Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011.
Il contributo deve essere aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale oppure il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. e 16 comma. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 il Contributo unificato è aumentato della metà.
La naturadel contributo unificato e di entrata tributaria (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005), pertanto, l’opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. civ. SS.UU. 9840/11).
Patto di stabilità 2013
Gli importi sono aggiornate ai nuovi aumenti introdotti dall’art. 1 comma 25 del decreto sviluppo sulla stabilità, per l’anno 2013, relativamente ai procedimenti amministrativi. In seno al capoverso “d” della lettera “s”, del comma 6 dell’art. 37 D.L. n. 98/2011 convertito con modificazione dalla legge n. 111/2011, il legislatore ha previsto che “Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell’articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000”. Il nuovo art. 14 comma 3-ter del D.P.R. 115/2002 prevede ora che “nel processo amministrativo, per valore della lite nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, deldecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma1, lettera b), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste”. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione. Le nuove disposizioni si applicano ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (art. 1 comma 29).
CONTRIBUTO UNIFICATO
Tabella aggiornata al 9 gennaio 2013
Processo civile ordinario (1)
Valore | Importo del contributo |
Processi di valore fino a €. 1.100,00 | €. 37,00 |
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00 | €. 85,00 |
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00 | €. 206,00 |
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00 | €. 450,00 |
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00 | €. 660,00 |
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00 | €. 1.056,00 |
Processi di valore superiore a €. 520.000.00 | €. 1.466,00 |
(1) La cifra del contributo unificato aumenta in caso di Giudizio di Appello (da 37 a 55,50; da 85 a 127,50; da 206 a 309; da 450 a 675; da 660 a 990; da 1.056 a 1.584; da 1.466 a 2.199). Tale contributo unificato “aumentato” dal 30 gennaio 2013 raddoppierà ulteriormente (per la parte che ha proposto impugnazione) nel caso in cui le impugnazioni – anche incidentali – venissero dichiarate inammissibili, improcedibili o fossero totalmente respinte (da 55,50 a 111; da 127,50 a 255; da 309 a 618; da 675 a 1.350; da 990 a 1.980; da 1.056 a 3.168; da 2.199 a 4.398).
Processo Tributario
Valore della Causa | Contributo |
---|---|
Valore fino a € 2.582,28 | € 30,00 |
Valore superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000,00 | € 60,00 |
Valore superiore a € 5.000,00 e fino a € 25.000,00 | € 120,00 |
Valore superiore a € 25.000,00 e fino a € 75.000,00 | € 250,00 |
Valore superiore a € 75.000,00 e fino a € 200.000,00 | € 500,00 |
Valore superiore a € 200.000,00 | € 1.500,00 |
Valore indeterminabile
Procedimento | Importo del contributo |
Per i processi di valore indeterminabile | €. 450,00 |
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace | €. 206,00 |
Processi tributari di valore indeterminabile | €. 120,00 |
Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario
Valore | riduzione del contributo |
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito: Procedimento d’ingiunzione Procedimento per la convalida di sfratto Procedimento cautelare Provvedimenti possessori | 50% |
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo | 50% |
Giudizio di sfratto per morosità | 50% |
Giudizio di sfratto per finita locazione | 50% |
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento | 50% |
Procedimento sommario di cognizione | 50% |
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002 | 50% |
Procedimenti davanti al Giudice di Pace
Giudice di Pace |
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie |
Contributo ordinario |
Per i processi in materia di locazione |
Per i processi in materia di comodato Per i processi in materia di occupazione senza titolo |
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali |
Procedimento | Importo del contributo |
Separazione consensuale (711 c.p.c.) | €. 37,00 |
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970) | €. 37,00 |
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario) | €. 85,00 |
Separazione giudiziale | €. 85,00 |
Altri Procedimenti
Procedimento | Importo del contributo |
Procedimenti di volontaria giurisdizione | €. 85,00 |
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss | €. 37,00 |
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5) | €. 85,00 Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50) |
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione | CU ordinario |
Opposizione ad ordinanza – ingiunzione | C.U. ordinario oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002 |
Processi dinanzi alla Corte di Cassazione | C.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari |
Procedimenti di Esecuzione
Procedimento | Importo del contributo |
Processi di esecuzione per consegna o rilascio | €. 121,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00 | €. 37,00 |
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00 | €. 121,00 |
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare | €. 121,00 |
Processi di esecuzione immobiliare | €. 242,00 |
Processi di opposizione agli atti esecutivi | €. 146,00 |
Procedimenti di Diritto Fallimentare
Procedimento | Importo del contributo |
Insinuazione tempestiva al passivo | Esente |
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura | €. 740,00 |
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura | CU ridotto della metà |
Istanza di fallimento | €. 85,00 |
Procedimenti Esenti
Procedimento | Importo del contributo |
Procedimenti di rettificazione di stato civile | Esente |
Processi in materia tavolare | Esente |
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui: |
Procedimenti di assenza e morte presunta
Procedimenti di assenza e morte presuntaEsenteProcedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa
Esente
Processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”) Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU 115/02
Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria
Procedimento | Importo del contributo |
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie |
(Per i decreti ingiuntivi l’importo è ridotto della metà)
€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro
Esente
Giudizio di Cassazione
CU ordinario
Procedimenti davanti al Tar e al Consiglio di Stato
Procedimento | Importo del contributo |
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi | €. 300,00 |
Ricorsi avverso il silenzio | €. 300,00 |
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato | €. 300,00 |
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale | ESENTE |
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego | Contributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art. 9, co. 1-bis |
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonchè da altre disposizioni che richiamino il citato rito | €. 1.800,00 (prima: 1.500,00) |
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti |
Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00
€. 2.000,00
(prima: unica voce, 4.000,00)
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00
€. 4.000,00
(prima: unica voce, 4.000,00)
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall’art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti
Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00
€. 6.000,00
(prima: unica voce, 4.000,00)
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
€. 650,00
Altri ricorsi
€. 650,00
Nei casi di cui all’art. 13, comma VI-bis, d.P.R. 115/2002 (contributo unificato per i ricorsi proposti davanti TAR e Consiglio di Stato) il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione.
Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Valore | Importo del contributo |
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28 | €. 30,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00 | €. 60,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00 | €. 120,00 |
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00 | €. 250,00 |
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00 | €. 500,00 |
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00 | €. 1.500,00 |
|
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)
Azione civile nel procedimento penale |
Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.
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