Con il Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato quali campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 devono essere utilizzati ai fini della determinare degli ammontari dei risultati economici d’esercizio da considerare ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” previsto dall’art. 1 commi da 16 a 27 del DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Il contributo a fondo perduto e destinato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (2019 per i soggetti “solari”).
Il riconoscimento del contributo è subordinato alla condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze.
La norma in commento demanda l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020) necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo ad un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Mentre la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta sarà stabilita dall’emanazione di un apposito Decreto Ministeriale.
I campi delle dichiarazioni dei redditi (730 e modelli REDDITI PF, SP, ENC e SC) relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio sono elencati nell’allegato A del Provvedimento n. 227357 del 4 settembre 2021.
Infine il provvedimento del 4 settembre dispone che con successivo provvedimento saranno approvati il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per presentare telematicamente le istanze con cui richiedere il contributo “perequativo”.
In ordine alla circostanza della necessità di presentare anticipatamente la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Si rammenta che nulla viene disposto sull’obbligo per i soggetti interessati alla presentazione dell’istanza per l’ottenimento del contributo a fondo perduto di quanto disposto dal comma 24 dell’articolo 1 del D.L. n. 73/2021 che testualmente recita: “L’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 16 può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e’ presentata entro il 10 settembre 2021.”
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata disposta la proroga della suddetta scadenza, fissandone il nuovo termine al 30 settembre 2021. Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre.
Il predetto differimento è stato annunciato con il comunicato del MEF n. 172 del 6 settembre 2021, di cui si riporta il testo ufficiale:
“Differito dal 10 al 30 settembre il termine di trasmissione della dichiarazione modello Redditi 2021 per i contribuenti che intendono richiedere il contributo a fondo perduto “perequativo”.
Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri viene modificata la scadenza prevista dall’articolo 1, comma 24, Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, in considerazione delle esigenze rappresentate dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.
Per tutti gli altri contribuenti, invece, la scadenza per l’invio del modello dichiarativo Redditi 2021 resta il 30 novembre”