Con il presente documento vengono riepilogate le principali ordinanze delle Regioni Italiane per il contrasto dell’epidemia c.d. Coronavirus (COVID-19)
Regione Puglia – Coronavirus
Disposizioni regionali
Regione Liguria – Coronavirus
Le ordinanze per il contenimento:
- Ordinanza 6/2020 – Programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza Covid-2019 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi emergenziali ai sensi del dpcm dell’11 marzo 2020
- Ordinanza n.5/2020 – Proroga termini per operazioni di accertamento gestioni rifiuti svolte nell’anno 2019
- Ordinanza 4/2020 – Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ordinanza 3/2020 – Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ordinanza 2/2020 – Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- Ordinanza 1/2020 – Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19
- nota esplicativa all’ordinanza 1/2020
- ulteriore nota esplicativa all’ordinanza 1/2020
- nota esplicativa all’ordinanza 4/2020
Altri documenti
- modulo di autodichiarazione per gli spostamenti
- direttiva ai prefetti per l’attuazione dei controlli nella “aree a contenimento rafforzato”
Regione Piemonte – Coronavirus
- Decreto del Presidente del Consiglio 11 marzo 2020
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020
Le MISURE IN VIGORE
il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo 2020 (pdf, 207 KB)
il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 (pdf, 109.05 KB)
il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (pdf, 101.99 KB)
il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (pdf, 133.72 KB)
decreto del Presidente della Giunta regionale n. 35 del 14 marzo (pdf, 207 KB)
Regione Veneto – Coronavirus
Coronavirus: ordinanza della Regione per la riduzione dei servizi di trasporto pubblico locale garantendo le esigenze essenziali di mobilita’ [file pdf – 31 Kb]
Chiarimenti applicativi in merito all’Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute e della Regione del Veneto [file pdf – 87 kb]
Regione Lombardia Coronavirus – Ultimi provvedimenti
Aggiornamento del 12 marzo
Allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 il Presidente del Consiglio dei ministri ha sottoscritto l’11marzo un nuovo provvedimento che prevede ulteriori misure di contenimento per l’intero territorio nazionale.
Le misure integrative previste dal DPCM dell’11 marzo hanno effetto dal 12 al 25 marzo.
Le precedenti disposizioni, definite nei DPCM dell’ 8 marzo e del 9 marzo, rimangono valide fino al 3 aprile 2020 tranne dove incompatibili con quelle definite dal Decreto dell’11 marzo.
Si ricorda che è possibile contattare il numero 1500 per richieste di informazioni e il numero verde 800 894 545 solo se si ritiene di avere dei sintomi della malattia.
MISURE PREVISTE:
Spostamenti e quarantena – fino al 3 aprile
È vietato ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, deve attestarne il motivo attraverso un’autodichiarazione (in allegato), che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.
Le sanzioni previste sono indicate dal DPCM 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo nei casi in cui si configuri un’ipotesi più grave.
Non esistono restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro Paese e gli altri.
Ristoranti e bar – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ecc.)
Rimane consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sospensione delle attività commerciali al dettaglio – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (le attività disponibili sono elencate nell’allegato 1 del DPCM). Per attività commerciali al dettaglio si intendono: gli esercizi commerciali di vicinato, la media e la grande distribuzione, anche ricomprese nei centri commerciali.
Dev’essere in ogni caso consentito l’accesso alle sole attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità indicate nel provvedimento.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Parrucchiere, servizi estetici – fino al 25 marzo
Sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle lavanderie (anche industriali) e dei servizi di pompe funebri e attività connesse.
Istruzione e formazione – fino al 3 aprile
Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e di formazione superiore, comprese le Università, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani e i corsi e attività formative svolte da altri enti pubblici e da soggetti privati.
Resta ferma la possibilità di svolgere attività formativa a distanza.
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private e gli esami di idoneità presso gli uffici della motorizzazione civile.
Lavoro – fino al 3 aprile
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte di lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie.
Sono adottate in tutti i casi possibili modalità di collegamento da remoto nello svolgimento di riunioni.
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico.
Attività sportive – fino al 3 aprile
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi. Gli impianti sono utilizzabili a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico, soltanto per le sedute di allenamento di atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Sospesi esami di guida – fino al 3 aprile
Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile.
Per altri dubbi o chiarimenti consulta le FAQ.
Si allegano di seguito i provvedimenti integrali.
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
SERVIZI PER LA PERSONA
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Ordinanze del Presidente della Regione Campania
6. Chiarimento n. 6 all’ordinanza n. 15 del 13/3/2020
5. Chiarimento n. 5 all’ordinanza 15 del 13/3/2020
4. Chiarimento n. 4 all’ordinanza 14 del 12/3/2020
2. Chiarimento n. 2 all’ordinanza n. 13 del 12/03/2020
3. Chiarimento n. 3 all’ordinanza n. 13 del 12/3/2020
1. Chiarimento n. 1 all’ordinanza n. 12 dell’11/03/2020
- Ordinanza n. 11 del 10/03/2020
- Ordinanza n. 10 del 10/03/2020
- Ordinanza n. 9 del 09/03/2020
- Ordinanza n. 8 del 08/03/2020
- Ordinanza n.7 del 06/03/2020
- Ordinanza n.6 del 06/03/2020
- Ordinanza n. 5 del 06/03/2020
- Ordinanza n. 4 del 26/02/2020
- Ordinanza n. 3 del 26/02/2020
- Ordinanza n. 2 del 26/02/2020
- Ordinanza n. 1 del 24/02/2020