AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 339 del 5 giugno 2023
Articolo 1, commi da 115 a 119 della legge n. 197 del 2022 (cd. Legge di Bilancio 2023) – Contributo di solidarietà temporaneo: determinazione del limite patrimonio netto in presenza di riserve da CFH
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA S.p.A. (nel seguito anche la ”Società” o ”ALFA ”) è un soggetto operante nel settore dell’energia e si occupa della …
Per tutelarsi da tale rischio, la Società stipula contratti derivati di copertura e, per la contabilizzazione dei relativi flussi finanziari (i.e. cash flow) adotta quale soggetto IAS adopter le istruzioni contenute nel principio contabile IFRS 9.
La gestione di detti flussi è regolata da protocolli di gestione interni i quali, per quanto qui rileva, sono definiti sulla base del metodo di contabilizzazione del cash flow hedge, di cui all’IFRS 9.
In quest’ottica, l’istante ricorda che la Riserva cash flow hedge contabilizzata nel periodo di imposta chiuso al 30 settembre 2021 dalla Società identifica, di fatto, una posta di patrimonio netto per la parte ”efficace” del derivato rappresentativa di flussi finanziari attesi ma, a ben vedere, non ancora realizzati, in quanto ”sospesi” nell’attesa di transitare a conto economico una volta che si saranno concretizzati.
Mediante l’adozione delle istruzioni previste dal richiamato principio contabile, nel periodo di imposta chiuso al 30 settembre 2021 ALFA ha registrato una riserva positiva da cash flow hedge all’interno del patrimonio netto, in relazione alla copertura dei flussi finanziari attesi, per un importo di euro … (nel seguito, anche solo ”Riserva cash flow hedge”). Comprendendo la Riserva cash flow hedge, il patrimonio netto della Società ammonta, per il periodo di imposta chiuso al 30 settembre 2021, a complessivi euro ….
In tale contesto la legge n. 197 del 2022 (cd. Legge di Bilancio 2023), con l’articolo 1, commi da 115 a 119, ha introdotto il ”contributo di solidarietà temporaneo” per l’anno 2023 a carico dei soggetti che, nel territorio dello Stato:
esercitano per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
esercitano l’attività di produzione di gas metano e di estrazione di gas naturale;
rivendono energia elettrica, gas naturale;
importano energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi a titolo definitivo, per la successiva rivendita o introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea; o esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
La norma citata prevede, in primis, una valutazione di prevalenza, ai fini dell’assoggettamento al Contributo, nel senso che il prelievo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta 2022 (rectius, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) deriva dalle attività sopra elencate (cfr. co. 115, art. 1, Legge di Bilancio 2023).
Il Contributo è pari al 50% della quota di reddito complessivo, determinato ai fini Ires, relativo all’anno 2022 (rectius, antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023) che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 (i.e. negli anni 2018, 2019, 2020 e 2021). Nel caso in cui la media dei predetti redditi complessivi sia negativa, si assume un valore pari a zero.
L’ammontare del Contributo, in ogni caso, non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, vale a dire del periodo di imposta 2021 della Società.
In proposito, con la circ. 4/E del 2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che ”per le imprese residenti in Italia aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare, il contributo di solidarietà è dovuto per un ammontare pari al minor valore tra l’importo teorico del contributo come sopra determinato e il 25 per cento dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021”.
In virtù dell’attività svolta, la Società ricade tra i soggetti tenuti al pagamento del Contributo ed è tenuta a verificare l’entità del pagamento dovuto sulla base dei parametri indicati dalla norma così come appena descritti.
Tutto quanto ciò premesso, stante l’assenza di specifici chiarimenti di prassi in merito alle modalità applicative del Contributo, l’istante chiede di sapere se la Riserva cash flow hedge debba essere compresa tra le poste di patrimonio netto a cui dover far riferimento per la determinazione del limite quantitativo massimo (25%) del contributo di cui alle richiamate disposizioni.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
A parere dell’istante il valore del patrimonio netto 2021 il cui 25% rappresenta l’importo massimo dovuto a titolo di Contributo ai sensi dell’art. 1, co. 116 della legge n. 197 del 2022 deve essere assunto non tenendo conto della Riserva cash flow hedge, posto che trattasi di una riserva con natura meramente figurativa, ovverosia soltanto rappresentativa di flussi finanziari attesi e non ancora realizzati, quindi, inidonea a rappresentare l’effettiva patrimonializzazione di una società.
Per avvalorare la propria conclusione, l’istante rappresenta in primis che:
in applicazione delle regole contenute nell’IFRS 9, l’adozione del cash flow hedge, riferito alla copertura dell’esposizione a variazioni dei flussi di cassa attribuiti a rischi particolari associati con attività o passività finanziarie esposte in bilancio o a scambi futuri, comporta la sospensione in una specifica riserva di patrimonio netto (i.e., la Riserva cash flow hedge) degli effetti economici della variazione di valore dello strumento di copertura. Le riserve derivanti dall’hedge accounting, in sintesi, sono esclusivamente una componente valutativa di una ”gamba” dell’operazione di copertura che sarà destinata a scomparire una volta che la copertura viene a realizzarsi. Esse, pertanto, non sono rappresentative della effettiva patrimonializzazione di una società;
l’assetto normativo delineato con le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 l’art. 6 del D.Lgs. 38/2005 e dall’art. 2426, co. 1, n. 11bis del codice civile valorizza per definizione (i.e., riserve non distribuibili e indisponibili) il carattere meramente ”figurativo” della Riserva cash flow hedge, sancendone la non distribuibilità e la sua categorica indisponibilità.
A parere dell’istante, il carattere di indisponibilità della citata Riserva è eccezionalmente derogato per la copertura delle perdite di esercizio, ma solo dopo che siano state utilizzate le riserve disponibili e la riserva legale (ciò nel presupposto che detta Riserva venga poi immediatamente reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi).
Per quanto appena detto, dunque, la predetta riserva identifica, a parere dell’istante, una posta ”figurativa”, inidonea a rappresentare, in termini sostanziali, una variazione del patrimonio della Società a seguito di un utile effettivamente realizzato.
A ulteriore supporto di quanto appena illustrato, l’istante richiama un precedente della stessa Amministrazione finanziaria in tema di ACE (cfr. D.M. 3 agosto 2017) con riferimento a una riserva ”negativa” (risposta ad interpello n. 284 del 23 aprile 2021) con il quale è stato riconosciuto come ”la riserva da valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario […] ha natura meramente figurativa e non comporta effettiva variazione delle risorse patrimoniali a disposizione della società”. In tale ambito, dunque, l’Amministrazione ha concluso che ai fini della quantificazione del limite del patrimonio netto ex art. 11, D.M. 3 agosto 2017, la ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi non dovrà essere considerata”.
Da ultimo, l’interpellante precisa che occorre altresì richiamare la ratio della normativa in commento, ricavabile non solo dalla norma nazionale (descritta in premessa), ma anche dal considerando n. 14 del Regolamento UE 2022/1854, per il quale ”il contributo di solidarietà è uno strumento adeguato a gestire gli utili eccedenti in caso di circostanze impreviste. Tali utili non corrispondono agli utili ordinari che le imprese […] si sarebbero aspettati o avrebbero potuto prevedere di ottenere in circostanze normali, se non si fossero verificati eventi imprevedibili sui mercati dell’energia […]”.
Da tali passaggi risulta come l’obiettivo del legislatore sia quello di assoggettare al Contributo di solidarietà soltanto i cd. ”utili eccedenti”, conseguiti nel 2022 per eccezionali condizioni di mercato dai soggetti che svolgono in via più che prevalente (nella misura almeno del 75 per cento) attività nei settori del petrolio, del gas e dell’energia elettrica. A ben vedere, quindi, il riferimento agli ”utili eccedenti” richiede una precipua valutazione di effettività dell’utile conseguito, ovverosia di concreta manifestazione del medesimo.
Alla luce di quanto sopra argomentato, l’istante conclusivamente ritiene che la Riserva cash flow hedge non debba essere considerata nel computo del patrimonio netto di ALFA ai fini della quantificazione del Contributo dovuto. Ciò in quanto detta Riserva, meramente figurativa, non è adatta a comportare una variazione sostanziale di patrimonio netto, posto che è afferente a flussi finanziari non ancora verificatisi e che, stante la volatilità del loro valore (connessa al rapporto di copertura), non è detto che trovino in futuro completa ed effettiva manifestazione.
D’altro canto, continua l’interpellante, ove invece la Riserva cash flow hedge venisse compresa ai fini del calcolo del limite del Contributo dovuto vale a dire nella misura massima del 25% del patrimonio netto dovrebbe tenersi conto della possibilità che la Riserva sia, in ipotesi, negativa, con la conseguenza che l’inclusione della stessa nel computo del limite del patrimonio netto dovrebbe erodere il Contributo medesimo, recependo come ”effettivi” dei costi non ancora sostenuti dalla Società.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si evidenzia che la presente risposta viene resa sulla base delle argomentazioni esposte e degli elementi rappresentati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità, correttezza e concretezza; essa, inoltre, attiene esclusivamente al quesito interpretativo espressamente sollevato dall’interpellante, relativo alla rilevanza dei ricavi per hedging ai fini del calcolo del limite del patrimonio netto ai fini della determinazione del contributo di cui di cui ai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023.
Le richiamate disposizioni hanno introdotto un contributo di solidarietà straordinario, sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 (di seguito anche ”contributo di solidarietà”), per i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, determinate attività (i.e. attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione degli anzidetti beni o di introduzione in Italia, sempre dei medesimi beni, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita).
Tale contributo di solidarietà, come precisato nella relazione illustrativa alla norma che lo ha introdotto, «costituisce, per l’anno 2023, una misura nazionale equivalente al contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia».
I primi chiarimenti sul predetto contributo sono stati forniti con la Circolare 4/E del 2023 cui, per quanto non diversamente previsto, si rinvia.
Per quanto di specifico interesse ai fini del quesito formulato con l’istanza in oggetto, il comma 116 dell’articolo 1 individua la base imponibile del contributo di solidarietà e l’aliquota per la determinazione del contributo stesso; al riguardo, la norma prevede che il contributo di solidarietà si applichi «sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle società relativo al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022».
L’importo del contributo di solidarietà deve, infine, essere raffrontato con un ultimo parametro patrimoniale. Ai fini del calcolo dell’importo effettivamente dovuto, l’ultimo periodo del comma 116 stabilisce, infatti, che l’ammontare «del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022».
Con la richiamata circolare 4/E del 2023 è stato chiarito che, ai fini della previsione in esame, si tiene conto dell’ammontare di patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021.
Nel caso di specie, fermo restando il rinvio ai dati di bilancio, l’istante chiede di sapere se la voce dello stato patrimoniale che rappresenta le ”riserva cash flow hedge” debba essere compresa tra le poste di patrimonio netto a cui dover far riferimento per la determinazione del sopra richiamato limite quantitativo.
Al riguardo giova ricordare che l’articolo 2426, comma 1, n. 11bis del codice civile, in base al quale anche i soggetti OIC adopter devono rilevare gli strumenti finanziari derivati in bilancio al loro fair value, dispone che:
”le variazioni del fair value sono imputate al conto economico se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura;
le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite” (enfasi aggiunta).
Per quanto concerne i soggetti IAS/IFRS adopter, cui l’Istante appartiene, l’IFRS 9 (che ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2018 lo IAS 32) disciplina la rappresentazione delle tecniche di copertura nel capitolo 6 (per i soggetti OIC compliant, invece, rileva l’OIC 32 introdotto in applicazione delle sopra richiamate disposizioni del codice civile).
Nel citato capitolo 6 si definisce come copertura di flussi finanziari la ”copertura dell’esposizione contro la variabilità dei flussi finanziari attribuibile a un particolare rischio associato con tutte le attività o passività rilevate o una loro componente (quali tutti o solo alcuni pagamenti di interessi futuri su un debito a tassi variabili) o a un’operazione programmata altamente probabile e che potrebbe influire sull’utile (perdita) d’esercizio (paragrafo 6.5.2, lettera b).
Più in particolare, l’IFRS 9 prevede che:
la copertura di flussi finanziari deve essere contabilizzata come segue (par. 6.5.11, lettere da a) a c)):
– la componente separata di patrimonio netto associata all’elemento coperto (riserva per la copertura dei flussi finanziari) è rettificata al minore importo tra i seguenti (in termini assoluti):
– l’utile o la perdita cumulati sullo strumento di copertura dall’inizio della copertura; e
– la variazione cumulata del fair value (valore equo) (al valore attuale) dell’elemento coperto … dall’inizio della copertura”;
– la parte di utile o perdita sullo strumento di copertura che risulta essere una copertura efficace … deve essere rilevata nelle altre componenti di conto economico complessivo;
– eventuali utili o perdite residui sullo strumento di copertura … rappresentano la parte inefficace della copertura che deve essere rilevata nell’utile (perdita) d’esercizio”;
la riserva per la copertura dei flussi finanziari, inoltre, deve essere riclassificata ”nell’utile (perdita) d’esercizio come rettifica da riclassificazione (cfr. IAS 1) nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata)” par. 6.5.11, lettera d), ii)).
Al riguardo, trovano applicazione le previsioni contenute nel comma 1, lettera b), dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005 il quale prevede un divieto di distribuzione delle ”riserve del patrimonio netto costituite e movimentate a seguito della valutazione delle attività e passività al valore equo (fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva” (enfasi aggiunta). Ai sensi dei successivi commi da 3bis a 5 del medesimo articolo 6, inoltre, le citate riserve:
si riducono in maniera corrispondente all’importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate;
sono indisponibili anche ai fini dell’imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359bis, primo comma, 2432, 2478bis, quarto comma, del codice civile;
possono essere utilizzate per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso esse sono reintegrate accantonando gli utili degli esercizi successivi”.
Tutto ciò premesso, con riguardo al quesito formulato dall’interpellante, da quanto sopra richiamato emerge che la riserva da valutazione al fair value dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario deriva dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati ed è destinata a essere ricompresa nelle voci del conto economico al momento in cui si realizzano i flussi futuri finanziari oggetto della strategia di copertura (cd. recycling della riserva cash flow hedging).
Inoltre, come sopra evidenziato, si tratta di una riserva (i cui effetti sono sospesi dal legislatore mediante l’apposizione di un vincolo di indisponibilità) che risulta limitata in applicazione delle previsioni contenute nell’articolo 6 del D.Lgs. n. 38 del 2005 (per i soggetti IAS come l’Istante), le quali determinano la sua irrilevanza perfino ai fini delle norme che monitorano la riduzione del capitale sociale, ai sensi degli articoli 2446 e 2447 del codice civile.
In sintesi, quindi, le Riserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi:
non solo sono ”indisponibili” e per loro natura ”irrilevanti ai fini dell’utilizzo del patrimonio netto”;
ma rappresentano, altresì, ”componenti temporanee per natura”, in quanto destinate ad essere girate a conto economico ”nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri attesi coperti hanno un effetto sull’utile (perdita) d’esercizio” (cfr. IFRS 9, par. 6.5.11, lettera d), ii) e articolo 2426, comma 1, n.11bis del codice civile) che non possono essere considerate espressione in tale momento degli extraprofitti obiettivo del contributo qui in esame.
Sulla base delle circostanze fin qui rappresentate, coerentemente con quanto chiarito con la risposta n. 284 del 2021, citata dallo stesso interpellante (ancorché ai fini della diversa questione della rilevanza delle analoghe riserve previste dall’OIC 32 nella determinazione della variazione della base ACE) si ritiene, pertanto, corretto che il patrimonio netto da considerare ai fini del limite del contributo di solidarietà non debba essere inciso dal valore della ”Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.