AGENZIA delle ENTRATE – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025
Contributo di solidarietà – Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al fair value di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Ai fini della corretta quantificazione del contributo di solidarietà straordinario (di seguito, anche il ”Contributo”), sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023, introdotto dall’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), con particolare riferimento all’identificazione del ”valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022” di cui all’ultimo periodo del comma 116, la cui quota pari al 25 per cento dello stesso costituisce il valore massimo del Contributo, la quota di utile 2021 relativa alla valutazione dei derivati al fair value, per i quali non è stato applicato l’hedge accounting, rileva ai fini del calcolo del menzionato limite quantitativo determinato sulla base del patrimonio netto.
Conseguentemente, le variazioni positive dei fair value contabilizzate a conto economico e confluite nel risultato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 devono essere considerate nel calcolo del cap del 25% del patrimonio netto 2021.
Al riguardo, si ricorda che il comma 116 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che il contributo di solidarietà si applichi ”sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022”.
Come precisato con la circolare n. 4/E del 2023, ai fini del calcolo della base imponibile, occorre ”fare riferimento all’importo indicato al rigo RF63 del modello di dichiarazione dei redditi Società di capitali, enti commerciali ed equiparati ”Redditi SC”, che costituisce il reddito imponibile ai fini del contributo in commento”.
L’aliquota da applicare alla base imponibile è stabilita dalla prima parte del comma 116, secondo cui il ”contributo straordinario è determinato applicando un’aliquota pari al 50 per cento sull’ammontare della” base imponibile. L’importo del contributo di solidarietà, così determinato, deve, infine, essere raffrontato con il parametro patrimoniale.
Ai fini del calcolo dell’importo effettivamente dovuto, l’ultimo periodo del comma 116 stabilisce, infatti, che l’ammontare ”del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022”.
Conseguentemente, per le imprese residenti in Italia aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l’importo teorico del Contributo come sopra determinato e il 25 per cento dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.
Con la risposta n. 339 pubblicata nel 2023, è stato chiarito che ”il patrimonio netto da considerare ai fini del limite del contributo di solidarietà non debba essere inciso dal valore della ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi””.
La riserva da valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario deriva dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati ed è destinata a essere ricompresa nelle voci del conto economico al momento in cui si realizzano i flussi finanziari futuri oggetto della strategia di copertura (cd. recycling della riserva CFH).
Al riguardo, nella richiamata risposta, si precisa che le riserve CFH:
non solo sono ”indisponibili” e per loro natura ”irrilevanti ai fini dell’utilizzo del patrimonio netto”;
ma rappresentano, altresì, ”componenti temporanee per natura”, in quanto destinate ad essere girate a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio che non possono essere considerate espressione in tale momento degli extraprofitti obiettivo del contributo qui in esame.
Tutto ciò premesso, si ritiene che la scelta del redattore del bilancio di attivare la copertura di cash flow, al ricorrere dei relativi presupposti, esprima una precisa regola contabile di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale in base alla quale i flussi che vanno ad alimentare la riserva CFH vengono ”rinviati” agli esercizi futuri salvo poi assumere rilievo reddituale (confluendo, quindi, nell’utile/perdita dell’esercizio) al momento del cd. recycling della menzionata riserva. Tale ricostruzione contabile appare avvalorata anche da quanto previsto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dall’articolo 2 del D.M. 8 giugno 2011, che, in linea di principio, conferma la rilevanza fiscale di tale fenomeno al momento dell’imputazione a conto economico secondo i principi di ”derivazione” e ”presa diretta” dal bilancio.
Diversamente, si evidenzia che le valutazioni al fair value positive e negative dei derivati speculativi rappresentano utili/perdite che concorrono direttamente alla determinazione del risultato di esercizio e, dunque, della consistenza del patrimonio netto.
Le valutazioni al fair value dei derivati speculativi non assumono, infatti, la veste di ”componenti temporanee per natura”, per cui i relativi utili, formatisi nel periodo di osservazione attenzionato dalle disposizioni in esame in coerenza con i principi espressi nella risposta n. 339 del 2023 si considerano espressivi degli extraprofitti obiettivo del contributo di solidarietà e, in quanto tali, sono rilevanti ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto.
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