INAIL – Circolare n. 19 del 27 febbraio 2025
Copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per le persone impegnate nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) – Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2024, n. 68
Quadro normativo
– Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 : “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
– Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
– Decreto interministeriale 27 febbraio 2019: “Nuove Tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività” e relative Modalità di applicazione”.
– Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85: “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156): “Disposizioni sui Progetti Utili alla Collettività (PUC) rivolti ai beneficiari dell’Assegno di Inclusione e del Supporto per la Formazione e il Lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 5 bis del decreto-legge n. 48 del 2023”.
– Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 aprile 2024, n. 68: “Approvazione Determina INAIL n. 73 del 26 marzo 2024 che stabilisce il premio speciale unitario per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti impegnati nei Progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL), ai sensi dell’articolo 42 del dPR n. 1124/1965”.
Premessa
Il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, all’articolo 1, ha istituito dal 1° settembre 2023 il Supporto per la formazione e il lavoro (NOTA 1) e a decorrere dal 1° gennaio 2024 l’Assegno di inclusione (NOTA 2).
I nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione sono tenuti ad aderire a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa all’interno del quale può essere prevista la partecipazione a Progetti Utili alla Collettività (di seguito PUC), a titolarità dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche a tal fine convenzionate con i Comuni (NOTA 3).
I componenti del nucleo familiare beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non sono obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, ma possono comunque richiedere l’adesione volontaria al percorso stesso e la partecipazione ai PUC (NOTA 4).
I beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro possono partecipare a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, nonché ai PUC che rientrano per espressa previsione normativa tra le misure di attivazione al lavoro (NOTA 5).
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156), emanato in applicazione dell’articolo 6, comma 5-bis, quarto periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, all’articolo 4, comma 1, ha previsto che ai beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro impegnati nei PUC a titolarità dei Comuni o di altre Amministrazioni Pubbliche si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Con la presente circolare, acquisito il parere favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’applicazione delle disposizioni in oggetto.
1. Premio speciale unitario giornaliero
Il decreto ministeriale 15 dicembre 2023, n. 156 all’articolo 4, comma 4 (ndr decreto ministeriale 12 dicembre 2023, n. 156 all’articolo 4, comma 4), dispone che ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei partecipanti ai PUC è fissato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’Inail, un premio speciale unitario a norma dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per l’effetto, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68 che ha recepito la determina del Commissario straordinario dell’Inail 26 marzo 2024, n. 73, recante Determinazione del premio speciale unitario per la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC) e relative modalità di applicazione.
Il premio speciale unitario per l’assicurazione dei partecipanti ai PUC è fissato, per l’anno 2024, nella misura di 1,04 euro per singola giornata di attività prestata a cui va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Il premio speciale unitario è stato calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, stabilita, per l’anno 2024, in 46,87 euro e delle attività previste per i PUC.
Il premio è aggiornato automaticamente e proporzionalmente in relazione a eventuali variazioni apportate annualmente alla retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. (NOTA 6)
2. Soggetti assicurati
Sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale unitario ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68:
a. i beneficiari dell’Assegno di inclusione tenuti ad aderire al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione ai PUC;
b. i beneficiari dell’Assegno di inclusione con disabilità o di età pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere non obbligati ad aderire a un percorso personalizzato, che richiedono l’adesione volontaria e partecipano al PUC;
c. i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro che partecipano ai PUC;
d. i soggetti coinvolti volontariamente nei PUC, ma non beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la formazione e il lavoro in condizioni di povertà individuati con apposito provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il partecipante al PUC svolge la propria attività presso il Comune di residenza ovvero, previo accordo sottoscritto tra il medesimo partecipante e il soggetto titolare del PUC, presso i Comuni facenti capo al medesimo ambito territoriale (NOTA 7).
L’impegno richiesto è pari a un numero di ore compatibile con le altre attività del partecipante e, comunque, non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino a un numero massimo di sedici ore complessive settimanali con il consenso del Comune o di altra Amministrazione Pubblica titolare del progetto e del partecipante al PUC.
2.1. Prestazioni dovute in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
I lavoratori impegnati nel PUC, in caso di infortunio o di malattia professionale riconosciuti dall’Istituto, hanno diritto, per effetto dell’estensione della copertura assicurativa Inail, alle medesime prestazioni previste in favore della generalità dei lavoratori assicurati, quali l’indennità per inabilità temporanea assoluta, le prestazioni per danno permanente in capitale e in rendita, comprese quelle a favore dei superstiti, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni, nonché le prime cure e le prestazioni protesiche e riabilitative, oltre alle altre prestazioni sanitarie integrative riconosciute dall’Inail alla generalità dei lavoratori dipendenti e parasubordinati assicurati.
I lavoratori impegnati nei PUC sono assicurati per tutti gli eventi infortunistici avvenuti in occasione di lavoro, nonché per l’infortunio in itinere ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni.
Ai fini del calcolo delle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali dei partecipanti ai PUC, si assume la retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale rivalutata annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’Istat.
2.2. Obblighi dell’assicurato in caso di infortunio o malattia professionale
L’assicurato è tenuto a dare notizia di qualunque infortunio gli accada, anche di lieve entità, nonché a denunciare la malattia di sospetta origine professionale comunicando, al Comune o all’Amministrazione Pubblica titolare del PUC, l’identificativo e la data di rilascio del relativo certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.
3. Soggetti assicuranti
I soggetti a cui è affidata dalla legge la titolarità del PUC sono considerati, ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, datori di lavoro ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e come tali sottoposti alle disposizioni del titolo I del medesimo Testo Unico.
L’articolo 6 comma 5-bis, primo periodo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, stabilisce che Nell’ambito del percorso personalizzato può essere previsto l’impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività, a titolarità dei comuni o di altre amministrazioni pubbliche a tale fine convenzionate con i comuni, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza, compatibilmente con le altre attività del beneficiario.
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156) all’allegato 1 specifica che possono essere titolari dei PUC i Comuni, anche in forma associata e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tal fine convenzionate con i Comuni, tra cui possono rientrare anche le società partecipate dai Comuni, a condizione che vengano rispettati specifici criteri stabiliti dalla norma in esame (NOTA 8).
Sono quindi posti a carico dei Comuni, delle unioni di Comuni, dalle altre Amministrazioni Pubbliche convenzionate con i Comuni, tutti gli adempimenti connessi con la gestione del rapporto assicurativo nei confronti dell’Inail.
3.1. Attivazione della copertura assicurativa e successive variazioni
I Comuni, anche in forma associata e le altre Amministrazioni Pubbliche, eventualmente per il tramite dei Comuni, devono attivare la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali per i partecipanti ai PUC ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156), comunicare eventuali variazioni del rapporto assicurativo e trasmettere trimestralmente all’Inail il numero delle giornate di effettiva attività prestata dal partecipante al PUC.
Tutti gli adempimenti nei confronti dell’Inail vengono effettuati attraverso la piattaforma GePI, utilizzata per la gestione dei Patti per l’inclusione sociale in interoperabilità con il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) istituito presso il medesimo dicastero ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.
Nel caso in cui titolare del PUC sia un’Amministrazione Pubblica convenzionata con il Comune, l’obbligo di assicurare i partecipanti ai PUC permane in capo alla Pubblica Amministrazione mentre l’onere dell’adempimento nei confronti dell’Inail è assunto dal Comune in forza della citata convenzione.
Per quanto concerne le modalità e i termini di attivazione della copertura assicurativa e di comunicazioni di eventuali successive variazioni del rapporto assicurativo, per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla circolare Inail 27 marzo 2020, n. 10.
3.2. Comunicazione del numero delle giornate di effettiva attività prestata dai partecipanti al PUC e rendicontazione dell’onere a carico dello Stato
Al fine di determinare l’onere relativo alla copertura assicurativa dei partecipanti ai PUC, entro il giorno 30 del mese successivo al termine di ogni trimestre, i soggetti titolari del progetto (i Comuni, ovvero le altre Pubbliche Amministrazioni per il tramite dei Comuni) devono comunicare attraverso la piattaforma GePI il numero delle giornate di effettiva attività prestata da parte dei partecipanti stessi.
A tal fine l’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156) stabilisce che il Comune o altra Amministrazione Pubblica titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro, che può essere cartaceo o elettronico, all’interno del quale deve essere prevista un’apposita sezione dedicata alla registrazione delle presenze giornaliere dei partecipanti al PUC, l’ora inizio e fine dell’attività. Il soggetto attuatore del progetto cura ed è responsabile della tenuta e del costante aggiornamento del registro cartaceo o elettronico, oltre che della veridicità dei dati riportati.
Entro il terzo mese successivo al termine del trimestre, l’Inail determina l’onere relativo al trimestre appena concluso e a eventuali conguagli e provvede alla richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruenza dei dati trasmessi dalla piattaforma GePI (NOTA 9).
3.3. Denunce di infortunio e di malattia professionale
I Comuni, anche in forma associata, e le altre Amministrazioni Pubbliche titolari del PUC sono tenuti a presentare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale nei termini e con le modalità previsti dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.
La denuncia di infortunio deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Inail, per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (NOTA 10). L’obbligo del Comune o di altra Amministrazione Pubblica titolare del PUC di dare notizia all’autorità di pubblica sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o una prognosi superiore ai trenta giorni si intende assolto con l’invio all’Inail della denuncia di infortunio per via telematica.
Il soggetto titolare del PUC deve, inoltre, inviare la comunicazione dei dati dell’infortunio ai soli fini statistici se la certificazione medica riporta una prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, entro 48 ore, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
I dati riportati nel citato registro di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156) rilevano anche ai fini dell’assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni e le malattie professionali.
Pertanto, il soggetto titolare del PUC è tenuto ad allegare alla denuncia, in caso di infortunio o malattia professionale, l’estratto del predetto registro ai fini del riscontro dell’occasione di lavoro.
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Note:
(1) Articolo 12 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
(2) Articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
(3) Articolo 6, comma 4 e comma 5-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2023, n. 156, articolo 2 e allegato 1 (ndr Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2023, n. 156, articolo 2 e allegato 1), I. Persone coinvolte nello svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività.
(4) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 dicembre 2023, n. 156, articolo 2, comma 1 e allegato 1 (ndr Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2023, n. 156, articolo 2, comma 1 e allegato 1), I. Persone coinvolte nello svolgimento delle attività in progetti utili alla collettività.
(5) Articolo 12, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
(6) Tenuto conto che non vi sono modifiche nella forma e nelle caratteristiche dei PUC, né nell’attività svolta o nella durata della partecipazione rispetto a quanto a suo tempo previsto dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e dal decreto ministeriale 22 ottobre 2019, n.149, il premio speciale unitario giornaliero ex articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1962, n. 1124 è stato determinato utilizzando i medesimi parametri del premio speciale unitario approvato con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 gennaio 2020, che ha recepito la determina del Presidente dell’Inail 3 gennaio 2020, n. 3, in vigore fino al 31 dicembre 2023.
(7) Articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156 (ndr Articolo 2, comma 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156).
(8) Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 dicembre 2023, n. 156, allegato 1 (ndr Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 dicembre 2023, n. 156, allegato 1), II. Chi organizza i PUC – Titolarità dei Progetti Utili alla Collettività.
Il citato articolo 6, comma 5-bis, del decreto-legge n. 48 del 2023 prevede due possibilità:
a) la titolarità dei Comuni dei PUC, ferma restante la possibilità di svolgerli in gestione associata. Questo implica che i Comuni, singoli o associati e raccordandosi a livello di Ambito Territoriale per una ordinata gestione di tutte le attività, sono responsabili della approvazione, attuazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti posti in essere, anche con l’apporto di altri Soggetti Pubblici e del Privato Sociale. ln tal contesto, le procedure amministrative da attuare dovranno prevedere un atto di approvazione, con l’indicazione delle attività, delle tempistiche, delle risorse necessarie e dei soggetti da coinvolgere.
b) La titolarità di altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., a tale fine convenzionate con i Comuni. ln questa fattispecie, possono rientrare anche le società partecipate dai Comuni, a condizione che:
– Il capitale sia interamente pubblico;
– La società si qualifichi come Società in house ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera o), e seguenti del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della normativa comunitaria e nazionale successivamente sopravvenuta;
– la natura di società in house risulti dall’apposito elenco ANAC e faccia capo al Comune e al suo territorio geografico;
– l’ente abbia conseguentemente adottato le procedure di trasparenza previste dalla normativa per le società in house;
– laddove venga meno la natura di società in house ovvero la concessione o il contratto di servizio, viene meno la possibilità di considerare in capo alla stessa l’attuazione del PUC;
– l’attività oggetto del PUC deve essere prevista nel contratto di servizio;
– l’affidamento dei servizi sociali non deve essere originato da un appalto ma dalla natura di società in house.
(9) Articolo 6, comma 4 della delibera del Commissario straordinario dell’Inail 26 marzo 2024 , n. 73, recepita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 aprile 2024, n. 68.
(10) Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, art. 21, comma 1.