CORTE APPELLO TORINO – Sentenza 11 gennaio 2019, n. 26
Rapporto di lavoro – Riders – Retribuzione – CCNL logistica trasporto merci – Applicabilità
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Sono comparsi per gli appellanti gli avv.ti B. e D. nonché per l’appellata gli avv.ti T., R. e G., quest’ultima per delega orale dell’avv. L.
Sono presenti gli appellanti personalmente, ad eccezione dell’appellato (…)
Sono presenti l’operatore del Fattoquotidiano.it S. B. e il sig. A. C. della Repubblica.it, che sono stati previamente autorizzati alle riprese, stante la non opposizione delle parti.
È presente, ai fini dello stage, il dott. P. C.
Si da atto della presenza di pubblico.
Le parti, concordemente, danno atto della rinuncia all’appello da parte dell’appellante (…)
La Corte dichiara l’estinzione del procedimento limitatamente all’appellante (…)
I difensori richiamano le conclusioni in atti, procedendo alla discussione.
L’avv. D. chiede di poter produrre copia del reclamo ex art. 77 al garante della privacy e foto del funzionamento dell’applicazione alla luce di quanto dedotto dall’appellata dai capi 133 a 140 della propria memoria.
11 prof. Tosi si oppone alla produzione del fascicolo relativo al giudizio pendente dinnanzi all’Autority dichiarando di non conoscere gli atti del giudizio e di averne appreso la pendenza solo tramite gli organi di stampa; in subordine chiede un termine congruo per esaminare la corposa documentazione.
La Presidente
dichiara chiusa la discussione e la Corte si ritira per deliberare.
La Corte rientra e il Presidente pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo allegato.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell’appello,
1) accerta e dichiara ex art. 2, dlgs 81/2015 il diritto degli appellanti a vedersi corrispondere quanto maturato in relazione alla attività lavorativa da loro effettivamente prestata in favore dell’appellata sulla base della retribuzione, diretta, indiretta e differita stabilita per i dipendenti del V livello CCNL logistica trasporto merci, dedotto quanto percepito;
2) condanna l’appellata a pagare a ciascun appellante quanto dovuto in base al capo 1) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
3) condanna l’appellata a rimborsare agli appellanti un terzo delle spese di lite che vengono liquidate per l’intero in £ 15.840,00 per il primo grado e per il presente in € 10.400,00 il tutto oltre IVA CPA e rimborso forfettario compensati i restanti due terzi, con distrazione in favore dei difensori.