- Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura. In particolare, non costituiscono errori:
- le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento,
- l’adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza.
- Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze.
- Un “errore” consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili.
Nel principio contabile nazionale OIC 29 sono contenute le regole da seguire per il corretto comportamento contabile nella correzione degli errori e la verifica della rilevanza fiscale della correzione, distinguendo tra errore rilevante ed errore non rilevante.
Come sopra riportato si è in presenza di errore rilevante non solo in dipendenza dalla sua dimensione e dalla natura dell’errore stesso ma va anche valutata a seconda delle circostanze. In particolare se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.
La direzione aziendale, non essendoci alcun riferimento nell’OIC 29, nella classificazione di un errore dovrà essere attentamente valutata di volta in volta e tenendo conto di elementi non solo quantitativi ma anche qualitativi in funzione delle caratteristiche dell’impresa.
Una volta accertata la presenza di un errore, questo deve essere rilevato nel momento in cui è individuato e sono disponibili le informazioni ed i dati per un suo corretto trattamento.
Qualora l’errore venga individuato prima della chiusura dell’esercizio è sufficiente annullare o correggere la scrittura contabile originaria.
Nel caso in cui l’errore è stato commesso in esercizi precedenti, la correzione dipende proprio dalla rilevanza o meno dello stesso.
Per la correzione contabile degli errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti occorre procedere alla contabilizzazione nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore a mezzo della sua imputazione a conto economico del correlato provento o onere, tenendo in considerazione la sua natura. In alternativa è possibile, a secondo se trattasi di proventi oppure oneri utilizzare le voci “Altri ricavi” o “Oneri diversi di gestione”, così come previsto per le sopravvenienze attive e passive.
Per la correzione degli errori rilevanti, il principio contabile nazionale OIC 29, prevede la correzione nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. Inoltre per la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
Inoltre il principio contabile nazionale in commento prevede che, ai soli fini comparativi, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione come segue:
- se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, rideterminando gli importi comparativi per l’esercizio precedente;
- se l’errore è stato commesso prima dell’inizio dell’esercizio precedente, rideterminando i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto dell’esercizio precedente.
Il comma 5 dell’articolo 2423-ter del codice civile stabilisce che “se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa”. Per cui occorre indicare nella nota integrativa, qualora individuati errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, le seguenti informazioni:
- la descrizione dell’errore commesso;
- l’ammontare della correzione operata per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico interessata.
Trattamento fiscale degli errori di bilancio
Il principio di derivazione rafforzata per i soggetti Oic non trova applicazione nei casi di correzione di errori in bilancio. Infatti avvenendo la correzione degli errori, rilevanti e non rilevanti, in un esercizio diverso da quello di competenza, la modifica non potrà aver riconoscimento fiscale.
Per cui ai fini fiscali la procedura da seguire per la correzione degli errori consiste nella presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, che deve avvenire entro i termini previsti per l’accertamento.
Al fine di attribuire rilevanza fiscale alla correzione di errori contabili la procedura da seguire passa attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa, che deve avvenire entro i termini previsti per l’accertamento. In particolare si dovrà procedere nel seguente modo:
- apportare una variazione fiscale in aumento nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è rilevato a conto economico l’errore non rilevante;
- procedere alla predisposizione ed invio, entro i termini dell’accertamento, di una dichiarazione integrativa riguardante il periodo di imposta in cui è stato commesso l’errore contabile che ha influito sulla determinazione del reddito fiscale.