Il contributo unificato introdotto con il D.L. 98/2011 che ha modificato l’articolo 9 del D.P.R. 115/2002 prevede che  per i ricorsi di primo o secondo grado notificati dal  7 luglio 2011  è applicabile il contributo unificato per “ciascun grado di giudizio”.

Il soggetto che prima si costituisce in giudizio, depositando il ricorso introduttivo, è tenuto al pagamento contestuale del contributo unificato. L’Amministrazione pubblica, invece, può optare per la prenotazione a debito dell’importo dovuto ex articolo 11 D.P.R. 115/2002.

L’importo da pagare per il contributo unificato è determinato dal valore della lite. L’articolo 13, comma 6-quater, D.P.R. 115/2002 prevede sia ricorsi principale che incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie il pagamento del contributo unificato.

Di seguito si riportano le tabelle, con l’importo del contributo unificato in base al valore della lite, per i vari procedimenti. La prima tabella riguarda il contributo per i ricorsi innanzi alle Commissioni Tributarie.

 CONTRIBUTO UNIFICATO VALORE DELLA LITE
 € 30 fino a € 2.582,28
 € 60 superiore a € 2.582,28 e fino a € 5.000
 € 120 superiore a € 5.000 e fino a €25.000 (e per le controversie tributarie di valore indeterminabile)
 € 250 superiore a € 25.000 e fino a € 75.000
 € 500 superiore a € 75.000 e fino a € 200.000
 € 1.500 superiore a € 200.000

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14, comma 3-bis, D.P.R. 115/2002 e dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il valore della lite è dato per ciascun atto impugnato dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atti irrogativi di sole sanzioni, invece, il valore della lite è costituito dalla somma di queste.Nel giudizio di cassazione il contributo unificato previsto per i giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie è raddoppiato in virtù di quanto previsto dall’articolo 13, comma 1-bis del D.P.R. 115/2002, applicabile anche nel processo tributario ex articolo 261 D.P.R. 115/2002.

Esso, comunque, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.

Inoltre, la parte, all’atto della costituzione in giudizio, è tenuta ad allegare la documentazione che certifica il pagamento del contributo unificato.

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con circolare n. 1 del 21/09/2011, ha previsto tre modalità di versamento:

  • modello F23;
  • presso gli uffici postali su apposito conto corrente;
  • presso le tabaccherie convenzionate su specifico contrassegno recante la dicitura “Contributo unificato tributario”.

In caso di omesso/insufficiente versamento del contributo unificato, secondo quanto precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con la citata circolare n. 1 del 21/09/2011, la segreteria della Commissione tributaria deve trasmettere alla parte un invito a regolarizzare la propria posizione ed è comunque tenuta a ricevere l’atto.

Ai fini sanzionatori il Ministero invita le segreterie a osservare la seguente graduazione:

  • 33% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene dopo la scadenza del termine indicato nell’invito, ma entro 60 giorni dalla notifica;
  • 150% dell’importo dovuto, se il pagamento avviene tra il 61° giorno e il 90° giorno successivo alla notifica dell’invito;
  • 200% dell’importo dovuto, negli altri casi.
Processo civile ordinario
Valore1° gradoImpugnazioneCassazione
Per i processi di valore fino a € 1.100,00€ 43,00€ 64,50€ 86,00
Per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00€ 98,00€ 147,00€ 196,00
Per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00€ 237,00€ 355,50€ 474,00
Per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
Per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00€ 759,00€ 1.138,50€ 1.518,00
Per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00€ 1.214,00€ 1.821,00€ 2.428,00
Per i processi di valore superiore a € 520.000,00€ 1.686,00€ 2.529,00€ 3.372,00
Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione (quindi non solo l’Appello ma anche il Reclamo, come confermato da circolare ministeriale) ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione.
Attenzione:
Nell’atto introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
– ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale
Il C.U. è aumentato della metà

Valore Indeterminabile
Valore1° gradoImpugnazioneCassazione
Per i processi civili di valore indeterminabile
(si prende lo scaglione fra € 26.000,00 ed € 52.000,00)
€ 518,00€ 777,00€ 1.036,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del Giudice di Pace€ 237,00€ 355,50€ 474,00
Per i processi di valore indeterminabile innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
(si prende lo scaglione fra € 5.000,00 ed € 25.000,00)
€ 120,00

Valore non dichiarato
Per i processi civili in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 1.686,00
Per i processi amministrativi in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 6.000,00
Per i processi tributari in cui manca la dichiarazione del valore
si prende lo scaglione più alto
€ 1.500,00

Giudice di Pace
I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarieC.U. Ordinario

Contributo al 50% rispetto al processo civile ordinario
Per i procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito. Ad Esempio:

  • accertamento tecnico preventivo;
  • procedimento per ingiunzione;
  • procedimento per convalida di sfratto;
  • procedimenti cautelari;
  • procedimenti possessori.
al 50%
Per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
In aggiunta a quanto corrisposto al deposito del ricorso monitorio.
al 50%
Per il giudizio di sfratto per morosità (v. anche Tabella Locazione)Ai fini del contributo dovuto il valore si determina in base all importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell atto di citazione per la convalidaal 50%
Per il giudizio di sfratto per finita locazione (v. anche Tabella Locazione)Ai fini del contributo dovuto, il valore si determina in base all ammontare del canone annualeal 50%
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimentoal 50%
Per il nuovo procedimento sommario (702 bis c.p.c.)
vedi Circolare Ministeriale del 4.8.2008
al 50%
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall’art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002al 50%

Procedimenti riguardanti la Locazione, il Comodato, etc.
Per i processi in materia di locazioneEsente prima della Finanziaria 2010C.U. ordinario
Per i processi in materia di comodatoEsente prima della Finanziaria 2010C.U. ordinario
Per i processi in materia di occupazione senza titoloEsente prima della Finanziaria 2010C.U. ordinario
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominialiEsente prima della Finanziaria 2010C.U. ordinario

Procedimenti di Separazione e di Divorzio
Per i procedimenti di cui all’art. 711 del c.p.c (separazione consensuale)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 43,00
Per i procedimenti di cui all’art. 4 co. 16 della Legge 1° dicembre 1970, n. 898 (domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 43,00
Per i processi contenziosi di cui all’art. 4 della Legge n. 898/1970 (in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I c.p.c.
-separazione personale dei coniugi
(non sono dovute le anticipazioni forfettarie)
€ 98,00

Altri Procedimenti
Per i processi di volontaria giurisdizione€ 98,00
Per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c.
(procedimenti in Camera di Consiglio)
€ 98,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari
(Circolare Ministeriale n. 5 del 31-07-02)
€ 147,00
Regolamento di competenzaC.U. ordinario
Regolamento di giurisdizioneC.U. ordinario
Processi innanzi alla Corte di CassazioneC.U. ordinario oltre ad un importo pari all’imposta fissa di registrazione dei provv. giudiziari

Procedimenti di Esecuzione
Per i processi di esecuzione per consegna o rilascioD.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento … per gli altri processi esecutivi …, non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza.€ 139,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a € 2.500,00€ 43,00
Per i processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a € 2.500,00€ 139,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fareD.L. 78/10 prevede genericamente il pagamento … per gli altri processi esecutivi …, non distinguendo fra vari tipi di esecuzione come accadeva in precedenza.€ 139,00
Per i processi di esecuzione immobiliare€ 278,00
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi€ 168,00
Per i processi ex art. 492-bis (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare) – non si applica l’anticipazione forfettaria€ 43,00

Procedure di Diritto Fallimentare
Insinuazione tempestiva al passivoNON SI ISCRIVE A RUOLO
ESENTE
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura€ 851,00
Per i processi di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimentoIl contributo è ridotto della metà
Istanza di fallimento€ 98,00
Per l’opposizione allo stato passivo
Vedi Circolare Ministeriale del 01/04/2016
Ad oggi non ancora chiarito

Riepilogo Procedimenti esenti
Per i processi già esenti, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall’imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e naturaESENTE
Per i processi di rettificazione di stato civileESENTE
Per i processi in materia tavolareESENTE
Per i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c.

  • dell’interdizione e dell’inabilitazione;
  • disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta;
  • disposizioni relative ai minori, agli interedetti e agli inabilitati;
  • dei rapporti patrimoniali dei coniugi;
ESENTE
Per i processi in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa.ESENTE
Per i processi di cui all’art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge “Pinto”)ESENTE
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all’art. 9 comma 1-bis TU Sp Giust
Procedimenti relativi alla esecuz mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.
ESENTE
Procedimenti di responsabilità dei magistratiESENTE
Procedimenti elettoraliESENTE
Procedimenti contro il decreto di espulsione dello stranieroESENTE

Opposizione a Ordinanza-ingiunzione – Art 23 L. 689/81
Per le procedure di opposizione a ordinanza-ingiunzioneC.U. ordinario
oltre a spese forfetizzate secondo l’importo di cui all’art. 30 D.P.R. 115/2002

Per i Giudizi di Diritto del Lavoro
e di Previdenza e Assistenza obbligatoria
Per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie
Per i decreti ingiuntivi l’importo sarà ridotto della metà
Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella.€ 43,00
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego
Per i decreti ingiuntivi, in questo caso è esclusa una doppia riduzione
(v. Circolare 11 maggio 2012)
Salvo che le parti non siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell imposta personale sul reddito non superiore a tre volte l importo per l ammissione al Gratuito Patrocinio. Vedi terza voce di questa sotto-Tabella.C.U. al 50% rispetto al processo civile ordinario
Nei procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro.ESENTE
Per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l’ammissione al Gratuito Patrocinio)ESENTE
Avanti la Corte di Cassazione sia le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego sia le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie non subiscono alcuna riduzione dovendosi applicare la tabella ordinaria.TABELLA ORDINARIA
In queste materie non è dovuta la marca per Anticipazioni Forfettarie

Ricorsi davanti ai
Tribunali Amministrativo Regionali e al
Consiglio di Stato
Per i ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi (art. 116 del D.Lgs n.104/2010)€ 300,00
Per i ricorsi avverso il silenzio (art. 117 del D.Lgs n.104/2010)€ 300,00
Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, diritto di residenza€ 300,00
Per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di soggiorno o il diritto di ingresso nel territorio dello Stato€ 300,00
Per i ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato€ 300,00
Per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientaleESENTE
Per i ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiegoContributo ridotto a metà , salvo quanto previsto dall’art 9, co 1-bis
Per ricorsi cui si applica il rito abbreviato€ 1.800,00

Per i ricorsi ex art. 119 co. 1 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 104/2010
quando il valore della controversia e’ pari o inferiore ad euro 200.000€ 2.000,00
quando il valore della controversia e’ compreso tra euro 200.000 e 1.000.000€ 4.000,00
quando il valore della controversia supera euro 1.000.000€ 6.000,00
Nel processo amministrativo per valore della lite:
– nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l’importo posto a base d’asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell’articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
– Nei ricorsi di cui all’articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all’irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore e’ costituito dalla somma di queste.

Per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica€ 650,00
Per tutti gli altri ricorsi (per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove)€ 650,00
Attenzione!
Il contributo e’ aumentato della meta’ per i giudizi di impugnazione.
Attenzione:
– Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax ai sensi dell’art. 136 del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. 104/10; ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso
Il C.U. è aumentato della metà

Azione civile nel procedimento penale
Il contributo unificato è dovuto solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accoltaC.U. Ordinario
Nel caso sia richiesta solo la condanna generica del responsabileESENTE

Ricorso principale e incidentale avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali
Controversie di valore fino a euro 2.583,28€ 30,00
Controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000€ 60,00
Controversie di valore superiore a 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie tributarie di valore indeterminabile€ 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000€ 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000 e fino a euro 200.000€ 500,00
Controversie di valore superiore a euro 200.000€ 1.500,00
Attenzione:
Il Valore della lite va determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, come da Legge Stabilità 2014 – v. At 14 co. 3-bis TU Spese Giustizia
Attenzione:
Nel ricorso introduttivo del giudizio:
– Ove il difensore non indichi il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale (l’abrogazione del comma 1-bis dell’art. 16 del D.Lgs. 546/1992 comporta il venir meno definitivo della sanzione per la mancata indicazione della PEC)
Il C.U. è aumentato della metà
Per il Processo Tributario Telematico in materia di pagamento del Contributo Unificato vedasi Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze  del 10 marzo 2017

Materia di Impresa
Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresaIl Contributo Unificato è il doppio rispetto al processo ordinario
(per effetto della Legge 24 marzo 2012, n. 27)

Contributo unificato fisso o esente:

Procedimenti con contributo fisso o esente:

  • Procedimenti di esecuzione immobiliare: € 242,00;
  • Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi: € 146,00;
  • Procedimenti esecutivi ad eccezione di quelli mobiliari di importo inferiore a EUR 2.500,00: € 121,00;
  • Procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad EUR 2.500,00: € 37,00;
  • Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio e per obblighi di fare: € 121,00.

Procedimenti Fallimentari:

  • Insinuazione tardiva al passivo: in base al valore del credito per cui si procede: esente da contributo unficato;
  • Insinuazione tempestiva al passivo: esente;
  • Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare: € 70,00;
  • Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura): € 740,00;

Procedimenti in materia di Separazione e riguardanti la prole

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo I e capo VI libro IV c.p.c: della separazione personale dei coniugi: € 85,00
  • Procedimenti riguardanti la prole: esente
  • Procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari in materia di assegni di mantenimento della prole: esente.

Volontaria Giurisdizione

  • Procedimenti di cui al titolo II, capo II libro IV c.p.c: dell’interdizione e dell’inabilitazione: esente;
  • Procedimenti di cui al titolo II, capo III libro IV c.p.c: disposizioni relative all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta: esente;
  • Procedimenti di cui al titolo II, capo IV libro IV c.p.c: disposizioni relative ai minori, agli interdetti e agli inabilitati: esente;
  • Procedimenti di rettificazione di stato civile: esente;
  • Procedimenti di volontaria giurisdizione: € 85,00.

Ricorsi Amministrativi

  • Ricorsi amministrativi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e ingresso nel territorio dello Stato: € 300,00
  • Ricorsi amministrativi avverso il diniego di accesso alle informazioni ambientali di cui al D. Lgs. 195/2005: esente
  • Ricorsi amministrativi di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato: € 300,00
  • Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 1) Cause di valore fino a € 200.000: € 2.000,00.
  • Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 2) Cause di valore tra € 200.000 ed € 1.000.000.: € 4.000,00.
  • Ricorsi amministrativi in materia di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità indipendenti. Scaglione 3) Cause di valore superiore ad € 1.000.000.: € 6.000,00.
  • Ricorsi avanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato: € 650,00
  • Ricorsi di cui al titolo V, libro IV del DLGS n. 104/2010 (riti abbreviati relativi a speciali controversie): € 1.800,00.
  • Ricorsi previsti dagli artt. 116 e 117 del DLGS n.104/2010 (accesso agli atti e silenzio dell’amministrazione): € 300,00.
  • Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica: € 650,00.

Procedimenti Vari

  • Cause di lavoro e controversie previdenziali: € 37,00
  • Procedimenti di cui al titolo II, capo V libro IV c.p.c: dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: esente.
  • Procedimenti di cui all’art. 3 della L. 24 marzo 2001, n. 89. (legge Pinto): esente.
  • Procedimenti di cui all’art. 711 c.p.c. e art. 4 comma 16 L. 898/1970 (separazione consensuale e divorzio congiunto): € 37,00.
  • Procedimenti in materia tavolare: esente.