L’Agenzia delle Entrate a poche settimane dalla scadenza (13 agosto 2020 ) dell’invio telematico della domanda per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del Decreto Legge n. 34 del 2020 ha pubblicato la circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 dopo la pubblicazione della precedente circolare n. 15/E del 13 giugno 2020.
La circolare n. 22/E/2020 ha chiarito molti dubbi sulle modalità di determinazione del contributo a fondo perduto e della verifica della spettanza. Oltre a nuove indicazioni anche in merito ai requisiti per includere (o escludere) determinate operazioni nel calcolo del fatturato di aprile 2019/2020
Uno dei chiarimenti più interessanti hanno riguardato al paragrafo § 3 relativo ai “Requisiti di accesso al contributo” è stato fornito in tema del calcolo del calo del del fatturato in caso dei distributori di carburanti e di agenti e rappresentanti di commercio e settore edile.
Sono state fornite anche indicazioni in caso di operazioni fuori campo IVA o di passaggi interni per le imprese che operano contestualmente in più attività.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere considerare, ai fini del calcolo del fatturato da confrontare per i mesi ai aprile 2019 con quello del 2020, in base all’articolo 6 del DPR 633/72 la data di effettuazione della cessione o prestazione ai fini IVA, anche qualora detta cessione o prestazione si riferisca a ricavi o compensi che sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.
Infatti nella risposta fornita al § 3.3 relativa al settore edile si chiarisce che occorre far riferimento a quanto precisato negli articoli 3 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Andranno quindi incluse le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL dell’anno precedente. Viene quindi individuato il momento di effettuazione nel momento di pagamento del corrispettivo oppure nel momento di emissione della fattura, se anticipata rispetto al pagamento.
Altra importante precisazione è quella relativa alla circostanza in cui il fatturato risulti pari a zero sia in aprile 2019 che in aprile 2020. In tale ipotesi, secondo l’Agenzia delle Entrate, non si considera soddisfatto il requisito del calo del fatturato, ancorché tale condizione derivi dall’esercizio di attività a carattere “stagionale”.
Altre precisazioni fornite dalla circolare in commento sono di seguito indicate:
- non sono da includere le cessioni di beni la cui consegna della merce è avvenuta in aprile 2019/2020 se è stata emessa fattura anticipata (ad esempio nel mese di marzo 2019/2020), in quanto, a norma dell’art. 6 comma 4 del DPR 633/72, l’emissione della fattura anticipa il momento di effettuazione ai fini IVA (limitatamente all’importo fatturato);
- sono da considerare i passaggi interni tra attività separate ai fini IVA (art. 36 comma 3 del DPR 633/72), per i quali è comunque dovuta l’emissione della fattura;
- devono essere incluse nel calcolo del fatturato mensile anche le fatture emesse su base volontaria, vale a dire quelle per le quali l’emissione non è obbligatoria.
Infine con la circolare in commento l’Agenzia delle Entrate ha ribadito l’esclusione degli esercenti arti e professioni, iscritti alla Gestione Separata anche nel caso di mancanza dei requisiti per accedere al bonus da 600,00 o 1.000,00 euro erogato dall’INPS.
Tra i beneficiari del contributo a fondo perduto non rientrano i titolari di partita IVA che:
- hanno diritto alla percezione del bonus INPS (articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
- sono iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i suddetti soggetti sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.
Nella tabella che segue vengono richiamate, in sintesi, le risposte ad alcuni quesiti posti.
| Possono fruire del contributo a fondo perduto le società in liquidazione (in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma)? | L’Agenzia delle entrate distingue due ipotesi:
L’interpretazione offerta delle Entrate non si ritiene condivisibile, posto che nessuna norma prevede una verifica dei motivi che hanno interrotto l’attività ordinaria, prevedendo l’esclusione soltanto per i soggetti per i quali la relativa partita Iva è stata cessata. |
| Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese già in difficoltà al 31.12.2019? | Secondo quanto chiarito con la comunicazione del 29 giugno 2020 della Commissione europea, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31.12.2019 in base alle definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). |
| Se la data di apertura della partita Iva risale al 2018, ma l’inizio attività è avvenuto nel 2019, spetta il contributo a fondo perduto anche in assenza della riduzione del fatturato? | Rileva esclusivamente la data di apertura della partita Iva, mentre è irrilevante la data di inizio attività. È quindi necessario verificare l’intervenuta riduzione del fatturato. |
| I professionisti iscritti alla gestione separata Inps che non possiedono i requisiti per beneficiare dell’indennità Inps (ad esempio, perché non hanno registrato la richiesta riduzione del fatturato), possono accedere al contributo a fondo perduto? | L’Agenzia delle entrate, giungendo a conclusioni non condivisibili, ritiene che “In considerazione del tenore letterale del comma 2 dell’articolo 25 del decreto rilancio, che rinvia ai contribuenti che rientrano nell’ambito soggettivo degli articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, quest’ultimi sono esclusi dalla fruizione del contributo a fondo perduto, indipendentemente dalla circostanza che siano o meno soddisfatti i requisiti di carattere oggettivo previsti dai predetti articoli 27 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18”. In realtà la norma espressamente esclude dal beneficio del contributo a fondo perduto soltanto “i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27”, ragion per cui non si comprendono le motivazioni della richiamata precisazione. |
| I contribuenti con fatturato pari a zero sia nell’aprile 2019 che nell’aprile 2020 (come, ad esempio, gli stagionali) possono beneficiare del contributo a fondo perduto? | No, perché non si può considerare soddisfatto il requisito del calo del fatturato. |
| Gli agenti e i rappresentanti possono beneficiare del contributo a fondo perduto anche se sono iscritti all’Enasarco? | Sì, possono beneficiare del contributo a fondo perduto. |
| Gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse di Previdenza private sono inclusi dell’ambito soggettivo di applicazione del contributo a fondo perduto? | No, gli studi associati composti da professionisti iscritti alle Casse private, “non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”. |
| Come va determinata la riduzione del fatturato per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio? | Ai fini della riduzione del fatturato è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento. Il rinvio alla nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, D.P.R. 600/1973, è stato operato esclusivamente ai fini della determinazione della soglia massima ricavi o compensi per l’accesso al contributo. |
| Ai fini della determinazione della riduzione del fatturato si deve tener conto delle operazioni interne alle imprese che operano contestualmente in più attività, con contabilità separata? | Sì, risultano incluse nella nozione di “fatturato” anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 633/1972. |
| Le operazioni fuori campo Iva, indicate in fattura pur in assenza di uno specifico obbligo, rilevano ai fini della determinazione del fatturato? | Sì, vanno prese a riferimento le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva, cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini Iva. Pertanto, se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione, la stessa va comunque inclusa. |
| Come va verificata la sussistenza dei requisiti per l’accesso al contributo a fondo perduto nel caso di affitto dell’azienda? | Nel caso di subentro in un contratto di affitto d’azienda occorre considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato. |
| Come deve essere determinata la riduzione del fatturato per gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 che risultano totalmente esonerati da obblighi contabili e di certificazione delle operazioni e che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 228/2001? | Gli imprenditori agricoli in regime agevolato di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972 e che svolgono la propria attività ai sensi dell’articolo 4 D.Lgs. 228/2001, per la verifica della riduzione del fatturato devono considerare unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell’esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. In assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con la conseguenza di non poter accedere al contributo. |
| Il 15 giugno il contribuente ha effettuato la richiesta del contributo a fondo perduto; il 24 giugno ha però presentato l’istanza di rinuncia. Il 25 giugno ha ricevuto l’accredito del contributo a fondo perduto. Come va restituito l’importo accreditato, privo di sanzioni ed interesse, poiché la richiesta di rinuncia è stata fatta precedentemente alla data del bonifico che è stato accreditato? | L’Agenzia delle entrate ha confermato che le sanzioni non sono dovute nel caso in cui la rinuncia presenta una data di protocollazione anteriore alla data di accreditamento del contributo. Il beneficiario dovrà limitarsi a restituire il contributo non spettante e i relativi interessi. |
| Come noto, il contributo a fondo perduto non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza. Spetta invece alle imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva? E agli imprenditori individuali che hanno sospeso la partita Iva perché hanno affittato l’unica azienda? | Le imprese inattive in CCIAA con partita Iva ancora attiva possono beneficiare del contributo a fondo perduto, non essendo cessata la partita Iva. L’imprenditore che concede in affitto la propria azienda, invece, non può beneficiare del contributo a fondo perduto perché non esercita attività d’impresa. |