INPS – Messaggio n. 1152 del 18 marzo 2024
Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo – Risorse stanziate per l’anno 2023 – Decorrenza dei termini per l’invio delle domande
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica ai cittadini che, nel periodo della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
Con il decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 24 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, sono stati definiti i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo e l’importo massimo erogabile parametrato all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2023.
Con la circolare n. 34 del 15 febbraio 2024 sono stati indicati le modalità e i termini per la presentazione delle domande ai fini dell’erogazione del beneficio relativamente alle risorse stanziate per l’anno 2023.
Con il presente messaggio si ricorda che la domanda per ottenere il contributo può essere presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.
Per i richiedenti, residenti in Italia, in possesso di un ISEE in corso di validità di valore non superiore a 50.000 euro, la domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:
– portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino sul sito dell’Istituto www.inps.it, accedendo tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), il servizio dedicato è raggiungibile selezionando “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.
Successivamente al 31 maggio 2024, verranno stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il completamento delle attività per la definizione delle graduatorie sarà comunicato con un successivo messaggio. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie il beneficiario avrà 270 giorni di tempo per usufruire del contributo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 - Utilizzo del…
- INPS - Messaggio n. 2530 del 6 luglio 2023 - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022 -…
- INPS - Messaggio 21 luglio 2022, n. 2905 - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25…
- Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15- Istruzioni per la…
- INPS - Messaggio n. 2127 dell' 8 giugno 2023 - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25…
- Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Disciplina del beneficio…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Gli amministratori deleganti sono responsabili, ne
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n 10739 depositata il…
- La prescrizione quinquennale, di cui all’art. 2949
La Corte di Cassazione, sezione I, con l’ordinanza n. 8553 depositata il 2…
- La presunzione legale relativa, di cui all’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10075 depos…
- Determinazione del compenso del legale nelle ipote
La Corte di Cassazione, sezione III, con l’ordinanza n.10367 del 17 aprile…
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…