AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 13 del 12 gennaio 2023
Coordinamento ACE cd. ”ordinaria” (decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 e disposizioni attuative del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017) e ”Super ACE” (decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
La B S.R.L. (la SOCIETA’ o l’istante) è interamente partecipata dalla società BB S.R.L. (nel prosieguo anche la ”CONTROLLANTE”).
Al 31 dicembre 2020 l’istante presentava una variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 composta da incrementi, decrementi e variazioni in diminuzione per operazioni potenzialmente elusive (derivanti da conferimenti in società del gruppo) e incremento di crediti da finanziamenti infragruppo.
Nel corso del periodo d’imposta 2021, la CONTROLLANTE ha effettuato a beneficio della SOCIETÀ un primo conferimento in denaro di importo pari ad euro 50 (maggio 2021) e un secondo conferimento in denaro di importo pari a euro 50 (dicembre 2021).
A novembre 2021 la SOCIETÀ ha incorporato la società BS S.R.L. (d’ora innanzi anche ”INCORPORATA”) subentrando in tutte le posizioni giuridiche soggettive di quest’ultima, ivi compresa la ”base ACE”, costituita in gran parte dagli utili relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, accantonati a riserva disponibile.
Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021 la SOCIETÀ istante ha effettuato le seguenti operazioni potenzialmente elusive per complessivi euro 65:
– conferimenti infragruppo, a favore di soggetti residenti e non in Italia;
– incremento dei crediti da finanziamento (e dei conti correnti intrasocietari) vantati dalla società nei confronti di soggetti appartenenti al medesimo gruppo rispetto all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020.
Entro il 30 novembre 2022, eventualmente nelle more della risposta alla presente istanza di interpello, l’istante provvederà a trasmettere la comunicazione di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 238235 del 17/9/2021, per la fruizione, sotto forma credito d’imposta, della cd. ”ACE innovativa” (o ”Super ACE”) di cui all’art. 19 del D.L. 25/5/2021, n. 73.
Tutto ciò premesso l’istante formula quattro quesiti di carattere interpretativo in merito alla corretta interpretazione del combinato disposto dell’art. 19, commi da 2 e seguenti, del D.L. 25/5/2021, n. 73 e dell’art. 1 del D.L. 6/12/2011, n. 201, nonché delle disposizioni attuative di cui al D.M. 3 agosto 2017, con riguardo al caso concreto e personale oggetto della presente istanza di interpello.
In particolare, l’Istante chiede:
1) conferma che le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio collegate alle operazioni di cui all’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017, da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire della Super ACE, siano solo quelle derivanti dalle fattispecie ivi previste che si sono verificate (per i soggetti, come l’istante, aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare) nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021 (cd. ”STERILIZZAZIONI 2021”);
2) di sapere se, al fine della verifica del superamento del limite di 5 milioni di euro, previsto dall’art. 19, commi 2 e seguenti del D.L. 23/5/2021, n. 73, sia corretto:
– prendere a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al netto delle riduzioni (STERILIZZAZIONI 2021) di cui al precedente punto 1)”;
ovvero
– se applicare il limite di euro 5 milioni alla differenza tra gli incrementi e i decrementi del capitale proprio per il 2021, senza tener conto delle STERILIZZAZIONI 2021.
3) se, qualora nel corso del periodo d’imposta 2021 siano stati effettuati più conferimenti in denaro, al fine del ”ragguaglio” a giorni della variazione in aumento del capitale proprio, eccedente i 5 milioni di euro, sia corretto prendere a riferimento i conferimenti in ordine cronologico partendo da quelli effettuati in data più recente;
4) se, in caso di risposta sfavorevole al contribuente pervenuta in data successiva a quella di presentazione della comunicazione di cui al citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia, debba annullare gli effetti della comunicazione già presentata, posto che risulterebbe spirato il termine del 30 novembre 2022 per inviare un’ulteriore comunicazione ”rettificativa” (al fine di rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nella comunicazione precedente), ed eventualmente, con quali modalità.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Con riferimento ai quattro quesiti formulati, l’ISTANTE ritiene che:
1) le riduzioni previste dal predetto art. 10 del D.M. 3 agosto 2017, da imputare prioritariamente alla variazione in aumento del capitale proprio registrata nel periodo d’imposta 2021 in relazione alla quale si può fruire dell’ACE innovativa, sono solo quelle derivanti dalle fattispecie ivi previste verificatesi nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021 (STERILIZZAZIONI 2021);
2) al fine di verificare il superamento del limite di 5 milioni di euro, previsto dall’art. 19, commi 2 e seguenti, del D.L. 23/5/2021, n.73, occorre prendere a riferimento la variazione in aumento del capitale proprio al netto delle STERILIZZAZIONI 2021. Tale tesi risulterebbe confermata dalle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2022 ove viene precisato che nel rigo RS112A colonna 4 (relativo alla Super ACE), deve essere indicato l’importo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, pari alla differenza tra gli incrementi (importo di colonna 1) e i decrementi (colonna 2) diminuita dell’importo di riduzioni/sterilizzazioni (colonna 3) da ricondurre a 5 milioni di euro se superiore; le stesse istruzioni proseguono specificando che qualora il risultato sia pari o inferiore a zero, la predetta colonna 4 non va compilata, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio;
3) qualora nel corso del periodo d’imposta 2021 siano stati effettuati più conferimenti in denaro, al fine del ”ragguaglio” a giorni (previsto dall’art. 5, comma 5, primo periodo, del D.M. 3 agosto 2017) della variazione in aumento del capitale proprio eccedente i 5 milioni di euro, occorre prendere a riferimento i conferimenti in ordine cronologico partendo da quelli effettuati in data più recente. Quindi, la base ACE 2021, dovrebbe ritenersi interamente formata per la parte che eccede euro 5 milioni dal conferimento effettuato in data 20 dicembre 2021 (soggetta a ragguaglio);
4) in caso di risposta negativa alla presente istanza comunicata oltre il termine per la presentazione della comunicazione di cui al citato Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17/9/2021, non è necessario annullare gli effetti della comunicazione effettuata per la fruizione (sotto forma credito d’imposta) dell’ACE innovativa.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con l’istanza di interpello in oggetto l’istante pone quattro quesiti in merito all’interpretazione del combinato disposto dell’art. 19, commi da 2 e seguenti, del D.L. 25/5/2021, n. 73 (che ha introdotto la cd. Super ACE) e dell’art. 1 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (che, come noto, contiene la disciplina ordinaria della agevolazione ACE) nonché delle disposizioni attuative del beneficio ACE di cui al D.M. 3 agosto 2017 (d’ora in avanti anche Nuovo Decreto Ace).
A fianco della disciplina dell’ACE cd. ”ordinaria”, introdotta dal citato D.L. n. 201 del 2011, le cui disposizioni di attuazione sono state dettate con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all’art. 1 (cd. Nuovo Decreto ACE), il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. ”Decreto Sostegni Bis”), al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese deterioratasi a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica, ha introdotto, nell’art. 19, commi da 2 a 7, alcuni elementi rafforzativi dell’agevolazione aventi di carattere transitorio, in quanto circoscritti all’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (ovvero al 2021 per i soggetti che, come l’Istante, hanno l’esercizio coincidente all’anno solare).
Il rafforzamento del beneficio, nell’attuale contesto economico, è stato realizzato attraverso la previsione di regole peculiari, relative al meccanismo di determinazione del beneficio, volte a renderlo più consistente in termini quantitativi (attraverso la previsione di un’aliquota maggiorata) e più agevolmente fruibile (attraverso l’introdotta possibilità di trasformazione dell’ACE in credito d’imposta ai fini dell’utilizzo in compensazione, del rimborso e della sua cessione) in un periodo in cui la crisi pandemica ha generato perdite che, nella ordinaria disciplina, non avrebbero consentito di fruire dell’agevolazione (v. deroga al limite del patrimonio netto).
La disciplina in argomento è costruita sulla medesima ratio da cui origina l’ACE ordinaria, vale a dire quella di perseguire una maggiore neutralità nella scelta delle fonti di finanziamento tra capitale proprio e capitale di terzi, favorendo il ricorso al capitale di rischio attraverso il riconoscimento di un beneficio fiscale maggiorato in relazione alle nuove capitalizzazioni realizzate nel 2021.
Da ciò deriva che la ”Super ACE”, in termini generali, non può essere considerata un’agevolazione distinta ed indipendente rispetto all’ACE ordinaria, rappresentandone più che altro un rafforzamento, introdotto al fine di tenere conto, in relazione ad un arco temporale circoscritto al periodo di imposta 2021, delle difficoltà economiche causate dalla predetta crisi pandemica.
In tale ottica, va da sé che salvo quanto diversamente previsto alla Super ACE, si applicano, in linea di principio, ed in quanto compatibili, le disposizioni previste per l’ACE ”ordinaria”.
Tanto premesso in termini generali, venendo ai dubbi interpretativi formulati dall’interpellante, il quesito n. 1 si riferisce alla corretta determinazione della cd. Super ACE in presenza di operazioni potenzialmente elusive di cui all’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 riferibili sia al periodo d’imposta 2021 che ai periodi precedenti (2010-2020).
In particolare l’istante chiede se sia corretto imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire della Super ACE solo le riduzioni (i.e. sterilizzazioni) derivanti dalle operazioni, contemplate dal citato articolo 10 del Nuovo Decreto ACE, che si sono verificate nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021.
Giova preliminarmente ricordare che l’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 individua alcune operazioni specifiche effettuate tra società appartenenti al medesimo gruppo, al verificarsi delle quali opera in modo automatico un meccanismo di neutralizzazione della base di calcolo dell’ACE.
In particolare, vi rientrano quelle operazioni che potrebbero prestarsi al raggiungimento di fini elusivi nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all’interno del gruppo possano favorire capitalizzazioni di comodo.
Questo meccanismo di neutralizzazione dell’ACE agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell’apporto in capo alla società conferitaria.
Tale meccanismo di funzionamento della disciplina antielusiva speciale, considerando la ratio della norma, risulta applicabile sia all’ACE ordinaria che alla Super ACE sulla quale pertanto incidono le sterilizzazioni da operare sulla base della predetta disciplina.
Tanto premesso, ai fine di stabilire se le operazioni rilevanti siano solo quelle (rilevanti ex articolo 10) del 2021 o anche quelle dei periodi precedenti, l’art. 19 del D.L. 73 del 2021 sopra richiamato individua come base di calcolo dell’ACE innovativa il confronto tra la variazione in aumento del capitale proprio del 2021 rispetto a quella del 2020; è la norma stessa, quindi, a richiedere un calcolo analitico della Super ACE, separato da quello dell’ACE ordinaria che, seppur da effettuarsi con la stessa modalità, è circoscritto alle operazioni rilevanti effettuate nel 2021.
Al riguardo, le stesse istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2022 chiariscono che nel rigo RS112A (nel quale vanno indicati i dati relativi agli importi per i quali si fruisce della disciplina c.d. ”ACE innovativa 2021”), alla colonna 3, deve essere indicato ”l’ammontare delle riduzioni per il 2021 pari agli acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende. In tale colonna vanno, altresì, indicate le altre riduzioni derivanti dalle disposizioni aventi finalità antielusiva stabilite dal predetto decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 agosto 2017 di cui all’art. 1, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011”.
In ragione di quanto rappresentato, si concorda con la soluzione interpretativa proposta dall’istante nel ritenere che le riduzioni della variazione in aumento del capitale proprio di cui al predetto art. 10 da imputare alla variazione in aumento del capitale in relazione alla quale si può fruire dell’ACE innovativa siano solo quelle derivanti dalle operazioni e dalle altre fattispecie che si sono verificate nel periodo compreso tra l’1/1/2021 e il 31/12/2021.
Con il quesito n. 2) l’istante chiede se, al fine di verificare il superamento del limite di 5 milioni di euro previsto dall’art. 19, commi 2 e seguenti, del D.L. 23/5/2021, n.73, secondo cui ”… la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio”, sia corretto prendere a riferimento ”la variazione in aumento del capitale proprio al netto delle STERILIZZAZIONI 2021”.
Si ricorda che la fruizione della Super ACE entro i limiti di tetto massimo suindicati deve corrispondere ad una ”effettiva nuova patrimonializzazione” risultante in capo alla società alla fine dell’esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021.
In linea con la ratio della norma che è stata quella di favorire la patrimonializzazione delle imprese deteriorate a causa della crisi pandemica le sterilizzazioni da operare in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del D.M. 3 agosto 2017, entro i limiti dei 5 milioni di euro, e sempre che la nuova patrimonializzazione sia stata effettiva, non intaccano la fruizione della cd. Super ACE.
Nel caso in cui la società disponga di una base ACE pregressa (20102020) e di incrementi del 2021, eccedenti il tetto di 5 milioni previsto per la Super ACE, le riduzioni derivanti dalle sterilizzazioni relative alle disposizioni antielusive di cui all’art. 10 D.M. 3 agosto 2017 si imputano prioritariamente agli incrementi realizzati nel 2021 eccedenti il tetto di 5 milioni di euro previsto dal comma 2 dell’art. 19 (vale a dire all’ACE ordinaria del 2021) e successivamente, in caso di incapienza di questi, agli incrementi rilevanti per la Super ACE ed infine, in caso di ulteriore incapienza, la restante parte andrà a sterilizzare la base ACE pregressa (20102020) secondo il meccanismo generale di funzionamento della disciplina antielusiva speciale.
Nel caso di specie, a fronte dei riferiti incrementi di capitale proprio pari ad euro 100.000.0000 e sterilizzazioni (del medesimo periodo) pari ad euro 65.000.000, con una variazione netta di capitale proprio pari ad euro 35.000.000, si ritiene corretta la fruizione in capo all’istante di una Super ACE pari ad euro 5.000.000, poiché corrispondente ad una effettiva nuova patrimonializzazione risultante in capo alla società alla fine dell’esercizio di riferimento, maturata nel periodo di imposta 2021.
In relazione al quesito n. 3), riguardante la corretta applicazione della regola del ”ragguaglio” a giorni della variazione in aumento del capitale proprio eccedente i 5 milioni di euro alla quale applicare l’ACE ”ordinaria”, si osserva che l’art. 19, comma 2 del D.L. 73/2021 dispone che gli incrementi netti del capitale proprio realizzati nel corso del periodo di imposta 2021 rilevano a partire dal primo giorno del periodo (per un ammontare massimo di 5 milioni di euro).
Con riferimento all’ACE ordinaria, invece, secondo quanto disposto dall’art. 5 del D.M. 3 agosto 2017, poiché i conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento, per quelli effettuati durante l’anno è necessario adottare un criterio di calcolo cd. pro-rata temporis in proporzione ai giorni che intercorrono tra la suddetta data di versamento e la data di fine esercizio.
Dal confronto del tenore letterale delle due norme (quelle regolanti la Super Ace e l’Ace ordinaria), come già chiarito dall’Amministrazione finanziaria in occasione dell’incontro con la stampa specializzata tenutosi il 27/1/2022 (Telefisco), emerge che la determinazione del beneficio della Super Ace non pone alcuna esigenza di ragguaglio temporale a differenza del calcolo dell’agevolazione ordinaria.
Quindi, nel calcolo di quest’ultima, in presenza di conferimenti che eccedono il tetto di 5 milioni, trovano applicazione le ordinarie regole di determinazione del beneficio, ivi inclusa quella che richiede il ragguaglio temporale dei conferimenti alla data del versamento degli stessi secondo il sopra ricordato criterio pro-rata temporis.
Ciò posto, nell’ipotesi in cui un soggetto ”ace abile” riceva, nel corso dell’esercizio d’imposta 2021, diversi conferimenti in denaro per un ammontare complessivo superiore al limite massimo previsto dal citato art. 19, comma 2, in considerazione della ratio della norma che tende ad agevolare le nuove capitalizzazioni realizzate nel periodo indicato, si ritiene corretto considerare incassati prioritariamente i conferimenti soggetti a Super ACE (nei limiti indicati) e successivamente quelli soggetti ad aliquota ordinaria.
Con riguardo al caso di specie, si ritiene, quindi, corretta la soluzione prospettata dall’istante per cui la base ACE 2021, deve intendersi interamente formata per la parte che eccede euro 5 milioni dal conferimento effettuato in data 20 dicembre 2021 da ragguagliare in base alla suddetta data di versamento.
In merito, infine, al quesito n. 4) la risposta è assorbita dalla circostanza per cui il parere è reso entro i termini previsti termine per la presentazione della comunicazione di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 238235 del 17/9/2021, per la fruizione sotto forma credito d’imposta.
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