FONDAZIONE STUDI CDL – Circolare 05 agosto 2021, n. 13
Conversione del Sostegni-bis, le ulteriori novità fiscali
SOMMARIO
1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1)
2. DETASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITÀ COVID-19 (ART. 1 -BIS)
2.1 L’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis, D.L. n. 137/2020
2.2 I riflessi operativi sulle dichiarazioni dei redditi
2.3 L’abrogazione del comma 9 dell’articolo 6-bis, D.L. n. 137/2020
3. CONTRIBUTI PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA (art. 1-ter)
4. ESTENSIONE E PROROGA “BONUS AFFITTI” (art. 4)
4.1 Le modifiche introdotte con il Sostegni-bis
4.2 La novità nella legge di conversione: tetto a 15 milioni di euro per i ricavi delle imprese del commercio al dettaglio
5. SOSTEGNI PER STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E AGENZIE DI ANIMAZIONE (art. 7-bis)…
6. CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI (art. 48-bis)
PREMESSA
In continuazione e a completamento di quanto esposto nella circolare Fondazione Studi n. 12 del 3 agosto 2021 – in merito alle novità in materia di riscossione e al differimento al 15 settembre 2021 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva in scadenza nel periodo tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021 – nel presente contributo si illustreranno le ulteriori novità di carattere fiscale introdotte in sede di conversione in legge del decreto Sostegni-bis (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73).
In particolare: il riconoscimento di un contributo a fondo perduto anche ai soggetti con ricavi o compensi compresi tra 10 e 15 milioni di euro, nel periodo d’imposta 2019; l’abrogazione del comma 9 dell’articolo 6-bis, D.L. n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori) e del comma 2 dell’articolo 10-bis del medesimo decreto Ristori, con i conseguenti riflessi operativi sulle dichiarazioni dei redditi; l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Café (c.d. HORECA); l’estensione e la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda; l’introduzione di misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione; l’introduzione di un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute dalle imprese in attività di formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti.
1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (ART. 1)
La Legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto Sostegni -bis) ha introdotto all’art. 1 del citato decreto i commi da 30-bis a 30-quater, prevedendo la possibilità, laddove le risorse stanziate per i contribuenti con ricavi fino a 10 milioni non si fossero esaurite, di riconoscere un contributo a fondo perduto anche ad altri soggetti. Tale disposizione era presente nell’originario comma 30 dell’articolo in commento, successivamente abrogato dall’art. 7, c. 1, D.L. n. 99/2021.
Nel dettaglio, il nuovo fondo perduto è riconosciuto in favore dei soggetti:
1) titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR (NOTA 1);
2) con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
3) con compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR.
I soggetti sub 2) e 3) devono aver conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento (ovvero l’esercizio 2019), oltre ad essere in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento del fondo perduto (NOTA 2).
Ai sensi del comma 30-bis, ai predetti soggetti è riconosciuto:
a) il c.d. contributo base di cui al decreto Sostegni (NOTA 3), determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il c.d. contributo automatico (NOTA 4);
b) il c.d. contributo alternativo di cui al decreto Sostegni-bis (NOTA 5), determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 10 aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;
c) il c.d. contributo alternativo di cui al decreto Sostegni-bis (NOTA 6), determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 30% alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Il comma 30-ter, dispone che ai fini del riconoscimento dei citati contributi di cui al precedente comma 30-bis si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, D.L. n. 41/2021 e le disposizioni dei commi da 5 a 13 e 15 del presente articolo 1 del D.L. n. 73/2021 (NOTA 7)
2. DETASSAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE INDENNITÀ COVID-19 (ART. 1 -BIS)
L’articolo abroga il comma 9 dell’articolo 6-bis, D.L. n. 137 del 2020 (c.d. decreto Ristori), pur mantenendo ferma la detassazione dei trasferimenti in favore dei lavoratori autonomi ivi elencati, in quanto ricompresi nel disposto dell’articolo 10-bis del medesimo decreto Ristori.
La norma, inoltre, abroga il comma 2 del citato articolo 10-bis del decreto Ristori che, con riferimento alla detassazione stabilita dal comma 1, specificava la sua applicabilità nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
2.1 L’abrogazione del comma 2 dell’art. 10-bis, D.L n. 137/2020
I diversi contributi a fondo perduto previsti nel corso del 2020 dalla normativa emergenziale hanno avuto tutti la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari subiti dagli operatori economici conseguenti alla pandemia da Covid-19.
L’articolo 10-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ha disposto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati a seguito della emergenza epidemiologica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della quota di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi (di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir).
La disposizione del comma 1 chiarisce che sono inclusi nell’ambito della norma tutti i trasferimenti “diversi da quelli esistenti primo dell’emergenza”(NOTA 8) e “da chiunque erogati (NOTA 9) ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione“.
L’art. 1 -bis, D.L n. 73/2021 in esame abroga il comma 2 del citato articolo 10-bis che, con riferimento alla detassazione prevista dal comma 1, specificava la sua applicabilità nel rispetto dei limiti e delle condizioni definite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dell’art. 10-bis non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla citata comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final.
2.2 I riflessi operativi sulle dichiarazioni dei redditi
Con una avvertenza pubblicata in data 28 luglio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che a seguito delle citate modifiche intervenute in sede di conversione in legge del decreto Sostegni -bis, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (NOTA 10) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (NOTA 11). Inoltre, i soggetti testé citati non devono neppure compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (mod. REDDITI) e 8 (mod. IRAP).
Resta fermo, secondo l’Agenzia delle entrate, che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP, seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni, non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto del l’avvertenza del 28 luglio 2021.
Inoltre, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, sull’argomento in questione, ha recentemente pubblicato delle FAQ a proposito di bonus e contributi a fondo perduto erogati dall’Amministrazione finanziaria a seguito delle misure anti-Covid e del loro collocamento nei modelli Redditi Pf, Sp, Se ed Enc (NOTA 12) e Irap (NOTA 13), quali aiuti di Stato.
2.3 L’abrogazione del comma 9 dell’articolo 6-bis, D.L. n. 137/2020
Il comma 9 dell’articolo 6-bis del decreto “Ristori”, prevedeva la non concorrenza alla base imponibile IRES ed IRAP dei contributi percepiti ai sensi delle seguenti norme:
– articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto “cura Italia”), relativa al Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri; la lettera d) citata prevede benefici che consistono nell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi alle imprese a valere sul Fondo Legge n. 394/1981;
– articolo 89 del medesimo decreto-legge n. 18, il quale ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo di due Fondi, uno di parte corrente, l’altro in conto capitale, volti a sostenere l’emergenza dei settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo;
– articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), relativo ad aiuti per talune categorie di operatori del settore del turismo;
– articolo 183, comma 2, del medesimo decreto Rilancio, concernente il Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali;
– articolo 91, comma 3 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto), il quale istituisce un’apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (di cui al D.L. n. 251 del 1981) per l’internazionalizzazione delle imprese, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali.
La detassazione dei contributi sopra elencati è comunque garantita in base alla disposizione contenuta nel primo comma del citato art. 10-bis del decreto Ristori.
3. CONTRIBUTI PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA (ART. 1-TER)
Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID- 19, l’art. 1 -ter prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l’anno 2021, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Café (c.d. HORECA).
Nel dettaglio, il comma 1 prevede inoltre che, a valere sul citato stanziamento di 60 milioni di euro:
– un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 è destinato alle imprese operanti nel settore dell’HORECA;
– un importo pari a 10 milioni di euro è destinato alle imprese operanti nel settore, diverso dal wedding, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, sarà prevista la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle suddette disposizioni, tenendo conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019.
Il comma 4 subordina l’efficacia delle disposizioni del presente articolo all’autorizzazione della Commissione europea, da emanare ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
4. ESTENSIONE E PROROGA “BONUS AFFITTI” (ART. 4)
Si ricorda preliminarmente che la disciplina del c.d. “bonus affitti” contenuta all’articolo 28, D.L. n. 34 del 2020 ha introdotto un credito d’imposta per l’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto di azienda a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Tale disciplina è stata più volte modificata dai successivi provvedimenti normativi emergenziali, da ultimo il decreto Sostegni -bis.
4.1 Le modifiche introdotte con il Sostegni -bis
Il decreto Sostegni -bis, nella sua versione originaria, prima della conversione in legge, aveva previsto:
– per le imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator e stabilimenti termali ai quali il credito d’imposta spettava fino al 30 aprile 2021 la proroga per altri tre mesi da maggio a luglio 2021 (NOTA 14);
– per gli altri operatori economici esercenti attività d’impresa, arte o professione e per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, l’introduzione del credito d’imposta per i mesi da gennaio a maggio 2021, con contestuale ampliamento della platea di beneficiari generata dall’innalzamento del limite dei ricavi e compensi dai precedenti 5 milioni a 15 milioni di euro.
La norma chiarisce che ai soggetti locatari esercenti attività economica il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
4.2 La novità nella legge di conversione: tetto a 15 milioni di euro per i ricavi delle imprese del commercio al dettaglio
Il comma 2-bis, introdotto in sede di conversione in legge, estende il credito d’imposta in commento anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (ovvero l’esercizio 2019), in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Il requisito oggettivo richiesto, anche in questo caso, è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dello stesso periodo dell’anno precedente.
Il credito d’imposta spetta anche in assenza di tali requisiti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal l° gennaio 2019.
Per i soggetti individuati dal comma 2-bis l’entità del credito d’imposta spetta rispettivamente nella misura del:
– 40% (in luogo della misura ordinaria del 60%) dell’ammontare mensile del canone, in caso di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo;
– 20% (in luogo del 30%), in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
5. SOSTEGNI PER STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE E AGENZIE DI ANIMAZIONE (ART. 1-BIS)
La disposizione introduce delle misure a sostegno delle strutture ricettive extraIberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione.
Nel dettaglio, il comma 1 consente l’utilizzabilità del credito riconosciuto per i pagamenti dei servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale, c.d. Tax credit vacanze (NOTA 15), anche per il pagamento di pacchetti turistici (come definiti dall’art. 34 del D.Lgs. 23 maggio 2011, n.79).
Il comma 2 estende l’ambito dei beneficiari del Fondo di cui all’art. 182, comma 1 del D.L n. 34/2020 (NOTA 16) inserendo le “agenzie di animazione per feste e villaggi turistici”.
Il comma 3 istituisce presso il Ministero del Turismo un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare al sostegno delle strutture ricettive extraIberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed & breakfast.
I criteri di riparto del fondo saranno stabiliti con decreto del Ministro del Turismo, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, anche al fine del rispetto del predetto limite di spesa.
6. CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO DEI DIPENDENTI (ART. 48-BIS)
L’articolo 48-bis, introduce per le imprese un credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute in attività di formazione di alto livello dei propri dipendenti.
Nel dettaglio il comma 1 riconosce a tutte le imprese – indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano – che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 – un credito d’imposta in misura pari al 25%, nel limite massimo complessivo di risorse pari a 5 milioni di euro per il 2021 (indicato al successivo comma 5).
Il comma 2 ammette al credito d’imposta le spese sostenute fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze previste dal Piano nazionale industria 4.0 (NOTA 17).
Ai sensi del comma 3 il credito d’imposta in oggetto:
– non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap;
– non rileva ai fini del calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir;
– è utilizzabile esclusivamente in compensazione senza alcun limite.
Infine, il comma 4 prevede che con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative della norma.
—
Note:
(1) Ai sensi dell’articolo 32 del TUIR, il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso.
(2) Di cui all’articolo 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41, conv. con mod. dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, o di cui ai commi da 5 a 13 dell’art. 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. con mod. dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
(3) Art. 1, D.L. n. 41 del 2021, conv. con mod. dalla legge n. 69 del 2021.
(4) Di cui ai commi da 1 a 3 del presente art. 1, D.L. n. 73/2021 alle condizioni e con le modalità ivi previste.
(5) Di cui ai commi da 5 a 13 del presente art. 1, D.L. n. 73/2021 alle condizioni e con le modalità ivi previste.
(6) Ibidem.
(7) Per approfondire le citate discipline si vedano le circolari di Fondazione Studi Consulenti del Lavoro n. 6 del 25 marzo 2021 e n. 10 del 22 giugno 2021.
(8) II riferimento temporale è quello della dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, deliberata dal Consiglio dei Ministri in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
(9) L’Agenzia delle Entrate con la risposta del 29 luglio 2021, n. 521 /E ha confermato che, tenuto conto che la citata norma si riferisce ai contributi di “qualsiasi natura” e “da chiunque” erogati ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, “indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione“, il contributo concesso da una Regione riconducibile agli aiuti “erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” non concorre a determinare la base imponibile, né ai fini Ires, né ai fini Irap.
(10) soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84.
(11) I soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16.
(12) Si veda il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-redditi-pf2021
(13) Si veda il seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-irap
(14) Cfr. art. 28, comma 5, D. L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
(15) Si ricorda che l’art. 176, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, prevede che per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator (queste ultime due categorie aggiunte dal comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge in esame), nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
(16) Finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane.
(17) Ci si riferisce alle seguenti tecnologie: big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
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