CONVENZIONE REPUBBLICA ORIENTALE DELL’URUGUAY 01 marzo 2019
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali
(Ratifica: Legge 17 luglio 2020, n. 89)
CAPITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
Soggetti
1. La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
Articolo 2
Imposte considerate
1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.
2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull’ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.
3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
a) in Italia:
(i) l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l’imposta sul reddito delle società; e
(ili) l’imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali “imposta italiana”);
b) in Uruguay:
(i) l’imposta sui redditi delle attività economiche (Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas -IRAE- );
(ii) l’imposta sui redditi delle persone fisiche (Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas -IRPF-);
(¡ii) l’imposta sui redditi dei non residenti (Impuesto a las Rentas de los No Residentes -IRNR-); e
(iv) l’imposta per l’assistenza alla sicurezza sociale (Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social -IASS-)
(qui di seguito indicate quali “imposta uruguaiana”).
4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte dì natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche sostanziali apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
CAPITOLO II
DEFINIZIONI
Articolo 3
Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda diversa interpretazione;
a) il termine “Italia” designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale considerata come zona all’interno della quale l’Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l’esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
b) il termine “Uruguay” designa il territorio della Repubblica Orientale dell’Uruguay e, ove usato in senso geografico, designa il territorio sul quale si applica la legislazione fiscale, compresi lo spazio aereo e le zone marittime, su cui l’Uruguay esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione, in conformità con il diritto internazionale e la legislazione nazionale;
c) le espressioni “uno Stato contraente” e “l’altro Stato contraente” designano, a seconda del contesto, l’Italia o l’Uruguay;
d) il termine “persona” comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone;
e) il termine “società” designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell’imposizione;
f) le espressioni “impresa di uno Stato contraente” e “impresa dell’altro Stato contraente” designano rispettivamente un’impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un’impresa esercitata da un residente dell’altro Stato contraente;
g) l’espressione “traffico internazionale” indica qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo dì una nave o di un aeromobile, ad eccezione de! caso in cui la nave o l’aeromobile operi esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l’impresa che effettua l’attività di trasporto per mezzo della nave o aeromobile non sia un’impresa di detto Stato;
h) l’espressione “autorità competente” designa:
(i) in Italia, il Ministero dell’Economia e delle Finanze o i suoi rappresentanti autorizzati;
(ii) in Uruguay, il Ministero dell’Economia e delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;
i) il termine “nazionali”, con riferimento a uno Stato contraente, designa:
(i) le persone fisiche che hanno la nazionalità o la cittadinanza di detto Stato contraente; e
(ii) le persone giuridiche, le partnership o le associazioni costituite in conformità con la legislazione in vigore in detto Stato contraente;
(j) l’espressione “fondo pensione riconosciuto” di uno Stato designa un’entità o organismo costituito in detto Stato che viene trattato come un soggetto separato ai sensi della legislazione fiscale di detto Stato e:
(i) che è costituito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per amministrare o fornire benefici pensionistici e prestazioni accessorie o complementari alle persone fisiche e che è regolamentato in quanto tale da detto Stato o da una delle sue suddivisioni politiche o autorità locali, o
(ii) che è stabilito e gestito esclusivamente o quasi esclusivamente per investire fondi a beneficio dì entità o organismi di cui alla lettera (i).
2. Per l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in qualunque momento da parte di uno Stato contraente, le espressioni ivi non definite hanno, a meno che.il contesto non richieda una diversa interpretazione, il significato che a esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detto Stato relativamente alle imposte cui si applica la Convenzione, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali applicabili di detto Stato sul significato dato all’espressione nell’ambito di altre leggi di detto Stato.
Articolo 4
Residente
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “residente di uno Stato contraente” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è ivi assoggettata a imposta a motivo del suo domicilio, delta sua residenza, del suo luogo di costituzione, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga, e comprende anche detto Stato e ogni sua suddivisione politica o ente locale, nonché un fondo pensione riconosciuto di detto Stato. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate a imposta in detto Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato.
2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo:
a) detta persona è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale ha un’abitazione permanente; se essa dispone di un’abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti, è considerata residente solo dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
b) .se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non dispone di un’abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente solo dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;
c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti, ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente solo dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;
d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.
3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per determinare di comune accordo lo Stato contraente di cui tale persona è considerata residente ai fini della presente Convenzione, con particolare riguardo alla sede della sua direzione effettiva, al luogo in cui è stata costituita o altrimenti creata e ad ogni altro elemento pertinente. In mancanza di tale accordo, detta persona non ha diritto ad alcun beneficio o esenzione d’imposta previsti dalla Convenzione se non nella misura e nei modo che possano essere convenuti dalie autorità competenti degli Stati contraenti.
Articolo 5
Stabile organizzazione
1. Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “stabile organizzazione” designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.
2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare:
a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un’officina;
e) un laboratorio; e
f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo relativo allo sfruttamento di risorse naturali.
3. L’espressione “stabile organizzazione” comprende anche:
a) un cantiere, un progetto di costruzione, dì assemblaggio o installazione o le attività di supervisione ad essi collegate, ma solo se la durata di tale cantiere, progetto o attività oltrepassa sei mesi;
b) la prestazione di servizi da parte di un’impresa tramite dipendenti o altro personale assunto dall’impresa a tale scopo, ma soltanto quando le attività di tale natura si protraggono (per lo stesso progetto o un progetto correlato) all’interno di uno Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato.
4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, non si considerale vi sia una “stabile organizzazione” se:
a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) i beni o le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di effettuare, per l’impresa, qualsiasi altra attività;
f) una sede fissa di affari è utilizzata per qualsiasi combinazione di attività di cui alle lettere da (a) a (e),
a condizione che tale attività o, nel caso di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fissa di affari, sia di carattere preparatorio o ausiliario.
4.1. II paragrafo 4 non si applica a una sede fissa di affari che viene
utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge attività d’impresa nella stessa sede o in altra sede nello stesso Stato contraente e
a) detta sede o altra sede costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o l’impresa strettamente correlata ai sensi delle disposizioni del presente Articolo, oppure
b) l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, non è di carattere preparatorio o ausiliario, a condizione che le attività d’impresa svolte dalle due imprese nella stessa sede, o dalla stessa impresa o imprese strettamente correlate nelle due sedi, costituiscano . funzioni complementari che fanno parte di un’operazione industriale o commerciale coerente.
5. Nonostante !e disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma fatte salve le disposizioni del paragrafo 6, se una persona agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa e, in tal modo, conclude abitualmente contratti, o svolge abitualmente il ruolo principale che porta alla conclusione dì contratti, che sono regolarmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa, e detti contratti sono:
a) in nome dell’impresa, o
b) per ii trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto d’uso, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, o
c) per la prestazione di servizi da parte dì tale impresa,
si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in relazione ad ogni attività effettuata dalla suddetta persona per l’impresa, salvo il caso in cui le attività di detta persona siano limitate a quelle indicate nel paragrafo 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede fissa di affari una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.
6. Il paragrafo 5 non si applica quando la persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un’impresa dell’altro Stato contraente svolge la propria attività nel primo Stato contraente in qualità di agente indipendente e agisce
per l’impresa nell’ambito di tale ordinaria attività. Tuttavia, quando una persona agisce esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione ad alcuna di tali imprese.
7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’altro Stato contraente ovvero svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’altra.
8. Ai fini del presente Articolo, una persona o un’impresa è strettamente correlata ad una impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, una ha il controllo dell’altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. In ogni caso, una persona o un’impresa è considerata strettamente correlata ad una impresa se una possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento delle partecipazioni nell’altra (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società), o se un’altra persona o impresa possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento della partecipazione (o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del valore delle azioni della società o della partecipazione nella società) nella persona e nell’impresa o nelle due imprese.
CAPITOLO III
IMPOSIZIONE DEI REDDITI
Articolo 6
Redditi immobiliari
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente deriva da beni immobili (inclusi i redditi delle attività agricole o forestali) situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. L’espressione “beni immobili” ha il significato che ad essa è attribuito da! diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L’espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria, l’usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti e altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili.
4. Qualora la proprietà di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un trust conferisca al titolare di tali azioni o diritti il diritto al godimento di beni immobili detenuti dalia società o trust, i redditi derivanti dall’utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione dì tale diritto di godimento sono imponibili nello Stato contraente in cui i beni immobili sono situati.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 3 e 4 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un’impresa, nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l’esercizio di una professione indipendente.
Articolo 7
Utili delle imprese
1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, a meno che l’impresa non svolga un’attività industriale o commerciale nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell’impresa che sono attribuibili alla stabile organizzazione in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 sono imponibili in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente Articolo e dell’Articolo 22, gli utili che sono attribuibili in ciascuno Stato contraente alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti, in particolare nelle sue operazioni con altre parti dell’impresa, se si fosse trattato di un’impresa distinta e indipendente che svolge attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenendo conto delle funzioni svolte, dei beni utilizzati e dei rischi assunti dall’impresa attraverso la stabile organizzazione e attraverso le altre parti dell’impresa.
3. Qualora, in conformità con il paragrafo 2, uno Stato contraente proceda a rettificare gli utili attribuibili ad una stabile organizzazione di un’impresa di uno degli Stati contraenti e dì conseguenza assoggetti a tassazione gli utili dell’impresa che sono stati tassati nell’altro Stato, detto altro Stato, nella misura necessaria ad eliminare la doppia imposizione su tali utili, effettua un’apposita rettifica dell’importo dell’imposta applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri Articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali Articoli non sono modificate da quelle del presente Articolo.
Articolo 8
Navigazione marittima ed aerea internazionale
1. Gli utili che un’impresa di uno Stato contraente deriva dall’esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
Articolo 9
Imprese associate
1. Allorché:
a) un’impresa di uno Stato contraente partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa dell’altro Stato contraente, o
b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato contraente e di un’impresa dell’altro Stato contraente, e, nell’uno e nell’altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di tale impresa e tassati di conseguenza.
2. Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un’impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione – gli utili sui quali un’impresa dell’altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall’impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, tale altro Stato effettua un’apposita rettifica dell’importo dell’imposta ivi applicata su tali utili. Nella determinazione di tale rettifica, occorre tenere conto delle altre disposizioni della presente Convenzione e le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano tra loro, se necessario.
Articolo 10
Dividendi
1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta cosi applicata non può eccedere:
a) il 5 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una partnership) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
c) il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.
Il presente paragrafo non riguarda l’imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.
3. Ai fini del presente Articolo il termine “dividendi” designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante,una base fissa ivi situata, s la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall’altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o a meno che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Articolo 11
Interessi
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se i! beneficiario effettivo degli interessi è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il soggetto che percepisce gli interessi ne è II beneficiario effettivo e:
a) è lo Stato, una sua suddivisione politica o ente locale, o la Banca Centrale;
b) è una istituzione finanziaria pubblica costituita in conformità alla legislazione dello Stato contraente;
c) gli interessi sono pagati ad una istituzione finanziaria in relazione ad un prestito concesso per un periodo non inferiore a tre anni per il finanziamento di progetti di investimento;
d) : gli interessi sono pagati dallo Stato dal quale gli interessi provengono o da una sua suddivisione politica, ente locale o organismo statutario; o
e) gli interessi sono pagati in relazione ad un prestito o un credito dovuto o effettuato, fornito, garantito o assicurato da detto Stato o da una sua suddivisione politica, ente locale o agenzia di finanziamento all’esportazione.
4. Ai fini del presente Articolo, il termine “interessì1 designa i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca e recanti o meno una clausola di partecipazione agli utili e, in particolare, i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi dei titoli di credito od obbligazioni, compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli od obbligazioni. Le penalità di mora per ritardato pagamento non costituiscono interessi ai fini del presente Articolo.
5. Le .disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ne! caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi, un’attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa, in tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni de! presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 12
Canoni
1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, i canoni provenienti da uno Stato contraente sono imponibili anche in detto Stato in conformità con la legislazione di tale Stato, ma se il beneficiario effettivo dei canoni è un residente dell’altro Stato contraente, l’imposta cosi applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.
3. Ai fini del presente Articolo il termine “canoni” designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso, o la concessione in uso, di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche ivi comprese le pellicole cinematografiche e le pellicole o registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o svolga in detto altro Stato una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
5. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o meno di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa in relazione alla quale è stato contratto l’obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.
6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l’ammontare dei canoni, tenuto conto dell’uso, diritto o informazione per i quali sono stati pagati, eccede l’ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni dei presente Articolo si applicano soltanto a quest’ultimo ammontare, in tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità con la legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 13
Utili di capitale
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di beni immobili di cui all’Articolo 6 e situati nell’altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili facenti parte dell’attivo di una stabile organizzazione che un’impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell’altro Stato contraente per l’esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall’alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l’intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
3. Gli utili derivanti dall’alienazione di navi o aeromobili, o di beni mobili relativi all’esercizio di dette navi o aeromobili, da parte di un’impresa di uno Stato contraente che svolge l’esercizio di navi o aeromobili in traffico internazionale, sono imponibili soltanto in detto Stato.
4. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o partecipazioni comparabili, quali partecipazioni in una partnership o in un trust, sono imponibili nell’altro Stato contraente se, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione, tali azioni o partecipazioni comparabili hanno derivato più del 50 per cento del loro valore direttamente o indirettamente da beni immobili, come definiti nell’Articolo 6, situati in detto altro Stato.
5. Gli utili derivanti dall’alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un trust, che conferiscono al titolare di tali azioni o diritti di partecipazione il godimento di beni immobili situati in uno Stato contraente, sono imponibili in detto Stato.
6. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un trust, diversi da quelli menzionati nei paragrafi 4 e 5, sono imponibili nello Stato contraente di cui la società o il trust è residente soltanto se l’alienante, in qualsiasi momento durante i 365 giorni che precedono l’alienazione, ha posseduto il 50 per cento o più del capitale sociale della società o del trust. Tuttavia, l’imposta così applicata non può eccedere il 12 per cento dell’ammontare degli utili. Il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall’alienazione o dallo scambio di azioni nell’ambito di una riorganizzazione societaria, di una fusione, di una scissione o di una operazione analoga.
7. Gli utili derivanti dall’alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati nei paragrafi precedenti sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l’alienante è residente.
Articolo 14
Professioni indipendenti
1. I redditi che una persona fisica residente di uno Stato contraente deriva dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente, ad eccezione dei seguenti casi, in cui tali redditi sono imponibili anche nell’altro Stato contraente:
a) se egli dispone abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività; in tal caso, sono imponibili in detto altro Stato unicamente i redditi imputabili a detta base fissa; oppure
b) se egli soggiorna nell’altro Stato contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o che oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell’anno fiscale considerato; in tal caso, sono imponibili in detto Stato unicamente i redditi derivati dalle sue attività svolte in detto altro Stato.
2. L’espressione “libera professione” comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Articolo 15
Lavoro subordinato
1. Salve le disposizioni degli Articoli 16, 18 e 19 i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell’altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:
a) il beneficiario soggiorna nell’altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell’anno fiscale considerato, e
b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato contraente, e
c) l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato contraente.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un’attività dipendente, svolta come membro effettivo dell’equipaggio a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, ad eccezione del caso in cui sia svolta a bordo di una nave o aeromobile esercitati esclusivamente all’interno dell’altro Stato contraente, sono imponibili soltanto nel primo Stato.
4. I pagamenti effettuati in uno Stato contraente in virtù di un’attività dipendente quali indennità di fine rapporto relative a tale attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Articolo 16
Compensi degli amministratori
1. I compensi degli amministratori e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità dì membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato.
Articolo 17
Artisti e sportivi
1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall’artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15, nello Stato contraente in cui le prestazioni dell’artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
Articolo 18
Pensioni
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell’Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato contraente.
Articolo 19
Funzioni pubbliche
1. a) l salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali salari, stipendi e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente se i servizi vengono resi in detto Stato e la persona fisica è un residente di detto Stato che:
(i) ha la nazionalità di detto Stato; o
(ii) non è divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.
2. a) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione o ente, sono imponibili soltanto in detto Stato.
b) Tuttavia, tali pensioni e altre remunerazioni analoghe sono imponibili soltanto nell’altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità.
3. Le disposizioni degli Articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano ai salari, agli stipendi, alle pensioni e alle altre remunerazioni analoghe pagati in corrispettivo di servizi resi nell’ambito di un’attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale.
Articolo 20
Studenti
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell’altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d’istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato contraente.
2. I benefici previsti dai presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nel primo Stato.
Articolo 21
Altri redditi
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia ¡a provenienza, che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell’altro Stato contraente un’attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono stati trattati negli Articoli precedenti della presente Convenzione, e provenienti dall’altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato qualora tali elementi di reddito non siano assoggettati ad imposizione nel primo Stato.
CAPITOLO IV
METODI PER ELIMINARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE
Articolo 22
Eliminazione della doppia imposizione
1. Per quanto concerne l’Italia, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
i residenti dell’Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Uruguay, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana.
L’Italia ammette in detrazione dall’imposta cosi calcolata, secondo le disposizioni applicabili della legislazione italiana, le imposte sui redditi pagate in Uruguay, ma la detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell’Italia sono esenti da imposta in Italia, l’Italia può tuttavia, nel calcolare l’imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
2. Per quanto concerne l’Uruguay, la doppia imposizione sarà eliminata nel modo seguente:
a) i residenti in Uruguay che ricavano redditi che, in conformità con la legislazione italiana e con le disposizioni della presente Convenzione, sono stati assoggettati ad imposizione in Italia, possono scomputare l’imposta ivi pagata dalle imposte dovute in Uruguay in relazione ai medesimi redditi, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione uruguaiana. Tuttavia, tale detrazione non può eccedere la quota parte di imposta sui reddito uruguaiana, calcolata prima della detrazione;
b) se, in conformità con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente dell’Uruguay sono esenti da imposta in Uruguay, l’Uruguay può tuttavia, nel calcolare l’imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Articolo 23
Non discriminazione
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell’altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione, in particolare con riguardo alla residenza. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell’Articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
2. L’imposizione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell’altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell’imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell’altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni dì imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
3. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell’Articolo 9, del paragrafo 7 dell’Articolo 11 o del paragrafo 6 dell’Articolo 12, gli interessi, i canoni e le altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell’altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, alle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo Stato contraente.
4. Le imprese dì uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell’altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato contraente.
5. Le disposizioni del presente Articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell’Articolo 2, alle imposte di ogni genere e denominazione.
Articolo 24
Procedura amichevole
1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il proprio caso all‘autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nel paragrafo 1 dell’Articolo 23, a quella dello Stato contraente di cui ha la nazionalità. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notifica della misura che comporta un’imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione.
2. L’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, ai fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. Ogni accordo raggiunto sarà applicato a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.
5. Quando,
a) ai sensi del paragrafo 1, una persona ha sottoposto il proprio caso all’autorità competente di uno Stato contraente sulla base del fatto che le misure di uno o di entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per quella persona un’imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, e
b) le autorità competenti non sono in grado dì raggiungere un accordo per risolvere il caso ai sensi del paragrafo 2 entro due anni dalla data in cui esso è stato sottoposto all’autorità competente dell’altro Stato contraente,
ogni questione irrisolta derivante dal caso stesso può essere sottoposta ad arbitrato su richiesta della persona interessata e se le autorità competenti degli Stati contraenti cosi convengono. Tuttavia, tali questioni irrisolte non saranno sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata pronunciata da un organo giudiziario o amministrativo di uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l’amichevole composizione che attua la decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata a prescindere dai termini previsti dalle legislazioni nazionali di detti Stati. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.
Articolo 25
Scambio di informazioni
1. Le autorità competenti degli Stati contraenti sì scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l’amministrazione o l’applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato contraente e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (Ivi inclusi l’autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. Nonostante quanto sopra, le informazioni ricevute da uno Stato contraente possono essere utilizzate per altri fini, se tali informazioni possono essere utilizzate per tali altri fini secondo le legislazioni di entrambi gli Stati e l’autorità competente dello Stato che le fornisce ha autorizzato tale utilizzo.
3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l’obbligo:
a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quelle dell’altro Stato contraente;
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell’altro Stato contraente;
c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità con il presente Articolo, l’altro Stato contraente utilizzerà i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora detto altro Stato non necessiti di queste informazioni per i propri fini fiscali. L’obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un’altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
Articolo 26
Membri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari
1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni dì accordi particolari.
Articolo 27
Rimborsi
1. Fatta salva l’applicazione diretta dei benefici previsti dalla presente Convenzione, le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate, secondo le procedure previste dalla propria legislazione interna, su richiesta del contribuente che è un residente dell’altro Stato contraente e ha diritto a tali benefici, nella misura in cui il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 28
Diritto ai benefici
1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non può essere concesso in relazione ad un elemento di reddito se è ragionevole concludere, tenuti presenti tutti i fatti e tutte le circostanze pertinenti, che l’ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che non sia stabilito che la concessione di tale beneficio in queste circostanze sarebbe conforme con l’oggetto e lo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.
2. (a) Quando:
i) un’impresa di uno Stato contraente deriva redditi dall’altro Stato contraente, e il primo Stato contraente considera tali redditi attribuibili a una stabile organizzazione dell’impresa situata in un terzo Stato; e
ii) gli utili attribuibili a detta stabile organizzazione sono esenti da imposizione nel primo Stato contraente,
i benefici previsti dalla Convenzione non si applicano agli elementi di reddito assoggettati nel terzo Stato ad una imposta inferiore al 60 per cento dell’imposta che sarebbe applicata nel primo Stato contraente su tale elemento di reddito se detta stabile organizzazione fosse situata nel primo Stato contraente. In tal caso, i redditi ai quali sì applicano le disposizioni del presente paragrafo sono imponibili in conformità con la legislazione interna dell’altro Stato contraente, nonostante ogni altra disposizione della Convenzione,
(b) La lettera (a) non si applica qualora i redditi ivi indicati, derivati dall’altro Stato contraente, siano correlati o accessori rispetto all’esercizio attivo di un’attività economica svolta mediante la stabile organizzazione (diversa dalle attività di effettuazione, gestione o holding di investimenti per conto dell’impresa stessa, salvo che tali attività siano quelle bancarie, assicurative o di gestione di valori mobiliari svolte rispettivamente da una banca, una impresa di assicurazione o un intermediario in valori mobiliari):
(c) Qualora i benefici previsti dalla Convenzione siano negati, ai sensi della lettera (a), in relazione ad un elemento di reddito derivato da un residente di uno Stato contraente, l’autorità competente dell’altro Stato contraente può ciononostante accordare tali benefici, in relazione a detto elemento di reddito, previa richiesta di tale residente, se determina che la concessione di tali benefici sia giustificata in considerazione delle motivazioni in base alle quali tale residente non rientrava nelle condizioni di cui alle lettere (a) e (b). L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stata presentata una richiesta ai sensi del periodo precedente da parte di un residente dell’altro Stato contraente, si consulta con l’autorità competente dell’altro Stato contraente prima di accogliere o rigettare la richiesta.
CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 29
Entrata in vigore
1. Ciascuno degli Stati contraenti notificherà all’altro, attraverso i canali diplomatici, il completamento delle procedure interne richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore della presente Convenzione. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima di tali notifiche.
2. Le disposizioni della presente Convenzione avranno efficacia:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore; e
b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui la presente Convenzione entra in vigore.
Articolo 30
Denuncia
1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la presente Convenzione, attraverso i canali diplomatici, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.
2. In tale caso, la presente Convenzione cesserà di avere effetto:
a) con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte sulle somme accreditate o pagate il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia;
b) con riferimento alle altre imposte, per i periodi fiscali che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio del primo anno solare successivo a quello in cui è notificata la denuncia.
Protocollo alla Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali
All’atto della firma della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell’Uruguay per eliminare le doppie imposizioni in materia dì imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, gli Stati contraenti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione.
1. Con riferimento all’Articolo 3, paragrafo 1(j):
Ai fini della Convenzione, l’espressione “fondo pensione riconosciuto” indica:
a) nel caso dell’Italia, un fondo pensione sotto la supervisione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP;
b) nel caso dell’Uruguay, il Banco de Previsión Social, i fondi pensione (.Administradoras de Fondos de Ahorro Previsionai – AFAP) e gli enti assicurativi disciplinati dalla Legge 16.713, e gli altri enti previdenziali disciplinati dalla legislazione uruguaiana.
2. Con riferimento all’Articolo 8:
Ai fini del presente Articolo, gli utili che un’impresa di uno Stato contraente deriva dall’esercizio di navi o di aeromobili, in traffico internazionale, comprendono:
a) gli utili derivanti dal noleggio a scafo nudo di navi o aeromobili; e
b) gli utili derivanti dalla utilizzazione, manutenzione o noleggio di container (inclusi rimorchi e relative attrezzature per il trasporto di container) impiegati per il trasporto di beni o merci,
se tale noleggio o tale utilizzazione, manutenzione o noleggio, a seconda dei casi, sono accessori rispetto all’esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale,
3. Con riferimento all’Articolo 11, paragrafo 3:
Le espressioni “istituzione finanziaria pubblica”, “organismo statutario” e “agenzia di finanziamento all’esportazione” comprendono:
a) in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti – CDP, l’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – SACE e la Società italiana per le imprese all’estero – Simest;
b) ¡n Uruguay, ¡I Banco de la República Oriental del Uruguay, il Banco Hipotecario del Uruguay e la Corporación Nacional para el Desarrollo.
4. Con riferimento all’Articolo 13, paragrafo 6:
Quando l’utile è definito quale percentuale del prezzo di vendita delle azioni o altri diritti di partecipazione in una società o in un trust, tale percentuale non può eccedere il 20 per cento del prezzo di vendita.
5. Con riferimento all’Articolo 16:
L’espressione “consiglio di amministrazione o di sorveglianza” indica:
a) nel caso dell’Italia, gli organi collegiali di sorveglianza disciplinati dal Codice Civile, Titolo V, Capo V;
b) nel caso dell’Uruguay, gli organi disciplinati dalla Legge 16.060, articolo 397.
6. Con riferimento all’Articolo 18:
a) L’espressione “pensioni e altre remunerazioni analoghe” indica le pensioni derivanti da pagamenti in considerazione di cessato impiego e le remunerazioni corrisposte in relazione a precedenti professioni indipendenti, nonché i pagamenti di un fondo pensione o piano pensionistico cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo o piano pensionistico sia regolamentato in conformità con la legislazione di detto Stato contraente e riconosciuto come tale ai fini fiscali.
b) Qualora le pensioni e altre remunerazioni analoghe siano esenti da imposte in uno Stato contraente, e dette pensioni non siano tassate nell’altro Stato contraente in conformità alla legislazione ivi vigente, tali pensioni sono imponibili nel primo Stato all’aliquota prevista dalla propria legislazione interna.
7. Con riferimento all’Articolo 21, paragrafo 3:
Resta inteso che gli elementi di reddito si considerano non assoggettati ad imposizione in uno Stato contraente quando essi ivi beneficiano di una esenzione d’imposta.
8. Con riferimento all’Articolo 24, paragrafo 1, primo periodo:
L’autorità competente dello Stato contraente a cui è stato sottoposto il caso di procedura amichevole effettua tempestivamente una procedura di notifica con l’autorità competente dell’altro Stato contraente per i casi in cui detta autorità competente non consideri fondato il reclamo del contribuente.
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