AGENZIA delle DOGANE – Comunicato del 14 aprile 2023
Avviso – Corretta compilazione delle dichiarazioni doganali trasmesse con i messaggi H – Aggiornamento tabella pubblicata con informativa prot. n. 539793/RU del 29/11/2022
Si rende noto che sono stati effettuati i seguenti due aggiornamenti per ciò che concerne la modalità di scarico delle quantità:
– Nel caso di uno scarico il cui regime precedente è dichiarato tramite messaggio H i controlli relativi al numero di colli non sono più bloccanti. L’operatore, pertanto, potrà dichiarare la quantità dei colli e se i dati di scarico non saranno congruenti con i dati dichiarati del regime precedente il controllo non bloccherà la dichiarazione medesima.
– Nell’ambito dell’uso del messaggio ET, è stata fornita la possibilità di dichiarare nella casella 44.5 la massa lorda anche per il messaggio di completamento M2 nei casi in cui lo scarico delle quantità sia relativo ad un regime precedente dichiarato tramite messaggio H. Nel caso in cui l’operatore decidesse di valorizzare tale casella, il trattamento degli scarichi per il messaggio di completamento M2 sarebbe analogo a quello degli altri regimi. La quantità indicata, pertanto, sarà trattata come massa lorda e sottoposta al controllo di congruenza sul totale delle masse lorde dichiarate nei tracciati NB.
Si allega al presente avviso la tabella della corretta modalità di scarico delle quantità aggiornata rispetto i predetti punti.
Allegato
(testo dell’allegato)
In considerazione delle richieste di chiarimento pervenute alla Scrivente, si forniscono di seguito indicazioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali di importazione, tenuto conto del nuovo insieme di dati previsto a livello unionale.
Dichiarazioni con regime 42/63
Per indicare nella dichiarazione della specie il soggetto acquirente/destinatario dei beni, valorizzare il data group 3/40 – <IdentificRifFiscAggiuntivi> come segue:
<CodiceRuolo> “FR2”
<Identificativo> “numero identificativo IVA (codice VIES) del debitore dell’imposta nello Stato membro di destinazione delle merci sull’acquisto intracomunitario di beni conformemente all’articolo 200 della direttiva IVA”
Il ruolo FR2 corrisponde quindi al precedente codice documento Y041, e l’identificativo del soggetto deve essere valido nella banca dati unionale VIES[1].
Per indicare nella dichiarazione della specie il numero d’identificazione IVA rilasciato nello Stato membro d’importazione per l’importatore designato o riconosciuto come debitore dell’imposta a norma dell’articolo 201 della direttiva IVA, valorizzare il data group 3/40 –
<IdentificRifFiscAggiuntivi> come segue:
<CodiceRuolo> “FR1”
<Identificativo> “Numero identificativo IVA attribuito in Italia all’importatore”
Il ruolo FR1 corrisponde quindi al precedente codice documento Y040.
Per indicare nella dichiarazione della specie il rappresentante fiscale in Italia dell’importatore, valorizzare il data group 3/40 – <IdentificRifFiscAggiuntivi> come segue:
<CodiceRuolo> “FR3”
<Identificativo> “Numero identificativo IVA del rappresentante fiscale dell’importatore.”
Il ruolo FR3 corrisponde quindi al precedente codice documento Y042.
In analogia a quanto già avveniva con il messaggio IM, per i regimi 42/63 è necessario indicare sempre il codice ruolo FR2 e, a seconda del caso, FR1 o FR3.
Il DE può essere valorizzato a livello di intestazione (se valido e uguale per tutti gli articoli) o di articolo.
Si specifica che nei messaggi H1/H5 non devono essere più indicati i documenti Y041, Y040/Y042, richiesti invece per i regimi 42 e 63 nel tracciato IM.
Modalità di scarico delle quantità
Si forniscono nella tabella allegata le indicazioni sulle modalità di scarico dei regimi sospensivi, così come effettuate dal sistema.
Si specifica che, nelle more delle prossime evoluzioni del sistema, il quantitativo totale della merce vincolata al regime speciale potrà considerarsi azzerato con lo scarico totale della quantità vincolata al regime, anche in presenza di eventuali residui.
Modalità dichiarative end use (regime 44)
Si attiva, a far data dal 30 novembre 2022, il regime 44 con le seguenti combinazioni di regime richiesto/regime precedente:
– 4400
– 4451
– 4453
– 4471
È di tutta evidenza che occorre indicare nei documenti a supporto (DE 2/3) l’autorizzazione EUS “Autorizzazione per l’utilizzo del regime di uso finale”.
Reintroduzione in franchigia dopo introduzione in deposito
Nelle operazioni della specie, viste le richieste di chiarimento su come compilare la dichiarazione doganale, si rappresenta che al momento dell’estrazione dal deposito è necessario utilizzare la coppia di regimi richiesto/precedente 6171, avendo cura di indicare il codice franchigia F01[2] e il riferimento/i riferimenti all’MRN della dichiarazione di esportazione nei documenti a supporto (DE 2/3), in corrispondenza del codice documento 32YY.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Avviso - Istruzioni per la corretta compilazione delle dichiarazioni doganali per importazione di merci in regime di uso finale (end use) - AGENZIA delle DOGANE - Comunicato del 22 maggio 2023
- Avviso - Corretta indicazione nelle dichiarazioni doganali di importazione dei certificati CHED-D, CHED-PP E ODS - AGENZIA delle DOGANE - Comunicato del 7 luglio 2023
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