Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto se si rispettano le seguenti condizione:
- il della soglia massima di ricavi o compensi riferiti al periodo d’imposta 2019 (5 milioni di euro);
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi del fatturato o dei corrispettivi di aprile 2019.
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 34/2020 l’ammontare del contributo deve essere determinato applicando una specifica percentuale sul differenziale del fatturato tra i mesi di aprile 2019 e 2020, che varia a seconda dell’entità dei ricavi o compensi del 2019 di seguito riportato:
- il 20 per cento se i ricavi o compensi sono stati minori o uguali a € 400.000;
- il 15 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 400.000 e minori o uguali a € 1.000.000;
- il 10 per cento se i ricavi sono stati superiori a € 1.000.000 e minori o uguali a € 5.000.000.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 ad un quesito (paragrafo 3.1) ha precisato che per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio “Alla luce dei chiarimenti forniti con la circolare n. 15 del 13 giugno 2020 ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento (cfr. circolare n. 15/E del 2020, par. 2). Si precisa, in merito, che il rinvio nella circolare n. 15/E citata alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo.”
Pertanto per l’Agenzia delle Entrate il ricorso alla nozione di ricavi ai sensi del comma 10 dell’articolo 18 del DPR n. 600/73 è riferita esclusivamente ai fini della verifica della soglia di accesso che deve essere pari, al massimo, al limite dei 5.000.000,00 di euro di ricavi, diversamente per la determinazione della riduzione del fatturato e della percentuale del contributo occorre far riferimento al “fatturato” dei mesi di aprile 2019 e 2020 considerando l’ammontare delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, ma comprensivo di tutte le altre componenti del prezzo dei carburanti.
Per cui i distributori di carburante dovrebbero determinare l’entità della riduzione tra i fatturati di aprile 2019 e aprile 2020 considerando gli importi che hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA nei predetti mesi. Sul punto si ricorda quanto precisato dalla circolare n. 15/E/2020 con cui l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto estensibili alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2020 in relazione al quesito n. 2.2.5 «Verifica della condizione del calo del fatturato»)
e 2.2.6 («Verifica della diminuzione del fatturato per contribuenti che liquidano l’IVA trimestralmente»).
In particolare:
- l’ammontare delle fatture attive, al netto dell’IVA, con data di effettuazione ricadente in aprile (nonché l’ammontare delle fatture differite emesse nel mese di maggio, relative a operazioni effettuate in aprile);
- le note di variazione con data aprile;
- l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile.
Il predetto chiarimento, in ordine al requisito della diminuzione del fatturato, fa seguito nota pubblicata dalla Federazione Autonoma Italiana Benzinai a seguito dell’incontro congiunto tra i fiscalisti di Faib Confesercenti, Figisc Confcommercio e Fegica Cisl, “per i commercianti al minuto, categoria nella quale sono inclusi i gestori, si devono considerare il totale dei corrispettivi oltre ad eventuali fatture attive emesse, al netto dell’IVA, che hanno concorso alla liquidazione IVA del mese di aprile. Pertanto, considerato che il gestore dell’impianto di distribuzione carburanti annota giornalmente nel registro dei corrispettivi gli incassi del carburante e delle attività non oil, ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto, dovrà semplicemente verificare se il volume delle vendite registrate nel mese di aprile 2020 sono state inferiori ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, comprensivi in questo caso delle accise”.
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