L’Agenzia conclude affermando che “il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”.
L’Amministrazione finanziari con la risposta all’interpello n. 420 del 23 ottobre 2019 ha chiarito che, qualora si eserciti una attività nella cd. ventilazione dei corrispettivi, nell’ambito delle quali l’aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica, è ammessa la possibilità di inserire nel documento commerciale la dicitura “AL – Altro non Iva” in luogo dell’aliquota Iva.