INPS – Messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024
Contribuzione dovuta in applicazione dell’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della Legge n. 92/2012 – Rivalutazione massimale NASpI anno 2024 – Calcolo del ticket di licenziamento per l’anno 2024
1. Premessa
La legge 28 giugno 2012, n. 92, all’articolo 2, commi da 31 a 35, disciplina il c.d. ticket di licenziamento.
In particolare, il comma 31 del citato articolo 2, come modificato dall’articolo 1, comma 250, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dispone che: “Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI [oggi NASpI], intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.
2. La misura del contributo
Come sopra indicato, i criteri di calcolo del contributo in argomento sono definiti dall’articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, il quale stabilisce che il contributo è pari al “41 per cento del massimale mensile di ASpI [oggi NASpI] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni”.
Per la determinazione dell’esatto importo dovuto, è necessario pertanto determinare l’anzianità lavorativa del lavoratore cessato, applicando le regole di computo esposte al paragrafo 3.1 della circolare n. 40 del 19 marzo 2020, richiamate anche nella circolare n. 137 del 17 settembre 2021.
3. Il massimale NASpI anno 2024. Base di calcolo del c.d. ticket di licenziamento per l’anno 2024
La base di calcolo del contributo in argomento è costituita dal massimale NASpI annualmente determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
In particolare, a decorrere dalla data di istituzione della NASpI (1° maggio 2015), l’importo del massimale è determinato in applicazione dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 22/2015, il quale prevede ai commi 1 e 2 che: “La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l’importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”.
In applicazione dei criteri contenuti nelle disposizioni normative sopra richiamate, il massimale della predetta indennità è annualmente rideterminato e comunicato dall’Istituto con specifica circolare.
Nello specifico, per l’anno 2024, il massimale NASpI è pari a 1.550,42 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024, paragrafo 6).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato come sopra precisate, intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del citato contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di…
- INPS - Circolare 19 marzo 2020, n. 40 - Articolo 2, commi 31-35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita - tipologie di cessazione del rapporto di lavoro per cui si…
- CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 37583 depositata il 22 dicembre 2022 - Nel caso in cui il contribuente opti, sulla base dell’art. 2 del d.l. n. 70/2011, per la rideterminazione del valore del bene, avvalendosi, per l’effetto, della facoltà di…
- Applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 33 del Decreto…
- INPS - Circolare 25 luglio 2019, n. 106 - Facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ai sensi dei commi da 1 a 5 dell’articolo 20. Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 26247 depositata l' 11 settembre 2023 - In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…