Sulla Gazzetta Ufficiale n.79 del 25 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 25 marzo 2020 intitolato “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Con il decreto legge il Governo ha introdotto con l’articolo 4 del dl in commento un nuovo quadro sanzionatorio applicabile in caso di violazione delle misure anticontagio da COVID-19. Oltre alle sanzioni nel decreto legge all’articolo 1 vengono elencate le misure da prende per contrastare l’epidemia. I provvedimenti ai sensi dell’articolo 2 sono emanati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell’Economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale come statuito.
Sanzioni
L’articolo 4 del dl n. 19/2020 prevede tre differenti tipologie di violazioni e sanzioni di cui le prime due di natura amministrativa e la terza di natura penale di seguito riportate:
- salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
- nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
- è identificato nella violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, per le persone sottoposte a quarantena in quanto risultate positive al virus. Orbene la pena è contemplata all’articolo 452 (Delitti colposi contro la salute pubblica), I comma, n. 2, del codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni.
Qualora il pagamento delle sanzioni di natura amministrativa vengano pagate entro 5 giorni, dalla contestazione o dalla notificazione, trovano applicazione i commi 1, 2 e 2.1 dell’articolo 202 del C.d.S. in materia di pagamento in misura ridotta, quindi la somma è ridotta del 30%.
Conversione delle sanzioni penali in amministrative
Ai sensi del comma 8 dell’articolo 4 del dl n. 18/2020 alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
Irrogazione delle sanzioni
Il soggetto che procederà alla irrogazione delle sanzioni è il Prefetto. Per le sanzioni per le violazioni delle misure di carattere regionale e infraregionale sono irrogate dalle stesse autorità che le hanno disposte.
Misure per fronteggiare l’emergenza
Nell’articolo 1 del dl n. 19/2020 elenca numerose restrizioni e regole, fondendo quelle già adottate coi diversi provvedimenti emergenziali:
- la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
- la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
- la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
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