Agenzia delle Entrate – Risposta n. 415 del 5 agosto 2022
Articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73. Contributo a fondo perduto cd. perequativo: imprese in difficoltà.
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, e’ stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ha presentato la domanda per richiedere il contributo a fondo perduto cd. perequativo, di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 ritenendone sussistenti i presupposti (il calo del risultato economico nel 2020 rispetto al 2019, la partita IVA attiva e la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021).
Al riguardo, l’istante evidenzia che:
- ha avuto alle proprie dipendenze meno di 50 dipendenti e, nel 2019, ha registrato un valore del fatturato e dell’attivo patrimoniale superiore a Euro 10 milioni;
- negli anni 2020 e 2021, il numero dei dipendenti è diminuito e il fatturato è sceso sotto la soglia di Euro 10 milioni, mentre l’attivo patrimoniale ha continuato ad attestarsi al di sopra di tale ammontare;
- non è un soggetto di cui all’articolo 162-bis del
In particolare, nell’istanza rappresenta di essere una società in liquidazione volontaria che nel settembre 2021 ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 160 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, Legge Fallimentare), con apporto di nuova finanza, di cui all’articolo 182 – quater della medesima Legge (concordato preventivo con presupposto lo stato di crisi).
Con la documentazione integrativa, acquisita con prot. n. …………. del……………………………………………………………………………… ,
l’interpellante ha rappresentato che «in nessun caso sussiste la perdita di più della metà del patrimonio netto per perdite cumulate, quindi in ogni caso e in ogni anno, compreso il 2021, la società piccola o media che sia non è mai “un’impresa in difficoltà” secondo la definizione comunitaria». Inoltre, in tale sede ha specificato che «non appena si sono resi conto del fatto che le circostanze di crisi potevano essere risolte positivamente solo attraverso una soluzione negoziata con i creditori sociali, i soci hanno individuato nella liquidazione seguita da ricorso per concordato preventivo la via migliore per il raggiungimento del risultato, inteso come progetto di mantenimento in esercizio dell’attività aziendale core business e liquidazione dell’attivo residuo non funzionale all’esercizio dell’impresa, mediante cessione dell’azienda a società terza con asta competitiva ovvero la soluzione concordataria liquidatoria con cessazione dell’attività in difetto dei necessari presupposti di equilibrio economico finanziario prospettico».
Al riguardo l’interpellante, richiamando le istruzioni contenute nella guida dell’Agenzia delle entrate relative al contributo perequativo, chiede se:
- il requisito dimensionale di micro o piccola impresa delineato nel framework temporaneo sia da verificare alla data del 31.12.2019 o alla data di presentazione dell’istanza;
- l’assoggettamento alla procedura di concordato preventivo, con presupposto lo stato di crisi, precluda la presentazione della domanda del contributo in argomento in quanto la predetta procedura deve intendersi come «procedura concorsuale per insolvenza».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che:
- il requisito dimensionale da prendere in considerazione sia quello alla data di presentazione della domanda di contributo perequativo (dicembre 2021);
- lo stato di difficoltà al 31 dicembre 2019 non sia rilevante;
- la domanda di concordato preventivo non rappresenti una causa ostativa per la richiesta del contributo in argomento, in quanto il relativo presupposto non è l’insolvenza ma lo stato di crisi dichiarato nella predetta domanda.
Pertanto, l’istante è del parere che il contributo perequativo sia spettante e, in quanto richiesto sotto forma di credito di imposta, possa essere utilizzato in compensazione.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare si evidenzia che, a prescindere dal parere di seguito riportato, non forma oggetto del presente interpello la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio in argomento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni- bis) ha introdotto nuovi contributi a fondo perduto per gli operatori economici colpiti dall’emergenza pandemica da “Covid-19”, in continuità con quanto già disposto per il precedente periodo di imposta 2020.
In particolare, l’articolo 1, commi 16-27, del decreto Sostegni-bis, ha previsto un nuovo contributo cd. “perequativo”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi, oltre che le modalità per la richiesta dello stesso.
Il comma 26, del citato articolo 1, dispone che «Ai fini del contributo (in argomento) si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 9 e da 13 a 17, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41».
Il comma 13, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 41 del 2021, dispone che «Le disposizioni del presente comma e dei commi da 14 a 17 si applicano alle misure di agevolazione contenute nelle seguenti disposizioni, per le quali rilevano le condizioni e i limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
Al riguardo si rammenta che nel paragrafo 7 della circolare 15/E del 2020 – avente ad oggetto «Compatibilità con il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» – è stato precisato che «L’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1). Qualsiasi riferimento nel quadro temporaneo alla definizione di “impresa in difficoltà” di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 deve essere inteso come riferimento alle definizioni contenute rispettivamente nell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e nell’articolo 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014».
Successivamente con la circolare n. 22/E del 2020 – quesito 2.8 Individuazione delle definizioni di “impresa in difficoltà” ai sensi della normativa dell’Unione europea sopra richiamata (in particolare le lettere A) e B) del punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014) – è stato rappresentato che «con la comunicazione del 29 giugno 2020 la Commissione europea ha modificato alcune condizioni relative alle misure temporanee di aiuti di Stato che ritiene compatibili a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere b) e c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) alla luce della pandemia di Covid-19. In particolare, per quanto di interesse ai fini della soluzione del presente quesito, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione)».
In relazione al quesito n. 1, si ribadisce che la già richiamata Guida al contributo perequativo ha specificato che, per accedere al citato contributo, è necessario che « l’impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza (…)».
Pertanto, si ritiene che, in relazione a tale quesito, analogamente a quanto affermato per la verifica dello stato di difficoltà, anche il requisito dimensionale, che tuttavia non forma oggetto di analisi in questa sede, vada verificato alla data del 31 dicembre 2019. Ne consegue che, ai fini della risposta al quesito n. 2 si assumerà acriticamente che l’istante sia incluso tra le imprese piccole e medie, ai sensi della disciplina Comunitaria, fermo restando che il parere di seguito riportato deve considerarsi non rilevante qualora (da elementi fattuali non rilevabili in sede di riposta ad interpello) emerga una diversa dimensione dell’impresa interpellante.
Con riferimento al quesito n. 2, si precisa quanto segue.
Coerentemente ai predetti documenti di prassi, la Guida al contributo perequativo, pubblicata nel sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, esplicita che «La sezione 3.1 del Temporary Framework richiede che il soggetto che se ne vuole avvalere possegga i seguenti requisiti: – l’impresa non risulta già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure l’impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti».
Sul punto, come richiamato dalla citata sezione 3.1, occorre fare riferimento all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che definisce il significato della locuzione «impresa in difficoltà».
In particolare, ai sensi del citato punto 18, un’impresa in difficoltà è tale se soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: «[…] c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori».
Ai sensi dell’articolo 160, comma 1, della Legge Fallimentare, «L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo (…)». Il successivo comma 3 stabilisce che «Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza».
A tal riguardo deve considerarsi quanto affermato dal Giudice nel decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 163 della Legge fallimentare. In tale decreto, infatti, si precisa che l’istante «versa in uno stato di insolvenza manifesta, non essendo in grado, per sua stessa ammissione, di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, potendo soddisfare soltanto in misura ridotta i propri creditori».
Pertanto, nel caso di specie, si ritiene che l’impresa istante sia riconducibile ai soggetti richiamati dalla lettera c) dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (“imprese in difficoltà), in quanto lo stato della situazione economica al 31 dicembre 2019, come descritta nei documenti allegati all’istanza, soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei confronti dell’interpellante di una procedura concorsuale per insolvenza, con la conseguente impossibilità di fruire del contributo a fondo perduto perequativo, di cui all’articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73.