INPS – Messaggio n. 1374 del 5 aprile 2024
Convenzione quadro tra l’INPS e le Università per l’attivazione di tirocini curriculari
Premessa
L’Istituto, al fine di offrire un’adeguata formazione per agevolare l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, ha adottato nel corso degli anni diversi schemi di Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie Strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.
A seguito di intervenute modifiche organizzative e dell’introduzione di nuove disposizioni in materia di privacy e di sicurezza sui luoghi di lavoro, si è reso necessario aggiornare la Convenzione quadro, approvata con la determinazione presidenziale n. 67 del 17 maggio 2016.
Pertanto, con la determinazione commissariale n. 9 del 31 gennaio 2024 (Allegato n. 1) è stata adottata la nuova Convenzione quadro per l’attivazione dei tirocini curriculari con le Università.
Le convenzioni attualmente attive con le Università (Allegato n. 2), sottoscritte sulla base del precedente schema negoziale di cui alla determinazione presidenziale n. 67/2016, restano valide ed efficaci fino alla loro data di scadenza. Nel caso in cui, invece, alla data di pubblicazione del presente messaggio, fossero state solo avviate le attività prodromiche alla sottoscrizione della convenzione secondo il precedente schema, si dovrà utilizzare la procedura inerente al nuovo schema di Convenzione quadro.
Con il presente messaggio si illustrano gli aspetti maggiormente rilevanti del nuovo schema convenzionale, nonché le istruzioni per la gestione operativa dei rapporti con le Università e i tirocinanti, in sostituzione di quanto previsto dal messaggio n. 2759 del 21 giugno 2016 e dal messaggio operativo n. 3974 del 26 ottobre 2018, in riferimento ai tirocini per studenti universitari.
1. La Convenzione quadro e la gestione dei rapporti tra l’INPS, le Università e il tirocinante
Sono delegati alla sottoscrizione della Convenzione quadro, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 3, i Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sul cui territorio di competenza insiste la sede legale dell’Università richiedente.
I tirocini in esame possono essere svolti in qualsiasi Struttura, centrale o territoriale, dell’INPS, fermo restando quanto di seguito precisato. I tirocini possono essere attivati su apposita istanza dell’Università, che avrà cura di segnalare gli studenti interessati alla Struttura ospitante individuata.
L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture.
I rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro. Pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.
La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) sei mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.
1.1 Accordo attuativo di tirocinio curriculare e attestazione dello svolgimento del tirocinio
Ai fini dell’attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo, secondo lo schema allegato alla Convenzione quadro (Allegato n. 3).
L’accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81.
L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal responsabile della Struttura dell’INPS che ospita il tirocinante. La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.
Nell’accordo attuativo viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo con il tutor dell’Università e con lo studente. Una volta approvato il progetto formativo, verranno posti in essere gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.
Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, il richiedente potrà effettuare il tirocinio – nel rispetto delle condizioni previste dal presente messaggio – presso l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.
Nell’eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).
La valutazione in ordine alla riconducibilità delle attività oggetto del tirocinio alle mansioni e ai compiti di norma svolti dal dipendente è rimessa al dirigente responsabile della risorsa.
Si precisa, infine, che le richieste di attivazione di tirocinio presso le Direzioni centrali dell’INPS devono essere inviate alla Direzione centrale Organizzazione, che provvede a contattare e supportare la Direzione centrale individuata.
1.2 Copertura assicurativa del tirocinante e disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 24 giugno 1997, n. 196, l’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; la copertura assicurativa dovrà ricomprendere anche le attività eventualmente svolte esternamente alle Strutture dell’INPS, purché rientranti nel progetto formativo.
L’INPS, come soggetto ospitante, si impegna, tra l’altro, ad assicurare le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 81/2008.
2. Trattamento dei dati personali
L’Istituto e le Università, unitamente ai tirocinanti, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito, “Regolamento UE”) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 (di seguito, “Codice”).
In tale ambito si richiama l’opportunità di procedere alla nomina dei tirocinanti quali “Persone autorizzate al trattamento dei dati personali” sotto l’autorità diretta del Titolare dell’INPS, ai sensi degli articoli 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e dell’articolo 2-quaterdecies del Codice, indicando, con precise e dettagliate istruzioni, le modalità con cui gli studenti, nei singoli casi, sono ammessi a effettuare operazioni che implichino utilizzo di dati personali e provvedendo a richiamare l’attenzione di ciascuno sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati medesimi.
A tale fine si richiama la circolare n. 97 del 5 dicembre 2023 e, in particolare, l’Allegato n. 2 alla stessa.
In considerazione di quanto rappresentato, si rende opportuna una puntuale pianificazione delle attività di affiancamento operativo ai tirocinanti in modo tale che il loro accesso agli archivi, elettronici e cartacei, nonché alle varie procedure informatiche in uso presso l’Istituto sia consentito esclusivamente laddove indispensabile, inibendo ogni possibile forma di individuazione e selezione dei dati da trattare.
In ogni caso, l’accesso agli archivi, qualora indispensabile, deve avvenire esclusivamente sotto la diretta e continua supervisione del funzionario incaricato dell’affiancamento, al pari dell’utilizzo delle procedure informatiche, che deve avvenire all’interno della sessione di lavoro aperta dal medesimo funzionario con le proprie credenziali di accesso.
3. Istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema Gestionale delle Convenzioni”
La nuova Convenzione quadro è disponibile tramite il “Sistema gestionale delle convenzioni”, accessibile al seguente percorso intranet: “Servizi” > “Gestione e assistenza sui servizi Internet” > “Sistema gestionale delle Convenzioni”.
I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sono delegati alla sottoscrizione delle singole convenzioni con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza. Le singole convenzioni devono essere conformi allo schema adottato con la determinazione commissariale n. 9/2024. L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal responsabile della Struttura che ospita il tirocinante.
Allegato 1
Determinazione n. 9 del 31 gennaio 2024
Convenzione Quadro tra INPS e Università per l’attivazione di tirocini curriculari
Determina
di adottare l’allegato schema di Convenzione quadro tra Inps e Università per l’attivazione di tirocini curriculari che costituisce parte integrante della presente determinazione.
I Direttori regionali e i Direttori di coordinamento metropolitano sottoscriveranno le singole convenzioni previa verifica degli atti presupposti.
Articolo 1
Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Articolo 2
Il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo del tirocinante e non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.
I tirocini possono essere attivati su apposita istanza dell’Università che avrà cura di segnalare gli studenti interessati.
L’INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture.
I rapporti che l’INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato né altra fattispecie di rapporto di lavoro.
L’Inps non eroga alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.
Articolo 3
Ai fini dell’attivazione del tirocinio, le Parti e il tirocinante stipulano un accordo attuativo, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della Convenzione nel quale sono indicati:
– il nominativo del tirocinante;
– il progetto formativo del tirocinio;
– il nominativo dei tutor;
– gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l’indicazione degli orari;
– la struttura INPS presso cui si svolge il tirocinio;
– la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
– gli estremi identificativi delle assicurazioni, di cui al successivo articolo 5;
– i diritti e gli obblighi delle Parti
L’accordo attuativo disciplina le modalità di attuazione della collaborazione fra le Parti, specificando in particolare gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08.
L’accordo attuativo è sottoscritto, per conto dell’Istituto, dal responsabile della struttura che ospiterà il tirocinante.
Articolo 4
La durata del tirocinio è stabilita nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e previo accordo tra le Parti e il tirocinante. Qualsiasi variazione (proroga, sospensione o interruzione alle condizioni indicate da parte dell’INPS o del tirocinante) deve essere anticipatamente motivata e comunicata all’Università/all’altra Parte.
Per ciascuna delle parti sono cause di interruzione dei singoli tirocini le seguenti fattispecie:
- a) il comportamento del tirocinante, qualora sia tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
- b) la violazione degli impegni e degli obblighi previsti in capo alle Parti contraenti.
Il recesso deve essere comunicato tempestivamente all’altra Parte e al tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di interruzione stabilita.
Articolo 5
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, il soggetto promotore provvede:
a) ad assicurare il personale tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché, per la responsabilità civile, presso compagnie assicurative operanti nel settore;
b) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a denunciare, entro i termini/tempi previsti dalla normativa vigente, l’evento all’INAIL e alle compagnie assicurative al fine di attivare, sussistendone i presupposti, le coperture previste;
c) a comunicare, all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle Rappresentanze Sindacali del soggetto ospitante, l’avvio del tirocinio presso il soggetto ospitante.
Le coperture assicurative di cui alla lettera a) avranno a oggetto anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto Formativo Individuale.
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e segnatamente:
a) Formazione di carattere generale e specifico ex art. 37 TUSSL;
b) Informazione ex art. 36 TUSSL riguardo a:
– organizzazione del SPP aziendale compreso l’affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) ai lavoratori delle sedi ospitanti;
– rischi generali e specifici presenti nelle sedi ospitanti;
– piani di emergenza ed evacuazione delle sedi ospitanti;
c) Immediata comunicazione all’Università di eventuali infortuni occorsi al personale tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, affinché quest’ultima possa farne denuncia all’INAIL e attivare, sussistendone i presupposti, le polizze assicurative dalla medesima sottoscritte.
Il personale tirocinante è tenuto a uniformarsi al codice di comportamento nonché ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.
Articolo 6
L’INPS si impegna a individuare un proprio tutor per ogni tirocinante il cui nominativo dovrà essere riportato nell’accordo attuativo a cura dell’Università.
L’Università si impegna a indicare nell’accordo attuativo gli obblighi del tirocinante relativi al rispetto:
1) degli impegni concordati nel progetto formativo e delle indicazioni del tutor dell’INPS;
2) delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e dei regolamenti dell’INPS ;
3) degli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE e al Codice.
Articolo 7
L’INPS si impegna a:
rispettare il progetto formativo;
seguire, per il tramite del tutor dell’INPS individuato, lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
assicurare il rispetto del limite numerico di tirocinanti da ospitare contemporaneamente come previsto dalla normativa vigente;
assicurare, tramite la struttura INPS ospitante, il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
fornire al tirocinante, tramite la struttura INPS ospitante, le informazioni utili ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari.
Articolo 8
Al termine del tirocinio l’INPS, tramite il tutor, si impegna a rilasciare al tirocinante un attestato relativo allo svolgimento del tirocinio e a compilare la scheda di valutazione finale di tirocinio. Il tutor dell’INPS fornirà nella scheda di valutazione le indicazioni relative alle competenze acquisite dal tirocinante in coerenza con il progetto formativo realizzato ai fini della validazione delle competenze a opera dell’Università.
L’Università si impegna a rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato di svolgimento del tirocinio, attraverso le apposite procedure predisposte a tale fine dall’Università.
Articolo 9
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel citato Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – debitamente attualizzate alla luce della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali – a tal fine indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, con oggetto “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA”. Le Parti assicurano che gli eventuali trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, nei termini di cui al precedente comma, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge. In conformità a quanto sopra, l’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o “Persone autorizzate” al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice).
A tal fine le Parti provvederanno sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, a impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.
Articolo 10
La presente Convenzione ha durata di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi tramite scambio di Posta Elettronica Certificata (PEC) sei mesi prima della scadenza della Convenzione.
Articolo 11
Per tutto quanto non concordato tra le Parti, si fa riferimento alla normativa vigente.
ACCORDO ATTUATIVO DI TIROCINIO CURRICULARE (PROGETTO FORMATIVO)
della Convenzione, sottoscritta in data………………tra l’Università ..……………………e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
Nome e Cognome: …………………………………..
Matricola n°: ……………………………………
Corso di Laurea: ……………………………………
Anno di Corso: …………………………………..
Nato a: …………………..il…………………..
Codice Fiscale ………………………………………….
Telefono: …………………………………….
E-mail: …………………………………………
Sede operativa del tirocinio: ……………………
Codice Ateco …………………………….. – Assicurazione sociale obbligatoria
Tutor universitario:.……………..…………………Tel:………………..E-mail:
Tutor INPS: .……………..…………………Tel: ………………..E-mail:
data di inizio….…………data di fine….…………
Modalità di svolgimento: ……………(Giorni/orari)……………………………………
Indennità di partecipazione: non prevista
Facilitazioni: non previste
Natura del tirocinio: CURRICULARE
OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO AREA/FUNZIONE AZIENDALE DI INSERIMENTO:……………………………………..
ATTIVITA’ OGGETTO DEL TIROCINIO: …………………………..
OBIETTIVI FORMATIVI (ABILITA’, CONOSCENZE E COMPETENZE DA ACQUISIRE)
Polizze assicurative a carico dell’Università:
– Infortuni sul lavoro presso…………………………(Polizza…………………………)
– Responsabilità civile verso terzi presso……………………… (Polizza………………………)
OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
– Svolgere le attività previste dal progetto formativo e seguire le indicazioni dei tutor e dei responsabili dell’INPS;
– Osservare gli orari concordati e rispettare l’ambiente di lavoro, i regolamenti aziendali e le esigenze di coordinamento dell’attività di tirocinio con l’attività dell’Istituto;
– Seguire le indicazioni dei tutor e farvi riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
– Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
– Mantenere la massima riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante e dopo lo svolgimento del tirocinio;
– Redigere la valutazione finale di tirocinio e, ove richiesto dall’Università, una relazione di tirocinio sull’attività svolta;
– Richiedere verifica e autorizzazione per eventuali elaborati o relazioni verso terzi;
– Comportarsi secondo buona fede. Comportamenti difformi potranno essere oggetto di segnalazione alla commissione disciplinare dell’Università.
OBBLIGHI DELLA STRUTTURA OSPITANTE DELL’INPS
– Assegnare a un dirigente/funzionario il ruolo di “tutor” del tirocinante;
– Seguire tramite il tutor INPS lo svolgimento del tirocinio con la cura del caso;
– Assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D. Lgs. n. 81/08;
– Fornire al tirocinante le informazioni utili ai fini della prevenzione antinfortunistica, nonché i mezzi di protezione eventualmente necessari;
– Garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previsti dalla normativa vigente;
– Concedere al tirocinante di assentarsi, previo accordo con il tutor INPS, per impegni universitari inderogabili;
– Al termine di ogni tirocinio, compilare la valutazione finale di tirocinio e redigere un attestato relativo alla durata e alla natura del tirocinio.
OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’
– Designare un tutor universitario che svolge funzioni di coordinamento didattico e organizzativo e assicura il monitoraggio del progetto individuale, predisponendo in collaborazione con il tutor INPS, la validazione finale delle competenze eventualmente acquisite;
– Rilasciare, su richiesta del tirocinante, un attestato o un certificato di svolgimento del tirocinio.
AVVERTENZE
I rapporti che l’INPS intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altra fattispecie di rapporto di lavoro.
L’Università
……………………………………… data …………………………………….
L’INPS
……………………………………… data …………………………………….
Il Tirocinante
……………………………………… data ……………………………………
Allegato 2
Convenzioni per l’attivazione di tirocini attive al 31 gennaio 2024
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