AGENZIA DELLE ENTRATE – Comunicato 29 novembre 2021
Contributo “perequativo”, tutto pronto per l’invio delle istanze – Si parte oggi e c’è tempo fino al 28 dicembre – Online anche una Guida ad hoc delle Entrate
Via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021). Infatti, con il Provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, si definiscono il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata già a partire da oggi, 29 novembre, e fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida, un’utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.
Come si calcola il contributo: applicando cinque diverse percentuali a seconda dei ricavi – L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:
– 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
– 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
– 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
– 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
– 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e10.000.000 di euro.
Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.
Condizione base per la fruibilità del contributo – Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021.
La platea dei beneficiari – In merito, è opportuno ricordare che tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Modalità di trasmissione dell’istanza – Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo.
Come spiegato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
Finalizzazione dell’operazione ed accredito dell’importo calcolato dalle Entrate – Si ricorda che, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L’erogazione del contributo sarà effettuata – in base alla scelta del richiedente – mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 aprile 2022, n. 12223 - In tema di determinazione dei reddito d'impresa, il TUIR, art. 55 (oggi art. 88), comma 4, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 14 aprile 2022, n. 12222 - In tema di determinazione del reddito d'impresa, il TUIR, art. 55 (oggi art. 88), comma 4, che esclude debbano considerarsi sopravvenienze attive le rinunce ai crediti operate dai soci nei confronti…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 06 luglio 2021 - Contributo a fondo perduto per chi riduce il canone di affitto. Domande online da oggi al 6 settembre 2021. Un provvedimento e una nuova guida spiegano come accedere al beneficio
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 20 settembre 2021 - Chiarimenti in materia di Transfer pricing - Da oggi in consultazione lo schema di circolare dell’Agenzia - C’è tempo fino al 12 ottobre per l’invio di proposte e osservazioni
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 09 settembre 2021, n. C-107/19 - In base all’articolo 2 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003 la pausa concessa a un lavoratore durante il suo orario di lavoro giornaliero,…
- AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 31 maggio 2022 - Precompilata 2022, da oggi possibile l’invio - Nei primi 8 giorni 2,6 milioni di accessi ai modelli ondine - Un video e una guida spiegano le nuove regole per familiari e persone di fiducia
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Antiriciclaggio: i nuovi 34 indicatori di anomalia
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 maggio 202…
- La non vincolatività del precedente deve essere ar
La non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l’esigenza di ga…
- Decreto Lavoro: le principali novità
Il decreto lavoro (decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 “Misure urgenti p…
- Contenuto dei contratti di lavoro dipendenti ed ob
L’articolo 26 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha introdotti impo…
- Contratto di lavoro a tempo determinato e prestazi
L’articolo 24 del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ha modificato la d…