La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37827 depositata il 15 settembre 2023, intervenendo in tema di delitto di cui all’art. 10 del dl 74/2000, ha stabilito che il reato di occultamento delle scritture contabili si configura con la temporanea indisponibilità delle scritture contabili e diventa reato permanente con l’occultamento. Per cui è legittima la condanna per il reato di occultamento delle scritture contabili per l’imprenditore che rifiuta di mostrare alla Guardia di finanza durante l’ispezione la documentazione tributaria necessaria a ricostruire il reddito della società. Il delitto di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 74/2000 è reato di pericolo che si configura anche con la temporanea indisponibilità delle scritture contabili e diventa reato permanente con l’occultamento. Inoltre la scelta del rito abbreviato rende utilizzabili le dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato rese durante la verifica fiscale anche se compiute senza il rispetto delle formalità di rito.

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di una società sottoposta a verifica fiscale e che non aveva, su richiesta dei verificatori, prodotto le scritture contabili.

Il legale rappresentante della società imputato del reato di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 74/2000 scegli il ha reso rito abbreviato. Con tale scelta ha reso utilizzabili tutte le condotte illecite commessi durante la verifica fiscale. Diventa definitiva la condanna a un anno e quattro mesi di carcere anche per omessa dichiarazione fiscale.

La deduzione che i giudici del merito abbiano desunto l’imposta evasa dagli accertamenti bancari: oltre ai versamenti sul conto
corrente ci sono anche i prelievi, che per le piccole imprese dovrebbero essere considerati costi, non ha alcun effetto benefico.