La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11115 depositata il 28 aprile 2025, intervenendo in tema di contributo di bonifica, ha ribadito il principio secondo cui in tema di contributi di bonifica ex art. 10 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè, il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio.

In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (tra le tante: Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21176; Cass., Sez. 6-5, 29 novembre 2016, n. 24356; Cass., Sez. 5, 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., Sez. 5, 18 settembre 2019, nn. 23246, 23247, 23248 e 23251; Cass., Sez. 5, 11 marzo 2020, n. 6839; Cass., Sez. 5, 23 aprile 2020, n. 8079; Cass., Sez. 6-5, 1 aprile 2021, nn. 9097 e 9098; Cass., Sez. 5, 16 luglio 2021, n. 20359; Cass., Sez. 5, 8 aprile 2022, n. 11431; Cass., Sez. Trib., 27 luglio 2023, nn. 22730, 22912 e 22934; Cass., Sez. Trib., 29 novembre 2023, n. 33153). “

Per gli Ermellini la partecipazione al consorzio di bonifica è obbligatoria e la qualifica di consorziato del singolo proprietario è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza (art. 11, comma 2).

Su tali premesse, il “contributo consortile” (art. 11, comma 2) costituisce la prestazione pecuniaria dovuta anno per anno da ciascun consorziato per lo svolgimento dell’attività del consorzio in relazione al beneficio ritratto e per il funzionamento del consorzio medesimo. Esso costituisce onere reale sugli immobili ed è esigibile ai sensi dell’art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215. “

Per il Supremo consesso il contribuente è ammesso a provare in giudizio l’insussistenza del beneficio, sia sotto il profilo della sua inesistenza, con conseguente illegittimità del piano, in ordine a tale punto specifico, e correlativa disapplicazione dello stesso, sia in ordine ai criteri con cui il consorzio di bonifica abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei confronti dell’onerato (Cass., Sez. 5, 21 luglio 2010, n. 17066; Cass., Sez. 5, 23 marzo 2012, n. 4671; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9099; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2014, nn. 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765 e 10766; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2016, nn. 13127, 13128, 13130 e 13132; Cass., Sez. 5, 10 febbraio 2017, nn. 3599, 3600, 3601, 3602 e 3603; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, nn. 31850 e 31851; Cass., Sez. Trib., 28 dicembre 2023, nn. 36246 e 36273).”

Inoltre, per i giudici di piazza Cavour l’obbligo contributivo sussiste in ragione del beneficio fondiario, che, in mancanza di specifiche contestazioni, si presume in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile, poiché non rileva il luogo di esecuzione delle opere, ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l’esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati (Cass., Sez. 5, 12 novembre 2014, n. 24070).”

Contributo di bonifica e beni demaniali

Sul punto i giudici di legittimità hanno chiarito e ribadito che In base alla previsione del citato art. 10, comma 1, del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215: “Nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza”.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il riferimento onnicomprensivo della norma richiamata ai beni di “pertinenza” degli enti pubblici territoriali porta a concludere che anche i beni demaniali siano in linea di principio assoggettabili al potere impositivo di un consorzio di bonifica, non ostandovi il loro regime giuridico, contenuto nelle disposizioni del sopravvenuto codice civile, il cui art. 823 cod. civ., dispone che essi sono “inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano”, il che vuol semplicemente dire che essi non possono costituire oggetto di negozi giuridici di diritto privato, né possono essere usucapiti, in quanto del tutto non commerciabili, occorrendo, tuttavia, concretamente accertare se gli stessi, qualora inclusi nel perimetro consortile, traggano un vantaggio diretto e specifico dalle opere di bonifica, funzionale ad un loro incremento di valore (in termini: Cass., Sez. 5, 23 maggio 2014, n. 11466; Cass., Sez. 5, 25 giugno 2014, n. 14408; Cass., Sez. 1, 1 ottobre 2014, n. 20681; Cass., Sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21181; Cass., Sez. 5, 6 dicembre 2016, n. 24921; Cass., Sez. 6-5, 12 settembre 2018, n. 22222; Cass., Sez. 6-5, 13 settembre 2018, n. 22302; Cass., Sez. 5, 2 aprile 2020, n. 7664; Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2021, n. 26889).

Infine, nella sentenza in commento, in relazione ai beni demaniali compresi in un piano di classifica regolarmente approvato i giudici Supremi hanno riaffermato che riguardo al riparto dell’onere della prova della sussistenza del beneficio che si traduca in una qualità del fondo – che spetta allo Stato, come ad ogni contribuente, contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, fornendo gli elementi che dimostrino l’inesistenza di concreti benefici derivanti dalle opere consortili eseguite, nessun altro onere probatorio gravando altrimenti sul consorzio (Cass., Sez. 6-5, 12 settembre 2018, n. 22222; Cass., Sez. 5, 5 ottobre 2021, n. 26889).”