A seguito del c.d. Decreto semplificazioni (D.Lgs. 175/2014) è stato riformulato l’art. 39 del D.Lgs. 241/1997. Con la nuova formulazione l’art. 39 stabilisce che “se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi […], il CAF è tenuto “nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente”.
La nuova formulazione dell’articolo 39 va interpretato in combinato disposto con l’art. 26, D.M. 164/1999, anche’esso riformulato dal D.Lgs. 175/2014). Il comma 3-bis stabilisce che “Ai fini della verifica del visto di conformità entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti” […] al CAF “che ha rilasciato il visto di conformità, per la trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro sessanta giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti”.
La nuova formulazione delle norme richiamate comporterà che le notifiche 36-ter, di richiesta della documentazione di supporto, che arrivavano direttamente ai contribuenti, fermo restando la possibilità dell’Agenzia di demandare al CAF, per quota parte dei soggetti interessati al controllo, la raccolta e l’invio alle Agenzie territorialmente competenti della documentazione di supporto. Qualora il CAF non avesse ottemperato nei termini previsti, la richiesta di documentazione arrivava in ogni caso al contribuente, che era il soggetto a cui l’Agenzia poteva chiedere, in caso di rettifica, la restituzione dell’imposta indebita con l’aggravio di sanzioni ed interessi. In caso di contestazione del modello 730 al contribuente, successivamente alla notifica della cartella, entro il 31/12 del quinto anno dal termine di presentazione della dichiarazione, l’Agenzia territorialmente competente per il CAF poteva notificare allo stesso una sanzione per l’apposizione del visto di conformità c.d. infedele, che comportava il pagamento di una sanzione (ex. Art. 39, lett. a, D.Lgs. 241/1997) per ciascuna posizione contestata, da € 258 ad € 2.582 (ridotti ad € 86, ovvero un terzo della sanzione minima, in caso di pagamento entro il 31/12).
Infine la L. 147/2013, modificando art. 16, comma d-bis, D.M. 164/1999, ha previsto l’obbligo per il CAF, di conservare copia (anche su supporto informatico) della documentazione di supporto fino al 31/12 del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Entro il termine sopra indicato, il CAF pertanto dovrà:
- raccogliere la documentazione di supporto;
- verificare la completezza della documentazione richiesta;
- inviare a ciascuna Agenzia territorialmente competente (in base al domicilio fiscale del contribuente) la documentazione di supporto;
- verificare se rettificare le posizioni per le quali rilevi degli errori.
Al fine di evitare il pagamento delle imposte contestate dall’Agenzia delle Entrate il CAF può, per quanto concerne l’ultimo punto, ove il CAF riscontrasse l’errata compilazione del dichiarativo, come previsto dall’ art. 39, D.Lgs. 241/1997, prima della contestazione da parte dell’Agenzia, potrà trasmettere una comunicazione rettificativa del modello 730: con tale accorgimento la somma dovuta dal CAF sarà pari all’importo della sola sanzione (pari al 30% dell’imposta) da ravvedere attraverso lo strumento del c.d. ravvedimento operoso, ex art. 13, D.Lgs. 472/1997, mentre l’imposta rettificata sarà oggetto di recupero nei confronti del contribuente.
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