi obbligatori versati in ottemperanza a una disposizione di legge da quelli che, invece, tali non sono, si deve ritenere che sia irrilevante la circostanza che detti contributi, obbligatori o facoltativi, siano versati in Italia, sempreché le somme e i valori cui i contributi si riferiscono siano assoggettate a tassazione in Italia”.

Si rileva, pertanto, che, in base alle disposizioni contenute nel citato articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR ed alle indicazioni fornite nel suddetto documento di prassi (richiamate anche al punto 4.7 della Circolare dell’Agenzia delle entrate del 24 aprile 2015, n. 17), emerge che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all’estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.

Da ciò consegue che, nella fattispecie in esame, i contributi versati negli USA nell’ambito della medicare e della medical insurance, dal datore di lavoro del Signor X, non concorrono in tutto o in parte alla formazione del reddito imponibile in Italia del Contribuente nella misura in cui gli stessi sono ritenuti obbligatori in base alla vigente normativa interna statunitense.

Tale valutazione, di esclusiva competenza delle Autorità statunitensi, non può essere effettuata dall’Agenzia delle entrate, la cui competenza è limitata a fornire al Contribuente indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione della vigente normativa tributaria italiana (sia di quella contenuta nell’ordinamento giuridico interno che di quella recata dalle disposizioni dei Trattati internazionali vigenti nel nostro Paese).

L’Istante potrà, pertanto, rivolgersi alle competenti Autorità fiscali estere al fine di ottenere le relative attestazioni che certifichino, sulla base della normativa interna statunitense, l’obbligatorietà o meno (in tutto o solo per una quota parte) dei contributi in esame versati negli USA. Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita, in caso di richiesta, all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate.