INPS – Messaggio 21 ottobre 2022, n. 3820
Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Ulteriori istruzioni operative
Come indicato nel messaggio n. 2905/2022, il termine ultimo per la presentazione delle domande per il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus Psicologo 2022), introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è fissato alle ore 23.59 del 24 ottobre 2022.
Pertanto, come parzialmente anticipato nella circolare n. 83/2022, al fine di consentire la corretta erogazione della prestazione nei termini stabiliti, si precisa quanto segue.
Dal 1° novembre 2022, l’Istituto ha 30 giorni di tempo per effettuare l’istruttoria centralizzata delle istanze acquisite ed entro tale termine gli operatori delle Strutture territoriali devono effettuare il riesame delle domande presentate con ISEE incompleto e/o difforme.
A tal fine gli operatori delle Strutture territoriali dovranno verificare che l’ISEE incompleto e/o difforme sia stato regolarizzato entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, attraverso le tre modalità alternative previste dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Completata l’istruttoria, l’Istituto, entro il 7 dicembre 2022, ufficializzerà con apposito messaggio l’approvazione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio e contestualmente provvederà a darne comunicazione agli interessati con le modalità già indicate nella circolare n. 83/2022, sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili.
Dal giorno di pubblicazione del predetto messaggio decorrono, per il beneficiario, i 180 giorni per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia con l’utilizzo del “codice univoco”.
Dall’8 dicembre 2022 sarà disponibile la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme delle stesse da parte dei professionisti. Rispetto a tale fase, con successivo messaggio saranno pubblicate le istruzioni operative per i professionisti, relative alla prenotazione e alla conferma delle sedute di psicoterapia.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - Utilizzo del…
- INPS - Messaggio n. 2127 dell' 8 giugno 2023 - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25…
- Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15- Istruzioni per la…
- INPS - Messaggio n. 2530 del 6 luglio 2023 - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022 -…
- Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio…
- INPS - Messaggio 21 luglio 2022, n. 2905 - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…