AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 08 luglio 2021, n. 468
Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
L’Istante, esercente l’attività di “lavaggio auto”, dichiara di avere svolto fino al giorno … luglio 2019 attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione e che, successivamente a tale data, ha proseguito con l’attività di lavaggio auto (che risulta tuttora attiva). In proposito fa presente che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019 è pari ad euro … mentre quello del 2020 è pari ad euro ….
Il contribuente osserva che il decreto Sostegni riconosce un contributo ai titolari di partita IVA, che nel 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 10.000.000, calcolato applicando una percentuale, individuata in base all’ammontare dei ricavi o compensi del 2019, alla diminuzione del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019.
Inoltre, con riferimento all’ammontare dei ricavi del 2019 da prendere in considerazione ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima di euro 10.000.000, l’istante fa presente che con la circolare n. 15/E del 2020, relativa al contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, al fine di rispettare la ratio dell’agevolazione, per «[…] i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio […] l’ammontare dei ricavi o compensi deve essere determinato al netto del prezzo corrisposto al fornitore».
L’istante rappresenta che nel 2019 ha conseguito ricavi dalla vendita di carburante pari ad euro …, a fronte di un prezzo corrisposto al fornitore di carburante pari ad euro ….Tutto ciò premesso, chiede di conoscere le corrette modalità di calcolo del contributo a fondo perduto introdotto dal decreto Sostegni in relazione al proprio caso concreto e personale.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il medesimo criterio previsto dalla circolare n. 15/E del 2020 per determinare, ai fini del soddisfacimento del requisito della soglia massima, l’ammontare dei ricavi dei distributori di carburante nel 2019 debba essere utilizzato anche allo scopo di individuare la percentuale da applicare alla diminuzione del fatturato medio mensile dell’anno 2020 rispetto a quello del 2019, nell’ambito del nuovo contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 1 del decreto legge 2 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto Sostegni). Di conseguenza, ritiene che la percentuale da applicare al proprio caso di specie sia quella di cui al citato articolo 1, comma 5, lettera a), pari al 60 per cento in quanto i ricavi ed i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro.
Parere dell’Agenzia delle entrate
In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).
In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.
L’agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:
– dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
– dall’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni “rosse”);
– dall’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;
– dall’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «contributo a fondo perduto COVID-19»).
Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.
Nel caso di specie, l’istante ha rappresentato che al momento di presentazione dell’istanza svolge l’attività esercente l’attività di “lavaggio auto” (codice ATECO 452091) avendo, altresì, chiuso l’attività di gestione di distributore di carburanti per autotrazione in data 11 luglio 2019.
Al riguardo si ritiene che ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto sostegni, sia necessario fare riferimento solo ai dati riguardanti l’attività di «lavaggio auto» svolta dall’istante. Ne consegue che in relazione all’attività di «distributori di carburante», che non risulta più attiva, non possono trovare applicazione i chiarimenti forniti in risposta al quesito n. 4.2 con la circolare n. 5/E del 2021.
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