AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 26 agosto 2021, n. 565
Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 – Contributo a fondo perduto ex art .1 DL n. 41/2021
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La signora X, in qualità di erede del signor Y, prospetta la seguente fattispecie.
Il signor Y ha svolto la professione di (…) fino al momento del suo decesso.
Non essendosi concluse tutte le operazioni dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti relativi alle prestazioni professionali poste in essere dallo stesso fino al momento del decesso (dovendo essere emesse ancora fatture per prestazioni già svolte ma non incassate), la partita Iva del signor Y risulta ancora attiva.
L’articolo 1 del DL 22 marzo 2021, n. 41 ha previsto per i soggetti titolari di partita Iva l’erogazione di un contributo a fondo perduto.
Il signor Y, in relazione alla sua attività di lavoratore autonomo, rispetta tutte le condizioni previste da tale norma.
In particolare:
a) Nell’anno di imposta 2019 l’ammontare dei compensi derivanti dall’esercizio della sua professione, di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, non ha superato i 10 milioni di euro;
b) L’ammontare medio mensile del fatturato nell’anno 2020 è stato inferiore di oltre il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019.
Ciò premesso, l’istante intende conoscere se sia erogabile ad essa ed al figlio, in qualità di eredi del signor Y, il contributo di cui all’articolo 1 del DL n. 41 del 2021, considerato che il comma 2 di tale articolo 1 prevede che il contributo “non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Il dubbio interpretativo riguarda il significato che viene attribuito alla nozione di “attività cessata” in relazione alla quale è collegata la spettanza o meno del contributo.
Nel caso di spettanza del contributo, l’istante intende altresì conoscere le modalità di presentazione della istanza telematica, con riferimento alla identificazione del soggetto richiedente e alla modalità di fruizione del contributo.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che, benchè il signor Y sia deceduto alla data di entrata in vigore del DL n. 41 del 2021, la sua attività, a tale data, non risulta essere cessata.
L’articolo 1, comma 2, del DL n. 41 del 2021 prevede che “il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto”..
L’istante, facendo riferimento ad una analoga disciplina avente ad oggetto il contributo a fondo perduto, previsto ai sensi dell’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, cita la circolare 13 giugno 2020, n. 15/E, in base alla quale “sono, in ogni caso, esclusi i contribuenti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 9 dell’articolo 25 del Decreto rilancio. In altri termini, quindi, non è consentito presentare l’istanza di accesso per soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata”.
La cessazione della partita Iva, osserva l’istante, in presenza di alcuni presupposti, non è contestuale alla data del decesso, in quanto l’attività professionale prosegue anche successivamente, fino alla integrale riscossione dei crediti professionali non ancora fatturati al momento della morte.
Con circolare 16 febbraio 2007, n. 11/E, al par. 7.1, viene precisato che “l’attività del professionista non si può considerare cessata fino all’esaurimento di tutte le operazioni, ulteriori rispetto all’interruzione delle prestazioni professionali, dirette alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, e, in particolare, di quelli aventi ad oggetto crediti strettamente connessi alla fase di svolgimento dell’attività professionale”.
Con risoluzione 20 agosto 2009, n. 232/E, è stato precisato che “la cessazione dell’attività per il professionista non coincide, pertanto, con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata”.
La risoluzione 11 marzo 2019, n. 34/E, ha richiamato le interpretazioni fornite con circolare n. 11 del 2007 e con risoluzione n. 232 del 2009, precisando che ” le indicazioni di cui ai richiamati documenti di prassi tornano applicabili anche agli eredi del professionista. Ciò significa che, in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella”.
Da ultimo, con risposta n. 20, fornita il 29 novembre 2019, viene confermato che “la cessazione dell’attività professionale, con conseguente cessazione della partita IVA, non può prescindere dalla conclusione di tutti gli adempimenti conseguenti alle operazioni attive e passive effettuate”.
Ciò premesso, l’istante ritiene che benchè il signor Y sia deceduto alla data di entrata in vigore del DL n. 41 del 2021 (23 marzo 2021), la sua attività non poteva essere considerata cessata alla medesima data, in quanto dovevano essere ancora fatturate alcune prestazioni professionali fornite in precedenza e non riscosse al momento del decesso.
L’interpellante ritiene che non trovi applicazione l’esclusione contenuta nel comma 2 dell’articolo 1 del DL n. 41 del 2021 e che quindi debba essere erogato al signor Y (con istanza presentata dagli eredi) il contributo a fondo perduto, in presenza di tutte le altre condizioni prescritte da tale articolo 1.
Ritiene inoltre che l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (che sarà presentata da uno dei due eredi in rappresentanza anche dell’altro) deve essere così compilata:
a) Nella sezione “soggetto richiedente” deve essere indicato il codice fiscale di uno dei due eredi del signor Y; deve inoltre essere riportato anche il codice fiscale del ‘de cuius’ nello spazio appositamente riservato, senza barrare la casella “erede che prosegue l’attività del de cuius”, non rientrando la fattispecie rappresentata in tale casistica;
b) Nella sezione “modalità di fruizione del contributo” si ritiene che debba essere opzionata la scelta della richiesta sotto forma di accredito su conto corrente cointestato degli eredi.
Infine, l’interpellante ha rappresentato che, essendo il termine di scadenza per produrre l’istanza per il contributo (28 maggio 2021) anteriore alla scadenza del termine previsto per la risposta alla presente istanza di interpello, l’istanza per il contributo, a fini precauzionali, verrà presentata in prossimità della scadenza secondo le modalità descritte.
Nel caso in cui la risposta all’istanza di interpello dovesse essere negativa, il contributo verrà restituito con i relativi interessi anche nell’ipotesi in cui il sistema abbia precedentemente rilasciato una ricevuta con la comunicazione di accoglimento.
Parere dell’agenzia delle entrate
Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 1 del DL 22 marzo 2021, n. 41, al comma 1 riconosce “un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario”.
Ai sensi del comma 4 di tale articolo 1 “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma”.
Il comma 2 di tale articolo 1 stabilisce che “Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto (…) “.
Come precisato con circolare 14 maggio 2021, n. 5/E “Ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto sostegni, sono esclusi dalla fruizione dell’agevolazione, in ogni caso: – i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto; (…)”
Dalla locuzione “non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto” si evince che per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (23 marzo 2021), e che, al fine di appurare la cessazione della attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa.
Pertanto, la cessazione della attività si verifica, in ogni caso, anche laddove, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge, abbia luogo il decesso del professionista.
Non si condivide pertanto il riferimento dell’interpellante al fatto che la partita Iva del signor Y sia ancora attiva, per escludere la cessazione della attività, che preclude l’accesso al contributo.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata dall’interpellante, si ritiene infatti che, al fine di poter beneficiare del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL n. 41 del 2021, non sia sufficiente che la partita IVA del signor Y risulti ancora attiva, al fine di fatturare alcune prestazioni professionali dallo stesso fornite in precedenza e non riscosse al momento del decesso.
Occorre tenere conto del fatto che i documenti di prassi richiamati dall’interpellante nella soluzione interpretativa prospettata si inseriscono in un contesto differente essendo diverse le finalità sottese ai chiarimenti contenuti in tali documenti..
Al riguardo, il fatto che la partita Iva sia tenuta aperta per potere riscuotere i compensi relativi a prestazioni professionali già fornite in precedenza non presuppone lo svolgimento di una attività professionale, ma risponde alla finalità di regolare i flussi economici di attività già svolte e concluse, per tutelare il gettito erariale ai fini dell’Iva.
Invece, il contributo accordato ai sensi dell’articolo 1 del DL n. 41 del 2021, è diretto a sostenere gli operatori economici che abbiano subito una riduzione del fatturato e dei corrispettivi nello svolgimento delle proprie attività in seguito alla emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel caso di specie, il decesso del signor Y si è verificato in data anteriore alla data di entrata in vigore del DL n. 41 del 2021 (23 marzo 2021), e pertanto, a tale ultima data, l’attività svolta dallo stesso era effettivamente cessata.
Ciò anche in considerazione del fatto che il rapporto tra cliente e professionista viene instaurato “intuitu personae” e quindi nel presupposto, di natura fiduciaria, che l’incarico professionale possa essere svolto solo dal professionista che ha ricevuto tale incarico.
Si fa altresì presente che nelle specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica delle istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, allegate al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 23 marzo 2021, viene espressamente chiarito che “il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021. Il mancato rispetto di tale requisito determina lo scarto della istanza in fase di accoglimento”.
Tutto ciò premesso, risultando la attività cessata e non risultando, pertanto, integrati tutti i requisiti per potere usufruire del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL n. 41 del 2021, si ritiene che agli eredi del signor Y non spetti il predetto contributo, in relazione alla attività professionale da lui svolta.
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