Con l’art. 25 del Decreto legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è stato istituito, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19, a favore delle imprese e lavoratori autonomi e ai titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 un contributo a fondo perduto qualora il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 siano inferiori ai due terzi del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il calcolo dell’importo è determinato applicando una specifica percentuale che vari a secondo dei ricavi dichiarati per il 2019 (20%, 15% o 10%) alla differenza tra tali due valori con un minimo di euro 1.000 per le persone fisiche e euro 2.000 per gli altri soggetti.
Il contribuente che voglia ottenere il contributo in esame deve presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate con le modalità di cui al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 230439/2020. La presentazione della predetta istanza va effettuata tra il 15 giugno 2020 ed il 13 agosto 2020.
Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate è intervenuto, cercando di chiarire i numerosi dubbi suscitati dalla norma, con la circolare n. 15/2020.
La circolare in commento si è soffermata anche anche sul trattamento contabile del contributo a fondo perduto. Nella circolare viene precisato che il contributo a fondo perduto rappresenta un contributo in conto esercizio.
A tal proposito si rammenta che ai sensi del principio contabile OIC n. 12 rientrano nella categoria dei contributi in conto esercizio tutti i contributi che hanno “natura di integrazione dei ricavi dell’attività” dell’impresa o “di riduzione dei relativi costi ed oneri”.
Il contributo in conto esercizio, ad eccezione di quelli di natura finanziari, va indicato, in base all’OIC n. 12, nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico indicandoli distintamente in apposita sottovoce.
Inoltre sempre il principio OIC 12 regola la rilevazione contabile dal punto di vista temporale del contributo in conto esercizio. In base a tale principio, quindi, vanno rilevati contabilmente per competenza, nell’esercizio in cui sorge con certezza il diritto alla loro percezione, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
Va evidenziato che nella circolare n. 15/2020 dell’Agenzia delle Entrate viene precisato che in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo in esame è concesso sotto condizione risolutiva dopo aver effettua una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza.
Trattamento contabile
Alla luce del contenuto dell’artico 25 del D.L. n. 34/2020 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate il contributo dovrebbe essere rilevato contabilmente, non nel momento della data di presentazione dell’istanza o il rilascio della ricevuta che attesta la presa in carico dell’istanza, al momento in cui viene rilasciata la ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza.
Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate successivamente all’erogazione del contributo provvederà ad effettuare controlli sostanziale sui dati dichiarati e qualora a seguito dell’esito negativo del controllo sostanziale venga emesso un atto di recupero del contributo in tutto o in parte non spettante unitamente all’irrogazione delle sanzioni e gli interessi dovuti (art. 25 co. 12 del DL 34/2020), quindi, la condizione risolutiva si avveri, occorre rilevarne contabilmente gli effetti.
Trattamento fiscale
Come previsto dall’articolo 25 del D.L. n. 34/2020 il contributo a fondo perduto da COVID-19 non partecipa alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
Inoltre, esso, risulta del tutto irrilevante ai fini del rapporto ai sensi dell’art. 61 (deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRPEF) e dell’art. 109 co.5 (deducibilità dei componenti diversi dagli interessi passivi) e non è soggetto alla ritenuta operata ai sensi dell’art.28, co.2, D.P.R. 600/73.
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