AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 29 luglio 2021, n. 521
Articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Contributo regionale erogato per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
ALFA (di seguito istante) fa presente che nel corso del 2020, al fine di evitare il collasso aziendale a causa dell’emergenza Covid-19, ha chiesto e ottenuto un finanziamento bancario di Euro …, importo che – avendo avuto accesso ai benefici previsti dal Bando «Titolo II Capo 3 – Circolante», pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione …2020 – sarà parzialmente coperto da un contributo «a fondo perduto» di euro …..
L’istante chiede conferma circa il non assoggettamento a tassazione del predetto contributo, a suo avviso assimilabile ai vari contributi a fondo perduto erogati dallo Stato nel corso del 2020 e del 2021 per far fronte alla pandemia da Covid-19.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’istante ritiene che il contributo regionale debba essere assimilato a quello previsto dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio ), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, quindi, che non debba essere assoggettato ad imposizione.
A tal fine evidenzia che in merito al contributo di cui al citato articolo 25, l’Agenzia delle entrate, al paragrafo 4 della circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, ha chiarito che «…Sul Piano contabile tale contributo a fondo perduto costituisce un contributo in “conto esercizio ” in quanto erogato ad integrazione di mancati ricavi registrati dal contribuente a causa della crisi causata dalla diffusione del COVID-19. In considerazione di ciò, in applicazione del principio contabile OIC12, il contributo sarà rilevato nella voce A5 del conto economico. Nel comma 7 viene stabilito che lo stesso «non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
Parere dell’Agenzia delle entrate
Preliminarmente si rappresenta che dal presente parere resta esclusa ogni considerazione in merito ai requisiti per l’attribuzione del contributo qui in esame, nonché sulla concreta quantificazione dello stesso. Sui predetti aspetti rimane perciò fermo ogni potere di controllo dell’amministrazione finanziaria.
L’articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che <I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
La Regione con atto dirigenziale del …- ha reso operative le disposizioni di cui al Titolo II – Capo 3 del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 17 del 30 settembre 2014, in materia di “Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese”, allo scopo di conseguire – nel rispetto delle indicazioni previste all’articolo 22 dell’Avviso per la presentazione delle istanze di accesso al contributo – gli obiettivi di cui alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 (“Quadro Temporaneo delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19′).
Al riguardo, dall’esame del predetto articolo 22 emerge che:
– il contributo è «erogato in forma di sovvenzione diretta determinata nella misura del 20% dell’importo di un nuovo finanziamento concesso da un Soggetto Finanziatore accreditato finalizzato a coprire carenze di liquidità legate a danni causati dall’epidemia “Covid19”. Tale aiuto potrà essere pari al 30%per tutte le imprese che assumeranno l’impegno ad assicurare nell’esercizio 2022 i livelli occupazionali in termini di ULA (unità lavorative annue) riferiti all’esercizio 2019. La sovvenzione diretta del 30% potrà essere richiesta esclusivamente da Soggetti proponenti che abbiano avuto occupati in termini di ULA nell’esercizio 2019»;
– la funzione della sovvenzione, come emerge dall’articolo 22 del citato Avviso, è quella di stimolare la domanda di nuova finanza da destinare “alle immediate necessità derivanti dall’esigenza di assicurare la ripresa delle attività economiche a seguito del fermo imposto dalla condizione emergenziale” (comma 2), con il fine ultimo di “garantire la continuità dell’operatività aziendale e la salvaguardia dell’occupazione” che l’emergenza causata dal Covid-19 ha messo a rischio (comma 5);
– il secondo allegato (B Circolante) è il modello di dichiarazione sostitutiva che il Soggetto Proponente è tenuto a sottoscrivere per autocertificare di avere subito perdite di fatturato o incrementi dei costi «in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa», nonché le singole attività in cui intende impiegare il finanziamento richiesto.
Per quanto sopra descritto, tenuto conte che la citata norma si riferisce ai contributi di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione”, il contributo concesso dalla citata Regione risulta riconducibile agli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» con la conseguenza che lo stesso non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini dell’IRES, né ai fini dell’IRAP.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente, nel presupposto della loro veridicità.
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