La Corte di Cassazione con la sentenza n. 5191 del 28 febbraio 2017 intervenendo in tema di ricorso tributario ha statuito che la mancata sottoscrizione del ricorrente o del suo difensore della copia del ricorso depositata presso la segreteria della Commissione Tributaria non determina l’inammissibilità del ricorso ma solo una irregolarità.
La vicenda ha visto protagonista una società che aveva impugnato un avviso di accertamento per omessi ricavi. La Commissione Tributaria Provinciale, adita dalla società contribuente, dichiarava il ricorso proposto inammissibile per mancanza di sottoscrizione della copia depositata. La società ricorrente avverso la decisione di primo grado ricorreva alla Commissione Tributaria Regionale che confermava la sentenza impugnata.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
Gli Ermellini hanno ritenuto fondato il motivo proposto. Per i giudici di legittimità “La mancata sottoscrizione in originale, da parte del ricorrente o del suo difensore, della copia del ricorso depositata a fini di costituzione in giudizio non determina l’inammissibilità del ricorso, ma costituisce mera irregolarità, atteso che l’art. 18, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel disciplinare l’ipotesi di ricorso proposto contro più parti, richiede la sottoscrizione in originale su tutte le copie dell’atto “destinate alle altre parti” e non anche sulla copia depositata a fini di costituzione in giudizio, mentre l’art. 22, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 546, richiede unicamente che la parte o il difensore (quando e se nominato) attestino la conformità di tale copia all’originale notificato alla controparte, la quale può riscontrare l’esistenza della firma nell’originale dell’atto ad essa spedito o consegnato” (v. Cass. n. 16758 del 2016; Cass. n. 4078 del 2015; Cass. n. 14389 del 2010; v. anche Sez. U, n. 11666 del 2012, secondo la quale è sufficiente che la sottoscrizione sia stata apposta sull’originale del ricorso).
Per cui secondo la Corte Suprema nel processo tributario le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l’operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo (extrema ratio) è davvero giustificato; ciò anche tenendo presente l’insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (Corte Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002).