AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 giugno 2021, n. 444

Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni

Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

Quesito

La Società ALFA s.n.c. è stata regolarmente costituita il …2019, con inizio attività in data .. 2020, e ha per oggetto sociale l’esercizio di attività di «bar ed altri esercizi simili senza cucina» cod. ATECO 56.30.00.

Con atto del …2020 (…) la Società ALFA s.n.c. acquisisce in affitto, dalla ditta individuale …, esercente l’attività di distributore di carburante, il ramo d’azienda relativo alla sola attività di bar posizionata all’interno della stazione di servizio e rifornimento di proprietà del cedente e dallo stesso gestita.

Si segnala che il medesimo ramo d’azienda, in fitto alla ALFA s.n.c. dal …2020, sino alla fine dell’anno 2019 risultava in fitto ad una terza ditta individuale del quale l’istante non possiede ulteriori informazioni.

Altresì giova precisare che sia la ALFA s.n.c., sia la ditta individuale …, sia la ditta individuale terza non hanno mai avuto, e tutt’ora non hanno, alcun vincolo di controllo o collegamento tra di loro e risultano gestite ed amministrate da soggetti anch’essi senza alcun vincolo di parentela o qualsivoglia tipo di collegamento l’uno con l’altro. La Società ALFA s.n.c. chiede di conoscere come calcolare nel proprio caso il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, decreto legge n. 41 del 2021, c.d. “Decreto Sostegni”.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

La Società ALFA s.n.c. ritiene che il caso sopra prospettato non integri una fattispecie di “riorganizzazione aziendale”, ad esempio trasformazione/fusione, che determini aggregazioni e/o disaggregazioni in grado di identificare una soluzione di continuità e coincidenza da parte dei medesimi titolari, nella gestione dello stesso ramo aziendale oggetto di fitto, poiché i “titolari effettivi” susseguitisi nella gestione del medesimo ramo aziendale (attività di bar) non hanno mai avuto e non hanno tutt’ora alcun vincolo sia oggettivo (controllo/collegamento) sia soggettivo (parentela) di nessuna natura o specie tra di loro, sicché i Soci della ALFA s.n.c. non si trovano nella situazione di gestire uno stesso compendio aziendale oggetto di fitto prima sotto una veste giuridica e dopo sotto un’altra per cui è da escludersi una operazione di riorganizzazione aziendale che integri una situazione di continuità gestorea del medesimo complesso aziendale in capo alla ALFA s.n.c.

La Società ALFA snc con riferimento al contributo a fondo perduto di cui l’articolo 1, decreto legge n. 41 del 2021, c.d. “Decreto Sostegni” ritiene di rientrare tra i “soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019” e pertanto di poter beneficiare del contributo, fermo restando tutti gli altri limiti e requisiti previsti dalla medesima normativa, senza dover rispettare la condizione ivi richiesta relativamente alla riduzione di fatturato anno 2020 su anno 2019.

Parere dell’Agenzia delle entrate

Preliminarmente si precisa che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito agli ulteriori requisiti per la fruizione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. “decreto Sostegni”), nonché all’operazione d’affitto di ramo d’azienda rappresentata nell’istanza.

Su ogni aspetto diverso da quello oggetto della presente istanza rimane pertanto fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.

In via preliminare, si rappresenta che non sono oggetto della presente risposta gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina agevolativa qui in commento, rimanendo in merito impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito, decreto sostegni), prevede il riconoscimento di «[…] un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario», nella misura e alle condizioni stabilite dai commi da 1 a 9 del medesimo articolo 1 (di seguito, «CFP COVID-19 decreto sostegni»).

In particolare, ai sensi del comma 8 del menzionato articolo 1, le modalità attuative per il riconoscimento del predetto contributo a fondo perduto sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021, prot. RU n. 77923/2021.

L’agevolazione qui in commento riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, erogati direttamente dall’Agenzia delle entrate e destinati ai soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”. Si tratta, in sintesi, dei contributi a fondo perduto previsti:

– dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto “Ristori”), convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

– dall’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, come sostituito dall’articolo 1-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, destinato agli operatori dei settori economici che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al medesimo decreto e che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto (cosiddette regioni “rosse”);

– dall’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, destinato ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana ad alta densità turistica straniera;

– dall’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. «contributo a fondo perduto COVID-19»).

Con le circolari n. 15/E del 13 giugno 2020, n. 22/E del 21 luglio 2020 e n. 25/E del 20 agosto 2020 e, da ultimo, con la circolare n. 5/E del 14 maggio 2021 sono stati forniti chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto COVID-19.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato rappresentato che «Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, in ordine alle modalità di fruizione del contributo a fondo perduto COVID-19 di cui al decreto sostegni, tenuto conto altresì delle criticità rappresentate da ordini professionali e associazioni di categoria, con la presente circolare vengono fornite ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti. Al riguardo, si precisa che per quanto qui non esaminato e tenuto conto delle differenze del «CFP COVID-19 decreto sostegni» rispetto al contributo a fondo perduto disciplinato dall’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, restano applicabili i chiarimenti già forniti con la circolare n. 15/E del 2020 e 22/E del 2020».

In merito al tema oggetto della presenta istanza, si rammenta che:

– con la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020 (cfr. paragrafo 2.1), emanata a seguito dell’introduzione del contributo a fondo perduto a opera del citato articolo 25 del D.L. n. 34 del 2020, è stato precisato che, in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale, «occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato» e che «in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un’operazione di conferimento d’azienda o di cessioni di azienda, (…) sul piano sostanziale, non si è in presenza di un’attività neocostituita»;

– con la successiva circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 (cfr. paragrafo 4.5), previo richiamo alla citata circolare n. 15/E del 2020, è stato chiarito che nell’ipotesi di subentro in un contratto d’affitto d’azienda, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima di ricavi o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato. Nel paragrafo 5.1 della medesima circolare è stato precisato che le indicazioni della circolare n. 15/E del 2020 in relazione ai soggetti aventi causa di un’operazione di riorganizzazione aziendale, sono estensibili «anche alle ipotesi in cui l’azienda sia pervenuta a seguito di donazione ovvero sia oggetto di un contratto d’affitto d’azienda (…). Anche in tale caso, quindi, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, occorrerà considerare i valori riferibili all’azienda oggetto del trasferimento».

Alla luce dei chiarimenti di prassi sopra richiamati, l’istante non può essere incluso tra i soggetti neocostituiti ai fini del contributo di cui all’articolo 1 del decretolegge n. n. 41 del 2021 e deve determinare il «CFP COVID-19 decreto sostegni» considerando gli effetti dell’acquisizione in affitto descritta in istanza, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato, nonché delle soglie di determinazione del «CFP COVID-19 decreto sostegni».