AGENZIA delle ENTRATE – Risposta n. 301 del 4 dicembre 2025
Corretto inquadramento fiscale delle somme corrisposte dalla Società al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa dei partner, nelle ipotesi di morte del lavoratore, a titolo di assegno integrativo caso morte, sulla base di apposito regolamento aziendale e sotto forma di rendita mensile
Con l’istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
Quesito
Una società (di seguito ”Istante” o ”Società”), sulla base di un proprio regolamento, corrisponde, ai dirigenti con qualifica di partner e agli aventi causa, indennizzi nelle ipotesi di morte o di invalidità permanente conseguenti ad infortuni o malattie contratti sia in ambito professionale che in ambito extraprofessionale.
In particolare, al fine di «garantire una protezione temporanea ai familiari e/o ai beneficiari designati», la Società, in caso di morte del lavoratore, si impegna a corrispondere:
una somma denominata «Temporanea Caso Morte (TCM)», riconosciuta ai beneficiari che il partner individua mediante «comunicazione scritta e controfirmata», pari ad euro 1.300.000;
una rendita denominata «Assegno Integrativo Caso Morte (AICM)», riconosciuta al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in misura pari ad euro 125.000 annui, dovuta a partire dall’anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 giugno che segue la data in cui il partner avrebbe compiuto 62 anni.
Al riguardo, l’Istante rappresenta che la promessa di indennizzo è una «garanzia aggiuntiva e non sostitutiva di quella prevista generalmente dal CCNL».
Per far fronte a tali obbligazioni, la Società ha stipulato apposite polizze assicurative nelle quali è contraente e beneficiario, mentre «il dipendente è del tutto estraneo al rapporto assicurativo».
Ciò premesso, l’Istante chiede chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di assegno integrativo caso morte. In particolare, chiede se tali somme possano essere escluse dalla tassazione in capo ai percipienti ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), «nonostante esso debba essere corrisposto nella forma di rendita mensile temporanea fino al mese nel quale il de cuius avrebbe compiuto i 62 anni di età, anziché in forma di indennità una tantum».
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
L’Istante ritiene che le somme corrisposte al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, nelle ipotesi di decesso del dipendente, a titolo di assegno integrativo caso morte, debbano essere escluse da tassazione non costituendo reddito per i percettori ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del Tuir, indipendentemente dalla modalità di corresponsione «nella forma di rendita mensile temporanea per un certo periodo, definito e predeterminabile».
A parere della Società, infatti, la circostanza che le somme siano riconosciute in forma di rendita «non incide sulla sua natura di indennità dipendente da morte, né conferisce discrezionalità all’erogazione dell’importo» ancorché tali somme risultino corrisposte «in forza dell’obbligo assunto con regolamento aziendale».
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), al comma 1, primo periodo, dispone che «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».
In deroga al principio generale dell’onnicomprensività sancito dalla citata disposizione, nel successivo comma 2 sono elencate tassativamente le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile.
Il comma 3, ultimo periodo, inoltre, prevede che «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito».
L’articolo 6 del Tuir, comma 2, primo periodo, prevede che «I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».
Con riferimento al trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse previdenziali o assistenziali, nella circolare 4 marzo 1999, n. 55, richiamando la precedente circolare 23 dicembre 1997, n. 326, è stato chiarito che lo stesso deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali che regolano l’imposizione sui redditi e, pertanto, dette prestazioni saranno assoggettabili a tassazione soltanto se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell’articolo 6 del Tuir. Conseguentemente, se la cassa di assistenza sociale eroga una indennità risarcitoria derivante da invalidità permanente (totale o parziale) o da morte, questa non va assoggettata a tassazione ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del Tuir.
Nel caso di specie, l’obbligo di pagamento dell’indennità deriva da un regolamento aziendale e il contratto di assicurazione viene stipulato dal datore di lavoro (contraente/beneficiario) per la copertura del proprio rischio.
Tenuto conto che l’indennità, predeterminata sulla base del regolamento aziendale, viene erogata dal datore di lavoro, al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa, in caso di morte del dipendente, si ritiene che ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, non costituisce reddito imponibile indipendentemente dalla modalità di erogazione (in forma di capitale o di rendita).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell’istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta impregiudicato ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria volto a verificare se la rappresentazione delle vicende descritte in sede di interpello, per effetto di eventuali altri atti, fatti o negozi ad esso collegati e non rappresentati dall’istante ovvero rappresentati in maniera difforme dalla realtà possa condurre ad una diversa qualificazione fiscale della fattispecie in esame.